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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 187 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 05/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Alba Adriatica (TE) -
S.S. 16 Adriatica n.7/C, presso e nello studio dell'Avv. Sigmar Frattarelli (c.f.
- telefax 0861-715246 - email: sigmar. C.F._2 [...]
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
Contro
Procedura Unica di Liquidazione Giudiziale della società p.i. , in CP_1 P.IVA_1
persona dei curatori nominati Dott. Dott. Rocco Menaguale e Avv. Persona_1
Adelaiede Gualini, giusta sentenza resa in data 23.4.2024 dal Tribunale di Teramo, sezione civile-procedure concorsuali, nell'ambito del procedimento n. 162-1/2023 Proc. Un.
RESISTENTE -contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- accertare e dichiarare che la ricorrente ha maturato nei confronti della società tutti i crediti retributivi descritti in narrativa;
CP_1
- per l'effetto, condannare la Curatela della procedura di Liquidazione Giudiziale della società al pagamento in favore della ricorrente di tutte le relative differenze CP_1 retributive maturate, nella complessiva misura di € 64.372,14, oltre alla differenza maturata per il trattamento di fine rapporto, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che
1 risulterà di giustizia, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria, e con contestuale ricostituzione della relativa posizione contributiva;
- con vittoria delle spese di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 2.2.2022, ha adito il Parte_1
Tribunale di Teramo, in funzione del Giudice del lavoro, al fine di ottenere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma di €. 64.372,14, a titolo di CP_1
differenze retributive asseritamente maturate, in ragione del maggior orario di lavoro svolto nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 2021 ed in CP_1 particolare dal 2010 al 2018, presso la mensa della Scuola media e dell'infanzia del
Comune di Canzano ove la stessa svolgeva le mansioni di cuoca, inquadrata dapprima al 5° livello CCNL Turismo Pubblici esercizi Confesercenti e quindi al 4° livello da agosto 2013, mentre dal 2018 al 2020 presso la mensa della ASL di Teramo, sempre con mansioni di cuoca;
- di essere stata assunta con contratto part time di 25 ore settimanali, ma di aver di fatto osservato per tutto il rapporto un orario lavorativo superiore, pari ad almeno 35 ore settimanali, precisamente dalle 8.00 alle 15.30 (in detto arco lavorativo, compreso quello dalle 8.00 alle 8.30, per recarsi presso lo stabilimento della e caricare CP_1
la merce e i prodotti alimentari da portare in mensa);
- che lo stesso orario di 35 ore settimanali veniva osservato presso l'Ospedale Civile di
Teramo;
- di essere sempre stata retribuita sulla base di un orario di lavoro di 25 ore settimanali e di avere quindi maturato crediti derivanti dalle differenze retributive per € 64.372,14, oltre alla differenza maturata sul trattamento di fine rapporto.
1.2. Si costituiva in giudizio la società eccependo preliminarmente la prescrizione CP_1
quinquennale del credito con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 gennaio 2017, pari ad €. 40.314,17, e nel merito la sua infondatezza, oltre a contestare il conteggio allegato, in quanto elaborato senza tenere in considerazione le assenze della ricorrente.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale, è stata altresì ammessa CTU contabile, ma nelle more del deposito dell'elaborato peritale, in particolare, in occasione dell'udienza del 15.5.2024 (fissata per esame CTU), la società resistente chiedeva l'interruzione del giudizio, in ragione della
2 sentenza del 23.4.2024 resa nell'ambito del procedimento n. 162-1/2023 Proc. Un., con cui il
Tribunale di Teramo dichiarava aperta la procedura di liquidazione giudiziale della CP_1
Con ordinanza del 15.5.2024 veniva, dunque, interrotto il giudizio ai sensi dell'articolo 143 co. 3 del Decreto legislativo del 12/01/2019 - N. 14, disponendone la comunicazione anche al
CTU nominato.
1.4. Con ricorso depositato in data 6.8.2024 la parte ricorrente ha riassunto il giudizio nei confronti dei Curatori nominati dal Tribunale nella procedura n.162/2023 Proc. Un. di
Liquidazione Giudiziale della società (Dott. , Dott. Rocco Menaguale CP_1 Persona_1
e Avv. Adelaiede Gualini), insistendo nell'accertamento dei crediti retributivi vantati e nella condanna della curatela al relativo pagamento.
