Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/02/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1894/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto “Mutuo”
TRA
C.F.: rappresentata e e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Del Bene, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in San Prisco (CE) alla Via Marandola n. 41.
- Opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , e per Controparte_1 P.IVA_1
essa la mandataria in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: Controparte_2
, rappresentata e difesa, in sostituzione dell'originario difensore, dall'avv. Marco P.IVA_2
Pesenti, con domicilio digitale: Email_1
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2836/2018, rubricato al R.G. n. 7553/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 19.12.2018, dichiarato provvisoriamente esecutivo il 04.01.2024, la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., ingiungeva alla sig.ra il pagamento Parte_1 dell'importo euro 29.455,36 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n.
11170617, stipulato il 05.07.2012 tra e quest'ultima Parte_2 Parte_1
in qualità di coobbligata, e Compass Banca S.p.A., trasmesso a Controparte_1
mediante contratto di cessione di credito in blocco, attuata pro soluto ai sensi della Legge n. 130/1999
- oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione la sig.ra
[...]
a fondamento della quale lamentava - previo disconoscimento della certificazione Parte_1
posta a base del ricorso monitorio - la prescrizione del credito ingiunto, nonché l'illegittimità degli interessi e delle spese applicate in costanza dell'intercorso contratto di finanziamento, instando per il risarcimento dei danni ascrivibili all'illegittima segnalazione presso la Centrale dei Rischi della
Banca d'Italia e per la revoca dell'opposto decreto di ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 09.12.2022 le parti venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e la nomina di un C.T.U. All'udienza del 18.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n.
15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012). Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle
Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: ne consegue che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed effic acia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cfr. Cass. n. 5617/2020).
Di talché, per dimostrare la legittimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione: ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.
58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n.
3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr. Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
In effetti, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Senonché, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Orbene, a sostegno della pretesa monitoria, come pure nel giudizio di opposizione, l'opposta depositava in giudizio: contratto di cessione del 13.11.2014 tra Compass Banca S.p.A. e Banca Ifis
S.p.A.; cessione di ramo d'azienda del 29.06.2018 tra Banca Ifis S.p.A. e Estratto Controparte_1
in G.U. n. 92 del 09.08.2018 del conferimento del ramo d'azienda tra Banca Ifis S.p.A. e CP_1
[...]
Tale documentazione, a fronte delle doglianze sollevate dall'opponente in sede di memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta.
In primo luogo, l'Estratto in G.U. si appalesa privo di qualsivoglia specifica inerente al credito vantato dal cessionario giacché contiene un vago ed onnicomprensiva rimando all'acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed senza alcuna indicazione dei tratti salienti che consentano di tratteggiare le caratteristiche peculiari dei crediti ceduti.
Per quel che concerne il contratto di cessione intercorrente tra Compass Banca S.p.A. e Banca Ifis
S.p.A., va evidenziato che esso attiene a crediti classificati a sofferenza derivanti da concessioni di finanziamento di qualsiasi tipo a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato elencati negli
Allegati A1 e A2 in calce al contratto medesimo: in realtà, dall'anzidetto contratto non si rinviene il link ipertestuale al quale collegarsi per accedere ai summenzionati allegati, non depositati in copia conforme, onde poter constatare l'inclusione del rapporto nella cessione in blocco.
Ne discende che, non fornendo la puntuale e dettagliata ricostruzione delle posizioni creditorie cedute, la produzione documentale allegata dall'opposta è inidonea, per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. (Cfr. Tribunale di Patti, Sentenza n. 1351 del 04.12.2024; Tribunale di S. Maria C.V., dottoressa Bernardel, Sentenza n. 3851 del 21.10.2024), a provare la riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione.
Né tale onere probatorio può dirsi assolto dalle dichiarazioni di cessione rilasciata dagli istituti cedenti in quanto, essendo documenti predisposti unilateralmente, assumono valore di prova testimoniale o per presunzioni, di tal guisa non rilevanti come prova del credito ceduto in blocco (Cfr. Corte Appello di Bologna del 07.05.2024, n. 934).
Parimenti, la generica formulazione delle dette dichiarazioni, nella quale non sono specificati i poteri di rappresentanza del firmatario, impedisce, comunque, che le stesse assurgano a prova in ordine all'esatta identificazione del credito rientrante nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (Cfr.
Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4441 del 13.09.2024). Similmente, la mera coincidenza di un codice identificativo numerico e l'approssimativa coincidenza dell'importo del credito ceduto nell'ambito della corrispondenza tra cedente e cessionario non inferiscono, con certezza, il trasferimento della posizione creditoria, atteso che non identificano univocamente il titolo del credito, ossia il contratto fonte dell'obbligazione.
Non va sottaciuto, inoltre, che il contratto di finanziamento dal quale trae origine il credito azionato in via monitoria è un contratto di credito al consumo, con consequenziale decadenza del beneficio del termine per il debitore in caso di insolvenza.
Beninteso, sulla scorta della documentazione in atti, non risulta la dichiarazione della decadenza della debitrice dal beneficio del termine, tenuto conto che l'opposta si è limitata a produrre comunicazione del 14.12.2013 da cui, pur profilandosi la suddetta decadenza, non emerge che la stessa sia stata mai effettivamente “dichiarata” con atto ricevuto dalla debitrice.
Tenuto conto, dunque, che la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., integra un atto unilaterale recettizio che spiega i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (Cfr. Cass. n. 5371/1989), nel caso in esame non può dirsi che la stessa sia stata effettivamente “dichiarata”, con quanto ne consegue in ordine alla impossibilità di ritenere cumulativamente soddisfatti tutti i criteri di individuazione dei crediti ceduti in base alla contestata operazione di cartolarizzazione (Cfr. Tribunale di Siracusa, sentenza n. 204/2023 del 31.01.2023).
In definitiva, risultando indimostrata la titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo all'ingiungente, l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e, per l'effetto, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti vanno reputate assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (Cfr. Cass. Civ. del 03.07.2013, n. 16630;
Cass. Civ. del 16.05.2006, n. 11356).
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in lite.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 2836/2018, rubricato al R.G. n. 7553/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 19.12.2018;
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di C.T.U. a carico di entrambi le parti in lite, in egual misura, in solido tra loro.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 24.02.2025
IL GIUDICE GOP dott.ssa Carmela Sorgente