Sentenza 1 marzo 2007
Massime • 1
La definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. non esime il giudice dalla verifica della imputabilità del soggetto, e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 cod. proc. pen., qualora le parti alleghino elementi concreti su tale aspetto ovvero essi emergano "ictu oculi" dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2007, n. 16544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16544 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 01/03/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO SC - Consigliere - N. 353
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 14227/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. MO BA;
2. GO Di IO;
3. SC AN;
4. ID SI;
5. SC SC;
avverso la sentenza in data 23.11.2004 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello SI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MELONI Vittorio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di MO BA e per l'accoglimento dei ricorsi di GO Di IO, SC AN, SI ID e SC SC;
Uditi i difensori, avv.ti. Rivelli Massimiliano per AN SC, Naso Giosuè per ID SI e Nicotera TR per SC SC che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
1. MO BA, GO Di IO, AN SC, ID SI e SC SC ricorrono per cassazione avverso la sentenza in data 23.11.2004 della Corte di appello di Roma, resa ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, che in riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Roma del 17.2.2004, (appellata dai ricorrenti e del pubblico ministero) preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti sulla entità della pena, previa rinuncia ai restanti motivi di appello con eccezione per gli imputati di quello relativo alla confisca, li ha condannati a pene di diversa entità per reati di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio confermando nel resto la sentenza di primo grado e segnatamente le confische in essa disposte (ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies nei confronti del AN e del SI e dell'art. 240 c.p., comma 1, nei confronti dello SC).
2. Nel suo ricorso ID SI lamenta le violazioni di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) con riferimento all'art. 602 c.p.p., n. 2 per violazione di legge e plurimi vizi di motivazione.
In particolare il ricorrente sostiene che:
a) l'accordo ex art. 599 c.p.p., comma 4, includeva anche la revoca della confisca disposta con la sentenza di primo grado;
b) tale richiesta che era stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione;
c) la Corte territoriale ha inopinatamente disatteso l'accordo raggiunto in sede processuale in violazione del disposto dell'art.602 c.p.p., n. 2;
d) l'operato della Corte ha mortificato i diritti della difesa inibendole di fatto la trattazione del merito della impugnazione;
e) la L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies non prevede l'automatica confisca dei beni del condannato ma solo di quelli di cui il condannato non sia in grado di giustificare la provenienza o che siano palesemente sproporzionati rispetto al reddito o alla propria attività economica;
f) la Corte non ha valutato la documentazione allegata per dimostrare l'origine dei cespiti e dei beni sottoposti a confisca che si colloca in un periodo di gran lunga antecedente rispetto a quello di commissione del reato.
3. Nel ricorso di SC AN viene esposta in termini analoghi a quelli del ricorso del SI la vicenda processuale che ha preceduto l'emanazione della sentenza impugnata.
3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione all'art.599 c.p.p., comma 4, e si sottolinea che il c.d. concordato in appello può riguardare non solo l'entità della pena ma uno o più motivi di appello concernenti qualsiasi aspetto e che l'operato della Corte ha mortificato i diritti della difesa e le ha di fatto impedito la trattazione del merito della impugnazione.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies sul rilievo che la Corte territoriale, richiamando pedissequamente le argomentazioni del GIP:
a) non ha chiarito le ragioni del suo convincimento in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dal citato art. 12 sexies;
b) ha erroneamente sottolineato una inesistente coincidenza temporale delle acquisizioni con il reato, contraddetta dalla documentazione in atti;
c) ha ignorato la documentazione giustificativa delle giacenze bancarie nonché delle modalità e dell'epoca dell'acquisto dell'immobile di Santa Teresa di Gallura ed i dati relativi alle attività del ricorrente ed alla lievitazione del prezzo degli immobili.
4. Nel ricorso di SC SC viene esposta in termini analoghi a quelli del ricorso del SI e del AN la vicenda processuale che ha preceduto l'emanazione della sentenza impugnata.
4.1. Nel primo motivo di ricorso lo SC lamenta le violazioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) con riferimento all'art. 602 c.p.p., n. 2 svolgendo argomentazioni analoghe a quelle dei ricorrenti SI e AN.
4.2. Nel secondo motivo di ricorso ci si duole della violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) per erronea applicazione dell'art. 240 c.p.. Premesso che allo SC è stata riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e che la confisca adottata nei suoi confronti è quella di cui all'art. 240 c.p. si osserva che, in base al disposto dell'art. 240 c.p., comma 3, tre dei quattro beni sottoposti a confisca (una autovettura Mercedes, un immobile sito in Pomezia ed un negozio sito in Roma) sono di proprietà della Sig.ra AP TO, convivente dello SC e come tali non confiscabili, sono inoltre gravati da ipoteca a favore di istituti bancari e di finanziamento e non hanno alcun collegamento con i fatti contestati.
