Articolo 10 della Legge 10 giugno 1982, n. 361
Articolo 9Articolo 11
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18 giugno 1982
Art. 10.
In aggiunta ai limiti d'impegno previsti dalle precedenti leggi sul credito navale sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 4 miliardi e lire 40 miliardi rispettivamente per gli anni 1981 e 1982.
Al complessivo onere di lire 48 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 giugno 1982