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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/06/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1131/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore
Dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Luca De Toffani, come da procura allegata all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._3 CP_2 C.F._4
quali eredi legittimi di (C.F. ), SO C.F._5
assistito e difeso dall'Avv. Mauro Meneghini, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in appello appellati Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 890/2024 pubblicata il 19/04/2024
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“1. In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 890/2024 - n. 163/2020
R.G., emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18/19.04.2024:
- accertarsi e dichiararsi la totale soccombenza in capo al sig. SO
nella causa n. 163/2020 R.G. in base al principio della soccombenza virtuale;
- condannarsi il sig. ed oggi i suoi eredi sig.ri , SO CP_1
e , per la quota ereditaria a ciascuno di essi Parte_2 CP_2
spettante, a rifondere al sig. le spese di lite del giudizio di Parte_1
primo grado, comprensivo della fase cautelare promossa con il ricorso ex art. 615 c.p.c. del 13.12.2019, in base ai parametri medi delle vigenti tariffe forensi in relazione allo scaglione di valore da euro 250.001,00 ad euro
520.000,00, come da nota spese in atti (all. C).
2. Spese e compensi del presente grado di giudizio integralmente rifusi;
per parte appellata:
“piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
-dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 bis c.p.c.
-in subordine rigettare le domande attoree, confermando la sentenza di primo grado;
-spese e competenze di causa rifuse.”
pag. 2/12 Ragioni della Decisione
1.
con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2020 proponeva Parte_1
opposizione ex art.615 c.p.c. avverso l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare proposto da il 6.12.2019, ritenendolo SO
inammissibile in quanto tardivo e in quanto relativo ad un credito non ancora esigibile.
Si costituiva in giudizio allegando di avere rinunziato all'atto SO
di intervento de quo e chiedendo il rigetto delle domande, con spese di causa rifuse o almeno compensate.
2.
Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato cessata la materia del contendere, ha esaminato il merito ai fini della pronunzia sulle spese di lite e, rilevata una soccombenza reciproca, ha disposto la compensazione delle spese di lite.
3.
Avverso l'indicata pronuncia, ha interposto tempestivo Parte_1
appello nei confronti degli eredi di - deceduto nelle more - SO
, e limitatamente al capo della CP_1 Parte_2 CP_2
sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite, chiedendo la condanna degli eredi di alla rifusione integrale, in proprio SO
favore, delle spese di lite, comprensive della fase cautelare promossa con ricorso ex art.615 c.p.c. del 13.12.2019.
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto dell'impugnazione e la conferma pag. 3/12 della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.
Giova premettere una esposizione dei fatti in ordine cronologico.
Con atto pubblico 17 luglio 2014 cedeva a la SO Parte_3
propria partecipazione detenuta nella società ELPI s.r.l., per il prezzo di
€1.600.000,00 da corrispondersi per €500.000,00 entro il 31 dicembre 2015
e per la rimanente somma di €1.100.000,00 in dieci rate di importo pari a
€110.000,00 ciascuna, con cadenza semestrale a decorrere dal 30 giugno
2016.
A garanzia del credito, le parti costituivano ipoteca volontaria su immobile di proprietà di e della moglie Parte_3 Persona_2
rimaneva moroso nel pagamento delle rate, già a decorrere dalla Parte_3
prima, e trasferiva 28 maggio 2015 al figlio la proprietà Parte_1
dell'immobile ipotecato. il 23.01.2017 notificava a SO Pt_3
e rispettivamente nella qualità di debitore e terzo proprietario
[...] Pt_1
del bene ipotecato, atto di precetto fondato sul titolo costituito dall'atto notarile, intimando loro il pagamento delle prime due rate semestrali pattuite per il residuo prezzo di cessione della partecipazione in EL.PI. per complessivi €220.590,94 in linea capitale, comprensivo di spese, e li avvisava che, in caso di inadempimento, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata ai sensi dell'art.602 c.p.c. sugli immobili costituiti in garanzia. Pini
pag. 4/12 , in assenza di spontaneo adempimento, sottoponeva a Per_1
pignoramento l'immobile ipotecato e radicava ex art.602 c.p.c. la procedura esecutiva RGE n.180/2017 sulla base della somma precettata. Effettuava successivi interventi nella procedura il 28.9.2017, 12.1.2018, 14.9.2018,
27.2.2019, rispettivamente per le rate scadute il 30.6.2017, il 31.12.2017, il
30.6.2018 e il 31.12.2018 (documenti nn. da 5 a 8 fasc.1° grado convenuto), per l'importo, comprensivo delle somme precettate, di complessivi €660.590,95, pari a sei rate oltre a spese maturate. il 15.05.2019 depositava istanza di conversione ex art.495 Parte_1
c.p.c. e il 29.5.2019 depositava nota di precisazione del SO
credito quantificandolo in complessivi €1.109.749,23, chiarendo in tale nota che la somma indicata rappresentava per €220.590,95 l'importo precettato, per €440.000,00 i quattro atti di intervento successivamente depositati e per €440.000,00 i “successivi quattro atti di intervento che verranno depositati fino al 31.12.2020”, data di scadenza dell'ultima rata pattuita.
