Sentenza 28 aprile 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2006, n. 35694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35694 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI AR - Presidente - del 28/04/2006
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 533
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO IV - Consigliere - N. 5958/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BE LA, n. il 13 luglio 1959;
contro la sentenza 28 ottobre 2005 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PEPINO IV;
sentito il Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'Avv. DI MATTIA Salvatore, in sostituzione dell'Avv. Bevilacqua Rodolfo, per la ricorrente;
sentito l'Avv. BORTOLATO Tito per le parti civili Fallimento RA AR, Fallimento RA MP, Fallimento RA ON e Fallimento EE NN nonché, in rappresentanza dell'Avv. MARTELLATO LUIGINO, per le parti civili BA OM, OB OV, Dal Corso RT, OR LA, ORtto NO, ORtto FR, ORtto AB, TO DR, FA LU, FA IO, OR IC, RI AO (quale esercente la potestà genitoriale di RI VE), LA IV, NA NO, LO IA, OB IA, RD TE, RD IV, UI TT, Librelato EP, Librelato Lino, Librelato Lorena, Librelato AR, LO AU, LO ST, LO EF, GA MP, RC ZI, RC IN, MA NA, MA AU, AR IA AS, AR MI, RZ DO, RZ IT, RZ AN, RZ NO, RZ OS (in proprio e quale erede di TT IO), RZ AN, HI LO, HI IS, HI ME, TO NN, TO IN, TO IA, TO GO, RO IG, RO ST, MA ND, MA NA, MA IO, MA MI, MA ST, TO RE, ER OV, ER NI, MItto IAngela, HI IN, LO ND, MI LA, DI ST, NE EL, NE CH, NE NO, GR GI, NE TA, LL MI, LL MI (in proprio e quale erede di BE ON), NA NZ, LO ER (in proprio e quale erede di IN SE), TI IA, PA AU, TT RA, LA IA, LA OSnna, CI AO, ND EL, ND AR, PE NA, EG EL, ET MM, TO LU, OR IC, TO IA, AG LE, AG OB, RO FR, RT MP, RT FR, IN AR, BA ER, BA IV, EE ME, AL ON, LS AM, LS MAa, LS RE, LS NA, BA CE, IZ LU, OR ND, TA MA, TA SE, BA OR, BA LU, BA VA, BE FA, BE CO, BE OV, ER IR, BE IU, IA FR, BE LA, BE EP, BE GR, BE IA OS, BE LA, BE IO, ET DO, ON ON, ONaldo LO, IN IN, OR AU, BO VA, BO RO, IG LO, IG CE, IG AS, IG FA, IN AL, CC TT, CC RA, CC IOla, CC LU, CC OV, LL IA, RA DO, RA NO, RA ET, RA DE, RA RT, RA OI, RA VI, RA OS, RA AB, RA TE, CA ST, CA OV, CA IU, GH RA, AZ NO, LE IO, CE ON, CE RA, De RI DE, AV AT, AN BR, AT NO, ES IA, TO LA, AN Regina.
OSSERVA
1. Con sentenza 16 luglio 2002 il giudice dell'udienza preliminare di Venezia, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato, tra l'altro, BE LA colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di ingenti somme depositate da soci della Cassa peota popolare di NA (gestita da RA AR, dichiarato fallito con sentenza 16 ottobre 1997, coadiuvato da RA MP, RA ON e EL IL, dichiarati falliti con sentenza 1 aprile 1999) e, previa esclusione della aggravante contestata e concesse le attenuanti generiche e della minima partecipazione al fatto e applicata la diminuente del rito, l'ha condannata alla pena di un anno di reclusione (con sospensione condizionale) e al risarcimento in solido dei danni in favore della parti civili. Le operazioni in relazione alle quali il giudice ha ritenuto la partecipazione agevolatrice e, comunque, il coinvolgimento della BE nella distrazione di beni della Cassa peota sono, in particolare, l'atto di assegnazione, in sede di separazione consensuale 28 febbraio 1996, della casa coniugale, già di proprietà di RA MP;
l'acquisto di alcuni poderi in Comacchio e il successivo rilascio di procura a vendere a RA AR che, in forza della stessa, aveva venduto i beni a RA ON al fine di sottrarli ai creditori;
le vendite anticipate dei raccolti avvenute il 1 aprile 1997, il 2 ottobre 1997 e il 29 ottobre 1998 (quando già erano intervenuti i provvedimenti di sequestro preventivo da parte del giudice penale).