Con decreto dell'8.8.2024 veniva fissata l'udienza di trattazione, riservando, già in tale sede, la valutazione di proseguibilità della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive dinanzi al Giudice del lavoro, anziché nell'ambito della procedura concorsuale ex articolo 151 co. 2 del Decreto legislativo del 12/01/2019 - N. 14.
1.5. Il ricorso in riassunzione veniva notificato ai curatori nominati nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale della società resistente e stante la mancata costituzione, ne veniva dichiarata la contumacia in sede di udienza del 6.11.2024. Con tale ordinanza il
Giudice sottoponeva alle parti del giudizio la questione di proseguibilità o meno della domanda proposta in tale sede dalla parte ricorrente, fissando l'udienza di discussione per il
5.3.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato note di udienza, insistendo nella proseguibilità della domanda dinanzi al Giudice del lavoro, in ragione della richiesta di mero accertamento dei crediti rivendicati, rispetto alla quale limitata la proposizione della domanda iniziale.
2. Come già rilevato in sede di ordinanza del 6.11.2024 il ricorso va dichiarato improcedibile.
In punto di diritto, l'articolo 151 del Decreto legislativo del 12/01/2019 - N. 14 prevede quanto segue:
“
1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
3
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.”
Così come precedentemente previsto nell'ambito della legge fallimentare (R.D. n.
267/1942), a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le modalità previste dal capo III del titolo V (articoli da 200 a 210).
È costante l'affermazione della Corte di Cassazione secondo cui, rispetto ai profili lavoristici, "deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale)", in quanto "per le prime va riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera... la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda" (tra le molte, v. più di recente, Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 19 giugno 2017, n. 15066).
La Corte di Cassazione ha, però, poi ben chiarito i termini entro cui sono ammesse azioni di accertamento in forme diverse dalla verificazione del passivo, nella liquidazione coatta amministrativa di cui al D.Lgs. n. 267 del 1942, o nel fallimento, come anche ora nella liquidazione giudiziale, quale regolata dal Codice della Crisi, trattandosi di discipline del tutto sovrapponibili.
È noto come le azioni aventi ad oggetto il riconoscimento di diritti pecuniari possono essere iniziate o condotte in sede esterna al concorso - pur dovendosi coordinare comunque con corrispondenti insinuazione al passivo necessarie per partecipare ai riparti - solo in casi eccezionali, imposti dalle norme (art. 88 D.P.R. 602/1973 per i crediti tributari;
art. 96, co. 2,
n. 3 L.Fall. per i diritti già oggetto di sentenza in sede di cognizione ordinaria al momento di apertura del concorso, da intendersi per esteso alla L.c.a.: Cass. 22 settembre 2023, n. 27163)
o inevitabili per struttura dell'ordinamento (crediti soggetti ad altra giurisdizione: Cass.,
SS.UU., 16 maggio 2008, n. 12371Cass. 29 gennaio 1999, n. 789).
4 Ciò in ragione primariamente di esigenze di contraddittorio tra i creditori, regolato attraverso il sistema delle contestazioni ed impugnazioni dei crediti altrui in sede di verificazione endoconcorsuale.
Quanto alle azioni di mero accertamento o costitutive, se ne afferma l'ammissibilità ma entro i limiti di seguito esposti.
Infatti, qualunque azione contro una delle procedure sopra indicate ha riflessi sul concorso, perché quantomeno comporta, oltre all'impegno processuale, rischi sul piano delle spese di lite che sono destinate in caso di soccombenza a dover essere considerate, in via tra l'altro prededucibile e dunque con preferenza sugli altri creditori.
Ma poi, in generale, ogni accertamento patrimoniale o pronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure di riconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comporta pertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenere che di regola, se vi è interesse di chi agisce ad una certa pronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimoniale sull'impresa o sull'ente in procedura, perché così non può non essere.
Il punto non sta, dunque, tanto nell'interferenza con il concorso dei creditori - difficilmente destinata a mancare - ma nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l'accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della verificazione.
Si tratta del resto della coniugazione ed integrazione, rispetto al caso specifico, del comune e risalente principio per cui l'azione di mero accertamento è sempre ammessa, ma deve ricorrere un interesse giuridicamente tutelato rispetto ad essa (Cass., S.U., 29 gennaio 1966 n.
