Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 1066
CASS
Sentenza 17 dicembre 2008

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In tema di patteggiamento, una volta raggiunto l'accordo non è più possibile revocare unilateralmente il consenso già prestato dalla parte all'applicazione della pena.

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  • 1Procuratore speciale patteggia ma indagato non è d'accordo: tutto da rifare (Cass. 6214/25)
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    Ferma la irrevocabilità del consenso prestato all'accordo deve essere comunque valutata la corretta "formazione della volontà" di prestare tale consenso ed accedere al rito alternativo della pena concordata (patteggiamento). Il patteggiamento è un atto personalissimo, e qando la richiesta di patteggiamento risulta essere stata effettuata nel corso delle indagini preliminare dal difensore munito di una procura speciale, strutturata in modo "aspecifico", in quanto risulta riferita non solo alla richiesta di applicazione della pena concordata, ma conferisce una serie di procure specaili, l'atto può nkin essere sufficientemente chiaro in ordine al suo valore di "delega" al difensore per …

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  • 2Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 1066
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1066
Data del deposito : 17 dicembre 2008

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