Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
La richiesta di applicazione della pena non è più revocabile dopo che la parte abbia espresso il proprio consenso, in quanto l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti determina effetti irreversibili già prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2009, n. 39730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39730 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 04/06/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 817
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 9946/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CQ SS nato il [...];
avverso la ordinanza del 9.1.2009 del Tribunale di Trento;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso sentito il difensore, avv. Bevere SS, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 9.1.2009 il Tribunale di Trento rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di CQ SS avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Trento in data 3.12.2008. Riteneva il Tribunale, in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, che la competenza del Tribunale di Trento risultava sostanzialmente riconosciuta dallo stesso CQ che aveva presentato istanza di patteggiamento al GUP e che comunque trovava applicazione l'art. 10 c.p.p. in relazione alla L. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1. Riteneva, inoltre, il Tribunale applicabile la confisca per equivalente L. n. 146 del 2006, ex art. 11 ed in ordine alla necessità, quale presupposto della confisca (e del sequestro), assumeva che il profitto dei reati contestati, corrispondente all'imposta evasa, ammontava ad oltre Euro 3.000.000 e che non erano stati rinvenuti beni di tale entità nel patrimonio dell'indagato e delle società da lui gestite, per cui risultava giustificato il sequestro.
In relazione poi alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem rilevava che il procedimento nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro non si era concluso (era stata depositata istanza di patteggiamento).
Quanto, infine, alla sequestrabilità dei beni immobili di proprietà della società Gamma Immobiliare, dalle indagini risultava che tale società era nella piena disponibilità del CQ. Circa il periculum, prevedendo la L. n. 146 del 2006, art. 11 la confisca obbligatoria, il rapporto di pertinenzialità tra bene e reato risultava interamente assorbito dalla verifica della confiscabilità del bene.
2) Propone ricorso per cassazione il CQ, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 447 e 649 c.p.p.. La richiesta di applicazione pena di fatto cristallizza il procedimento e lo proietta verso un giudicato irrevocabile. In tale fase le indagini debbono ritenersi concluse. La richiesta e la emissione della misura cautelare si fondano, quindi, su un presupposto (la pendenza di un procedimento nella fase delle indagini preliminari) carente nel caso di specie.
Il procedimento nell'ambito del quale è stato emesso il provvedimento di sequestro ha assunto un nuovo numero (7213/08) per effetto di uno stralcio funzionale (come riconosce lo stesso Tribunale) alla definizione ex art. 444 c.p.p.. Tale procedimento non si trova certamente nella fase delle indagini, non essendovi state ulteriori acquisizioni tra la nota dell'8.7.2008 (con cui il PM. trasmetteva al GIP l'istanza di patteggiamento) e la richiesta di emissione della misura del 2.12.2008. Nel procedimento principale (n. 2097/06) il P.M. ha chiesto la proroga del termine per le indagini preliminari per un periodo di sei mesi. L'escamotage di procedere ad uno stralcio funzionale al patteggiamento con richiesta di proroga delle indagini in relazione al fascicolo contenitore ha determinato una duplicazione (contraria al principio del ne bis in idem) di procedimenti a carico della stessa persona e per gli stessi fatti. L'accordo intervenuto tra le parti determinava una implicita consumazione del potere di esercizio dell'azione penale, per cui non sussistevano i presupposti per l'adozione della misura cautelare (le indagini risultavano paralizzate infatti dall'accordo). Con la richiesta di applicazione della misura cautelare (nonostante l'intervenuto concordato) la Procura, di fatto, ha esercitato nuovamente l'azione penale per gli stessi fatti e nei confronti della medesima persona.
Nel caso in cui non si riconosca la sussistenza della denunciata violazione di legge, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la illegittimità costituzionale dell'art. 447 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 321 c.p.p., nonché alla L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 11. Il Tribunale fornisce una erronea interpretazione della L. n. 146 del 2006, art. 11, che prevede (per i reati di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 3) la confisca per equivalente qualora non sia possibile la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, profitto o prezzo del reato.