347; Cass. 17 febbraio 1970, n. 376; di recente, Cass. 16 luglio 2018, n. 18819).
Solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (Cass. 2 agosto 2011, n. 16867; Cass. 20 settembre 2013, n.
21669; Cass. 24 gennaio 2023, n. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori.
5 Tale condizione si realizza non per qualsivoglia azione, ma solo quando si tratti di azioni che in concreto non possano trovare spazio in una sede, come la verificazione endoconcorsuale, che è in sé costruita per l'accertamento di crediti o di diritti alla restituzione o immobiliari, nei soli riguardi dell'impresa o ente in procedura.
In particolare, vanno svolti in sede di cognizione ordinaria gli accertamenti riguardanti l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990).
È infatti a quest'ultimo proposito che si ammette la cognizione al di fuori del concorso anche rispetto alle situazioni lavoristiche.
Ciò però non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile.
Si consente, quindi, l'azione di reintegrazione per licenziamento illegittimo (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990), quale controversia riguardante lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, estesa per ragioni specifiche e non generalizzabili alla fissazione delle misure delle indennità conseguenti ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 quale novellato dalla legge n. 92 del 2012 (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443).
Si consente altresì, tradizionalmente, l'azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418, quest'ultima richiamata proprio dalla parte ricorrente), proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano.
Ogni altro diritto o credito (retributivo, risarcitorio, indennitario etc.), anche dei lavoratori, non può essere accertato se non attraverso la verificazione (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512), che è processo scevro da limiti sul piano cognitivo che impongano di privilegiare forme diverse o alternative.
È dunque da escludere una generalizzata possibilità - al di fuori della casistica eccezionale di cui sopra o di altre ipotesi in cui emerga quell'interesse specifico altrimenti non tutelabile - di convenire le procedure in via di accertamento di diritti in sede ordinaria (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/10/2024, n.27796).
6 I medesimi principi di diritto, da ultimo meglio enucleati dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/10/2024, n.27796 cit.), sono stati, peraltro, espressi già nella sentenza n. 23418/17, richiamata proprio dalla parte ricorrente in sede di note di udienza, che nella parte motiva ha espressamente statuito quanto segue:
“come affermato da questa Corte con la sentenza n. 7075/2002 "la L. Fall., art. 24, ha la funzione di far convergere nella procedura concorsuale tutte le azioni (anche anteriori al fallimento) che abbiano per oggetto crediti nei confronti dei fallito, in modo da assoggettarle ad una disciplina unitaria, onde realizzare i fini fondamentali dell'istituto: l'unità dell'esecuzione e la par condicio creditorum (Cass. 30 maggio 1967 n. 1210, Cass. 5 gennaio
1972 n. 4); nessuna deroga di competenza tuttavia sussiste per le azioni che il curatore trova nel patrimonio dei fallito e che, avendo con il fallimento un rapporto di mera occasionalità, sono indipendenti dal dissesto e dalla procedura concorsuale (Cass. 19 novembre 1974 n.
3719). Nel quadro di questi principi si inserisce la controversia instaurata dal dipendente il quale impugni il licenziamento e chieda la reintegrazione nei confronti dei datore che nel corso del procedimento sia dichiarato fallito. Questa domanda ha un oggetto che, non essendo costituito da crediti nei confronti del datore, è diverso da quello che caratterizza le pretese dei creditori: e resta pertanto estranea alle finalità dell'unità dell'esecuzione e della par condicio creditorum (fondamento della competenza del tribunale fallimentare). Il conseguente rapporto fra competenza dei giudice del lavoro e competenza del giudice fallimentare è delineato non dalla specialità delle norme, bensì da questa separazione. E pertanto la predetta domanda, per il suo stesso oggetto (ed indipendentemente dalla sua strumentale utilizzazione ai fini della condanna al pagamento di somme), resta estranea allo spazio devoluto alla competenza del tribunale fallimentare. Anche le censure al riguardo mosse dalla ricorrente sono infondate. In particolare, la competenza del giudice del lavoro permane anche in ordine alle domande di accertamento del diritto alla qualifica (Cass. 27 luglio 1999 n. 8136); e le ipotizzate domande aventi per oggetto altre pretese di contenuto non economico (come sanzioni disciplinari, visite di controllo, tutela della lavoratrice madre)
e pertanto estranee al crediti nel confronti del datore, presupponendo la permanenza dell'attività aziendale anche dopo l'apertura del fallimento, non escludono la permanenza della competenza dei giudice del Lavoro".
6.- Si tratta di un orientamento, che questo collegio intende mantenere fermo, oltre che sulle questioni relative all'accertamento della esistenza, corretta qualificazione, validità della cessazione del rapporto di lavoro, anche in relazione all'azione d'accertamento della
7 qualifica lavorativa nei confronti del datore di lavoro fallito (Cass. 18557/2009, Cass. 3 marzo 2003, n. 3129; 3740/1986); trattandosi di un indirizzo che si rivela altresì giustificato per la natura dei diritti di cui si chiede tutela - i quali hanno una prioritaria dimensione non patrimoniale confermata dalla protezione accordata agli stessi dalle norme costituzionali - ed inoltre per la necessità di garantire un rapido scrutinio della domanda da parte del giudice del lavoro nelle forme del rito del lavoro, in vista dell'ipotesi in cui l'attività continui o vi sia ripresa dell'attività lavorativa, o per tutelare i connessi diritti previdenziali;
tutte esigenze estranee all'esigenza della par conditio creditorum.”
3. Trasponendo tali principi di diritti al caso di specie, l'oggetto della domanda verte sulla pretesa di parte ricorrente di crediti retributivi derivanti dallo svolgimento di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualizzato e per il quale è stata retribuita. La ricorrente sostiene, infatti, che nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con la CP_2
resistente, ed in particolare, dal 2010 al 6.1.2021 (data di cessazione del rapporto di lavoro), la stessa ha prestato attività lavorativa con un disimpegno orario di 35 ore settimanali, anziché di
25 ore previste per contratto, rivendicando le relative differenze retributive.
Al momento dell'instaurazione dell'azione, quindi, non vi era più alcun rapporto con la società essendo il contratto di lavoro cessato in data 6.1.2021. CP_1
Né vengono in rilievo questioni inerenti lo status della lavoratrice o questioni relative all'accertamento della esistenza, corretta qualificazione, validità della cessazione del rapporto di lavoro (come per i giudizi di impugnativa di licenziamento), o ancora questioni relative all'accertamento della qualifica lavorativa nei confronti del datore di lavoro fallito, questioni rispetto alle quali l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover mantenere ferma la separazione tra competenza del giudice lavoro e competenza del giudice della procedura concorsuale, peraltro, nei limiti meglio esplicati nella recente pronuncia della
Corte di Cassazione del 28/10/2024 n.27796 sopra citata.
Ne consegue che nel caso di specie non sussistono i presupposti per configurare un interesse ad un'azione di mero accertamento al di fuori della cognizione propria del concorso, avendo ad oggetto la domanda formulata una mera pretesa di natura economica, con espressa richiesta di una statuizione di condanna.
Così come prospettata la domanda è, dunque, evidente che si tratta di una rivendicazione di natura prettamente patrimoniale da far valere, dunque, esclusivamente nell'ambito della
8 procedura concorsuale, con conseguente declaratoria di improcedibilità od improseguibilità della domanda dinanzi al giudice del lavoro.
4. Considerata la natura della pronuncia ed anche la mancata costituzione della Curatela, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 187/2022, così provvede:
• dichiara l'improcedibilità del ricorso dinanzi a sé;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 5.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 05/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Alba Adriatica (TE) -
S.S. 16 Adriatica n.7/C, presso e nello studio dell'Avv. Sigmar Frattarelli (c.f.
- telefax 0861-715246 - email: sigmar. C.F._2 [...]
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE
Contro
Procedura Unica di Liquidazione Giudiziale della società p.i. , in CP_1 P.IVA_1
persona dei curatori nominati Dott. Dott. Rocco Menaguale e Avv. Persona_1
Adelaiede Gualini, giusta sentenza resa in data 23.4.2024 dal Tribunale di Teramo, sezione civile-procedure concorsuali, nell'ambito del procedimento n. 162-1/2023 Proc. Un.
RESISTENTE -contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- accertare e dichiarare che la ricorrente ha maturato nei confronti della società tutti i crediti retributivi descritti in narrativa;
CP_1
- per l'effetto, condannare la Curatela della procedura di Liquidazione Giudiziale della società al pagamento in favore della ricorrente di tutte le relative differenze CP_1 retributive maturate, nella complessiva misura di € 64.372,14, oltre alla differenza maturata per il trattamento di fine rapporto, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che
1 risulterà di giustizia, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria, e con contestuale ricostituzione della relativa posizione contributiva;
- con vittoria delle spese di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 2.2.2022, ha adito il Parte_1
Tribunale di Teramo, in funzione del Giudice del lavoro, al fine di ottenere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma di €. 64.372,14, a titolo di CP_1
differenze retributive asseritamente maturate, in ragione del maggior orario di lavoro svolto nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 2021 ed in CP_1 particolare dal 2010 al 2018, presso la mensa della Scuola media e dell'infanzia del
Comune di Canzano ove la stessa svolgeva le mansioni di cuoca, inquadrata dapprima al 5° livello CCNL Turismo Pubblici esercizi Confesercenti e quindi al 4° livello da agosto 2013, mentre dal 2018 al 2020 presso la mensa della ASL di Teramo, sempre con mansioni di cuoca;
- di essere stata assunta con contratto part time di 25 ore settimanali, ma di aver di fatto osservato per tutto il rapporto un orario lavorativo superiore, pari ad almeno 35 ore settimanali, precisamente dalle 8.00 alle 15.30 (in detto arco lavorativo, compreso quello dalle 8.00 alle 8.30, per recarsi presso lo stabilimento della e caricare CP_1
la merce e i prodotti alimentari da portare in mensa);
- che lo stesso orario di 35 ore settimanali veniva osservato presso l'Ospedale Civile di
Teramo;
- di essere sempre stata retribuita sulla base di un orario di lavoro di 25 ore settimanali e di avere quindi maturato crediti derivanti dalle differenze retributive per € 64.372,14, oltre alla differenza maturata sul trattamento di fine rapporto.
1.2. Si costituiva in giudizio la società eccependo preliminarmente la prescrizione CP_1
quinquennale del credito con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 gennaio 2017, pari ad €. 40.314,17, e nel merito la sua infondatezza, oltre a contestare il conteggio allegato, in quanto elaborato senza tenere in considerazione le assenze della ricorrente.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale, è stata altresì ammessa CTU contabile, ma nelle more del deposito dell'elaborato peritale, in particolare, in occasione dell'udienza del 15.5.2024 (fissata per esame CTU), la società resistente chiedeva l'interruzione del giudizio, in ragione della
2 sentenza del 23.4.2024 resa nell'ambito del procedimento n. 162-1/2023 Proc. Un., con cui il
Tribunale di Teramo dichiarava aperta la procedura di liquidazione giudiziale della CP_1
Con ordinanza del 15.5.2024 veniva, dunque, interrotto il giudizio ai sensi dell'articolo 143 co. 3 del Decreto legislativo del 12/01/2019 - N. 14, disponendone la comunicazione anche al
CTU nominato.
1.4. Con ricorso depositato in data 6.8.2024 la parte ricorrente ha riassunto il giudizio nei confronti dei Curatori nominati dal Tribunale nella procedura n.162/2023 Proc. Un. di
Liquidazione Giudiziale della società (Dott. , Dott. Rocco Menaguale CP_1 Persona_1
e Avv. Adelaiede Gualini), insistendo nell'accertamento dei crediti retributivi vantati e nella condanna della curatela al relativo pagamento.
Con decreto dell'8.8.2024 veniva fissata l'udienza di trattazione, riservando, già in tale sede, la valutazione di proseguibilità della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive dinanzi al Giudice del lavoro, anziché nell'ambito della procedura concorsuale ex articolo 151 co. 2 del Decreto legislativo del 12/01/2019 - N. 14.
