Sentenza 2 aprile 2012
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la manifestazione di volontà espressa dall'imputato (sia che assuma l'iniziativa del concordato sulla pena sia che aderisca alla proposta del p.m.) è un atto negoziale personalissimo che presuppone necessariamente la capacità di intendere e di volere al momento del suo compimento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato una sentenza di patteggiamento, risultando provato che in un coevo procedimento l'imputato era stato ritenuto incapace di intendere e di volere e prosciolto per infermità di mente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2012, n. 13183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13183 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 525
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 44617/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU RT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 30/08/2011 del Tribunale di Brescia;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del pubblico ministero in sede (sost. P.G. dott. DELEHAYE Enrico), che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Arrestato il 29.8.2011 in flagranza del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, RT GU è stato presentato dal p.m. direttamente davanti al Tribunale di Brescia per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo (art. 449 c.p.p.). Avvenuta la convalida del suo arresto, l'imputato ha formulato la richiesta, assentita dal p.m., di definire la propria posizione processuale con l'applicazione della pena di sette mesi di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche ed esclusione della contestata recidiva. Il Tribunale, preso atto dell'accordo sanzionatorio intervenuto tra p.m. e imputato, valutate l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità (avendo, per altro, l'imputato ammesso l'addebito) e la congruità della concordata pena, ha emesso ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la sentenza indicata in epigrafe.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia (difensore di ufficio al momento della sentenza) di RT GU, invocandone l'annullamento per violazione degli artt. 85 e 88 c.p. e art. 70 c.p.p. con riferimento alla incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto e della sua coeva incapacità a partecipare coscientemente al processo con riguardo alla validità della sua richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Difetto di imputabilità e incapacità processuale determinate da infermità mentale cronica non regrediente. Situazione conosciuta dal difensore soltanto dopo il celebrato giudizio del 30.8.2011 alla luce di quanto emerso in separato procedimento penale a carico del GU svoltosi davanti al Tribunale di Brescia per il reato di lesioni volontarie plurime commesso il 21.6.2005. In tale diverso procedimento, infatti il GU è stato sottoposto a perizia psichiatrica, che ne ha accertato l'incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, perdurante per il suo carattere irreversibile, perché affetto da psicosi paranoide. Per tale motivo il Tribunale di Brescia con sentenza del 12.5.2010 ha prosciolto l'imputato dall'ascritto reato di lesioni volontarie per totale infermità di mente ai sensi dell'art. 88 c.p.. Al ricorso sono allegati la relazione del perito psichiatrico del Tribunale (relazione dott. Filippini 23.2.2010), la citata sentenza di proscioglimento del Tribunale di Brescia nonché una relazione clinica in data 5.11.2011 del dipartimento di salute mentale del presidio ospedaliero di Orzinuovi, che ha in cura fin dal 2004 il GU (sebbene in modo discontinuo per la non piena collaborazione del paziente), che ne inquadra la condizione psicopatologica in una sindrome di schizofrenia paranoide, non reversibile, sorvegliabile con soli supporti farmacologici e psicoterapeutici di lungo periodo.
3. Il ricorso è fondato.
La prospettata situazione dello stato soggettivo dell'imputato, all'atto della commissione del reato ascrittogli e del successivo giudizio di merito (momenti in pratica - come visto - coincidenti, essendosi proceduto ex art. 449 c.p.p.), non conosciuta dal giudicante e dallo stesso difensore del GU, determina in rutta evidenza l'invalidità dell'espletato giudizio definitorio della regiudicanda e impone l'annullamento dell'impugnata sentenza.