La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Venezia con sentenza 20 maggio 2004, peraltro annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza 6 aprile 2005, per mancanza e illogicità della motivazione in punto elemento soggettivo. Con sentenza 28 ottobre 2005 la Corte di appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio, ha nuovamente confermato la decisione di primo grado, osservando che il dolo della imputata si evince da alcune pacifiche circostanze, dimostrative della sua consapevolezza, al momento delle condotte distrattive, dell'insolvenza dell'impresa e della responsabilità dei suoi amministratori. In particolare: al) l'impresa cassa peota era esercitata in un piccolo paese con il coinvolgimento, nel deposito dei propri risparmi, di un gran numero di abitanti e conseguentemente, per comune esperienza, ogni evento ad essa relativo era immediatamente conosciuto da tutta la popolazione e, a maggior ragione, da chi - come l'imputata - era legato agli amministratori da rapporti familiari;
a2) l'esistenza di gravi ammanchi della cassa fu addirittura oggetto di comunicazione formale ai soci da parte di RA AR che, con nota 9 gennaio 1997, informò di aver acquistato in proprio o per i familiari, con denaro della cassa, svariate proprietà immobiliari e di non essere in grado di far fronte alle richieste di rimborso (aggiungendo di essere pronto a cedere il patrimonio suo e dei congiunti, compresi, a riprova della consapevolezza della BE, gli immobili a lei intestati); a3) la comproprietà con RA MP dei beni immobili siti in Comacchio comportò la consapevolezza della BE dell'avvenuto sequestro, disposto dal giudice per le indagini preliminari il 30 maggio 1997 (e dunque anteriormente a parte delle condotte contestate), della quota intestata a quest'ultimo e, conseguentemente, delle difficoltà economiche del marito e della cassa.
Ha proposto ricorso la BE deducendo: b1) violazione di legge e illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale, da un lato, omesso di considerare la circostanza che la condotta dell'extraneus (quale è essa ricorrente) è idonea a realizzare un concorso in bancarotta solo se ha avuto efficacia decisiva nella realizzazione del reato mentre ciò è escluso, nella specie, dall'avvenuta concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e, dall'altro, utilizzato, a prova dell'esistenza del dolo, i medesimi impropri concetti censurati dalla Corte di Cassazione nel precedente annullamento;
b2) violazione di legge e illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto sussistente l'obbligo solidale dei condannati al risarcimento dei danni cagionati dal reato anche quando taluno di essi non ha concorso in maniera efficiente a determinare l'evento.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo: c1) i rilievi circa l'irrilevanza penale della condotta della BE in quanto priva di efficacia decisiva nella realizzazione del reato sono inammissibili siccome coperti dal giudicato, avendo l'annullamento di questa Corte investito il giudice di merito esclusivamente della questione relativa all'esistenza dell'elemento soggettivo;
c2) gli elementi indicati dalla Corte territoriale a dimostrazione del dolo dell'imputata, lungi dall'essere ripetitivi di quelli utilizzati nella sentenza annullata (consistenti nella apodittica affermazione cha, data la natura e il contesto temporale dei fatti, non poteva ignorarli una persona "pur coinvolta solo marginalmente nell'attiva gestione della cassa o addirittura ad essa estranea"), sono specifici, reiterati e interpretati secondo consolidate massime di esperienza e sfuggono conseguentemente anche alle prospettate censure di illogicità. Quanto al secondo motivo, è giurisprudenza consolidata che "nel processo penale l'unico rapporto civile instaurabile è quello riguardante la domanda della parte civile, persona offesa o danneggiata civilmente dal reato, per conseguire il risarcimento del danno nei confronti dell'imputato e del responsabile civile, mentre il rapporto interno tra i coautori materiali di un danno a terzi deve risolversi eventualmente nell'ambito del processo civile secondo i relativi criteri, in quanto nel processo penale è escluso un rapporto processuale tra gli imputati, stante l'ininfluenza della posizione di ciascuno rispetto a quella di ogni altro, essendovi unicamente un rapporto tra il pubblico ministero e ciascuno dei prevenuti e tra essi e l'organo giudicante nonché eventualmente quello civilistico introdotto dalla parte civile (alla quale, di fronte all'attività di più coautori materiali del fatto, interessa solo di ottenere il ristoro del pregiudizio subito dal singolo colpevole ovvero da uno dei concorrenti nel reato ritenuti penalmente responsabili, obbligati in solido ex art. 2055 c.c.)" (Cass., sez. 4^, 17 aprile - 4 maggio 1996, Onorati, riv. n. 205225). Alla stregua di quanto precede il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente alle spese processuale e alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali;
condanna inoltre la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi 3.500,00 Euro in favore delle parti rappresentate dall'avv. Bortolato e in complessivi 4.460,00 Euro in favore di quelle rappresentate dall'avv. Martellato, oltre a spese e accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2006