Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Quando, con il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, si contesti la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la Corte di cassazione è tenuta a verificare se il fatto, così come accertato e valutato dal giudice di merito e dalla sentenza che ha recepito l'accordo delle parti, sia riconducibile al paradigma della fattispecie incriminatrice ritenuta nella sentenza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2009, n. 46146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46146 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2836
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 11968/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari;
avverso la sentenza pronunciata in data 11 febbraio 2009 dal Tribunale di Bari - sezione distaccata di Altamura;
nei confronti di:
SA GI, nato a Gravina in [...] il [...];
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari - sezione distaccata di Altamura - applicava a GI SA, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (e dopo avere revocato, su richiesta dell'imputato, l'ordinanza con cui aveva disposto il giudizio abbreviato "condizionato"), per non avere il medesimo, in Gravina di Puglia il 16 luglio 2007, osservato la prescrizione di non detenere telefoni cellulari impostagli con il decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, la pena concordata di mesi due di arresto, sostituita dalla pena dell'ammenda di Euro 2.280,00, reputando che il fatto integrasse, come ritenuto dal pubblico ministero nell'imputazione, la contravvenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, chiedendone l'annullamento.
Deduce error in iudicando nella qualificazione giuridica del fatto, integrante il delitto di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 (e non la contravvenzione prevista dal cit. articolo, comma 1).
3. Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che quando con il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia contestata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la Suprema Corte è tenuta a verificare se il fatto, così come accertato e valutato dal giudice di merito e dalla sentenza che ha recepito l'accordo delle parti, sia riconducibile al paradigma della fattispecie incriminatrice ritenuta nella sentenza (cfr. Cass. 1, 18 dicembre 1991, Van Deuren, RV 189892, che precisa che il giudice di legittimità non può, peraltro, rivalutare o valutare diversamente il "fatto storico", risultante dagli atti e dall'accordo delle parti).
Ciò premesso, il fatto non integra, nel caso in esame, la fattispecie contravvenzionale ritenuta in sentenza. Come questa Corte ha, invero, già più volte avuto modo di affermare (cfr. sul punto Cass. 1, 13 dicembre 2006, p.m. in proc. Laurendino, RV 235899; Cass. 1, 22 dicembre 2005, Manno, RV 233436), il legislatore ha configurato come delitto e sottoposto al più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto dal secondo comma del menzionato articolo 9 le inosservanze riguardanti "gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno", vale a dire le infrazioni commesse da colui al quale sia stata imposta la più grave delle misure di prevenzione personali.
4. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari - sezione distaccata di Altamura - per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari - sezione distaccata di Altamura - per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009