L'istanza di conversione veniva accolta con ordinanza 28 settembre 2019 per €976.078,25 (pari alla differenza fra il credito di €1.111.078,25 - comprensivo di spese legali e dell'importo liquidato a favore dell'esperto e custode - e la somma già riscossa).
Avverso tale ordinanza in data 14.10.2019 promuoveva Parte_1
opposizione agli atti esecutivi chiedendo che l'importo dovuto in sede di conversione venisse ridotto, decurtandolo della somma di €440.000 relativa alle rate non scadute e per le quali non erano ancora stati depositati atti di intervento, trattandosi di importi non ancora esigibili e per i quali
[...]
non era intervenuto nell'esecuzione. Per_1
pag. 5/12 il 6.12.2019 depositava ulteriore atto di intervento nella SO
procedura esecutiva immobiliare per la somma di €330.000,00, corrispondente alle ulteriori rate a scadere al 31.12.2019, 30.06.2020 e
31.12.2020 “considerandosi l'originario debitore obbligato Parte_3
decaduto dal beneficio del termine ex art.1186 c.c., non avendo egli, nelle more, provveduto al pagamento di alcuna delle rate del debito su di esso gravante”.
5.
Avverso l'atto di intervento del 6.12.2019 il 13.12.2019 Parte_1
proponeva opposizione ex art.615 secondo comma c.p.c. ed il GE con ordinanza 17.12.2019 fissava termine perentorio di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito. con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2020 proponeva Parte_1
avanti al Tribunale di Vicenza opposizione ex art.615 c.p.c. avverso l'atto di intervento del 6.12.2019 essenzialmente per due motivi:
i) L'intervento sarebbe tardivo in quanto successivo all'udienza in cui il giudice si era riservato di pronunciare l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art.495 c.p.c.: Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto determinare la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto solamente dell'importo per il quale il creditore pignorante era intervenuto fino a tale momento, senza poter considerare crediti ulteriori.
ii) L'intervento sarebbe inoltre inammissibile, in quanto volto ad azionare crediti non ancora esigibili. Le rate cui si riferisce l'intervento, infatti, non sarebbero ancora scadute e non vi sarebbe stato alcun accertamento giudiziale in ordine alla decadenza del debitore dal beneficio del termine, non prevista nel titolo negoziale azionato.
pag. 6/12 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, SO
con spese di causa rifuse o almeno compensate.
Ha allegato di avere rinunziato agli atti di intervento depositati nel fascicolo dell'esecuzione in data successiva al 15.05.2019 (senza rinunziare ai relativi crediti, riservandosi di esercitarli con autonoma iniziativa) e più precisamente, di avere depositato in data 10.03.2020 istanza ex artt.177 e
487 c.p.c. chiedendo di limitare ad €660.590,95 l'importo da convertire ex art.495 c.p.c., a modifica dell'ordinanza di conversione del 28 settembre
2019, come richiesto da . Parte_1
6.
Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, rilevata la parziale soccombenza reciproca, ha compensato le spese di lite tra le parti.
