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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati: dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause d'appello riunite nn. R.G. 258/2024 e 255/2024 concernenti l'impugnazione della sentenza n. 298/2024 del Tribunale di Enna pubblicata il 18.06.2024
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Enna, in C. da San Giovanni, difesa e rappresentata dall'Avv. Silvano Domina (indirizzo PEC:
FAX 0935/37164) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 di quest'ultimo sito in Enna, in Via dei Greci n. 57/A
APPELLANTE e APPELLATA
CONTRO
, (C.F: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. Michele Baldi (indirizzo PEC: ed Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Enna, in via Solferino n.1
APPELLATA e APPELLANTE
All'udienza del 6 novembre 2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. concludeva riportandosi all'atto di appello e alla memoria di costituzione del giudizio Parte_1
n. 258/2024, ovvero: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare fondati i motivi del presente gravame, ed in accoglimento dei medesimi, -ritenere e dichiarare l'illegittimità, ingiustizia e/o erroneità della
1 sentenza n. 298/2024, emessa il 13.06.2024 dal Tribunale di Enna, nella parte in cui, onerando il sig.
[...] di contribuire al mantenimento dei figli, e versando a un assegno CP_1 Parte_2 Per_1 Parte_1 mensile dell'importo di €.400,00 ne prevede la relativa decorrenza dalla data della sentenza di primo grado, anziché da quella della domanda;
per l'effetto -ritenere e dichiarare che l'onere di contributo al mantenimento dei figli, Parte_2
e imposto in capo all'odierno appellato, decorre dalla data della domanda, ossia, dalla proposizione del ricorso per Per_1 la separazione giudiziale dei coniugi (27.8.2020); - condannare lo stesso appellato al pagamento del detto assegno dalla data di proposizione della domanda introduttiva del precedente grado del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'Erario atteso che la ricorrente ha chiesto di essere ammessa al P.S.S.Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, in accoglimento delle superiori difese: -rigettare, nel merito, il gravame proposto da avverso la sentenza n. 298/2024, emessa dal Tribunale di Enna il 13.06.2024, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni suesposte;
con vittoria delle spese e compensi di lite da distrarre in favore dell'Erario atteso che la resistente ha chiesto di essere ammessa al P.S.S.”. chiedeva di rigettarsi l'appello proposto da controparte l'accoglimento delle domande Controparte_1 spiegate nell'atto di appello promosso nel procedimento iscritto al n. 258/2024 RG ovvero: “VOGLIA
l'Ecc.ma Corte di Appello adita: – revocare o modificare l'ordinanza denegativa delle richieste di prova del resistente datata 30 novembre 2022. Nel merito: – accogliere i superiori motivi e provvedere alla riforma dell'impugnata sentenza in relazione ai capi censurati ed apportando le modifiche nei termini rassegnati in parte motiva;
– disporre che le spese del presente giudizio siano poste a carico di parte appellata. In via istruttoria: si chiede volersi autorizzare l'acquisizione della richiesta di archiviazione richiamata in parte motiva ed offerta in allegato, autorizzando la produzione del relativo fascicolo del Pubblico Ministero. Si chiede rigettarsi l'appello proposto da controparte ed altresì si chiede accogliersi le domande spiegate nell'atto di appello promosso nel procedimento iscritto a ruolo al n.258/2024 RG riunito al presente.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi in appello e hanno impugnato la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
298/2024, pubblicata il 18.06.2024, del Tribunale di Enna in composizione collegiale che, in accoglimento delle domande proposte dalla prima, ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi, ha addebitato la separazione ad ha posto, in capo a quest'ultimo, l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli mediante versamento alla entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dalla Pt_1 sentenza, di un assegno mensile dell'importo di €400,00, ha assegnato la casa coniugale alla e ha Pt_1 condannato il resistente a rifondere, in favore della ricorrente, le spese processuali, liquidate in € 3.810,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge accessori.
Con il primo e unico motivo di gravame, intitolato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c.”, Pt_1 censura l'erroneità del capo contenente l'obbligo per il resistente di provvedere al mantenimento
[...] dei figli mediante versamento di un assegno mensile in ragione della immotivata decorrenza di tale obbligo dalla data della sentenza e non dalla data della domanda. Secondo l'appellante, infatti, il Giudice
2 di primo grado “nel confermare l'onere imposto al mantenimento dei figli, nella stessa misura determinata dal provvedimento presidenziale, […] avrebbe dovuto statuirne la relativa decorrenza dalla data della domanda di primo grado, così, facendo salva la possibilità di recupero degli alimenti eventualmente non versati”. Inoltre, osserva l'appellante, una siffatta statuizione si porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di separazione o divorzio, nella ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza atteso che i diritto ed i doveri dei genitori verso la prole […] non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio”. Pertanto, conclude l'appellante, la sentenza gravata contrasterebbe con “i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ma altresì, in spregio dei diritti della prole [e osterebbe] alla possibilità, per gli stessi di conseguire coattivamente il pagamento degli arretrati dell'assegno di mantenimento maturati in forza dell'ordinanza presidenziale ex art. 708, ormai travolta dalla sentenza, e non versati”.