1.5. Il ricorso in riassunzione veniva notificato ai curatori nominati nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale della società resistente e stante la mancata costituzione, ne veniva dichiarata la contumacia in sede di udienza del 6.11.2024. Con tale ordinanza il
Giudice sottoponeva alle parti del giudizio la questione di proseguibilità o meno della domanda proposta in tale sede dalla parte ricorrente, fissando l'udienza di discussione per il
5.3.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato note di udienza, insistendo nella proseguibilità della domanda dinanzi al Giudice del lavoro, in ragione della richiesta di mero accertamento dei crediti rivendicati, rispetto alla quale limitata la proposizione della domanda iniziale.
2. Come già rilevato in sede di ordinanza del 6.11.2024 il ricorso va dichiarato improcedibile.
In punto di diritto, l'articolo 151 del Decreto legislativo del 12/01/2019 - N. 14 prevede quanto segue:
“
1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
3
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.”
Così come precedentemente previsto nell'ambito della legge fallimentare (R.D. n.
267/1942), a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le modalità previste dal capo III del titolo V (articoli da 200 a 210).
È costante l'affermazione della Corte di Cassazione secondo cui, rispetto ai profili lavoristici, "deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale)", in quanto "per le prime va riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera... la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda" (tra le molte, v. più di recente, Cass. 20 agosto 2013, n. 19271; Cass. 19 giugno 2017, n. 15066).
La Corte di Cassazione ha, però, poi ben chiarito i termini entro cui sono ammesse azioni di accertamento in forme diverse dalla verificazione del passivo, nella liquidazione coatta amministrativa di cui al D.Lgs. n. 267 del 1942, o nel fallimento, come anche ora nella liquidazione giudiziale, quale regolata dal Codice della Crisi, trattandosi di discipline del tutto sovrapponibili.
È noto come le azioni aventi ad oggetto il riconoscimento di diritti pecuniari possono essere iniziate o condotte in sede esterna al concorso - pur dovendosi coordinare comunque con corrispondenti insinuazione al passivo necessarie per partecipare ai riparti - solo in casi eccezionali, imposti dalle norme (art. 88 D.P.R. 602/1973 per i crediti tributari;
art. 96, co. 2,
n. 3 L.Fall. per i diritti già oggetto di sentenza in sede di cognizione ordinaria al momento di apertura del concorso, da intendersi per esteso alla L.c.a.: Cass. 22 settembre 2023, n. 27163)
o inevitabili per struttura dell'ordinamento (crediti soggetti ad altra giurisdizione: Cass.,
SS.UU., 16 maggio 2008, n. 12371Cass. 29 gennaio 1999, n. 789).
4 Ciò in ragione primariamente di esigenze di contraddittorio tra i creditori, regolato attraverso il sistema delle contestazioni ed impugnazioni dei crediti altrui in sede di verificazione endoconcorsuale.
Quanto alle azioni di mero accertamento o costitutive, se ne afferma l'ammissibilità ma entro i limiti di seguito esposti.
Infatti, qualunque azione contro una delle procedure sopra indicate ha riflessi sul concorso, perché quantomeno comporta, oltre all'impegno processuale, rischi sul piano delle spese di lite che sono destinate in caso di soccombenza a dover essere considerate, in via tra l'altro prededucibile e dunque con preferenza sugli altri creditori.
Ma poi, in generale, ogni accertamento patrimoniale o pronuncia di natura costitutiva, imponendo alle procedure di riconoscere diritti di terzi, ha riflessi patrimoniali e comporta pertanto conseguenze rispetto al concorso, dovendosi ritenere che di regola, se vi è interesse di chi agisce ad una certa pronuncia, essa inevitabilmente abbia incidenza patrimoniale sull'impresa o sull'ente in procedura, perché così non può non essere.
Il punto non sta, dunque, tanto nell'interferenza con il concorso dei creditori - difficilmente destinata a mancare - ma nella necessità che sussista un interesse specifico, non realizzabile altrimenti, che imponga l'accertamento di situazioni di terzi in ambito diverso da quello della verificazione.
Si tratta del resto della coniugazione ed integrazione, rispetto al caso specifico, del comune e risalente principio per cui l'azione di mero accertamento è sempre ammessa, ma deve ricorrere un interesse giuridicamente tutelato rispetto ad essa (Cass., S.U., 29 gennaio 1966 n.
347; Cass. 17 febbraio 1970, n. 376; di recente, Cass. 16 luglio 2018, n. 18819).