Nel merito delle questioni, esaminato ai fini di accertare la soccombenza virtuale, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto fondato il motivo di opposizione rispetto alla tardività dell'intervento da ultimo effettuato da il 6.12.2019 (in quanto successivo all'udienza del 23.5.2019, SO
nella quale il G.E. si era riservato la decisione sulla istanza di conversione).
Ha ritenuto che, d'altro canto, l'intervento fosse ammissibile rispetto al procedimento esecutivo e che avesse titolo per proporlo, in SO
quanto il debitore doveva ritenersi decaduto dal beneficio del termine ex art.1186 c.c..
7.
Avverso l'indicata pronuncia il terzo datore di ipoteca ha Parte_1
interposto tempestivo appello nei confronti degli eredi di SO
pag. 7/12 e e relativo al capo della sentenza che CP_1 Pt_2 CP_2
ha disposto la compensazione delle spese di lite, affidato a due motivi di impugnazione.
Col primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'atto di intervento del 6.12.2019, pur se tardivo rispetto all'istanza di conversione.
Col secondo motivo afferma che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere esigibile il credito relativo alle rate non scadute e conseguentemente nel ritenere ammissibile l'intervento. chiede, in conclusione, la condanna degli eredi di Parte_1 Per_1
alla rifusione in proprio favore delle spese di lite, comprensive della
[...]
fase cautelare promossa con ricorso ex art.615 c.p.c. del 13.12.2019.
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
7.1.
Col primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'atto di intervento del 6.12.2019, pur se tardivo rispetto all'istanza di conversione. L'appellato per contro sostiene l'ammissibilità del proprio intervento, cui avrebbe rinunziato ai soli fini di semplificare la procedura.
Il motivo deve venire rigettato.
Il Tribunale di Vicenza nella sentenza appellata ha così motivato sul punto:
“i creditori intervenuti dopo l'udienza sopra indicata [di conversione] possono soddisfarsi sull'eventuale sopravanzo determinatosi in sede di
pag. 8/12 conversione (ipotizzabile, ad esempio, in caso di rideterminazione del credito in sede di controversia distributiva o di rinuncia del creditore agli atti), e ciò, coerentemente alla finalità del processo esecutivo di soddisfare tutti i creditori che vi partecipano”. Inoltre, “ove si determini la decadenza del debitore dal beneficio della conversione, l'esecuzione riprenderà il suo corso e l'intervento acquisterà efficacia, legittimando il creditore intervenuto a partecipare alla fase distributiva”.
Il creditore che intervenga nella procedura esecutiva in data successiva all'ordinanza di conversione del pignoramento è da ritenersi tardivo unicamente entro il sub-procedimento di conversione, mentre è legittimato ad intervenire nell'esecuzione – che non viene sospesa per effetto del procedimento di conversione – in quanto portatore di un interesse meritevole di tutela giuridica ad assicurarsi una chance di soddisfazione del proprio credito. Infatti al creditore, anche in pendenza di un sub- procedimento di conversione, è consentito il compimento di atti esecutivi, in quanto il processo esecutivo non è automaticamente sospeso a seguito della conversione e non è quindi applicabile il disposto di cui all'art.626
c.p.c..
Il creditore mantiene un interesse a compiere atti esecutivi anche successivamente alla conversione, in primo luogo ai fini di potersi soddisfare sull'importo eventualmente residuato dopo il pagamento dei creditori tempestivi e, in secondo luogo, ai fini di assicurarsi di poter concorrere alla distribuzione del ricavato nel caso in cui si verifichi l'ipotesi prevista all'art.495 co. 5 c.p.c. (decadenza dal beneficio della conversione): Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi
pag. 9/12 di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
7.2.
L'appellante col secondo motivo di impugnazione afferma che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere esigibile il credito relativo alle rate non scadute e, conseguentemente, nel ritenere ammissibile l'intervento.
Il motivo non merita accoglimento.
Il diritto del creditore di esigere immediatamente la prestazione nonostante sia previsto un termine in favore del debitore è previsto in via generale, nel caso di insolvenza del debitore, dall'art.1186 c.c.