ha proposto appello affidato a quattro motivi di gravame. Controparte_1
Quanto al primo motivo di gravame, rubricato “erronea applicazione dei criteri che sovrintendono alla dichiarazione di addebito della separazione”, l'appellante lamenta l'erroneità della ricostruzione fattuale sottesa alla declaratoria di addebito della separazione a suo carico. Precisamente, secondo l'appellante, il Giudice, nell'accertare la sussistenza dei requisiti di legge per la declaratoria in esame, avrebbe valorizzato i soli elementi fattuali emersi dall'ordinanza del 11.08.2020 pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Enna nel procedimento n. 2299/2020 R.G.P.M – instaurato a carico dell'appellante per i fatti descritti nella suddetta ordinanza – omettendo di valorizzare gli “indicatori di segno contrario che avrebbero dovuto essere rilevati dalla mera allegazione della ordinanza di archiviazione richiamata in parte motiva” quali “la accertata insussistenza di profili di rilevanza penale in capo alla condotta ipotizzata a carico dell'allora indagato e comunque la inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in dibattimento”. Sul punto, aggiunge l'appellante, risulterebbe erronea e, quindi, meritevole di riforma l'ordinanza del 30.11.2022 con cui il Tribunale aveva rigettato perché inammissibile la richiesta di acquisizione del fascicolo relativo al suddetto procedimento penale. Pertanto, conclude l'appellante, alla luce di tale elementi probatori, di cui chiede l'ammissione, risulterebbe comprovata “non solo l'insussistenza dei fatti reato presupposti ma addirittura un clima di sostanziale serenità all'interno del nucleo familiare, esasperato esclusivamente e soltanto nell'ultimo periodo dalla determinazione assunta dall'odierna appellata di intraprendere una relazione extraconiugale” e, quindi, l'insussistenza delle ragioni in fatto e in diritto per addebitargli la separazione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli sia nell'an che nel quantum. Quanto al diritto dei figli maggiorenni a ricevere un assegno di mantenimento, l'appellante, pur aderendo al principio di diritto – richiamato dal Tribunale nella parte motiva – secondo cui “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne gravante sul genitore separato non convivente
[…] non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura immutato finché il genitore
3 interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo stesso non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica ovvero è stato posto nelle condizioni per poter essere economicamente autosufficiente”, osserva che “[spetterebbe] al figlio che abbia concluso il proprio percorso formativo dimostrare, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente”. Con riferimento al quantum, l'appellante rileva che il Giudice avrebbe omesso di considerare la propria situazione economica di svantaggio nella quantificazione dell'importo dell'assegno mensile. Pertanto, conclude l'appellante, non sussisterebbe il diritto dei figli maggiorenni a ricevere l'assegno di mantenimento in ragione della loro acquisita capacità economica e, in subordine, dovrebbe procedersi a una riduzione dell'assegno, nella misura del 50%, in ragione delle sue condizioni economiche svantaggiate.
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “Erronea applicazione dei criteri che sovraintendono alla assegnazione della casa familiare”, l'appellante si duole dell'assegnazione della casa familiare in favore della Pt_1
Secondo l'appellante, il Giudice, nell'assegnare la casa familiare, dovrebbe preferire il coniuge assegnatario dei figli o convivente con i figli maggiorenni, valutando altresì “le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione onde favorire il coniuge più debole”. Ebbene, secondo l'appellante, il Tribunale di Enna avrebbe omesso di valutare la circostanza, asseritamente pacifica perché non contestata dalle parti, della maggiore debolezza dell'appellante rispetto alla controparte, in ragione dell'applicazione di una misura cautelare, poiché “in ragione dell'accaduto ed in mancanza di una stabile occupazione, l'allora resistente ed odierno appellante
[avrebbe] dovuto inizialmente dimorare all'interno della propria autovettura essendogli preclusa la possibilità di essere ospitato da familiari ed amici o di potersi assumere l'onere di condurre in locazione un immobile, versando in una situazione di oggettiva difficoltà, mentre la ex coniuge manteneva in via esclusiva la disponibilità della casa familiare, ove [avrebbe] intrapreso la convivenza con il nuovo compagno, potendo pertanto avvantaggiarsi anche della capacità reddituale di quest'ultimo”. Pertanto, conclude l'appellante, alla luce di elementi e in riforma del capo gravato, la casa familiare dovrebbe essere assegnata in suo favore, in ragione della sua posizione economica di svantaggio e della più agevole condizione economica sia della coniuge, favorita dall'apporto economico del nuovo compagno, sia dei figli maggiorenni.
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, intitolato “Erronea determinazione in ordine alla condanna alle spese”, l'appellante si duole della condanna, a suo carico, al pagamento delle spese di lite, dovendosi viceversa procedere ad una compensazione integrale delle stesse tra le parti, in ragione dell'oggetto della controversia e dell'esito dell'attività istruttoria.
************
L'appello proposto da è infondato. Parte_1
L'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'art. 708 c.p.c. ratione temporis vigente, contenente le disposizioni di natura economica relative al mantenimento del coniuge e dei figli, ha natura provvisoria, ovvero conserva la sua efficacia finché non venga sostituita dal regime definitivo impresso dalla sentenza di separazione (o dall'ordinanza di modifica emessa in sede di reclamo o da quella adottata dall'istruttore
4 ai sensi dell'art. 709 ult. co. c.p.c.), e costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c. che ne sancisce anche l'ultrattività in caso di estinzione.
Consegue che le statuizioni della sentenza di separazione assumono efficacia dal momento della loro adozione essendo, prima di tale momento, i rapporti tra i coniugi disciplinati dall'ordinanza presidenziale
(cfr. Cassazione civile sez. I, 02/08/2013, n.18538: “In tema di mantenimento dei figli minori,
l'assegno perequativo disposto dal giudice nella sentenza di separazione decorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizione della domanda, trattandosi di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. Civ”).
Correttamente dunque la sentenza impugnata ha statuito il decorso dell'assegno di mantenimento a favore dei figli della coppia dalla data della sua adozione.
La giurisprudenza citata dall'appellante si riferisce alla fattispecie, affatto diversa, in cui il Parte_1 contributo per il mantenimento della prole sia stato disposto all'esito di giudizio di separazione o di modifica delle condizioni della separazione, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., sicchè nel successivo giudizio di divorzio vale il principio della decorrenza delle statuizioni della sentenza dalla data della domanda, in ossequio all'esigenza che la durata del giudizio non pregiudichi la parte che ha ragione (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/08/2024 n.21785 in ordine alla differenza fra le due fattispecie); nel presente giudizio viene invece in rilievo il rapporto tra le statuizioni della sentenza e quelle dei provvedimenti provvisori emessi nel corso del medesimo processo.
