Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 19733
CASS
Sentenza 8 aprile 2010

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L'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato non necessita della richiesta di parte, ma può essere compiuto anche d'ufficio dal giudice del merito allorché vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità. (Fattispecie nella quale il giudice d'appello, pur riconoscendo come "bizzarro" il comportamento dell'imputato, aveva respinto una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante espletamento di perizia sulla capacità di intendere e di volere poiché risultava tardiva la produzione documentale a sostegno della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 19733
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19733
    Data del deposito : 8 aprile 2010

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