Tale diritto va dedotto con una domanda giudiziale che può venire proposta in forma diversa rispetto ad un giudizio ordinario e non necessita di una previa pronunzia giudiziale. E' da ritenersi ad esempio valida, ai fini di determinare la decadenza del debitore dal beneficio del termine, anche l'istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata proposta nel corso del procedimento esecutivo.
La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art.
1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (Cass n. 20042 del 24/09/2020,
n.24330/2011).
pag. 10/12 E' irrilevante che la decadenza non fosse prevista nell'atto notarile, in quanto si applica la previsione di cui all'art.1186 c.c. che ha carattere generale.
E' irrilevante altresì la titolarità del debito, in quanto il titolo fondamento dell'esecuzione è necessariamente unico per il creditore, il debitore ed il terzo.
Il presupposto della decadenza costituito dall'insolvenza del debitore, nel caso di specie, non necessita di alcun approfondimento istruttorio in quanto, come motivato dal Tribunale, è “evidente che la pendenza di un procedimento esecutivo immobiliare a carico di rappresenti Parte_1
ben più di un semplice squilibrio della capacità del debitore di fare fronte alle obbligazioni assunte, indicato quale presupposto che legittima il creditore ad anticipare il termine di adempimento dell'obbligo di restituzione e a rendere immediatamente esigibile la prestazione”.
La sentenza appellata va pertanto integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado come in dispositivo, applicato per l'individuazione del valore tabellare di riferimento il principio di legittimità espresso dalla Cassazione nell'ordinanza n.13145 del 17/05/2025 secondo cui Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari (…) per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (…). Vengono applicati i valori medi tabellari per le fasi effettivamente svolte, di studio, introduttiva e decisionale.
pag. 11/12 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 3 luglio 2024 nei Parte_1
confronti di , e , nella CP_1 Parte_2 CP_2
loro qualità di eredi di , avverso la sentenza del Tribunale SO
di Vicenza n.890/2024 pubblicata il 19 aprile 2024 così provvede:
I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, e (quali eredi di
[...] Parte_2 CP_2 [...]
) delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in Per_1
€3.966,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto
Così deciso nella Camera di Consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
13/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1131/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere relatore
Dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Luca De Toffani, come da procura allegata all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._3 CP_2 C.F._4
quali eredi legittimi di (C.F. ), SO C.F._5
assistito e difeso dall'Avv. Mauro Meneghini, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in appello appellati Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 890/2024 pubblicata il 19/04/2024
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“1. In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 890/2024 - n. 163/2020
R.G., emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18/19.04.2024:
- accertarsi e dichiararsi la totale soccombenza in capo al sig. SO
nella causa n. 163/2020 R.G. in base al principio della soccombenza virtuale;
- condannarsi il sig. ed oggi i suoi eredi sig.ri , SO CP_1
e , per la quota ereditaria a ciascuno di essi Parte_2 CP_2
spettante, a rifondere al sig. le spese di lite del giudizio di Parte_1
primo grado, comprensivo della fase cautelare promossa con il ricorso ex art. 615 c.p.c. del 13.12.2019, in base ai parametri medi delle vigenti tariffe forensi in relazione allo scaglione di valore da euro 250.001,00 ad euro
520.000,00, come da nota spese in atti (all. C).
2. Spese e compensi del presente grado di giudizio integralmente rifusi;
per parte appellata:
“piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
-dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 bis c.p.c.
-in subordine rigettare le domande attoree, confermando la sentenza di primo grado;
-spese e competenze di causa rifuse.”
pag. 2/12 Ragioni della Decisione
1.
con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2020 proponeva Parte_1
opposizione ex art.615 c.p.c. avverso l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare proposto da il 6.12.2019, ritenendolo SO
inammissibile in quanto tardivo e in quanto relativo ad un credito non ancora esigibile.
Si costituiva in giudizio allegando di avere rinunziato all'atto SO
di intervento de quo e chiedendo il rigetto delle domande, con spese di causa rifuse o almeno compensate.
2.
Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato cessata la materia del contendere, ha esaminato il merito ai fini della pronunzia sulle spese di lite e, rilevata una soccombenza reciproca, ha disposto la compensazione delle spese di lite.
3.