È del tutto evidente che l'impossibilità debba essere intesa come impossibilità di rinvenire beni che siano giuridicamente qualificabili come prodotto, profitto o prezzo del reato (i beni oggetto del sequestro risultano acquistati in epoca anteriore ai fatti, come risulta dagli atti di compravendita prodotti in sede di riesame).
In ogni caso il sequestro per equivalente non è obbligatorio (tranne che per il reato di usura).
Infine il ricorso allo strumento della confisca per equivalente è da escludersi in radice dal momento che i beni su cui è caduto il vincolo reale risultano acquistati in data anteriore alla stessa entrata in vigore della L. n. 146 del 2006. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto assoluto di motivazione ex art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione alla competenza territoriale.
Il Tribunale ha falsamente interpretato la L. n. 74 del 2000, art.18, comma 1 ed ha omesso di motivare in ordine a tutti i rilievi sollevati dalla difesa in ordine alla competenza territoriale. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con motivi nuovi depositati in data 18.5.2009 il difensore deduce la violazione del principio del contraddicono. La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al riesame è stata eseguita presso il difensore pur in assenza di una elezione di domicilio presso lo stesso. Il CQ aveva eletto domicilio presso il difensore nell'ambito del procedimento n. 2097/2006 ma non nel procedimento n. 7213/08 nell'ambito del quale è stato emesso il provvedimento di sequestro. Per di più la notifica è stata effettuata a mezzo fax (mezzo inidoneo per la notifica all'imputato). Si è in presenza quindi di una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 c.p.p.. La nullità dell'ordinanza si ripercuote sul disposto sequestro, non essendo intervenuta valida decisione del riesame nei termini di legge.
In ordine al secondo motivo di ricorso ribadisce le precedenti doglianze, evidenziando che è assolutamente illegittimo il ricorso alla L. n. 146 del 2006, art. 11 in relazione ai reati tributari (per tali reati, commessi però successivamente all'1.1.2008, è la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 che ha previsto la confisca per equivalente).
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
3.1) Va premesso che, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge. Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 2/2004, Terrazzi), nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e), ne' tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse sezioni unite con la sentenza n. 25932 del 29.5.2008 - Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
3.2) Nel rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale il Tribunale ha motivato adeguatamente sia con riferimento al disposto di cui agli art. 10 c.p.p. e L. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, sia evidenziando che lo stesso ricorrente ha riconosciuto implicitamente la competenza territoriale del Tribunale di Trento, proponendo istanza di patteggiamento davanti al GUP. E tale motivazione non è certamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 325 c.p. (per violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3). Va inoltre evidenziato che la competenza territoriale dell'A.G. di Trento è stata definitivamente affermata, essendo stata emessa, in ordine ai reati ascritti, dal GUP del Tribunale di Trento, sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 5.3.2009 (irrevocabile il 20.4.2009). 3.3) In relazione alla dedotta insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare, si può convenire con il ricorrente che l'accordo intervenuto tra le parti per l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. determini la chiusura delle indagini preliminari, senza alcun possibilità di regresso a tale fase. La giurisprudenza di questa Corte non è univocamente orientata in ordine alla possibilità di revocare il consenso già prestato all'applicazione della pena fino a quando il giudice non ratifichi l'accordo.
Secondo un orientamento, anche se minoritario, ciascuna parte è libera di revocare il consenso già prestato fino a che non sia intervenuta la ratifica, in quanto è solo questa che rende immodificabile l'accordo; così Cass. sez. sez. 3^ n. 3580 del 9.1.2009; conf. n. 2831 del 1991 Rv. 18612; N. 627 del 1999 Rv. 213520 (nella fattispecie esaminata, dopo l'avvenuto perfezionamento dell'accordo, il P.M. aveva revocato il consenso riformulando l'imputazione, su cui era stato poi raggiunto un nuovo accordo tra le parti).
