Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5098
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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La disposizione dettata, con riferimento alle locazioni di immobili urbani destinati ad uso diverso da quello abitativo, per cui sia dovuta, alla cessazione del rapporto, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978, secondo la quale "l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità", inserendosi nel quadro normativo di protezione delle attività imprenditoriali svolte in immobili locati, costituisce ulteriore espressione della tutela dell'avviamento, e non si limita ad attribuire un mero diritto di ritenzione al conduttore, consentendogli la protrazione dell'esercizio dell'attività economica sull'immobile, verso il pagamento di un corrispettivo coincidente con quello del precedente rapporto contrattuale, dovuto, peraltro, in ossequio al canone generale della correttezza, anche nella ipotesi in cui il conduttore, per sua scelta, non utilizzi l'immobile, salvo che costui non rinunzi anche alla mera detenzione dell'immobile, effettuandone la riconsegna al locatore, o facendogliene offerta ai sensi dell'art. 1216 cod. civ.

In tema di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, l'art.7, secondo comma, del D.L. n. 551 del 1988, convertito nella legge n. 61 del 1989, il quale prevede, nelle ipotesi in cui la data fissata nel provvedimento per il rilascio del bene ricada nel periodo di sospensione della esecuzione di tali provvedimenti indicato dal primo comma dello stesso art. 7, che il locatore debba essere compensato della ritardata eseguibilità del rilascio col pagamento del doppio del canone, non ha inteso sopprimere la tutela assicurata al conduttore dall'art. 34 della legge n. 392 del 1978, che condiziona il rilascio dell'immobile locato alla corresponsione in favore del conduttore della indennità di avviamento, e, pertanto, deve ritenersi applicabile nelle sole ipotesi in cui la esecuzione del rilascio abbia trovato ostacolo esclusivo nella sospensione, di carattere generale, e temporaneo, di tutti i provvedimenti di rilascio di cui al predetto primo comma dell'art. 7, e non anche nei casi in cui la esecuzione del rilascio non avrebbe potuto comunque avere luogo a causa del mancato pagamento della indennità di avviamento.

Commentari3

  • 1Indennità per la perdita di avviamento commerciale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5098
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5098
Data del deposito : 26 maggio 1999

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