Avverso l'indicata pronuncia, ha interposto tempestivo Parte_1
appello nei confronti degli eredi di - deceduto nelle more - SO
, e limitatamente al capo della CP_1 Parte_2 CP_2
sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite, chiedendo la condanna degli eredi di alla rifusione integrale, in proprio SO
favore, delle spese di lite, comprensive della fase cautelare promossa con ricorso ex art.615 c.p.c. del 13.12.2019.
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto dell'impugnazione e la conferma pag. 3/12 della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.
Giova premettere una esposizione dei fatti in ordine cronologico.
Con atto pubblico 17 luglio 2014 cedeva a la SO Parte_3
propria partecipazione detenuta nella società ELPI s.r.l., per il prezzo di
€1.600.000,00 da corrispondersi per €500.000,00 entro il 31 dicembre 2015
e per la rimanente somma di €1.100.000,00 in dieci rate di importo pari a
€110.000,00 ciascuna, con cadenza semestrale a decorrere dal 30 giugno
2016.
A garanzia del credito, le parti costituivano ipoteca volontaria su immobile di proprietà di e della moglie Parte_3 Persona_2
rimaneva moroso nel pagamento delle rate, già a decorrere dalla Parte_3
prima, e trasferiva 28 maggio 2015 al figlio la proprietà Parte_1
dell'immobile ipotecato. il 23.01.2017 notificava a SO Pt_3
e rispettivamente nella qualità di debitore e terzo proprietario
[...] Pt_1
del bene ipotecato, atto di precetto fondato sul titolo costituito dall'atto notarile, intimando loro il pagamento delle prime due rate semestrali pattuite per il residuo prezzo di cessione della partecipazione in EL.PI. per complessivi €220.590,94 in linea capitale, comprensivo di spese, e li avvisava che, in caso di inadempimento, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata ai sensi dell'art.602 c.p.c. sugli immobili costituiti in garanzia. Pini
pag. 4/12 , in assenza di spontaneo adempimento, sottoponeva a Per_1
pignoramento l'immobile ipotecato e radicava ex art.602 c.p.c. la procedura esecutiva RGE n.180/2017 sulla base della somma precettata. Effettuava successivi interventi nella procedura il 28.9.2017, 12.1.2018, 14.9.2018,
27.2.2019, rispettivamente per le rate scadute il 30.6.2017, il 31.12.2017, il
30.6.2018 e il 31.12.2018 (documenti nn. da 5 a 8 fasc.1° grado convenuto), per l'importo, comprensivo delle somme precettate, di complessivi €660.590,95, pari a sei rate oltre a spese maturate. il 15.05.2019 depositava istanza di conversione ex art.495 Parte_1
c.p.c. e il 29.5.2019 depositava nota di precisazione del SO
credito quantificandolo in complessivi €1.109.749,23, chiarendo in tale nota che la somma indicata rappresentava per €220.590,95 l'importo precettato, per €440.000,00 i quattro atti di intervento successivamente depositati e per €440.000,00 i “successivi quattro atti di intervento che verranno depositati fino al 31.12.2020”, data di scadenza dell'ultima rata pattuita.
L'istanza di conversione veniva accolta con ordinanza 28 settembre 2019 per €976.078,25 (pari alla differenza fra il credito di €1.111.078,25 - comprensivo di spese legali e dell'importo liquidato a favore dell'esperto e custode - e la somma già riscossa).
Avverso tale ordinanza in data 14.10.2019 promuoveva Parte_1
opposizione agli atti esecutivi chiedendo che l'importo dovuto in sede di conversione venisse ridotto, decurtandolo della somma di €440.000 relativa alle rate non scadute e per le quali non erano ancora stati depositati atti di intervento, trattandosi di importi non ancora esigibili e per i quali
[...]
non era intervenuto nell'esecuzione. Per_1
pag. 5/12 il 6.12.2019 depositava ulteriore atto di intervento nella SO
procedura esecutiva immobiliare per la somma di €330.000,00, corrispondente alle ulteriori rate a scadere al 31.12.2019, 30.06.2020 e
31.12.2020 “considerandosi l'originario debitore obbligato Parte_3
decaduto dal beneficio del termine ex art.1186 c.c., non avendo egli, nelle more, provveduto al pagamento di alcuna delle rate del debito su di esso gravante”.
