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21 aprile 1942
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12 novembre 1946
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2 aprile 1950
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15 luglio 1976
15 luglio 1976
Art. 589.
(Competenza per materia e per valore).
Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore e' superiore a tale somma, le cause riguardanti:
a) i danni dipendenti da urto di navi;
b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;
c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;
d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;
e) le indennita' e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;
f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali.
(2) (4) ((24)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione , e' elevato a lire cinquantamila". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione e' elevato a lire centomila". --------------- AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976, n. 164 (in G.U. 1a s.s. 14/7/1976, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 589 del codice della navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila".
(Competenza per materia e per valore).
Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore e' superiore a tale somma, le cause riguardanti:
a) i danni dipendenti da urto di navi;
b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;
c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;
d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;
e) le indennita' e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;
f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali.
(2) (4) ((24)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 240 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione , e' elevato a lire cinquantamila". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 15 febbraio 1950, n. 72 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di valore della competenza del comandante di porto nelle materie indicate negli articoli 589 e 603 del Codice della navigazione e' elevato a lire centomila". --------------- AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976, n. 164 (in G.U. 1a s.s. 14/7/1976, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 589 del codice della navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila".
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