Sentenza 6 aprile 2011
Massime • 1
L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano "intuitu personae" e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensorehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/04/2011, n. 17381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17381 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 06/04/2011
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 837
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 29033/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Basile Alfio, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Oristano, in data 18.2.2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 18.2.2010, il Tribunale di Oristano applicò a Basile Alfio, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena di mesi 2 di reclusione sostituita con Euro 2.280,00 di multa ed Euro 300,00 di multa per i reati appropriazione indebita aggravata e danneggiamento. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge in quanto:
1. la pena può essere applicata in misura maggiore di quanto previsto nel decreto penale di condanna solo a seguito di giudizio immediato e non anche nelle altre forme di definizione conseguenti all'opposizione;
2. l'eventuale ritenuta incongruità della pena da parte del G.I.P, avrebbe dovuto comportare il rigetto della richiesta;
3. il sostituto processuale del difensore non poteva modificare i termini dell'accordo precedentemente manifestato dal difensore. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Dagli atti risulta che il difensore Avv. Fallica era munito di procura speciale alla definizione del procedimento con riti alternativi e che esercitò le relativa facoltà formulando una proposta.
All'udienza il sostituto processuale Avv. Piras, che non consta fosse munito di procura speciale, modificò la proposta, non solo rettificando gli errori di calcolo, ma escludendo anche la subordinazione della richiesta di applicazione di pena alla sospensione condizionale.
L'accordo per l'applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore al quale l'imputato abbia rilasciato procura speciale è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano, stante la natura particolare dell'atto dispositivo in vista del quale vengono conferiti, per lo "intuitu personae" ed esulano da quelli tipici connessi allo svolgimento del mandato difensivo, sicché non possono esser compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell'art. 102 c.p.p. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14164 del 3.11.1999 dep. 13.12.1999 rv 215012 citata anche nel ricorso).
La sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano per l'ulteriore corso.
La decisione assunta rende superfluo esaminare gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Oristano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011