Articolo 32 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 31Articolo 33
Versione
17 gennaio 1991
Art. 32. (Certificazioni e informazioni
ai consumatori) 1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1991
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