3.1. L'indicata situazione determinante la cassazione della sentenza impugnata è, sul piano valutativo, in linea con gli stabili principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di decisione ex art. 444 c.p.p. non possono farsi valere asseriti vizi attinenti a questioni incompatibili con la richiesta applicativa di pena per il reato ascritto e per la sua qualificazione giuridica risultante dalla contestazione. Ciò perché l'accusa contestata non può essere rimessa in discussione, atteso che l'intervenuto accordo sanzionatorio tra imputato e p.m. implica la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla validità formale della richiesta di patteggiamento, alla legalità della pena applicata, alla definizione giuridica dei fatti se viziata da patente erroneità (fatti non riconducibili alla fattispecie criminosa ritenuta in sentenza) e, per l'appunto, al consenso prestato dall'imputato per la definizione del giudizio (cfr.: Cass. Sez. 1, 4.11.2009 n. 46146, P.G. in proc. Rosa, rv. 245505; Cass. Sez. 5, 25.3.2010 n. 21287, Legari, rv. 247539; Cass. Sez. 4, 11.3.2010 n. 10692, P.G. in proc, Hernandez, rv. 246394).
3.2. Come affermato da questa Corte regolatrice, la richiesta di applicazione di una pena "patteggiata" integra un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte processuale, non può essere modificato unilateralmente ne' revocato (Cass. Sez. 6, 3.11.1998 n. 3429, P.M. in proc. Gasparini, rv. 212679; Cass. Sez. 1, 17.12.2008 n. 1066, P.M. in proc. Quintane, rv. 244139; Cass. Sez. 3, 4.6.2009 n. 39730, Bevilacqua, rv. 244892). Ciò a maggior ragione quando anche l'altra parte abbia aderito alla richiesta, così dando vita ad un accordo bilaterale, sì che le concordi manifestazioni di volontà delle parti processuali determinano effetti irreversibili nel processo, ancor prima che il giudice - eseguito il vaglio di sua competenza - pronunci la sentenza applicativa della concordata pena, come deve evincersi dal disposto dell'art. 447 c.p.p., comma 3. Con l'accordo sanzionatorio intervenuto tra le parti il procedimento è, infatti, indirizzato ad un epilogo anticipato che preclude il recesso alla fase delle indagini preliminari (l'indagato ha assunto la qualità di imputato e il p.m. ha in fatto, se l'assenso interviene durante la fase delle indagini, esercitato l'azione penale).
È chiaro, per tanto, che la manifestazione di volontà espressa dalla parte privata-imputato (sia che assuma l'iniziativa del concordato sulla pena, sia che aderisca alla proposta del p.m.) è un atto negoziale di assoluta rilevanza (un atto cd. personalissimo). Cioè un atto dispositivo incidente sul suo diritto di libertà, che richiede piena consapevolezza rappresentativa e deliberativa degli effetti giuridici che l'espressione del "consenso" al patteggiamento della pena produce. Un atto, quindi, che deve essere compiuto personalmente dall'imputato o tramite un suo procuratore speciale (art. 446 c.p.p., comma 3), non formulabile - se il procuratore speciale è il difensore dell'imputato - neppure da un sostituto processuale del difensore (cfr.: Cass. Sez. 6, 29.5.2009 n. 23804, Izzo, rv. 244289; Cass. Sez. 2,6.4.2011 n. 17381, Basile, rv. 250073).
