Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2007, n. 16544
CASS
Sentenza 1 marzo 2007

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La definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. non esime il giudice dalla verifica della imputabilità del soggetto, e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 cod. proc. pen., qualora le parti alleghino elementi concreti su tale aspetto ovvero essi emergano "ictu oculi" dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2007, n. 16544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16544
    Data del deposito : 1 marzo 2007

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