L'indirizzo prevalente, cui il collegio ritiene di aderire, è invece nel senso che "la richiesta di patteggiamento non è più revocabile una volta che su di essa sia stato espresso il consenso della parte. Infatti nessun recesso è più possibile quando le manifestazioni di volontà delle parti hanno determinato nel procedimento effetti irreversibili. Tali effetti si verificano nel caso regolato dall'art.447 c.p.p., già prima della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta. Con il consenso del pubblico ministero, infatti, il procedimento si avvia verso un epilogo anticipato che con l'assunzione da parte dell'inquisito della qualità di imputato e l'esercizio dell'azione penale, non consente il ritorno alla fase delle indagini preliminari. Una ulteriore conferma può trarsi dall'art. 447 c.p.p., u.c., il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest'ultima non è revocabile: sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunto l'accordo, la richiesta potesse invece essere revocata" (Cass. sez. 2^ n. 115 del 9.1.1998). Nel ribadire tale orientamento è stato ulteriormente precisato che "la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere ne' revocato, ne' modificato unilateralmente ed è sottoposto solo al controllo giudiziale" (Cass. pen. sez. 3^ n. 4199 del 5.12.1997; conf. Cass. sez. 5^ n. 7563 del 15.1.2004). Con la sentenza della sez. 4^ n. 29965 del 19.6.2007, pur escludendosi che il provvedimento, con il quale il Gip, preso atto della revoca da parte del P.M. del consenso precedentemente prestato al patteggiamento, dispone la restituzione degli atti al medesimo, sia abnorme (sotto il profilo strutturale e funzionale), non generando alcuna stasi del procedimento, è stato ribadito che, una volta sottoposto l'accordo sulla pena al giudice, le parti non possono più revocare unilateralmente il consenso prestato al patteggiamento, evidenziando però come nel caso tale divieto venga violato, l'errore del giudice possa essere fatto valere impugnando la sentenza di primo grado.
3.3.1) La chiusura delle indagini non determina, però, l'impossibilità di adozione di misura cautelare reale. Per giurisprudenza costante di questa Corte "la scadenza del termine, stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività processuale, ma solo di quegli atti che per contenuto e funzione riguardano le indagini stesse, cioè l'acquisizione delle prove, sicché anche a termine scaduto e finché il procuratore generale non esercita il suo potere di avocazione, il pubblico ministero può chiedere e il giudice provvedere all'applicazione delle misure cautelari e, in particolare, del sequestro preventivo, che non è un atto ad efficacia probatoria..." (cfr. Cass. pen. sez. 3^ n. 12294 del 16.2.2001). Tale principio è stato riaffermato da Cass. sez. 2^ n. 46278/03, secondo cui "la richiesta di sequestro preventivo...può essere rivolta al Giudice - il quale su essa può provvedere - anche oltre la scadenza del termine fissato per le indagini e la celebrazione dell'udienza preliminare attesa la mancanza di efficacia probatoria dell'atto richiesto". Ancor più esplicitamente si è ritenuto che "Il decorso dei termini delle indagini preliminari non impedisce l'esercizio del potere cautelare, in particolare non preclude l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies " (cass. sez. 2^ n. 45998 del 28.11.2007). La possibilità di richiedere da parte del P.M. l'emissione del sequestro preventivo anche dopo l'esercizio dell'azione penale è talmente pacifica che la giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamele occupata del problema relativo alla competenza ad emettere il provvedimento cautelare, affermando il principio che la competenza per le misure cautelari appartiene al GIP anche dopo l'esercizio dell'azione penale e fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;
