Sentenza 17 dicembre 2008
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In tema di patteggiamento, una volta raggiunto l'accordo non è più possibile revocare unilateralmente il consenso già prestato dalla parte all'applicazione della pena.
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Ferma la irrevocabilità del consenso prestato all'accordo deve essere comunque valutata la corretta "formazione della volontà" di prestare tale consenso ed accedere al rito alternativo della pena concordata (patteggiamento). Il patteggiamento è un atto personalissimo, e qando la richiesta di patteggiamento risulta essere stata effettuata nel corso delle indagini preliminare dal difensore munito di una procura speciale, strutturata in modo "aspecifico", in quanto risulta riferita non solo alla richiesta di applicazione della pena concordata, ma conferisce una serie di procure specaili, l'atto può nkin essere sufficientemente chiaro in ordine al suo valore di "delega" al difensore per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3621
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 022717/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI BARI;
nei confronti di:
1) TA US, N. IL 16/02/1969;
avverso ORDINANZA del 28/03/2008 GIP TRIBUNALE di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. OSSERVA
Con provvedimento in data 28 marzo 2008 il GIP del Tribunale di Bari, su istanza di IN PP, imputato dei reati di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 53 bis e 51, che aveva dichiarato di "togliere effetto" all'accordo sulla pena ex art. 444 c.p.p. perfezionato dal suo procuratore speciale con il Pubblico Ministero, ha revocato la ordinanza con cui era stata fissata la udienza per la decisone, ai sensi dell'art. 447 c.p.p. ed ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, ritenendo sussistente il diritto dell'imputato di recedere dalla volontà di definire il processo trattandosi di materia incidente sulla libertà personale in cui la volontà personale deve essere sempre revocabile. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari rilevando: l'applicazione della pena era un negozio processuale consensuale che diventava definitivo con l'incontro delle volontà e che non era revocabile, in quanto la legge (art. 447 c.p.p., comma 3) escludeva la revocabilità persino durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso, mentre il richiamo alla libertà personale operato dalla ordinanza impugnata era incongruo;
il provvedimento del GIP era abnorme poiché faceva regredire il processo ad una fase ormai irrevocabilmente superata. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
A parte la impossibilità di revocare il consenso al patteggiamento persino durante il termine fissato all'altra parte per esprimere a sua volta il consenso ovvero il dissenso (art. 447 c.p.p., comma 3), una volta che vi è stato l'incontro delle volontà, come nel caso in esame, non è più possibile la revoca unilaterale poiché l'accordo è stato raggiunto.
In tal senso è anche la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. per tutte Cass. sez. 6 n. 26976 del 2007, rv. 237095). Nè la circostanza che il consenso fosse stato espresso dal procuratore speciale dell'imputato invece che dall'imputato personalmente modifica tale disciplina poiché la procura speciale è prevista proprio per garantire che la volontà del procuratore speciale sia perfettamente corrispondente a quella dell'imputato, che peraltro non ha negato che la sua volontà, al momento del consenso al patteggiamento, fosse proprio quella espressa dal suo procuratore speciale, mentre ha sostenuto soltanto di avere modificato la volontà a causa del passaggio del tempo.
Il provvedimento impugnato, che ha comportato una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminare, non consentita dalla legge una volta che ha già raggiunto la fase successiva, deve essere pertanto annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009