Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 1
La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere modificato unilateralmente ne' revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l'accordo, non è più consentito alle parti - e, quindi, anche al pubblico ministero - prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti (Fattispecie in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione del P.m. per manifesta infondatezza, essendosi lamentata l'insufficienza della motivazione, ritenuta, invece, sussistente, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, alla concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione dell'entità della pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1998, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 3.11.1998
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 3429
3. " ON Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " TO AN AG " N. 17478/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio;
avverso la sentenza in data 12 marzo 1998 del Pretore di Busto Arsizio;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bruno Oliva;
Letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ricorre avverso la sentenza in data 23.12.1997 con la quale il Pretore della stessa città ha applicato nei confronti di SP IO la pena di tre mesi di reclusione concordata in relazione al reato di cui agli art. 81, 385 c.p. Secondo l'accusa l'imputato si era allontanato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dalla propria abitazione dove si trovava in stato di arresto in forza di provvedimento del Pretore di Milano.
Il ricorrente lamenta l'insufficienza della motivazione per quanto concerne la qualificazione giuridica del fatto, la concessione delle attenuanti generiche sulla base di una circostanza (programma di disintossicazione in atto) del tutto estranea al presente giudizio, la determinazione dell'entità della pena.
Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza della censura proposta.
Come opportunamente evidenziato dal Procuratore generale con requisitoria scritta la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere ne' revocato nè modificato unilateralmente e, una volta che il giudice abbia ratificato l'accordo, non è più consentito alle parti - e, quindi, anche al Pubblico Ministero - prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e giuridica qualificazione del fatto (nella specie di assoluta evidenza), alla sua soggettiva attribuzione, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l'obbligo motivazionale del giudice deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998