"... competente ad emettere il sequestro preventivo richiesto dal P.M. dopo il rinvio a giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice del dibattimento, in applicazione analogica del disposto dell'art. 317 c.p.p., comma 2, u.p., per il sequestro conservativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1^ n. 405424 del 2.10.2008; conf. Cass. sez. 2^ n. 2388 del 19.12.2008). 3.3.2) Per le ragioni in precedenza esposte manifestamente infondata è, conseguentemente, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 447 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.. 3.4) Correttamente il Tribunale ha ritenuto che il sequestro sia stato legittimamente eseguito, essendo esso finalizzato a confisca obbligatoria e per equivalente L. 16 marzo 2006, ex art. 11. Questa Corte, con la sentenza n. 39172 del 24.9.2008, ha affermato che la confisca per equivalente "viene ad assolvere ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza". Non appare dubbio, pertanto, che la confisca per equivalente prevista dall'art.322 ter c.p. non possa trovare applicazione con riferimento ai reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge che ha esteso l'osservanza delle citate disposizioni del codice penale. Non può peraltro ritenersi rilevante, per una diversa interpretazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, il fatto che la disposizione citata non abbia stabilito espressamente la irretroattività della norma in sede di estensione dell'applicazione dell'art. 322 ter ai reati tributari. L'effetto estensivo, invero, è riferito all'istituto della confisca, così come disciplinato dalla citata disposizione del codice penale, che trova, pertanto, la sua giustificazione e ratio nella stessa funzione sanzionatoria originariamente prevista dalla norma", (cfr. anche Cass. sez. 2^ n. 28685 del 5.6.2008; Cass. sez. 3^ n. 39173 del 24.9.2008). Nel caso di specie, però, trova applicazione la L. n. 146 del 2006, avendo il Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi, accertato che "deve ritenersi sussistente il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato nei reati contestati" e che le dichiarazioni dello stesso CQ consentono,comunque, di ritenere che tra l'odierno ricorrente e i coindagati vi fosse un accordo per la ricettazione dell'IVA evasa ...". Ed i reati contestati risultano certamente commessi anche dopo l'entrata in vigore della predetta legge, facendo le imputazioni riferimento agli anni 2006 e 2007. Che poi la L. n. 146 del 2006, art. 11 preveda una confisca obbligatoria non può essere revocato in dubbio (l'uso del verbo "ordina" non lascia alcun margine di discrezionalità). Altrettanto pacificamente la norma consente la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile. Ed il Tribunale, con motivazione non certo apparente o apodittica (come tale non riconducibile alla previsione di cui all'art. 325 c.p.p.) ha ritenuto che il profitto dei reati contestati al CQ, corrispondente alla imposta evaso, mediante le frodi fiscali oggetto di imputazione, ammonta ad oltre Euro 3.000.000 e che non sono stati rinvenuti beni di tale entità nel patrimonio dell'indagato e delle società da lui gestite ed utilizzate per la realizzazione delle frodi. Ha altresì ritenuto, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, che i beni sequestrati di proprietà della Gamma Immobiliare 196 s.r.l. siano nella piena disponibilità del CQ.
3.5) Nè vi è incompatibilità della misura cautelare, finalizzata alla confisca (obbligatoria), con la circostanza che nel concordato di pena intervenuto tra le parti non fosse prevista la confisca medesima. Lo stesso GIP, con la sentenza del 5.3.2009, nell'applicare la pena concordata, ha rinviato alla sede esecutiva ogni questione relativa alla sanzione ablativo della confisca, non perché essa non fosse prevista nel concordato, ma perché incompatibile piuttosto con la natura acognitiva della pronuncia di patteggiamento (dovendosi valutare da parte del giudice l'applicazione della sanzione nella sola parte relativa alle condotte consumate successivamente all'entrata in vigore della norma).
3.6) Quanto infine all'eccezione di nullità sollevata con i motivi nuovi ex 611 e 585 c.p.p., rileva la Corte che lo stesso ricorrente assume, da un lato, che vi era stata elezione di domicilio presso il difensore nell'ambito del procedimento principale R.G.N.R. n. 2097 del 2006 e, dall'altro, che il procedimento penale n. 7213/08, nell'ambito del quale è stato emesso il provvedimento impugnato, costituiva un mero "stralcio" del primo. Gli atti stralciati dal procedimento principale confluivano quindi nel procedimento derivato;
sicché la elezione di domicilio già effettuata non poteva che operare anche in relazione a tale procedimento.
In ordine alle modalità della notifica (a mezzo fax) risulta dagli atti che il difensore (domiciliatario) era, comunque, presente all'udienza camerale del 9.1.2009 e non sollevò alcuna eccezione.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2009