4.3. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) sul rilievo che allo SC è stata riconosciuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, perché condannato solo per due fatti di modesta entità e si è poi sostenuto che il compendio sequestrato è frutto delle sue attività criminose ignorando le giustificazioni addotte sulla provenienza dei beni, sui proventi della vendita di un bar tavola calda avvenuta il 1 agosto 2001 e sull'acquisto dei beni intestati a AP TO, convivente dello SC.
5. Esposta in termini analoghi a quelli degli altri ricorrenti la vicenda processuale che ha preceduto l'emanazione della sentenza impugnata, GO Di IO si duole della violazione di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 599 c.p.p., comma 4, nonché alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies ed all'art. 240 c.p..
In particolare nel ricorso si sottolinea che la Corte di appello - oltre a superare l'accordo tra le parti - ha esaminato solo le doglianze di SI, AN e SC in ordine alla confisca omettendo ogni esame del suo motivo di gravame concernente la confisca di un ciclomotore, di un conto corrente con saldo attivo di Euro 1668,66 e di un dossier titoli per il valore di 20.000,00 Euro, cioè di un complesso di beni modesto ma compatibile con i redditi dichiarati (11.132 euro nell'anno 2000).
5.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il mancato esame da parte della Corte di appello di una questione rilavabile di ufficio e cioè la verifica della capacità processuale e della capacità di intendere e di volere dell'imputato, resi necessari dalla documentazione prodotta dal difensore attestante le patologie psichiche da cui egli è affetto.
5.2. Con atto del 13.2.2007 il ricorrente ha chiesto l'applicazione dello jus superveniens rappresentato dalla modifica del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ad opera della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, comma 1, lett. b).
6. Nel suo ricorso il BA lamenta la violazione di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) sul rilievo che il giudice non ha valutato e motivato la insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e sostiene poi che il gravame proposto dai coimputati in relazione alla confisca dei beni sequestrati è a lui estensibile.
La Corte territoriale si è invece limitata a ritenere automatica la confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies in contrasto con la lettera e la ratio della norma in questione.
DIRITTO
1. Nei ricorsi di GO Di IO, AN SC, SI ID e SC SC viene posta, anche se da diverse angolazioni ed in relazione a fattispecie diverse, una analoga questione di diritto in ordine alle decisioni assunte dalla Corte di appello di Roma in tema di confisca che deve essere esaminata con priorità. I ricorrenti affermano che:
a) l'accordo ex art. 599 c.p.p., comma 4, includeva anche la revoca della confisca disposta con la sentenza di primo grado;
b) tale richiesta era stata oggetto di specifici motivi di impugnazione;
c) la Corte di appello ha inopinatamente disatteso l'accordo raggiunto in sede processuale in violazione del disposto dell'art.602 c.p.p., n. 2;
d) l'operato della Corte ha mortificato i diritti della difesa inibendole di fatto la trattazione del merito della impugnazione;
Il collegio rileva che la lettura del verbale di udienza conferma l'asserzione dei ricorrenti secondo cui la revoca dei provvedimenti di confisca è stata considerata (sia pure impropriamente per le ragioni di cui si dirà in seguito) come oggetto e parte del c.d. patteggiamento in appello e che per effetto del convincimento, ingeneratosi nelle parti, sulla latitudine del concordato non vi è stata discussione sui motivi di appello concernenti la confisca.
2. Tanto premesso il collegio ricorda che la confisca non può entrare ne' nella sfera del patteggiamento regolato dagli artt. 444 e ss. c.p.p. ne' in quella del c.d. patteggiamento in appello.
Per quanto attiene all'istituto dell'applicazione della pena su accordo delle parti è appena il caso di ricordare che l'art. 445 c.p.p., comma 1, - nell'escludere l'applicabilità, in caso di sentenza di patteggiamento, delle pene accessorie e delle misure di sicurezza - detta una esplicita eccezione per la confisca, segnalando così che l'adozione o meno di tale misura non può essere inclusa nel patto ma deve essere decisa secondo le norme che regolano la misura stessa.
Un siffatto regime vale a maggior ragione nel caso del patteggiamento in appello di cui all'art. 599 c.p.p., soprattutto se si considera che questa Corte ha ritenuto non estensibile a tale istituto neppure la disposizione di favore - che preclude l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza - introdotta dall'art. 445 c.p.p. per il patteggiamento in primo grado.