Solo quell'interesse giustifica in effetti l'alterazione delle regole sull'accertamento endoconcorsuale, che individuano presupposti ineludibili e strutturali di rito e non riguardano in senso stretto la competenza (Cass. 2 agosto 2011, n. 16867; Cass. 20 settembre 2013, n.
21669; Cass. 24 gennaio 2023, n. 2090), afferendo alla tutela più completa del contraddittorio con i creditori.
5 Tale condizione si realizza non per qualsivoglia azione, ma solo quando si tratti di azioni che in concreto non possano trovare spazio in una sede, come la verificazione endoconcorsuale, che è in sé costruita per l'accertamento di crediti o di diritti alla restituzione o immobiliari, nei soli riguardi dell'impresa o ente in procedura.
In particolare, vanno svolti in sede di cognizione ordinaria gli accertamenti riguardanti l'assetto dei rapporti pendenti che proseguono o comunque intercorrono, per instaurazione successiva, con la procedura (v. anche Cass. 7 febbraio 2020, n. 2990).
È infatti a quest'ultimo proposito che si ammette la cognizione al di fuori del concorso anche rispetto alle situazioni lavoristiche.
Ciò però non in via indiscriminata, per quanto si è sopra detto, ma solo in ragione di un interesse specifico ed altrimenti non tutelabile.
Si consente, quindi, l'azione di reintegrazione per licenziamento illegittimo (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990), quale controversia riguardante lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, estesa per ragioni specifiche e non generalizzabili alla fissazione delle misure delle indennità conseguenti ai sensi dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 quale novellato dalla legge n. 92 del 2012 (Cass. 21 giugno 2018, n. 16443).
Si consente altresì, tradizionalmente, l'azione di accertamento del diritto ad una certa qualifica nell'azienda (Cass. 20 agosto 2009, n. 18557; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23418, quest'ultima richiamata proprio dalla parte ricorrente), proprio perché la verificazione non fornisce tutele ripristinatorie in forma specifica e dunque non permetterebbe di soddisfare l'interesse del lavoratore a riprendere in concreto l'attività presso l'azienda, pur se in procedura, ed a farlo con le caratteristiche proprie, sul piano professionale, che gli spettano.
Ogni altro diritto o credito (retributivo, risarcitorio, indennitario etc.), anche dei lavoratori, non può essere accertato se non attraverso la verificazione (Cass. 28 ottobre 2021, n. 30512), che è processo scevro da limiti sul piano cognitivo che impongano di privilegiare forme diverse o alternative.
È dunque da escludere una generalizzata possibilità - al di fuori della casistica eccezionale di cui sopra o di altre ipotesi in cui emerga quell'interesse specifico altrimenti non tutelabile - di convenire le procedure in via di accertamento di diritti in sede ordinaria (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/10/2024, n.27796).
6 I medesimi principi di diritto, da ultimo meglio enucleati dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/10/2024, n.27796 cit.), sono stati, peraltro, espressi già nella sentenza n. 23418/17, richiamata proprio dalla parte ricorrente in sede di note di udienza, che nella parte motiva ha espressamente statuito quanto segue:
“come affermato da questa Corte con la sentenza n. 7075/2002 "la L. Fall., art. 24, ha la funzione di far convergere nella procedura concorsuale tutte le azioni (anche anteriori al fallimento) che abbiano per oggetto crediti nei confronti dei fallito, in modo da assoggettarle ad una disciplina unitaria, onde realizzare i fini fondamentali dell'istituto: l'unità dell'esecuzione e la par condicio creditorum (Cass. 30 maggio 1967 n. 1210, Cass. 5 gennaio
1972 n. 4); nessuna deroga di competenza tuttavia sussiste per le azioni che il curatore trova nel patrimonio dei fallito e che, avendo con il fallimento un rapporto di mera occasionalità, sono indipendenti dal dissesto e dalla procedura concorsuale (Cass. 19 novembre 1974 n.