Peraltro l'ordinanza presidenziale ha fissato l'importo del mantenimento in € 400,00 e la sentenza non ne ha modificato la misura sicché, godendo l'appellante già di un titolo esecutivo, il gravame, oltre che errato,
è privo di rilievo dal punto di vista pratico.
Quanto all'appello proposto da , esso è fondato limitatamente al primo motivo di Controparte_1 gravame.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto provata la condotta violenta e vessatoria di sulla Controparte_1 scorta dell'ordinanza del giorno 11.08.2020 con cui il Giudice delle Indagini Preliminari presso il
Tribunale di Enna disponeva, a carico dell' la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (si CP_1 veda allegato n. 3 del ricorso introduttivo giudizio di primo grado), e della testimonianza resa da
[...]
figlia delle parti in causa, che confermava la ricostruzione dei fatti contenuta Testimone_1 nell'ordinanza, concludendo per l'addebito della separazione a carico di , resistente in Controparte_1 primo grado.
Il fatto storico su cui è incentrata l'ordinanza di applicazione di misura cautelare è quello del 7 agosto
2020: si rileva nel provvedimento, in proposito, che i CC del Norm di Enna raggiungevano l'abitazione delle parti in causa e, fatto accesso, riferiva che, al rifiuto di avere rapporti sessuali, il coniuge Parte_1
aveva aggredito lei e i figli. Anche la testimonianza della figlia della coppia, Controparte_1 [...]
, ha ad oggetto esclusivamente la narrazione di tale episodio. Testimone_1
5 Tuttavia risulta versata in atti anche la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento instaurato a carico di - documentazione la cui ammissione, nel primo Controparte_1 grado di giudizio, è stata autorizzata all'udienza del 25.01.2023 e, nel presente grado, non è controversa tra le parti - che fornisce una ricostruzione fattuale difforme da quella accolta dal Giudice di primo grado.
Precisamente, il Pubblico Ministero ha affermato che “i fatti esposti ed emersi all'esito delle indagini svolte non sono idonei a integrare il reato di maltrattamenti in famiglia né sul piano oggettivo, né su quello soggettivo, né sussistono elementi utili per sostenere la fondatezza delle accuse mosse dalla p.o. essendo la stessa rivelatasi palesemente non credibile ed inattendibile. Invero, quanto riferito ed inizialmente rubricato come reato di maltrattamenti, deve essere riconsiderato e ricondotto all'interno duna conflittualità del rapporto coniugale connaturale ad un momento di fibrillazione della convivenza matrimoniale, privo di rilevanza penale. In particolare, , sentita a s.i. il 27.10.2020, ha reso una versione Parte_1 dei fatti fortemente ridimensionata da quanto aveva inizialmente denunciato e riferito, tanto che aveva riallacciato la relazione sentimentale e la convivenza coniugale con il marito […], manifestando anche la volontà di rimettere la denuncia […] Dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa emerge chiaramente come le singole liti appaiano scarsamente significative, perché la persona offesa non evidenzia affatto uno stile di vita improntato alla sopraffazione da parte dell'indagato, tanto che la stessa ha precisato di avere anche lei spesso insultato il marito e che venivano alle mani reciprocamente”, concludendo per la richiesta di archiviazione del procedimento, poi accolta con l'ordinanza richiamata dal Tribunale di Enna nella parte motiva della pronuncia impugnata.
Peraltro, dall'esame della medesima richiesta di archiviazione, emerge che “Le condotte denunziate non hanno, peraltro, trovato alcuna ulteriore riscontro oggettivo in quanto le indagini esperite dai Carabinieri della Sezione di P.G.
Sede sia con attività tecniche di intercettazione telefonica che con sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti, hanno permesso di appurare invece come la unitamente al suo amante, Brigadiere dei Carabinieri Pt_1 Persona_2 aveva organizzato ed indirizzato le indagini in modo tale che l'odierno indagato venisse iscritto per i reati in contestazione
e finanche arrestato, nonché sofferto una misura cautelare di divieto di avvicinamento emessa in suo danno. In particolare Per e resti architettavano e pilotavano l'intervento dei Carabinieri del 7.8.2020 presso l'abitazione della donna al Pt_1 fine di fare arrestare in fragranza il marito pur non avendo quest'ultimo commesso nulla di grave nei suoi confronti ed essendosi già spontaneamente allontanato dall'abitazione. In data 2.11.2020 la In contatto telefonico Parte_3 tra loro, facevano intervenire presso il parcheggio del supermercato Deco di una pattuglia della Polizia di Stato Parte_4 simulando una minaccia dell in modo tale da fargli aggravare la misura cautelare. Ed infatti, in data 16.12.2020 CP_1 in sede di assunzione informazione al P.M., il asseriva falsamente di aver sentito minacciare di Per_2 Controparte_1 morte la presso il parcheggio del Supermercato Deco.”. Pt_1
Le conclusioni del P.M., fondate su ulteriori risultanze acquisite sia tramite intercettazione telefonica che escussione di persone informate sui fatti, impediscono di attribuire attendibilità alle dichiarazioni di su cui l'ordinanza di applicazione di misura cautelare è esclusivamente fondata;
inoltre non Parte_1 può accordarsi il valore di piena prova alla testimonianza di : il fatto storico del Testimone_1
6 7 agosto 2020 narrato dalla teste, al di là della sua veridicità, appare, alla luce delle nuove risultanze probatorie, un episodio isolato e comunque maliziosamente provocato.
Non risultano acquisiti nemmeno al giudizio di primo grado le certificazioni mediche comprovanti le lesioni inferte da ai figli nell'occorso e sebbene nell'ordinanza cautelare è scritto che le Controparte_1 lesioni, trauma colonna dorsale - ecchimosi multiple e trauma caviglia destra, refertate rispettivamente sulla persone di e , siano compatibili con la narrazione accusatoria, durante Testimone_1 Persona_3 la deposizione la teste ha riferito che il padre iniziava a sferrare pugni e colpiva solo il Testimone_1 fratello, senza, peraltro, nessuna specificazione.
Nell'ordinanza cautelare, inoltre, si rileva che nel referto redatto presso il P.S. locale si dà atto che Pt_1 lamentava un'aggressione verbale da parte del marito: questa dunque non riferiva di percosse;
in
[...] atti inoltre non v'è prova alcuna di altri episodi di violenza fisica a danno della stessa.
Deve allora concludersi che la declaratoria d'addebito della separazione gravata si fonda su una errata ricostruzione dei fatti in ragione di un parziale esame della documentazione a disposizione.
Nel caso di specie, dunque, esaminando l'intero compendio probatorio, non può dirsi raggiunta la prova di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio ascrivibili all'Amico, con conseguente illegittimità della declaratoria di addebito della separazione a suo carico.
Pertanto, la Corte ritiene di dover riformare la sentenza gravata nel senso che, alla luce delle allegazioni e delle produzioni delle parti, non sussistono le condizioni per addebitare la separazione in capo all CP_1 in ragione della mancanza di prova di condotte contrarie ai doveri coniugali a quest'ultimo imputabili.
Quanto al secondo motivo di gravame, con cui l'appellante censura il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli sia nell'an che nel quantum, è sufficiente osservare che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, sent. n. 26875 del 20/09/2023; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 17644 del 20.06.2023:
“In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione o la riduzione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione o riduzione del contributo oppure il figlio, se costituito in giudizio, sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al
7 conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio
e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”.
Ebbene, nel caso in esame, ad oggi ha appena 21 anni e 19 e, a fronte Testimone_1 Persona_3 dell'allegata qualità di studenti dei figli - circostanza pacifica, perché non contestata tra le parti, e provata dal certificato di frequenza di corsi professionalizzanti prodotto dall'allora ricorrente (cfr. nota di deposito di parte ricorrente del 2.2.2021 del giudizio di primo grado) - l' non ha soddisfatto l'onere CP_1 probatorio su di esso gravante perché si è limitato ad addurre una generica “acquisita capacità economica dei figli”, indimostrata e sconfessata da quanto versato in atti, e ha richiamato un orientamento giurisprudenziale non applicabile al caso di specie, perché riferito alla diversa ipotesi del figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età che, pur spendendo il titolo professionale acquisito, non riesca a trovare un impiego stabile (sul punto cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 12123 del 06/05/2024).
Pertanto, alla luce dei principi di diritto richiamati e della documentazione in atti, può dirsi raggiunta la prova circa il fatto che i figli maggiorenni, con la frequenza di un corso di formazione professionale, stiano curando la propria preparazione professionale, circostanza sufficiente a fondare il loro diritto all'assegno di mantenimento.
Con riferimento al quantum, valgano le considerazioni appena espresse: raggiunta la prova del diritto dei figli a ricevere l'assegno di mantenimento, era onere del genitore obbligato dare prova della sussistenza dei richiamati presupposti per la riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento, a nulla rilevando l'asserita e non dimostrata situazione di svantaggio economico lamentata dall'appellato, tanto più che il mantenimento in favore dei figli è stato determinato nella esigua misura di €. 200,00 per ciascuno.
Per tali ragioni, la decisione sul punto è condivisibile e, quindi, meritevole di conferma.
Il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole dell'assegnazione della casa coniugale in favore della è parimenti infondato. Pt_1
Il provvedimento con cui il giudice assegna la casa coniugale in favore del coniuge affidatario è volto a tutelare, in via prioritaria, l'interesse dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non autosufficienti a permanere nel luogo in cui sono cresciuti, assicurando la continuità delle abitudini di vita e delle relazioni sociali sorte all'interno di tali luoghi, con esclusione di qualsiasi valutazione, di natura economica, inerente il rapporto tra i coniugi (sul punto Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 25604 del 12.10.2018: “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.”).
8 Va d'altra parte considerato che l'assegnazione della casa coniugale, ferma l'estraneità di tale provvedimento a qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, può semmai venire in considerazione, in via consequenziale, ai fini dell'eventuale riequilibrio in favore del coniuge che, in quanto proprietario o comproprietario dell'immobile, subisca una limitazione delle proprie facoltà di godimento e disposizione, per effetto dell'imposizione del predetto vincolo, per dare rilievo al vantaggio indirettamente arrecato al coniuge con cui i figli convivono, con corrispondente risparmio della spesa necessaria per procurarsi un'abitazione (cfr. seppur in riferimento all'ipotesi di revoca dell'assegnazione della casa familiare in seguito al divorzio Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 20452 del
24.06.2022, parte motiva).
Tuttavia la valutazione in ordine la situazione economica del coniuge, quandanche deteriore rispetto all'altro, non potrebbe mai dare luogo all'assegnazione della casa familiare a prescindere dalla collocazione dei figli presso di lui.
Quanto, infine, al quarto motivo di gravame, contenente la doglianza relativa alle spese di lite, esso è superato dalla riforma della sentenza impugnata che implica un nuovo regolamento sulle spese di lite, poiché ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
In proposito ritiene il collegio che avuto riguardo alla soccombenza di sulla domanda di Parte_1 addebito ed in relazione alle vicende sottese, che hanno condotto in questa sede alla riforma della sentenza impugnata sul punto, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
Dato il rigetto dell'appello proposto da e l'accoglimento del gravame di Parte_1 Controparte_1 limitatamente al primo motivo di gravame, va disposta la compensazione delle spese di lite anche in questo grado per soccombenza reciproca.
PQM
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello proposti da e avverso la sentenza n. 298/2024 del Tribunale di Enna Parte_1 Controparte_1 pubblicata il 18.06.2024 e, in parziale riforma della stessa, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 accoglie il primo motivo dell'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della Controparte_1 sentenza n. 298/2024 del Tribunale di Enna pubblicata il 18.06.2024, rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da e dispone la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo Parte_1 grado, dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
9 contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024
Consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Giuseppe Melisenda Giambertoni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati: dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause d'appello riunite nn. R.G. 258/2024 e 255/2024 concernenti l'impugnazione della sentenza n. 298/2024 del Tribunale di Enna pubblicata il 18.06.2024
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Enna, in C. da San Giovanni, difesa e rappresentata dall'Avv. Silvano Domina (indirizzo PEC:
FAX 0935/37164) ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 di quest'ultimo sito in Enna, in Via dei Greci n. 57/A
APPELLANTE e APPELLATA
CONTRO
, (C.F: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall' Avv. Michele Baldi (indirizzo PEC: ed Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Enna, in via Solferino n.1
APPELLATA e APPELLANTE
All'udienza del 6 novembre 2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. concludeva riportandosi all'atto di appello e alla memoria di costituzione del giudizio Parte_1
n. 258/2024, ovvero: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, ritenere e dichiarare fondati i motivi del presente gravame, ed in accoglimento dei medesimi, -ritenere e dichiarare l'illegittimità, ingiustizia e/o erroneità della
1 sentenza n. 298/2024, emessa il 13.06.2024 dal Tribunale di Enna, nella parte in cui, onerando il sig.
[...] di contribuire al mantenimento dei figli, e versando a un assegno CP_1 Parte_2 Per_1 Parte_1 mensile dell'importo di €.400,00 ne prevede la relativa decorrenza dalla data della sentenza di primo grado, anziché da quella della domanda;
per l'effetto -ritenere e dichiarare che l'onere di contributo al mantenimento dei figli, Parte_2
e imposto in capo all'odierno appellato, decorre dalla data della domanda, ossia, dalla proposizione del ricorso per Per_1 la separazione giudiziale dei coniugi (27.8.2020); - condannare lo stesso appellato al pagamento del detto assegno dalla data di proposizione della domanda introduttiva del precedente grado del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'Erario atteso che la ricorrente ha chiesto di essere ammessa al P.S.S.Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, in accoglimento delle superiori difese: -rigettare, nel merito, il gravame proposto da avverso la sentenza n. 298/2024, emessa dal Tribunale di Enna il 13.06.2024, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni suesposte;
con vittoria delle spese e compensi di lite da distrarre in favore dell'Erario atteso che la resistente ha chiesto di essere ammessa al P.S.S.”. chiedeva di rigettarsi l'appello proposto da controparte l'accoglimento delle domande Controparte_1 spiegate nell'atto di appello promosso nel procedimento iscritto al n. 258/2024 RG ovvero: “VOGLIA
l'Ecc.ma Corte di Appello adita: – revocare o modificare l'ordinanza denegativa delle richieste di prova del resistente datata 30 novembre 2022. Nel merito: – accogliere i superiori motivi e provvedere alla riforma dell'impugnata sentenza in relazione ai capi censurati ed apportando le modifiche nei termini rassegnati in parte motiva;
– disporre che le spese del presente giudizio siano poste a carico di parte appellata. In via istruttoria: si chiede volersi autorizzare l'acquisizione della richiesta di archiviazione richiamata in parte motiva ed offerta in allegato, autorizzando la produzione del relativo fascicolo del Pubblico Ministero. Si chiede rigettarsi l'appello proposto da controparte ed altresì si chiede accogliersi le domande spiegate nell'atto di appello promosso nel procedimento iscritto a ruolo al n.258/2024 RG riunito al presente.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi in appello e hanno impugnato la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
298/2024, pubblicata il 18.06.2024, del Tribunale di Enna in composizione collegiale che, in accoglimento delle domande proposte dalla prima, ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi, ha addebitato la separazione ad ha posto, in capo a quest'ultimo, l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli mediante versamento alla entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dalla Pt_1 sentenza, di un assegno mensile dell'importo di €400,00, ha assegnato la casa coniugale alla e ha Pt_1 condannato il resistente a rifondere, in favore della ricorrente, le spese processuali, liquidate in € 3.810,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge accessori.
Con il primo e unico motivo di gravame, intitolato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c.”, Pt_1 censura l'erroneità del capo contenente l'obbligo per il resistente di provvedere al mantenimento
[...] dei figli mediante versamento di un assegno mensile in ragione della immotivata decorrenza di tale obbligo dalla data della sentenza e non dalla data della domanda. Secondo l'appellante, infatti, il Giudice
2 di primo grado “nel confermare l'onere imposto al mantenimento dei figli, nella stessa misura determinata dal provvedimento presidenziale, […] avrebbe dovuto statuirne la relativa decorrenza dalla data della domanda di primo grado, così, facendo salva la possibilità di recupero degli alimenti eventualmente non versati”. Inoltre, osserva l'appellante, una siffatta statuizione si porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di separazione o divorzio, nella ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza atteso che i diritto ed i doveri dei genitori verso la prole […] non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio”. Pertanto, conclude l'appellante, la sentenza gravata contrasterebbe con “i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ma altresì, in spregio dei diritti della prole [e osterebbe] alla possibilità, per gli stessi di conseguire coattivamente il pagamento degli arretrati dell'assegno di mantenimento maturati in forza dell'ordinanza presidenziale ex art. 708, ormai travolta dalla sentenza, e non versati”.