In questi termini, con approfondita motivazione, si è espressa la sentenza della 3^ Sezione penale di questa Corte (n. 13484 del 28.10.1999) che ha sottolineato l'inesistenza di una norma specifica per il giudizio di appello e la mancanza di eadem ratio tra gli istituti del patteggiamento in primo grado ed in appello, ponendo in luce che nel primo l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza è strettamente connessa al suo carattere di premialità, rappresentando una contropartita alla economia processuale che la scelta delle parti consente, mentre al secondo, che tale economia non realizza, non sono collegati gli specifici profili premiali (tra cui la esclusione delle pene accessorie o delle misure di sicurezza) previsti per il patteggiamento in primo grado. Sulla base di queste considerazioni il collegio ritiene che i motivi di appello concernenti la confisca non potessero essere validamente immessi nel "gioco" di accordi sull'accoglimento e di "rinunce" ai motivi che caratterizza il c.d. patteggiamento in appello. Ne consegue che il convincimento dei ricorrenti che sul punto si fosse formato un consenso vincolante per il giudice che ha presieduto all'accordo, è stato, sotto il profilo oggettivo, erroneo perché maturato nonostante l'esistenza di una preclusione legale. Da tale contrasto con il diritto obiettivo deriva che il patteggiamento in appello di cui si discute non può essere considerato viziato nella sua totalità, ma al più considerato alla stregua di un accordo nel quale è stata inserita una singola clausola contra legem che, investendo situazioni giuridiche comunque indisponibili e non compromettibili, è "viziata ma non vizia", deve intendersi come non scritta e consente la sopravvivenza dell'atto cui inerisce.
Di qui la permanente validità ed operatività del patteggiamento, nelle parti cui non si riferisce alle misure di confisca. Il collegio deve però osservare che sul convincimento dei ricorrenti (lo si ripete: erroneo sotto il profilo del diritto oggettivo) hanno influito tanto il concreto svolgimento dell'udienza quanto il tenore del verbale che è stato redatto;
con l'effetto di ingenerare un affidamento che ha inciso sull'esercizio del diritto di difesa facendo ritenere superflua la discussione, invece utile e necessaria, dei motivi concernenti le misure di confisca.
È quindi fondata e va accolta la doglianza dei ricorrenti in ordine alla compressione del loro diritto di difesa.
Con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata nei confronti di Di IO GO, SC AN, SI ID e SC SC limitatamente alle statuizioni in tema di confisca con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che si pronunci sui motivi di appello concernenti le confische all'esito di una adeguato ascolto delle parti. 4. È invece da ritenere inammissibile il motivo di ricorso della difesa del Di IO che deduce il mancato esame da parte della Corte di appello di una questione rilevabile di ufficio (e cioè la verifica della capacità processuale e della capacità di intendere e di volere dell'imputato che sarebbero state rese necessarie dalla documentazione prodotta dal difensore attestante le patologie psichiche da cui egli è affetto).
Nella sentenza n. 3823 del 2.2.1998 la 6^ Sezione penale di questa Corte, pronunciandosi in un caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha chiarito che essa non comporta soltanto la verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. ma anche l'accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 c.p.p.;
ma ha soggiunto che perché ricorra tale dovere occorre che le parti alleghino elementi concreti su tali aspetti oppure che essi emergano "ictu oculi" dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità.
Ora, nel caso in esame, il GUP ha motivatamente escluso la sussistenza delle condizioni di sospensione del processo negando l'esistenza in atti di "evidenze" relative alla non imputabilità o alla incapacità processuale del Di IO come è confermato dal fatto che lo stesso ricorrente ritiene necessaria una perizia. Di talché non si vede come si possa ancora invocare in questa situazione l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. 5. È infine inammissibile il ricorso del BA.
Il collegio osserva che il c.d. patteggiamento in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità che - comportando la rinuncia dell'appellante ai motivi di censura svolti con l'atto di appello - fa di per sè presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Ne consegue che, pur sussistendo il potere del giudice di appello di applicare, ricorrendone i presupposti, l'art. 129 c.p.p, la doglianza relativa alla mancata applicazione di tale norma svolta in sede di giudizio di legittimità non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale delibazione ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero potuto condurre ad una declaratoria di ufficio di proscioglimento (cfr. Cass., 6^, sent. n. 31514 del 24.4.2002). E poiché nel caso in esame il ricorso per cassazione contiene una censura del tutto generica e non enuncia alcun elemento concreto suscettibile, se adeguatamente valutato, di determinare l'applicazione al ricorrente di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. esso va dichiarato inammissibile. Infine poiché il BA non ha proposto appello avverso le statuizioni della sentenza di primo grado in tema di confisca è del tutto evidente che non valgono nei suoi confronti le considerazioni che hanno indotto il collegio ad annullare la sentenza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti limitatamente alle statuizioni in tema di confisca. Nè può essere invocato al riguardo alcune effetto estensivo delle impugnazioni dei coimputati dal momento che l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la "par condicio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche, situazione che evidentemente non ricorre nel caso in esame (cfr., da ultimo, Cass., 2^, n. 2349 del 10.1.2006). Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente BA al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del BA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di IO GO, SC AN, ID SI e SC SC limitatamente alle statuizioni in tema di confisca e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Di IO. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2007