5.
Avverso l'atto di intervento del 6.12.2019 il 13.12.2019 Parte_1
proponeva opposizione ex art.615 secondo comma c.p.c. ed il GE con ordinanza 17.12.2019 fissava termine perentorio di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito. con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2020 proponeva Parte_1
avanti al Tribunale di Vicenza opposizione ex art.615 c.p.c. avverso l'atto di intervento del 6.12.2019 essenzialmente per due motivi:
i) L'intervento sarebbe tardivo in quanto successivo all'udienza in cui il giudice si era riservato di pronunciare l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art.495 c.p.c.: Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto determinare la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto solamente dell'importo per il quale il creditore pignorante era intervenuto fino a tale momento, senza poter considerare crediti ulteriori.
ii) L'intervento sarebbe inoltre inammissibile, in quanto volto ad azionare crediti non ancora esigibili. Le rate cui si riferisce l'intervento, infatti, non sarebbero ancora scadute e non vi sarebbe stato alcun accertamento giudiziale in ordine alla decadenza del debitore dal beneficio del termine, non prevista nel titolo negoziale azionato.
pag. 6/12 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, SO
con spese di causa rifuse o almeno compensate.
Ha allegato di avere rinunziato agli atti di intervento depositati nel fascicolo dell'esecuzione in data successiva al 15.05.2019 (senza rinunziare ai relativi crediti, riservandosi di esercitarli con autonoma iniziativa) e più precisamente, di avere depositato in data 10.03.2020 istanza ex artt.177 e
487 c.p.c. chiedendo di limitare ad €660.590,95 l'importo da convertire ex art.495 c.p.c., a modifica dell'ordinanza di conversione del 28 settembre
2019, come richiesto da . Parte_1
6.
Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, rilevata la parziale soccombenza reciproca, ha compensato le spese di lite tra le parti.
Nel merito delle questioni, esaminato ai fini di accertare la soccombenza virtuale, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto fondato il motivo di opposizione rispetto alla tardività dell'intervento da ultimo effettuato da il 6.12.2019 (in quanto successivo all'udienza del 23.5.2019, SO
nella quale il G.E. si era riservato la decisione sulla istanza di conversione).
Ha ritenuto che, d'altro canto, l'intervento fosse ammissibile rispetto al procedimento esecutivo e che avesse titolo per proporlo, in SO
quanto il debitore doveva ritenersi decaduto dal beneficio del termine ex art.1186 c.c..
7.
Avverso l'indicata pronuncia il terzo datore di ipoteca ha Parte_1
interposto tempestivo appello nei confronti degli eredi di SO
pag. 7/12 e e relativo al capo della sentenza che CP_1 Pt_2 CP_2
ha disposto la compensazione delle spese di lite, affidato a due motivi di impugnazione.
Col primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'atto di intervento del 6.12.2019, pur se tardivo rispetto all'istanza di conversione.
Col secondo motivo afferma che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere esigibile il credito relativo alle rate non scadute e conseguentemente nel ritenere ammissibile l'intervento. chiede, in conclusione, la condanna degli eredi di Parte_1 Per_1
alla rifusione in proprio favore delle spese di lite, comprensive della
[...]
fase cautelare promossa con ricorso ex art.615 c.p.c. del 13.12.2019.
Si sono costituiti gli appellati, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, in subordine, il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
7.1.
Col primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'atto di intervento del 6.12.2019, pur se tardivo rispetto all'istanza di conversione. L'appellato per contro sostiene l'ammissibilità del proprio intervento, cui avrebbe rinunziato ai soli fini di semplificare la procedura.
Il motivo deve venire rigettato.
Il Tribunale di Vicenza nella sentenza appellata ha così motivato sul punto:
“i creditori intervenuti dopo l'udienza sopra indicata [di conversione] possono soddisfarsi sull'eventuale sopravanzo determinatosi in sede di
pag. 8/12 conversione (ipotizzabile, ad esempio, in caso di rideterminazione del credito in sede di controversia distributiva o di rinuncia del creditore agli atti), e ciò, coerentemente alla finalità del processo esecutivo di soddisfare tutti i creditori che vi partecipano”. Inoltre, “ove si determini la decadenza del debitore dal beneficio della conversione, l'esecuzione riprenderà il suo corso e l'intervento acquisterà efficacia, legittimando il creditore intervenuto a partecipare alla fase distributiva”.