ha proposto appello affidato a quattro motivi di gravame. Controparte_1
Quanto al primo motivo di gravame, rubricato “erronea applicazione dei criteri che sovrintendono alla dichiarazione di addebito della separazione”, l'appellante lamenta l'erroneità della ricostruzione fattuale sottesa alla declaratoria di addebito della separazione a suo carico. Precisamente, secondo l'appellante, il Giudice, nell'accertare la sussistenza dei requisiti di legge per la declaratoria in esame, avrebbe valorizzato i soli elementi fattuali emersi dall'ordinanza del 11.08.2020 pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Enna nel procedimento n. 2299/2020 R.G.P.M – instaurato a carico dell'appellante per i fatti descritti nella suddetta ordinanza – omettendo di valorizzare gli “indicatori di segno contrario che avrebbero dovuto essere rilevati dalla mera allegazione della ordinanza di archiviazione richiamata in parte motiva” quali “la accertata insussistenza di profili di rilevanza penale in capo alla condotta ipotizzata a carico dell'allora indagato e comunque la inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in dibattimento”. Sul punto, aggiunge l'appellante, risulterebbe erronea e, quindi, meritevole di riforma l'ordinanza del 30.11.2022 con cui il Tribunale aveva rigettato perché inammissibile la richiesta di acquisizione del fascicolo relativo al suddetto procedimento penale. Pertanto, conclude l'appellante, alla luce di tale elementi probatori, di cui chiede l'ammissione, risulterebbe comprovata “non solo l'insussistenza dei fatti reato presupposti ma addirittura un clima di sostanziale serenità all'interno del nucleo familiare, esasperato esclusivamente e soltanto nell'ultimo periodo dalla determinazione assunta dall'odierna appellata di intraprendere una relazione extraconiugale” e, quindi, l'insussistenza delle ragioni in fatto e in diritto per addebitargli la separazione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli sia nell'an che nel quantum. Quanto al diritto dei figli maggiorenni a ricevere un assegno di mantenimento, l'appellante, pur aderendo al principio di diritto – richiamato dal Tribunale nella parte motiva – secondo cui “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne gravante sul genitore separato non convivente
[…] non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura immutato finché il genitore
3 interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo stesso non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica ovvero è stato posto nelle condizioni per poter essere economicamente autosufficiente”, osserva che “[spetterebbe] al figlio che abbia concluso il proprio percorso formativo dimostrare, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente”. Con riferimento al quantum, l'appellante rileva che il Giudice avrebbe omesso di considerare la propria situazione economica di svantaggio nella quantificazione dell'importo dell'assegno mensile. Pertanto, conclude l'appellante, non sussisterebbe il diritto dei figli maggiorenni a ricevere l'assegno di mantenimento in ragione della loro acquisita capacità economica e, in subordine, dovrebbe procedersi a una riduzione dell'assegno, nella misura del 50%, in ragione delle sue condizioni economiche svantaggiate.
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “Erronea applicazione dei criteri che sovraintendono alla assegnazione della casa familiare”, l'appellante si duole dell'assegnazione della casa familiare in favore della Pt_1
Secondo l'appellante, il Giudice, nell'assegnare la casa familiare, dovrebbe preferire il coniuge assegnatario dei figli o convivente con i figli maggiorenni, valutando altresì “le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione onde favorire il coniuge più debole”. Ebbene, secondo l'appellante, il Tribunale di Enna avrebbe omesso di valutare la circostanza, asseritamente pacifica perché non contestata dalle parti, della maggiore debolezza dell'appellante rispetto alla controparte, in ragione dell'applicazione di una misura cautelare, poiché “in ragione dell'accaduto ed in mancanza di una stabile occupazione, l'allora resistente ed odierno appellante
[avrebbe] dovuto inizialmente dimorare all'interno della propria autovettura essendogli preclusa la possibilità di essere ospitato da familiari ed amici o di potersi assumere l'onere di condurre in locazione un immobile, versando in una situazione di oggettiva difficoltà, mentre la ex coniuge manteneva in via esclusiva la disponibilità della casa familiare, ove [avrebbe] intrapreso la convivenza con il nuovo compagno, potendo pertanto avvantaggiarsi anche della capacità reddituale di quest'ultimo”. Pertanto, conclude l'appellante, alla luce di elementi e in riforma del capo gravato, la casa familiare dovrebbe essere assegnata in suo favore, in ragione della sua posizione economica di svantaggio e della più agevole condizione economica sia della coniuge, favorita dall'apporto economico del nuovo compagno, sia dei figli maggiorenni.
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, intitolato “Erronea determinazione in ordine alla condanna alle spese”, l'appellante si duole della condanna, a suo carico, al pagamento delle spese di lite, dovendosi viceversa procedere ad una compensazione integrale delle stesse tra le parti, in ragione dell'oggetto della controversia e dell'esito dell'attività istruttoria.
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L'appello proposto da è infondato. Parte_1
L'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'art. 708 c.p.c. ratione temporis vigente, contenente le disposizioni di natura economica relative al mantenimento del coniuge e dei figli, ha natura provvisoria, ovvero conserva la sua efficacia finché non venga sostituita dal regime definitivo impresso dalla sentenza di separazione (o dall'ordinanza di modifica emessa in sede di reclamo o da quella adottata dall'istruttore
4 ai sensi dell'art. 709 ult. co. c.p.c.), e costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c. che ne sancisce anche l'ultrattività in caso di estinzione.
Consegue che le statuizioni della sentenza di separazione assumono efficacia dal momento della loro adozione essendo, prima di tale momento, i rapporti tra i coniugi disciplinati dall'ordinanza presidenziale
(cfr. Cassazione civile sez. I, 02/08/2013, n.18538: “In tema di mantenimento dei figli minori,
l'assegno perequativo disposto dal giudice nella sentenza di separazione decorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizione della domanda, trattandosi di una pronuncia determinativa che non può operare per il passato, per il quale continuano a valere le determinazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. Civ”).
Correttamente dunque la sentenza impugnata ha statuito il decorso dell'assegno di mantenimento a favore dei figli della coppia dalla data della sua adozione.
La giurisprudenza citata dall'appellante si riferisce alla fattispecie, affatto diversa, in cui il Parte_1 contributo per il mantenimento della prole sia stato disposto all'esito di giudizio di separazione o di modifica delle condizioni della separazione, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., sicchè nel successivo giudizio di divorzio vale il principio della decorrenza delle statuizioni della sentenza dalla data della domanda, in ossequio all'esigenza che la durata del giudizio non pregiudichi la parte che ha ragione (cfr. Cassazione civile sez. I, 02/08/2024 n.21785 in ordine alla differenza fra le due fattispecie); nel presente giudizio viene invece in rilievo il rapporto tra le statuizioni della sentenza e quelle dei provvedimenti provvisori emessi nel corso del medesimo processo.