3719). Nel quadro di questi principi si inserisce la controversia instaurata dal dipendente il quale impugni il licenziamento e chieda la reintegrazione nei confronti dei datore che nel corso del procedimento sia dichiarato fallito. Questa domanda ha un oggetto che, non essendo costituito da crediti nei confronti del datore, è diverso da quello che caratterizza le pretese dei creditori: e resta pertanto estranea alle finalità dell'unità dell'esecuzione e della par condicio creditorum (fondamento della competenza del tribunale fallimentare). Il conseguente rapporto fra competenza dei giudice del lavoro e competenza del giudice fallimentare è delineato non dalla specialità delle norme, bensì da questa separazione. E pertanto la predetta domanda, per il suo stesso oggetto (ed indipendentemente dalla sua strumentale utilizzazione ai fini della condanna al pagamento di somme), resta estranea allo spazio devoluto alla competenza del tribunale fallimentare. Anche le censure al riguardo mosse dalla ricorrente sono infondate. In particolare, la competenza del giudice del lavoro permane anche in ordine alle domande di accertamento del diritto alla qualifica (Cass. 27 luglio 1999 n. 8136); e le ipotizzate domande aventi per oggetto altre pretese di contenuto non economico (come sanzioni disciplinari, visite di controllo, tutela della lavoratrice madre)
e pertanto estranee al crediti nel confronti del datore, presupponendo la permanenza dell'attività aziendale anche dopo l'apertura del fallimento, non escludono la permanenza della competenza dei giudice del Lavoro".
6.- Si tratta di un orientamento, che questo collegio intende mantenere fermo, oltre che sulle questioni relative all'accertamento della esistenza, corretta qualificazione, validità della cessazione del rapporto di lavoro, anche in relazione all'azione d'accertamento della
7 qualifica lavorativa nei confronti del datore di lavoro fallito (Cass. 18557/2009, Cass. 3 marzo 2003, n. 3129; 3740/1986); trattandosi di un indirizzo che si rivela altresì giustificato per la natura dei diritti di cui si chiede tutela - i quali hanno una prioritaria dimensione non patrimoniale confermata dalla protezione accordata agli stessi dalle norme costituzionali - ed inoltre per la necessità di garantire un rapido scrutinio della domanda da parte del giudice del lavoro nelle forme del rito del lavoro, in vista dell'ipotesi in cui l'attività continui o vi sia ripresa dell'attività lavorativa, o per tutelare i connessi diritti previdenziali;
tutte esigenze estranee all'esigenza della par conditio creditorum.”
3. Trasponendo tali principi di diritti al caso di specie, l'oggetto della domanda verte sulla pretesa di parte ricorrente di crediti retributivi derivanti dallo svolgimento di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualizzato e per il quale è stata retribuita. La ricorrente sostiene, infatti, che nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con la CP_2
resistente, ed in particolare, dal 2010 al 6.1.2021 (data di cessazione del rapporto di lavoro), la stessa ha prestato attività lavorativa con un disimpegno orario di 35 ore settimanali, anziché di
25 ore previste per contratto, rivendicando le relative differenze retributive.
Al momento dell'instaurazione dell'azione, quindi, non vi era più alcun rapporto con la società essendo il contratto di lavoro cessato in data 6.1.2021. CP_1
Né vengono in rilievo questioni inerenti lo status della lavoratrice o questioni relative all'accertamento della esistenza, corretta qualificazione, validità della cessazione del rapporto di lavoro (come per i giudizi di impugnativa di licenziamento), o ancora questioni relative all'accertamento della qualifica lavorativa nei confronti del datore di lavoro fallito, questioni rispetto alle quali l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover mantenere ferma la separazione tra competenza del giudice lavoro e competenza del giudice della procedura concorsuale, peraltro, nei limiti meglio esplicati nella recente pronuncia della
Corte di Cassazione del 28/10/2024 n.27796 sopra citata.
Ne consegue che nel caso di specie non sussistono i presupposti per configurare un interesse ad un'azione di mero accertamento al di fuori della cognizione propria del concorso, avendo ad oggetto la domanda formulata una mera pretesa di natura economica, con espressa richiesta di una statuizione di condanna.
Così come prospettata la domanda è, dunque, evidente che si tratta di una rivendicazione di natura prettamente patrimoniale da far valere, dunque, esclusivamente nell'ambito della
8 procedura concorsuale, con conseguente declaratoria di improcedibilità od improseguibilità della domanda dinanzi al giudice del lavoro.
4. Considerata la natura della pronuncia ed anche la mancata costituzione della Curatela, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 187/2022, così provvede:
• dichiara l'improcedibilità del ricorso dinanzi a sé;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 5.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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