Il creditore che intervenga nella procedura esecutiva in data successiva all'ordinanza di conversione del pignoramento è da ritenersi tardivo unicamente entro il sub-procedimento di conversione, mentre è legittimato ad intervenire nell'esecuzione – che non viene sospesa per effetto del procedimento di conversione – in quanto portatore di un interesse meritevole di tutela giuridica ad assicurarsi una chance di soddisfazione del proprio credito. Infatti al creditore, anche in pendenza di un sub- procedimento di conversione, è consentito il compimento di atti esecutivi, in quanto il processo esecutivo non è automaticamente sospeso a seguito della conversione e non è quindi applicabile il disposto di cui all'art.626
c.p.c..
Il creditore mantiene un interesse a compiere atti esecutivi anche successivamente alla conversione, in primo luogo ai fini di potersi soddisfare sull'importo eventualmente residuato dopo il pagamento dei creditori tempestivi e, in secondo luogo, ai fini di assicurarsi di poter concorrere alla distribuzione del ricavato nel caso in cui si verifichi l'ipotesi prevista all'art.495 co. 5 c.p.c. (decadenza dal beneficio della conversione): Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi
pag. 9/12 di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
7.2.
L'appellante col secondo motivo di impugnazione afferma che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere esigibile il credito relativo alle rate non scadute e, conseguentemente, nel ritenere ammissibile l'intervento.
Il motivo non merita accoglimento.
Il diritto del creditore di esigere immediatamente la prestazione nonostante sia previsto un termine in favore del debitore è previsto in via generale, nel caso di insolvenza del debitore, dall'art.1186 c.c.
Tale diritto va dedotto con una domanda giudiziale che può venire proposta in forma diversa rispetto ad un giudizio ordinario e non necessita di una previa pronunzia giudiziale. E' da ritenersi ad esempio valida, ai fini di determinare la decadenza del debitore dal beneficio del termine, anche l'istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata proposta nel corso del procedimento esecutivo.
La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art.
1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (Cass n. 20042 del 24/09/2020,
n.24330/2011).
pag. 10/12 E' irrilevante che la decadenza non fosse prevista nell'atto notarile, in quanto si applica la previsione di cui all'art.1186 c.c. che ha carattere generale.
E' irrilevante altresì la titolarità del debito, in quanto il titolo fondamento dell'esecuzione è necessariamente unico per il creditore, il debitore ed il terzo.
Il presupposto della decadenza costituito dall'insolvenza del debitore, nel caso di specie, non necessita di alcun approfondimento istruttorio in quanto, come motivato dal Tribunale, è “evidente che la pendenza di un procedimento esecutivo immobiliare a carico di rappresenti Parte_1
ben più di un semplice squilibrio della capacità del debitore di fare fronte alle obbligazioni assunte, indicato quale presupposto che legittima il creditore ad anticipare il termine di adempimento dell'obbligo di restituzione e a rendere immediatamente esigibile la prestazione”.
La sentenza appellata va pertanto integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado come in dispositivo, applicato per l'individuazione del valore tabellare di riferimento il principio di legittimità espresso dalla Cassazione nell'ordinanza n.13145 del 17/05/2025 secondo cui Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari (…) per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (…). Vengono applicati i valori medi tabellari per le fasi effettivamente svolte, di studio, introduttiva e decisionale.
pag. 11/12 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 3 luglio 2024 nei Parte_1
confronti di , e , nella CP_1 Parte_2 CP_2
loro qualità di eredi di , avverso la sentenza del Tribunale SO
di Vicenza n.890/2024 pubblicata il 19 aprile 2024 così provvede:
I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, e (quali eredi di
[...] Parte_2 CP_2 [...]
) delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in Per_1
€3.966,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto
Così deciso nella Camera di Consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
13/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Caniato Caterina Passarelli
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