Peraltro l'ordinanza presidenziale ha fissato l'importo del mantenimento in € 400,00 e la sentenza non ne ha modificato la misura sicché, godendo l'appellante già di un titolo esecutivo, il gravame, oltre che errato,
è privo di rilievo dal punto di vista pratico.
Quanto all'appello proposto da , esso è fondato limitatamente al primo motivo di Controparte_1 gravame.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto provata la condotta violenta e vessatoria di sulla Controparte_1 scorta dell'ordinanza del giorno 11.08.2020 con cui il Giudice delle Indagini Preliminari presso il
Tribunale di Enna disponeva, a carico dell' la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (si CP_1 veda allegato n. 3 del ricorso introduttivo giudizio di primo grado), e della testimonianza resa da
[...]
figlia delle parti in causa, che confermava la ricostruzione dei fatti contenuta Testimone_1 nell'ordinanza, concludendo per l'addebito della separazione a carico di , resistente in Controparte_1 primo grado.
Il fatto storico su cui è incentrata l'ordinanza di applicazione di misura cautelare è quello del 7 agosto
2020: si rileva nel provvedimento, in proposito, che i CC del Norm di Enna raggiungevano l'abitazione delle parti in causa e, fatto accesso, riferiva che, al rifiuto di avere rapporti sessuali, il coniuge Parte_1
aveva aggredito lei e i figli. Anche la testimonianza della figlia della coppia, Controparte_1 [...]
, ha ad oggetto esclusivamente la narrazione di tale episodio. Testimone_1
5 Tuttavia risulta versata in atti anche la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento instaurato a carico di - documentazione la cui ammissione, nel primo Controparte_1 grado di giudizio, è stata autorizzata all'udienza del 25.01.2023 e, nel presente grado, non è controversa tra le parti - che fornisce una ricostruzione fattuale difforme da quella accolta dal Giudice di primo grado.
Precisamente, il Pubblico Ministero ha affermato che “i fatti esposti ed emersi all'esito delle indagini svolte non sono idonei a integrare il reato di maltrattamenti in famiglia né sul piano oggettivo, né su quello soggettivo, né sussistono elementi utili per sostenere la fondatezza delle accuse mosse dalla p.o. essendo la stessa rivelatasi palesemente non credibile ed inattendibile. Invero, quanto riferito ed inizialmente rubricato come reato di maltrattamenti, deve essere riconsiderato e ricondotto all'interno duna conflittualità del rapporto coniugale connaturale ad un momento di fibrillazione della convivenza matrimoniale, privo di rilevanza penale. In particolare, , sentita a s.i. il 27.10.2020, ha reso una versione Parte_1 dei fatti fortemente ridimensionata da quanto aveva inizialmente denunciato e riferito, tanto che aveva riallacciato la relazione sentimentale e la convivenza coniugale con il marito […], manifestando anche la volontà di rimettere la denuncia […] Dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa emerge chiaramente come le singole liti appaiano scarsamente significative, perché la persona offesa non evidenzia affatto uno stile di vita improntato alla sopraffazione da parte dell'indagato, tanto che la stessa ha precisato di avere anche lei spesso insultato il marito e che venivano alle mani reciprocamente”, concludendo per la richiesta di archiviazione del procedimento, poi accolta con l'ordinanza richiamata dal Tribunale di Enna nella parte motiva della pronuncia impugnata.
Peraltro, dall'esame della medesima richiesta di archiviazione, emerge che “Le condotte denunziate non hanno, peraltro, trovato alcuna ulteriore riscontro oggettivo in quanto le indagini esperite dai Carabinieri della Sezione di P.G.
Sede sia con attività tecniche di intercettazione telefonica che con sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti, hanno permesso di appurare invece come la unitamente al suo amante, Brigadiere dei Carabinieri Pt_1 Persona_2 aveva organizzato ed indirizzato le indagini in modo tale che l'odierno indagato venisse iscritto per i reati in contestazione
e finanche arrestato, nonché sofferto una misura cautelare di divieto di avvicinamento emessa in suo danno. In particolare Per e resti architettavano e pilotavano l'intervento dei Carabinieri del 7.8.2020 presso l'abitazione della donna al Pt_1 fine di fare arrestare in fragranza il marito pur non avendo quest'ultimo commesso nulla di grave nei suoi confronti ed essendosi già spontaneamente allontanato dall'abitazione. In data 2.11.2020 la In contatto telefonico Parte_3 tra loro, facevano intervenire presso il parcheggio del supermercato Deco di una pattuglia della Polizia di Stato Parte_4 simulando una minaccia dell in modo tale da fargli aggravare la misura cautelare. Ed infatti, in data 16.12.2020 CP_1 in sede di assunzione informazione al P.M., il asseriva falsamente di aver sentito minacciare di Per_2 Controparte_1 morte la presso il parcheggio del Supermercato Deco.”. Pt_1
Le conclusioni del P.M., fondate su ulteriori risultanze acquisite sia tramite intercettazione telefonica che escussione di persone informate sui fatti, impediscono di attribuire attendibilità alle dichiarazioni di su cui l'ordinanza di applicazione di misura cautelare è esclusivamente fondata;
inoltre non Parte_1 può accordarsi il valore di piena prova alla testimonianza di : il fatto storico del Testimone_1
6 7 agosto 2020 narrato dalla teste, al di là della sua veridicità, appare, alla luce delle nuove risultanze probatorie, un episodio isolato e comunque maliziosamente provocato.
Non risultano acquisiti nemmeno al giudizio di primo grado le certificazioni mediche comprovanti le lesioni inferte da ai figli nell'occorso e sebbene nell'ordinanza cautelare è scritto che le Controparte_1 lesioni, trauma colonna dorsale - ecchimosi multiple e trauma caviglia destra, refertate rispettivamente sulla persone di e , siano compatibili con la narrazione accusatoria, durante Testimone_1 Persona_3 la deposizione la teste ha riferito che il padre iniziava a sferrare pugni e colpiva solo il Testimone_1 fratello, senza, peraltro, nessuna specificazione.