3.3. Su queste basi ermeneutiche è evidente che la situazione soggettiva del GU descritta nell'odierno ricorso, delineatasi in un separato procedimento penale ma in un quadro di sincronica sovrapponibilità con i fatti integranti l'attuale regiudicanda (perizia psichiatrica espletata nel 2010; relazione psichiatrica 5.11.2011), appare trasferibile al consenso all'applicazione della pena manifestato dal GU e alla stessa commissione del reato contestatogli. Una situazione che introduce ragionevoli dubbi sulla pienezza della capacità di intendere e di volere del GU e sulla sua cosciente partecipazione al processo, in guisa da caducare l'accordo sanzionatorio ratificato dall'impugnata sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. e da rendere necessari gli opportuni accertamenti, a cura del giudice di merito, per gli eventuali effetti previsti dagli artt. 85 ss. c.p. e art. 70 c.p.p.. Nel caso di specie non si prospetta una postuma o impropria rivalutazione, quasi sorta di surrettizio giudizio revisorio, del thema decidendum su cui è intervenuta la decisione di merito del Tribunale di Brescia. Nè, a ben considerare, viene in rilievo la problematica dell'estensione della verifica di sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. affidata dall'art. 444 c.p.p., comma 2 al giudice dell'applicazione della pena. Verifica ricomposta sul piano concettuale in rapporto all'onere della parte privata di allegazione di elementi dimostrativi della sua incapacità (inimputabilità, incapacità di partecipazione al processo), che non emerga ictu oculi dagli atti o da qualsiasi altra causa che induca il giudice di merito a dubitare della capacità dell'imputato e ad esperire gli opportuni accertamenti (Cass. Sez. 6, 1.3.2007 n. 16544, Scaraggi, rv. 236478; Cass. Sez. 3, 8.4.2010 n. 19733, Vinci, rv. 247191). Il vero è che la capacità di intendere e di volere dell'imputato e la sua cosciente partecipazione al processo rappresentano il presupposto giuridico dell'esistenza stessa di un valido processo penale. In altri termini la precondizione di un giudizio che eventualmente si concluda con l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Di tal che l'accertamento della capacità d'intendere e di volere dell'imputato è immanente nella instaurazione di qualunque giudizio valutativo di merito su una regiudicanda penale. Accertamento che non può che essere ricondotto al giudice ex officio in ragione di un obbligo riveniente in via diretta dall'art. 85 c.p., secondo cui nessuno può essere punito per un fatto previsto come reato, se al momento in cui l'ha commesso non era imputabile. Non è causale, del resto, che lo stesso art. 129 c.p.p. non includa espressamente il difetto di imputabilità tra le cause di non punibilità.
3.4. L'evenienza per cui nel caso del ricorrente imputato GU le ragioni di dubbio sui coefficienti di imputabilità del prevenuto siano venute in luce dopo la sentenza impugnata, sebbene (è superfluo rimarcare) preesistenti alla decisione di merito, non altera i termini della illustrata questione e non fa velo all'oggettì va situazione di incertezza ex art. 85 c.p. e art. 70 c.p.p. sulla validità del consenso prestato personalmente in giudizio dal GU per definire la sua posizione processuale con la pena applicatagli per il commesso reato di evasione. La natura giuridica di atto negoziale unilaterale recettizio rivestita sul piano processuale dal consenso espresso dalla parte privata all'accordo sanzionatorio concluso con il p.m. consente di evocare l'efficacia estensiva anche nell'odierna sede penale dei principi civilistici disciplinanti la manifestazione della volontà negoziale e la sua validità. In tale ottica, nel quadro del richiamo effettuato per gli atti unilaterali dall'art. 1324 cod. civ. alle norme regolanti i contratti in quanto applicabili, viene in rilievo la fondamentale disposizione dell'art. 428 c.c., comma 1 (in rel. art. 1445 c.c., comma 2) in tema di incapacità naturale, che commina l'invalidità (annullabilità) degli atti unilaterali compiuti da persona che, pur non interdetta, "si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui l'atto è stato compiuto", in tutti i casi in cui l'atto sia fonte di "grave pregiudizio" per il suo autore. Non occorrono soverchi commenti per constatare la rilevanza del pregiudizio per la libertà personale derivante al GU dall'impugnata sentenza applicativa della concordata pena.
3.5. L'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale Brescia per l'ulteriore corso di giustizia, producendo la radicale caducazione della piattaforma negoziale sulla quale è maturato l'accordo sanzionatorio intervenuto tra le parti e ratificato dalla sentenza annullata. Vale a dire per un nuovo giudizio di merito in cui il Tribunale e le parti sono chiamate a compiere una valutazione ex novo della regiudicanda, senza preclusioni di sorta riconducibili alla fase processuale già invalidamente esaurita, che risolva le indicate tematiche della capacità di intendere e di volere dell'imputato e della sua capacità di stare in giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2012