Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
L'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato non necessita della richiesta di parte, ma può essere compiuto anche d'ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità. (Fattispecie nella quale il giudice d'appello, pur riconoscendo come "bizzarro" il comportamento dell'imputato, aveva respinto una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante espletamento di perizia sulla capacità di intendere e di volere poiché risultava tardiva la produzione documentale a sostegno della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 19733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19733 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 08/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 685
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 40609/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di IN GE, nato a [...] il 28 febbraio del 1945;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. PETTI Ciro;
sentito il Procuratore generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 27 maggio del 2009, confermava quella pronunciata dal tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne del 28 febbraio del 2008, con cui IN GE era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia quale responsabile dei seguenti delitti:
del delitto di cui all'art. 527 c.p. perché, mostrandosi nudo sul balcone della propria abitazione, aveva pronunciato nei confronti dei passanti le seguenti parole: "siete tutte zoccole, dovete venire a succhiarmi il cazzo";
del reato di cui all'art. 612 c.p. per avere minacciato con un bastone MU IT e sua figlia NA. Fatti commessi in Mesagne il 23 agosto del 2006.
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore sulla base di due motivi.
Con il primo denuncia la nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi per l'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio. Assume che il decreto sarebbe stato irritualmente notificato al suo difensore d'ufficio e non nella residenza dichiarata. Precisa che i carabinieri di Mesagne, delegati per la notificazione, il 24 aprile del 2007, alle ore 10, 30, si erano recati presso la sua residenza e, non avendolo trovato, avevano assunto informazioni dai vicini i quali avevano loro riferito che con ogni probabilità si era trasferito in Germania. Sulla base di tale informazione si è ritenuto che l'imputato avesse cambiato domicilio senza alcuna comunicazione all'autorità giudiziaria. In realtà il domicilio non era stato cambiato tanto è vero che la sentenza è stata notificata nella residenza a suo tempo dichiarata. Con il secondo motivo si denuncia la mancata acquisizione di una prova decisiva o comunque l'omesso accertamento della capacità di intendere e di volere per avere la Corte omesso di acquisire la documentazione medica sulle condizioni mentali del prevenuto ed omesso di disporre accertamenti sulla capacità d'intendere nonostante che essa stessa avesse qualificato anomalo il comportamento del prevenuto.
Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. Infondato è il primo motivo.
La notificazione mediante consegna di copia al difensore, in presenza di una dichiarazione di domicilio, implica che sia accertato da parte dell'ufficiale addetto alle notifiche che per trasferimento o altra causa la notificazione sia divenuta impossibile nel luogo indicato. Il IN, al momento dell'identificazione, aveva eletto domicilio in Mesagne alla via Dei Noia 28 dove si è tentato di notificare il decreto di citazione a giudizio. I carabinieri recatisi sul posto, non avendolo trovato, hanno prima svolto ricerche nel piccolo centro abitato di Mesagne, nei luoghi solitamente frequentati dal prevenuto, e, successivamente, avendo appreso dai vicini che da circa otto mesi si era trasferito per ignota destinazione, probabilmente in Germania, hanno ritenuto che non fosse rintracciabile nel domicilio eletto.
A seguito degli accertamenti dei carabinieri che avevano documentato l'impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio eletto, non andavano effettuate ulteriori indagini e legittimamente l'atto è stato notificato presso il difensore, non avendo l'imputato effettuato alcuna comunicazione all'autorità giudiziaria (cfr per tutte Cass n. 45991 del 2007).Il fatto che, dopo oltre un anno, all'esito del giudizio, l'estratto della sentenza sia stato notificato nel domicilio eletto, non scalfisce gli accertamenti compiuti dai carabinieri e non rende nulla la precedente notificazione, potendo essere accaduto che, dopo un non breve periodo di allontanamento dalla propria residenza, il prevenuto sia ritornato nel domicilio a suo tempo eletto (Cass 6 maggio 1999, Cavalera). Fondato è, invece, il secondo motivo.
La Corte territoriale, pur riconoscendo che il comportamento dell'imputato era "bizzarro", ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'espletamento di un perizia diretta ad accertare la capacità d'intendere e di volere del IN al momento del fatto sostenendola un lato, che la documentazione medica prodotta a fondamento della richiesta avanzata con i motivi d'appello era tardiva, perché non allegata all'impugnazione e, dall'altro, che quel comportamento era attribuibile ad un'occasionale stato di ebbrezza.
Entrambe le osservazioni sono incongrue.
In proposito va anzitutto premesso che l'imputato era rimasto contumace in primo grado ed era stato assistito da un difensore d'ufficio. Pertanto, anche se la notificazione del decreto di citazione a giudizio era formalmente regolare per le considerazioni prima espresse, tuttavia non v'era la prova certa che il prevenuto avesse avuto effettiva conoscenza del processo. Tale situazione avrebbe dovuto indurre la Corte a valutare l'ammissibilità delle prove chieste dalla difesa con maggiore ponderazione. Ciò premesso, con riferimento alla prima osservazione, si rileva che l'accertamento dell'imputabilità non è strettamente correlato ad una richiesta di parte, ma può essere compiuto, anche d'ufficio, dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare della capacità di intendere e di volere del prevenuto. D'altra parte, l'acquisizione della documentazione prodotta a sostegno della richiesta formulata tempestivamente con l'impugnazione, non avrebbe comportato alcun rinvio dell'udienza e, anche per tale ragione, poteva essere acquisita e valutata.
La seconda osservazione risulta smentita dalla sentenza di primo grado nella quale si da atto che il teste MA in dibattimento aveva affermato che il IN era da tempo noto agli abitanti della via Noia per i suoi comportamenti anomali. Peraltro la regola secondo cui l'imputabilità non è esclusa ne' diminuita dall'ubriachezza o dall'assunzione di sostanze stupefacenti, a meno che esse non siano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore, non esime dal dovere di accertamento della colpevolezza attraverso l'indagine sull'atteggiamento psicologico tenuto dall'agente al momento della commissione del fatto imputato (cfr Cass n. 42387 del 2007; n. 7157 del 1999). Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce Il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'istanza dell'imputato formulata con i motivi d'appello.
P.Q.M.
La Corte letto l'art. 623 c.p.p. annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010