Nell'ordinanza cautelare, inoltre, si rileva che nel referto redatto presso il P.S. locale si dà atto che Pt_1 lamentava un'aggressione verbale da parte del marito: questa dunque non riferiva di percosse;
in
[...] atti inoltre non v'è prova alcuna di altri episodi di violenza fisica a danno della stessa.
Deve allora concludersi che la declaratoria d'addebito della separazione gravata si fonda su una errata ricostruzione dei fatti in ragione di un parziale esame della documentazione a disposizione.
Nel caso di specie, dunque, esaminando l'intero compendio probatorio, non può dirsi raggiunta la prova di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio ascrivibili all'Amico, con conseguente illegittimità della declaratoria di addebito della separazione a suo carico.
Pertanto, la Corte ritiene di dover riformare la sentenza gravata nel senso che, alla luce delle allegazioni e delle produzioni delle parti, non sussistono le condizioni per addebitare la separazione in capo all CP_1 in ragione della mancanza di prova di condotte contrarie ai doveri coniugali a quest'ultimo imputabili.
Quanto al secondo motivo di gravame, con cui l'appellante censura il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli sia nell'an che nel quantum, è sufficiente osservare che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, sent. n. 26875 del 20/09/2023; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 17644 del 20.06.2023:
“In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione o la riduzione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione o riduzione del contributo oppure il figlio, se costituito in giudizio, sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al
7 conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio
e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”.
Ebbene, nel caso in esame, ad oggi ha appena 21 anni e 19 e, a fronte Testimone_1 Persona_3 dell'allegata qualità di studenti dei figli - circostanza pacifica, perché non contestata tra le parti, e provata dal certificato di frequenza di corsi professionalizzanti prodotto dall'allora ricorrente (cfr. nota di deposito di parte ricorrente del 2.2.2021 del giudizio di primo grado) - l' non ha soddisfatto l'onere CP_1 probatorio su di esso gravante perché si è limitato ad addurre una generica “acquisita capacità economica dei figli”, indimostrata e sconfessata da quanto versato in atti, e ha richiamato un orientamento giurisprudenziale non applicabile al caso di specie, perché riferito alla diversa ipotesi del figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età che, pur spendendo il titolo professionale acquisito, non riesca a trovare un impiego stabile (sul punto cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 12123 del 06/05/2024).
Pertanto, alla luce dei principi di diritto richiamati e della documentazione in atti, può dirsi raggiunta la prova circa il fatto che i figli maggiorenni, con la frequenza di un corso di formazione professionale, stiano curando la propria preparazione professionale, circostanza sufficiente a fondare il loro diritto all'assegno di mantenimento.
Con riferimento al quantum, valgano le considerazioni appena espresse: raggiunta la prova del diritto dei figli a ricevere l'assegno di mantenimento, era onere del genitore obbligato dare prova della sussistenza dei richiamati presupposti per la riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento, a nulla rilevando l'asserita e non dimostrata situazione di svantaggio economico lamentata dall'appellato, tanto più che il mantenimento in favore dei figli è stato determinato nella esigua misura di €. 200,00 per ciascuno.
Per tali ragioni, la decisione sul punto è condivisibile e, quindi, meritevole di conferma.
Il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole dell'assegnazione della casa coniugale in favore della è parimenti infondato. Pt_1
Il provvedimento con cui il giudice assegna la casa coniugale in favore del coniuge affidatario è volto a tutelare, in via prioritaria, l'interesse dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non autosufficienti a permanere nel luogo in cui sono cresciuti, assicurando la continuità delle abitudini di vita e delle relazioni sociali sorte all'interno di tali luoghi, con esclusione di qualsiasi valutazione, di natura economica, inerente il rapporto tra i coniugi (sul punto Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 25604 del 12.10.2018: “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.”).
8 Va d'altra parte considerato che l'assegnazione della casa coniugale, ferma l'estraneità di tale provvedimento a qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, può semmai venire in considerazione, in via consequenziale, ai fini dell'eventuale riequilibrio in favore del coniuge che, in quanto proprietario o comproprietario dell'immobile, subisca una limitazione delle proprie facoltà di godimento e disposizione, per effetto dell'imposizione del predetto vincolo, per dare rilievo al vantaggio indirettamente arrecato al coniuge con cui i figli convivono, con corrispondente risparmio della spesa necessaria per procurarsi un'abitazione (cfr. seppur in riferimento all'ipotesi di revoca dell'assegnazione della casa familiare in seguito al divorzio Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 20452 del
24.06.2022, parte motiva).
Tuttavia la valutazione in ordine la situazione economica del coniuge, quandanche deteriore rispetto all'altro, non potrebbe mai dare luogo all'assegnazione della casa familiare a prescindere dalla collocazione dei figli presso di lui.
Quanto, infine, al quarto motivo di gravame, contenente la doglianza relativa alle spese di lite, esso è superato dalla riforma della sentenza impugnata che implica un nuovo regolamento sulle spese di lite, poiché ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
In proposito ritiene il collegio che avuto riguardo alla soccombenza di sulla domanda di Parte_1 addebito ed in relazione alle vicende sottese, che hanno condotto in questa sede alla riforma della sentenza impugnata sul punto, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
Dato il rigetto dell'appello proposto da e l'accoglimento del gravame di Parte_1 Controparte_1 limitatamente al primo motivo di gravame, va disposta la compensazione delle spese di lite anche in questo grado per soccombenza reciproca.
PQM
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello proposti da e avverso la sentenza n. 298/2024 del Tribunale di Enna Parte_1 Controparte_1 pubblicata il 18.06.2024 e, in parziale riforma della stessa, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 accoglie il primo motivo dell'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della Controparte_1 sentenza n. 298/2024 del Tribunale di Enna pubblicata il 18.06.2024, rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da e dispone la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo Parte_1 grado, dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
9 contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024
Consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Giuseppe Melisenda Giambertoni
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