Articolo 262 del Codice della navigazione
Articolo 261Articolo 263
Versione
21 aprile 1942
Art. 262.
(Ipoteca della nave).

La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l'ipoteca non puo' essere costituita senza l'autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente