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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/06/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale nella causa iscritta al n. 210 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nato a [...] l'[...] Parte_1
(C.F. ), ivi residente;
C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), ivi residente;
C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari Viale Bonaria n. 80 presso lo studio dell'Avv. Prof. Costantino Murgia che li rappresenta e difende in forza di procure speciali in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
, con sede legale in , Piazza Controparte_1 CP_1
Municipio 1, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Ing. P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Ancona n. 11, Persona_1 presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano Marcialis che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione previa
Determinazione N. 105 DEL 23.08.2022, R.Gen. 1142 del 25.08.2022;
APPELLATO E APPELLANTE INCDENTALE
, C.F. , elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliato in Cagliari nella Piazza del Carmine 22 presso lo studio legale dell'avv. Marcello Vignolo e dell'avv. Massimo Massa che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
APPELLATO
All'udienza del 21 giugno 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Voglia, codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in accoglimento del presente appello, e, quindi, di tutte le domande già proposte in primo grado dagli odierni appellanti, confermate anche in questa sede, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto:
In via preliminare (…)
In via principale previo accertamento della legittimità della pretesa creditoria vantata dagli
Arch.ti e , dichiarare, e per l'effetto Parte_1 Parte_2
condannare, il , nella persona del legale rappresentante Controparte_1
e Sindaco pro tempore, al pagamento, per le causali indicate in narrativa, della complessiva somma di €. 213.192,41, ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del procedimento, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; somma dovuta in dipendenza dell'incarico loro conferito in forza della citata Convenzione in data 13.12.2006 (Doc. n. 2) e della nota n.
11463/2008 (Doc. n. 9), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e maggior danno;
e ciò, dalla data di definitiva approvazione del nuovo Piano
(16.11.2010) e fino all'effettivo pagamento;
In via principale subordinata previo accertamento della legittimità della pretesa creditoria vantata dagli
Arch.ti e , dichiarare, e per l'effetto Parte_1 Parte_2
condannare il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento della somma di €. 213.192,41, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per le causali di cui in narrativa e, quindi, ai sensi degli artt. 2041 e 1226 del c.c., per indebito arricchimento;
oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e maggior danno;
e ciò, dalla data di definitiva approvazione del nuovo Piano (16.11.2010) e fino all'effettivo pagamento;
In via secondaria subordinata previo accertamento della legittimità della pretesa creditoria vantata dagli
Arch.ti e , dichiarare, e per l'effetto Parte_1 Parte_2 condannare, l'Ing. al pagamento, per le causali indicate in Controparte_2
narrativa, della complessiva somma di €. 213.192,41, ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del procedimento, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; somma dovuta in dipendenza dell'incarico loro conferito in forza della citata Convenzione in data 13.12.2006 (Doc. n.
2) e della nota n. 11463/2008 (Doc. n. 9), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e maggior danno;
e ciò, dalla data di definitiva approvazione del nuovo Piano (16.11.2010) e fino all'effettivo pagamento;
In ulteriore subordine: previo accertamento della legittimità della pretesa creditoria vantata dagli
Arch.ti e , dichiarare, e per l'effetto Parte_1 Parte_2 condannare l'Ing. , al pagamento della somma di €. Controparte_2
213.192,41, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, per le causali di cui in narrativa e, quindi, ai sensi degli artt. 2041 e 1226 del c.c., per l'indebito arricchimento conseguito dal medesimo Dirigente;
oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e maggior danno;
e ciò, dalla data di definitiva approvazione del nuovo Piano
(16.11.2010) e fino all'effettivo pagamento.
In ogni caso, con la vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado del giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato - appellante incidentale CP_1
(come da comparsa di costituzione)
[...]
“l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, voglia:
1. in via principale, rigettare l'avverso atto d'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto;
2. in via subordinata: qualora si ritenga che la nota 11463/2008 dell'Ing.
abbia comportato un nuovo incarico per gli attori, dichiarare la nullità CP_2 dell'incarico e comunque il difetto di legittimazione passiva del CP_1
, ai sensi degli articoli 191-153 del TUEL, e comunque – in parziale
[...] riforma della sentenza impugnata - condannare l'Ing. a Controparte_2
manlevare il;
Controparte_1
3. in ogni caso: accertare che per l'attività svolta dagli attori non vi è stato alcun arricchimento senza causa del , e, in caso Controparte_1 contrario, condannare l'Ing. a manlevare il e Controparte_2 CP_1
comunque – in parziale riforma della sentenza impugnata - condannare l'Ing.
a manlevare il;
Controparte_2 Controparte_1
4. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi”.
Nell'interesse dell'appellato ing. (come da comparsa di Controparte_2
costituzione):
“Si conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza anche in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, voglia rigettare l'appello in quanto infondato e confermare integralmente la sentenza di primo grado.
In subordine, qualora si ritenga che una qualche responsabilità possa essere addebitata all'ing. , ridurre nella misura di giustizia le Controparte_2 somme ritenute dovute, accertando inoltre l'arricchimento senza causa del in misura pari al valore dell'opera professionale degli Controparte_1
attori necessaria per adeguare il piano particolareggiato del centro storico alle prescrizioni dell'art. 52 del PPR e, in genere, alle richieste alle quali l'amministrazione regionale subordina la verifica di coerenza;
per l'effetto, voglia tenere indenne l'ing. da qualunque pretesa degli Controparte_2
attori e condannare il a manlevarlo. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi della causa.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari notificato l'11 aprile 2017 l'ing. arch e l'arch. Parte_1 Parte_2
premesso che:
- con determinazione n. 635 dell'11.12.2006, il responsabile dei Servizi
Tecnici del Comune di conferiva loro l'incarico di redigere la CP_1
“variante al Piano Particolareggiato per il centro storico, zona A, in adeguamento al Piano Paesaggistico regionale” a fronte di onorari fissati in
235.633,00 euro, somma regolarmente corrisposta;
- l'incarico era stato portato a termine il 10.4.2007, come risultante da una nota trasmessa in accompagnamento alla consegna dei vari elaborati, seguita poi dalla consegna di “una copia aggiornata del Piano + CD, con le conseguenti osservazioni” avvenuta con nota 5666/20.03.2008;
- il piano particolareggiato veniva adottato con Deliberazione consiliare n. 58 del 22.10.2008, e definitivamente approvato con Deliberazione consiliare n.
44 del 9.10.2009;
- in data 24.5.2008 l'Ing. , quale Responsabile del Servizio Controparte_2
Edilizia Privata del Comune di , inviava la nota n. 11463/08 con il CP_1 seguente tenore: “in riferimento alla nota citata a margine (prot. N.
5666/20.03.2008) con la quale le SS.LL. hanno trasmesso copia del Piano
Particolareggiato del centro storico, alla luce di quanto indicato nella determinazione 488/DG del 19.3.2008 dell'Assessorato all'Urbanistica e relative allegati, gli elaborati devono essere adeguati a quanto indicato nella suddetta determinazione, e precisamente: […] il termine stabilito dalla
Regione per l'approvazione definitive del Piano, pena la Perdita del finanziamento, è il mese di Settembre 2008”.
- tale richiesta era avvenuta “quando l'incarico risultava già portato a definitivo compimento” ed era “successiva, tra l'altro, alla definitiva approvazione del Piano”;
- ciò aveva comportato “sia una consistente e totale integrazione e rinnovazione del lavoro svolto in precedenza, sia una nuova e definitiva approvazione di una seconda, diversa stesura del Piano, avvenuta con la
Delibera del C.C. n. 47 del 16.11.2010…”;
- le prestazioni ulteriori, da essi portate a termine, erano il frutto di un nuovo incarico professionale scaturente dalla nota dell'Ing. del 24.05.2008 CP_2
che, come tale, doveva essere retribuito separatamente;
hanno convenuto in giudizio il e l'ing. Controparte_1 CP_2
, in qualità di funzionario Dirigente del Servizio Edilizia Privata e
[...]
Urbanistica del , per vederli condannare in via gradata Controparte_1
al pagamento del compenso aggiuntivo calcolato in complessivi 166.452,54 euro oltre oneri (IVA e contributo cassa architetti) e quindi per un totale di
213.192,41 euro;
in via ulteriormente subordinata hanno proposto domanda di un congruo indennizzo ex art. 2041 c.c., in ragione dell'indebito arricchimento del pari al compenso suindicato, oppure da liquidarsi CP_1
in via equitativa.
Costituitisi in giudizio i convenuti, istruita la causa con prove documentali e con l'interrogatorio formale dell'architetto , il Parte_2
Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1017/2022 pubblicata il 30 aprile 2022 ha rigettato le domande degli attori in quanto infondate, condannandoli alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti.
Il giudice di prime cure, premesso che era pacifico che:
- essi ed il avevano stipulato una Convenzione Controparte_1 concernente l'incarico di redigere la “variante al Piano Particolareggiato per il centro storico, zona A, in adeguamento al Piano Paesaggistico regionale”;
- erano stati fissati i compensi per euro 235.633,00, interamente versati dall'ente; ha ritenuto che l'attività, per la quale l'ing. arch. e l'arch. Parte_1
chiedevano ulteriori compensi, fosse “indubitabilmente Parte_2 compresa nell'ambito di quella menzionata dagli artt. 3 e 6 della
Convenzione sottoscritta dalle parti, che prevedevano una complessa attività di progettazione, elaborazione, assistenza e integrazione dovuta dagli attori fino all'approvazione definitiva del Piano Particolareggiato, che doveva risultare conforme ai requisiti previsti dalle norme tecniche paesaggistiche, anche sopravvenute alla stipula della convenzione stessa [cfr. punti sub 2 c)
e d)]. La lettera dell'ing. del 24.5.2008 si limitava a segnalare ai CP_2
professionisti i contenuti minimi, necessari per ottenere la verifica di coerenza dell'originario Piano Particolareggiato richiesti dalla e Pt_3 necessari anche per ottenere l'approvazione della variante e pertanto rientra nella normale attività di modifica/adeguamento ai fini dell'approvazione del
Piano, come specificamente indicato nella Convenzione tra le parti. Attività il cui corrispettivo era già ricompreso nel compenso di € 235.633,00 stabilito nel medesimo accordo.”
Non poteva infatti condividersi l'assunto degli attori secondo cui tale attività dovesse essere remunerata separatamente perché effettuata dopo la conclusione del progetto e anche dopo l'approvazione del piano da parte delle autorità competenti, in quanto era pacifico che il Piano Particolareggiato era stato adottato con Deliberazione Consiliare n.58 del 22.10.2008 e definitivamente approvato con Deliberazione Consiliare n. 44 del 9.10.2009 mentre la lettera dell'Ing. posta a fondamento della Controparte_2
domanda risaliva al 24.5.2008.
Rigettate tutte le domande degli attori alla luce delle esposte argomentazioni, ha altresì soggiunto che nei confronti del Comune di la suddetta lettera non avrebbe mai potuto “costituire la fonte di un CP_1 nuovo incarico professionale da parte dell'Amministrazione convenuta, in quanto non preceduta dalla imprescindibile deliberazione circa la copertura finanziaria, senza la quale il contratto non potrebbe comunque ritenersi validamente stipulato”, stante il chiaro disposto dell'art, 191 comma 1 D. Lgs.
n. 267/2000.
Ha infine liquidato le spese del giudizio, ponendole a carico dei convenuti in solido in virtù del principio della soccombenza, applicando i valori medi per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, “considerato il livello medio di complessità delle questioni di fatto di diritto trattate, ma con l'aumento del 20% ai sensi dell'articolo 4, comma 2, perché i convenuti si sono dovuti difendere in un processo contro più parti.”
Con atto di citazione notificato il 13 maggio 2022 hanno proposto appello l'ing. arch. e l'arch. . Parte_1 Parte_2
Costituitisi in giudizio il e l'ing. Controparte_1 CP_2
, rigettata l'istanza degli appellanti volta ad ottenere la sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 21 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.
La questione oggetto di giudizio è se le attività delle quali i professionisti chiedono il compenso siano ricomprese nelle attività alle quali essi si erano obbligati in forza della Convenzione stipulata con il CP_1
l'11.12.2006, così come affermato dal Tribunale, ovvero se esse
[...]
debbano ritenersi nuove prestazioni loro richieste con la nota prot.
11463/24.5.2008 del Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica del
, ing. , e, come tali, da ricompensarsi Controparte_1 Controparte_2
autonomamente. Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti sostengono, in primo luogo, che l'assunto del Tribunale era totalmente infondato in quanto le attività e gli adempimenti previsti negli articoli 3 e 6 della Convenzione erano già stati posti in essere con il progetto di Piano previsto e consegnato all'amministrazione fin dal 13.04.2007 e integrato con gli elaborati consegnati il 20.03.2008.
Essi evidenziano, in secondo luogo, che in occasione della predisposizione delle modifiche progettuali richieste con la suddetta nota del
24.5.2008, avevano potuto verificare l'emanazione di norme in materia di beni paesaggistici e loro pianificazione, richiamate specificamente alle pagg.
14 e 15 dell'atto d'appello, che avevano comportato sia una consistente e totale integrazione e rinnovazione del lavoro svolto in precedenza sia una nuova, diversa stesura del Piano, poi definitivamente approvata con la
Delibera consiliare numero 44 del 9.10.2009 con la Delibera consiliare n. 47 del 16.11.2010, avente un contenuto palesemente diverso da quello ipotizzato con la Convenzione originaria. Essi si erano dovuti attenere alle disposizioni contenute nei predetti atti che avevano necessariamente comportato anche l'introduzione ex novo di rilevanti modifiche, espressamente indicate, rispetto al primo progetto, non previste in alcun modo nella Convenzione originaria ed oggetto di precisazione nella nota del 24.5.2008.
Con il secondo motivo di impugnazione essi rilevano che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza, il progetto da essi redatto in esecuzione della convenzione di incarico era stato consegnato al il CP_1
13.4.2007 con nota del 10.4.2007 ed integrato con nota del 20.3.2008 e che esso era stato ritenuto assolutamente completo ed esaustivo dall'amministrazione, che lo aveva adottato con la Deliberazione consiliare n. 58/22.10.2008 che aveva richiamato la nota del 20.3.2008.
Solo successivamente alla consegna, dopo le apposite segnalazioni della Regione Sardegna, con la nota del 24.5.2008 erano state richieste rilevanti integrazioni, che non erano previste in alcun modo nella convenzione originaria, predisposte da essi appellanti, a seguito delle quali la variazione del Piano era stata approvata definitivamente con le Delibere consiliari n.44 del 9.10.2009 e n. 47 del 16.11.2010. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti censurano il passaggio motivazionale laddove il Tribunale aveva affermato che la nota del
24.5.2008 non avrebbe mai potuto costituire la fonte di un nuovo incarico professionale da parte dell'amministrazione convenuta in quanto non preceduta dalla imprescindibile deliberazione circa la copertura finanziaria, lamentando che il Tribunale non avesse valutato, una volta eventualmente rigettate le domande principali, incentrate sull'attribuzione di un formale incarico conseguente alla nota degli uffici comunali in data 24.5.2008, le domande subordinate, per indebito arricchimento e ex art. 1226 c.c. per le quali non era necessario alcun impegno contabile.
I primi tre motivi, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati in quanto non scalfiscono in effetti la ratio decidendi della pronuncia impugnata che si fonda sull'assunto che i due professionisti, in forza della convenzione di incarico, si erano obbligati ad apportare alla variante al Piano Particolareggiato in adeguamento al Piano
Paesaggistico Regionale, tutte le integrazioni necessarie al fine di addivenire alla sua definitiva approvazione talché le attività aggiuntive asseritamente da essi svolte devono considerarsi ricomprese nell'incarico originario.
Che tale fosse l'oggetto della prestazione convenuta non può revocarsi in dubbio alla luce del chiaro tenore letterale dell'art.3 e dell'art. 6 della convenzione di cui si riportano i passaggi concludenti:
- art. 3: “…Dopo l'adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale il progettista si obbliga a introdurre nel piano, fino alla definitiva approvazione, le modifiche che saranno ritenute necessarie….”
- art. 6: “….Nel caso di entrata in vigore di normativa di legge posteriormente alla stipula della presente convenzione e nei casi di forza maggiore di giustificati motivi, il termine prefissato verrà congruamente prorogato….”
“…- i professionisti si impegnano a dare assistenza per l'esame delle osservazioni e predisporre le controdeduzioni, nonché apportare le eventuali Part modifiche alla cartografia, anche in conseguenza delle indicazioni della in sede di verifica di coerenza;
- i professionisti si impegnano a redigere il piano anche secondo le norme previste dall'art. 52 del P.P.R.”
Non pare fuor d'opera ricordare che all'art. 4 della convenzione, riguardo ai tempi di pagamento dell'onorario stabilito in euro 235.633,00 Iva
e ogni altro onere incluso, è previsto che il saldo del 20% era dovuto “alla delibera di approvazione definitiva dopo l'esame delle osservazioni”.
Alla luce delle riportate clausole contrattuali non può revocarsi in dubbio che le attività che si sono rese necessarie, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni e delle osservazioni della Regione Sardegna, per addivenire nel 2010 all'adozione definitiva del Piano Particolareggiato sono riconducibili agli obblighi assunti dai professionisti con l'originaria convenzione, talché essi null'altro possono pretendere a titolo di compensi, essendo pacifico che hanno già ricevuto integralmente quanto pattuito.
Premesso che in nessun modo la nota del 24 maggio 2008 dell'ing.
avrebbe potuto configurare l'attribuzione da parte dell'ente Controparte_2 di un nuovo incarico sia per il difetto dell'impegno di spesa sia per il difetto della sottoscrizione di una integrazione convenzionale, dovendosi disattendere le contrarie argomentazioni sviluppate nella comparsa conclusionale dagli appellanti, con detta nota in realtà i professionisti erano stati resi edotti delle integrazioni e delle modifiche necessarie per addivenire all'approvazione definitiva del Piano Particolareggiato, alle quali, si ripete, si erano obbligati con l'originaria convenzione.
Contrariamente a quanto da essi sostenuto, non è pertanto vero che la suddetta nota sia intervenuta “quando l'incarico risultava già portato a definitivo compimento”, in quanto l'incarico conferito con la convenzione del
2006, stante il chiaro ed inequivocabile tenore letterale, aveva ad oggetto tutte le attività necessarie per addivenire all'approvazione definitiva del Piano che gli stessi appellanti individuano, correttamente, nelle Delibere consiliari n. 44 del 9.10.2009 e n. 47 del 16.11.2010.
La riconduzione delle ulteriori attività, rispetto alle quali è domandato in giudizio il compenso, agli impegni assunti contrattualmente con l'originaria convenzione impone il rigetto anche delle domande proposte in via subordinata non potendosi configurare un ingiustificato arricchimento per il fatto che all'esito dello svolgimento dell'incarico professionale nei termini pattuiti, il compenso originario stabilito non poteva, ad avviso dei professionisti, più ritenersi remunerativo in relazione agli impegni e all'attività svolta.
Rimane assorbito l'appello incidentale condizionato del CP_1
.
[...]
*****
Con il quarto motivo di impugnazione gli appellanti censurano il capo di condanna alla rifusione delle spese di lite in quanto, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza, la somma liquidata non era conforme alle previsioni contenute nelle tabelle ministeriali relative alle cause di valore da euro 52.001,00 a 260.000,00. La condanna pareva comunque abnorme in quanto non era stata disposta alcun attività istruttoria e non era stato autorizzato il deposito di atti difensivi conclusivi talché nulla era dovuto, quantomeno, per queste due fasi.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Non impugnati specificamente lo scaglione utilizzato né l'aumento del 20% per la pluralità di parti, la censura è parzialmente fondata riguardo al riconoscimento dei valori medi con riguardo alle fasi istruttoria e decisionale.
Seppure non può accogliersi la tesi degli appellanti secondo cui nulla sarebbe dovuto per tali fasi in quanto sono stati concessi termini di cui all'art. 183 c.p.c. e comunque sono state precisate le conclusioni con necessità di esame delle conclusioni delle controparti, deve ritenersi congruo, in relazione all'attività difensiva espletata, il riconoscimento per dette fasi dei valori minimi, considerato che non è stata espletata alcuna significativa attività istruttoria, essendo la causa stata decisa alla luce dei documenti prodotti e dell'interrogatorio formale dell'arch. , e non sono stati Parte_2
depositati atti difensivi finali.
Sulle spese di lite
La valutazione dell'esito complessivo della lite conduce alla condanna degli appellanti, soccombenti, alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio che si liquidano secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e il valore minimo per la fase istruttoria, relativi allo scaglione già utilizzato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma:
1. Condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di ciascuno dei convenuti che liquida in euro
11.742,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
2. Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di ciascuno degli appellati che liquida in euro
12.154,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 5 giugno 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru