TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1643/2014
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna, a seguito della discussione orale, lo scrivente dr. Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281-sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 28/05/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1643 del R.G. dell'anno 2014, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. per l'udienza del 28/05/2025 vertente t r a on sede in Pompei (NA), via Ripuaria n. 95, (P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti, dall'Avv. Massimo Pellegrino,
(c.f. ), del foro di Torre Annunziata, elettivamente domiciliati presso lo studio CodiceFiscale_1 dell'avv.to Marco Del Vecchio, in Salerno al Corso Garibaldi n.142; PEC: Email_1
- Opponente -
e fall. n. 85/2015 del Tribunale di Salerno, in persona del Curatore, dott. Controparte_1
in virtù di autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Salerno, dott. rappresentata e CP_2 CP_3 difesa dall'avv. Raffaele Carrano (c.f. ), in virtù di procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Battipaglia (SA), alla via Rosa lemma, 2; PEC:
Email_2
- Opposta -
OGGETTO: opposizione con domanda riconvenzionale avverso Decreto ingiuntivo n. 2669/2013 - R.G.
8302/2013 - emesso dal Tribunale di Salerno in data 12/12/2013.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 premesso che:
- In data 17.01.2014 la società opponente riceveva notifica di decreto ingiuntivo n. 2669/2013 -
R.G. 8302/2013 - del Tribunale di Salerno, emesso in data 12.12.2013, con il quale veniva ingiunto di pagare alla società la somma di euro 50.195,25 oltre interessi al saldo di cui all'art. 5 del D.lgs. Parte_1 nr. 231/02 ed oltre alle spese del procedimento;
- secondo la parte ricorrente erano rimaste insolute le fatture n. 1050 del 01/09/2012 (in parte saldata), n. 1119 del 15/09/2011, n. 1254 del 12/10/2011, n. 1305 del 25/10/2011, n. 1340 del
31/10/2011, n. 1398 del 14/11/2011, n. 1427 del 18/11/2011, n. 1504 del 13/12/2011, n. 19 del
12/01/2012, n. 75 del 31/01/2012, n. 88 del 02/02/2012, n. 97 del 13/02/2012, n. 105 del 16/02/2012, n.
145 del 22/02/2012; nota debito n. 18 del 04/04/2012, nota debito n. 25 del 04/05/2012,nota credito n.
1507 del 13/12/2011 e che nonostante i solleciti scritti la società non aveva provveduto al Parte_1 pagamento di quanto dovuto.
Contro il predetto decreto ingiuntivo la società proponeva formale opposizione Parte_1 deducendo quanto segue:
- nullità del decreto ingiuntivo opposto per impossibilità di identificare parte ricorrente, la mancata indicazione della sede legale, nonché del nominativo del legale rappresentante che conferiva la procura alle liti;
- nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.;
- inesistenza di qualsiasi contratto di compravendita sulle fatture oggetto di decreto ingiuntivo;
- domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dalla opponente anche in relazione al danno da mancato guadagno, avendo la società intrattenuto rapporti commerciali Parte_1 di fornitura con la opposta ICS s.p.a., interrotti a causa del danno procuratele a seguito di una fornitura di merci non conformi alle specifiche richieste.
Pertanto, parte opponente concludeva al fine di: “1)Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr.8302/2013 emesso dal Tribunale di Salerno in data 12/12/2013, per nullità della procura e della corretta indicazione di parte ricorrente, e comunque per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.; 2) In subordine, previo accertamento dei danni subiti per la non conformità della merce richiesta alla società comparente, dichiarare risolto per grave inadempimento di parte opposta il contratto di fornitura tra le parti intercorso e conseguentemente condannare la al CP_1 risarcimento in favore della comparente della somma che si indica prudenzialmente in Euro 50.000(cinquantamila) comprensiva altresì del danno derivante dalla perdita della vendita, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, che qualora l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di difficile o incerta quantificazione, potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226 del c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi al procuratore che ne ha fatto anticipo.”. pagina 2 di 8 Si costituiva la già rilevando l'improcedibilità del giudizio di opposizione e, CP_4 CP_1 in ogni caso, impugnando estensivamente la proposta opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto concludendo per quanto segue: “
1. Accertare che il d.i. n° 2669/2013 ha acquisito, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
l'autorità di cosa giudicata e dichiarare pertanto, inammissibile e/o improcedibile la proposta opposizione;
2. In subordine, per il solo caso in cui si dovesse considerare il decreto ingiuntivo n° 2669 del 2013 non esecutivo, concedere la provvisoria esecutorietà, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dello stesso per tutti i motivi sopra esposti;
nel merito 3. rigettare la proposta opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui sopra, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
n°2669 del 2013; 4. rigettare l'avversa domanda riconvenzionale poiché inammissibile oltre che totalmente infondata in fatto
e in diritto;
5. in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
In corso di giudizio si prendeva atto che il Tribunale di Salerno, III sez. civ., con decreto del
06.03.2023 (prodotto con note d'udienza del 09.05.2023), dichiarava la chiusura della procedura fallimentare della società ex art. 118 I co. n. 3 l.f.; in presenza di cause attive il Curatore conservava CP_1 la legittimazione processuale nel presente giudizio.
Dopo alcuni rinvii, lo scrivente giudice divenuto assegnatario della causa fissava l'udienza del giorno 28/05/2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. autorizzando le parti al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima. Nell'odierna udienza compariva soltanto il difensore della Curatela, che è stato l'unico a depositare la memoria conclusionale, e lo scrivente si è ritirato in camera di consiglio per la decisione.
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato dalla per carenza di valida procura e sede legale di parte opposta. Da un CP_1 esame della produzione depositata, relativa al procedimento monitorio, risultano presenti sia la procura alle liti regolarmente conferita sia gli elementi identificativi della sede legale della società opposta (“con sede in
Battipaglia, alla via Spineta, località Villani, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. […], p. iva n.
) nonché il nominativo di colui che, al momento del conferimento dell'incarico, era il legale P.IVA_2 rappresentante della società, sig. , il quale, in seguito alla procedura fallimentare, veniva Persona_1 sostituito dal curatore fallimentare, dott. CP_2
Quanto al successivo motivo di opposizione, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione a mente del quale “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (ex multis Cass Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011); ciò in quanto “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con pagina 3 di 8 il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Sentenza n. 2421 del 03/02/2006).
Ne consegue che la fattura è un documento idoneo per l'ottenimento di un D.I.; mentre, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, essa non è idonea a comprovare il credito in presenza di CP_ opposizione a dovendo l'opposto, che assume la posizione di attore in senso sostanziale, provare il fatto costitutivo del credito vantato ex art 2697 co 1 c.c. .
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata in atti, si evince che il credito de quo è comprovato dai documenti di trasporto debitamente sottoscritti dal destinatario indicanti la quantità e la tipologia del materiale consegnato e portato dalle fatture di cui si chiedeva il pagamento;
e dall'impegno da cliente del
27.09.2011 e del 20.10.2011, recante la sottoscrizione della con relativo timbro identificativo. Parte_1
La fattura, pur non costituendo ex se prova del credito, può concorrere unitamente ad altri elementi
(ordine, DDT, accettazione della merce, solleciti) a integrare la prova sufficiente per l'emissione del D.I.
Nella proposta opposizione la società negava l'esistenza di un contratto giustificante le CP_6 forniture in questione, ma tale circostanza è stata smentita dalla documentazione prodotta dalla società opposta.
A tal proposito, l'efficacia delle prove precostituite in relazione ai crediti nei rapporti tra imprenditori, è regolata da una serie di disposizioni normative del codice civile e di rito.
L'art. 2214 c.c., statuisce che: “L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori”.
Inoltre, l'art. 634, comma 2, c.p.c., dispone che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Da ciò si evince che le fatture commerciali sono prova scritta idonea alla concessione dell'ingiunzione, purché esse siano regolarmente tenute e l'imprenditore conservi ordinatamente per ciascun affare le copie delle fatture spedite.
Pertanto, non ogni documento fiscale assurge - nei rapporti inter-imprenditoriali - a prova del credito, e ciò attesa la sua natura di documento a formazione di parte.
Come sostiene l'unanime giurisprudenza: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra pagina 4 di 8 gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” ( Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la S.C.: le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (Cass. sent. n. 3090/1979; Cass. sent. n. 9685/2000, Cass. sent. n. 6343/1988).
Invero, al ricorso per D.I. era allegata la documentazione sottoscritta dalla opponente, fornendo così piena prova del credito azionato mediante l'allegazione dell'impegno da cliente del 27.09.2011 e del
20.10.2011 (recante la sottoscrizione della , delle fatture emesse dalla ricorrente, dei Parte_1 documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario e di un estratto autentico delle proprie scritture contabili tenute ex art. 634 c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2710 c.c. i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Sul punto, la società opposta depositava le fatture regolarmente iscritte nei libri contabili regolarmente tenuti ed i documenti di trasporto, sottoscritti dal destinatario, contenenti l'indicazione della merce consegnata.
È emersa, quindi, la prova della fondatezza del credito di cui al D.I. opposto, laddove fatti contrari non sono stati affatto provati dall'opponente che avrebbe dovuto, trattandosi di rapporti tra imprenditori, depositare, a riprova dei propri assunti, copia delle proprie scritture contabili.
Alla luce di ciò, si ritiene sussistente la pretesa creditoria, in virtù della prova scritta del credito e dei requisiti di esigibilità e liquidità del credito, come ordinato nel Decreto Ingiuntivo in questione avendo l'imprenditore allegato regolare tenuta della contabilità.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale sollevata da parte opponente, quest'ultima lamentava di aver subito, a seguito di “una fornitura per € 63.736,75”, ricevuta dalla un danno CP_1
pagina 5 di 8 patrimoniale di € 50.000 per l'esistenza di vizi della merce che non la rendevano conforme a quella richiesta.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione” ( Cass. Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
L'opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, può con l'atto di opposizione proporre eventuali domande riconvenzionali rispetto alla pretesa fatta valere dall'ingiungente, a condizione che sia dipendente dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ex art. 36 c.p.c. ovvero, se si tratti di un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, purché non si determini uno spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus.
Nel caso di specie, la assumeva di avere effettuato un acquisto di materiale che veniva Parte_1 poi consegnato ad una società sua cliente, la la quale riscontrando materiale non Controparte_7 conforme alle richieste, restituiva la merce.
Pertanto, la società opponente chiedeva con la domanda riconvenzionale di dichiarare risolto per grave inadempimento di parte opposta il contratto di fornitura intercorso tra la e la Parte_1 CP_1
e conseguentemente di condannare la seconda al risarcimento in suo favore della somma di Euro
[...]
50.000 comprensiva del danno derivante dalla perdita della vendita.
Tuttavia, la stessa parte opponente, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva
“inesistenza di qualsiasi contratto di compravendita sulle fatture oggetto di decreto ingiuntivo” ma contestualmente lamentava un danno patrimoniale, derivante dall'inadempimento dell'opposta per una fornitura descritta genericamente, che corrisponderebbe alla somma delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo n.
2669/2013 (euro 50.000).
Orbene, difettano tutti i presupposti affinché possa operare una compensazione del debito, oggetto di ingiunzione, con il credito dell'opposta.
La compensazione rientra tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento ed è disciplinata negli artt. Art. 1241. ss c.c.
L'art 1241 sancisce “Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”. pagina 6 di 8 L'art. 1242 recita “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio”; l'art 1243 aggiunge “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”.
Da tali norme si trae il principio per cui entrambi i controcrediti da compensare devono essere certi, liquidi ed esigibili. Mentre il credito vantato dalla nei confronti della è certo, quello CP_1 Pt_1 vantato dalla seconda nei confronti della prima è incerto;
parte opponente non ha infatti provato i vizi della merce consegnata dalla controparte né il conseguente danno patrimoniale, essendosi limitata solo al deposito di una nota di contestazione generica della merce.
La parte opponente non ha fornito prova idonea a dimostrare la sussistenza del credito e del danno lamentato, né il nesso di causalità tra l'inadempimento e l'asserito danno patrimoniale;
non ha provato elementi idonei a provare l'inadempimento contrattuale, con particolare riferimento alla inidoneità delle merci fornite. In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sull'acquirente l'onere di provare la tempestività della denuncia, l'esistenza dei vizi e le conseguenze dannose lamentate.
La merce contestata dalla in assenza di base probatoria, potrebbe anche riguardare un Parte_1 titolo diverso da quello dedotto in giudizio, ossia una fornitura effettuata in adempimento di un contratto diverso da quello per cui è causa, ma non vi sono elementi utili a sostenerlo.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra, non residua alcun dubbio: l'opposizione de qua non è fondata su prova scritta, mentre l'opposta ha fornito piena prova delle sue pretese mediante l'allegazione degli impegni da cliente, delle proprie scritture contabili, delle fatture, dei documenti di trasporto sottoscritti;
neppure la domanda riconvenzionale proposta dalla si fonda su una Parte_1 contestazione generica di inadempimento, e non è stata provata, di guisa che non è possibile effettuare alcuna compensazione.
L'opposizione a D.I. va quindi rigettata con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza ma con liquidazione secondo i minimi tabellari attesa la definizione del giudizio senza lo svolgimento di attività istruttoria e la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in pers del Giudice dr
Gustavo Danise, pronunziando sull'opposizione a D.I. promossa dalla ogni altra domanda ed Parte_1 eccezione disattesa, rigettata e reietta, così definitivamente dispone:
1) Rigetta l'opposizione, conferma il Decreto ingiuntivo n. 2669/2013 - R.G. 8302/2013 - emesso dal Tribunale di Salerno in data 12/12/2013 e lo dichiara esecutivo ex art 653 cpc;
pagina 7 di 8 2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 c.p.c;
Così deciso in Salerno,
28/05/2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 8 di 8
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna, a seguito della discussione orale, lo scrivente dr. Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281-sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 28/05/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1643 del R.G. dell'anno 2014, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. per l'udienza del 28/05/2025 vertente t r a on sede in Pompei (NA), via Ripuaria n. 95, (P.IVA ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti, dall'Avv. Massimo Pellegrino,
(c.f. ), del foro di Torre Annunziata, elettivamente domiciliati presso lo studio CodiceFiscale_1 dell'avv.to Marco Del Vecchio, in Salerno al Corso Garibaldi n.142; PEC: Email_1
- Opponente -
e fall. n. 85/2015 del Tribunale di Salerno, in persona del Curatore, dott. Controparte_1
in virtù di autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Salerno, dott. rappresentata e CP_2 CP_3 difesa dall'avv. Raffaele Carrano (c.f. ), in virtù di procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Battipaglia (SA), alla via Rosa lemma, 2; PEC:
Email_2
- Opposta -
OGGETTO: opposizione con domanda riconvenzionale avverso Decreto ingiuntivo n. 2669/2013 - R.G.
8302/2013 - emesso dal Tribunale di Salerno in data 12/12/2013.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 premesso che:
- In data 17.01.2014 la società opponente riceveva notifica di decreto ingiuntivo n. 2669/2013 -
R.G. 8302/2013 - del Tribunale di Salerno, emesso in data 12.12.2013, con il quale veniva ingiunto di pagare alla società la somma di euro 50.195,25 oltre interessi al saldo di cui all'art. 5 del D.lgs. Parte_1 nr. 231/02 ed oltre alle spese del procedimento;
- secondo la parte ricorrente erano rimaste insolute le fatture n. 1050 del 01/09/2012 (in parte saldata), n. 1119 del 15/09/2011, n. 1254 del 12/10/2011, n. 1305 del 25/10/2011, n. 1340 del
31/10/2011, n. 1398 del 14/11/2011, n. 1427 del 18/11/2011, n. 1504 del 13/12/2011, n. 19 del
12/01/2012, n. 75 del 31/01/2012, n. 88 del 02/02/2012, n. 97 del 13/02/2012, n. 105 del 16/02/2012, n.
145 del 22/02/2012; nota debito n. 18 del 04/04/2012, nota debito n. 25 del 04/05/2012,nota credito n.
1507 del 13/12/2011 e che nonostante i solleciti scritti la società non aveva provveduto al Parte_1 pagamento di quanto dovuto.
Contro il predetto decreto ingiuntivo la società proponeva formale opposizione Parte_1 deducendo quanto segue:
- nullità del decreto ingiuntivo opposto per impossibilità di identificare parte ricorrente, la mancata indicazione della sede legale, nonché del nominativo del legale rappresentante che conferiva la procura alle liti;
- nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.;
- inesistenza di qualsiasi contratto di compravendita sulle fatture oggetto di decreto ingiuntivo;
- domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dalla opponente anche in relazione al danno da mancato guadagno, avendo la società intrattenuto rapporti commerciali Parte_1 di fornitura con la opposta ICS s.p.a., interrotti a causa del danno procuratele a seguito di una fornitura di merci non conformi alle specifiche richieste.
Pertanto, parte opponente concludeva al fine di: “1)Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr.8302/2013 emesso dal Tribunale di Salerno in data 12/12/2013, per nullità della procura e della corretta indicazione di parte ricorrente, e comunque per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c.; 2) In subordine, previo accertamento dei danni subiti per la non conformità della merce richiesta alla società comparente, dichiarare risolto per grave inadempimento di parte opposta il contratto di fornitura tra le parti intercorso e conseguentemente condannare la al CP_1 risarcimento in favore della comparente della somma che si indica prudenzialmente in Euro 50.000(cinquantamila) comprensiva altresì del danno derivante dalla perdita della vendita, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, che qualora l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di difficile o incerta quantificazione, potrà dallo stesso essere liquidata equitativamente ex art. 1226 del c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi al procuratore che ne ha fatto anticipo.”. pagina 2 di 8 Si costituiva la già rilevando l'improcedibilità del giudizio di opposizione e, CP_4 CP_1 in ogni caso, impugnando estensivamente la proposta opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto concludendo per quanto segue: “
1. Accertare che il d.i. n° 2669/2013 ha acquisito, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
l'autorità di cosa giudicata e dichiarare pertanto, inammissibile e/o improcedibile la proposta opposizione;
2. In subordine, per il solo caso in cui si dovesse considerare il decreto ingiuntivo n° 2669 del 2013 non esecutivo, concedere la provvisoria esecutorietà, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dello stesso per tutti i motivi sopra esposti;
nel merito 3. rigettare la proposta opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui sopra, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo
n°2669 del 2013; 4. rigettare l'avversa domanda riconvenzionale poiché inammissibile oltre che totalmente infondata in fatto
e in diritto;
5. in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
In corso di giudizio si prendeva atto che il Tribunale di Salerno, III sez. civ., con decreto del
06.03.2023 (prodotto con note d'udienza del 09.05.2023), dichiarava la chiusura della procedura fallimentare della società ex art. 118 I co. n. 3 l.f.; in presenza di cause attive il Curatore conservava CP_1 la legittimazione processuale nel presente giudizio.
Dopo alcuni rinvii, lo scrivente giudice divenuto assegnatario della causa fissava l'udienza del giorno 28/05/2025 per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. autorizzando le parti al deposito di note conclusionali fino a 15 giorni prima. Nell'odierna udienza compariva soltanto il difensore della Curatela, che è stato l'unico a depositare la memoria conclusionale, e lo scrivente si è ritirato in camera di consiglio per la decisione.
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato dalla per carenza di valida procura e sede legale di parte opposta. Da un CP_1 esame della produzione depositata, relativa al procedimento monitorio, risultano presenti sia la procura alle liti regolarmente conferita sia gli elementi identificativi della sede legale della società opposta (“con sede in
Battipaglia, alla via Spineta, località Villani, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. […], p. iva n.
) nonché il nominativo di colui che, al momento del conferimento dell'incarico, era il legale P.IVA_2 rappresentante della società, sig. , il quale, in seguito alla procedura fallimentare, veniva Persona_1 sostituito dal curatore fallimentare, dott. CP_2
Quanto al successivo motivo di opposizione, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione a mente del quale “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (ex multis Cass Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011); ciò in quanto “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con pagina 3 di 8 il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Sentenza n. 2421 del 03/02/2006).
Ne consegue che la fattura è un documento idoneo per l'ottenimento di un D.I.; mentre, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, essa non è idonea a comprovare il credito in presenza di CP_ opposizione a dovendo l'opposto, che assume la posizione di attore in senso sostanziale, provare il fatto costitutivo del credito vantato ex art 2697 co 1 c.c. .
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata in atti, si evince che il credito de quo è comprovato dai documenti di trasporto debitamente sottoscritti dal destinatario indicanti la quantità e la tipologia del materiale consegnato e portato dalle fatture di cui si chiedeva il pagamento;
e dall'impegno da cliente del
27.09.2011 e del 20.10.2011, recante la sottoscrizione della con relativo timbro identificativo. Parte_1
La fattura, pur non costituendo ex se prova del credito, può concorrere unitamente ad altri elementi
(ordine, DDT, accettazione della merce, solleciti) a integrare la prova sufficiente per l'emissione del D.I.
Nella proposta opposizione la società negava l'esistenza di un contratto giustificante le CP_6 forniture in questione, ma tale circostanza è stata smentita dalla documentazione prodotta dalla società opposta.
A tal proposito, l'efficacia delle prove precostituite in relazione ai crediti nei rapporti tra imprenditori, è regolata da una serie di disposizioni normative del codice civile e di rito.
L'art. 2214 c.c., statuisce che: “L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori”.
Inoltre, l'art. 634, comma 2, c.p.c., dispone che “Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Da ciò si evince che le fatture commerciali sono prova scritta idonea alla concessione dell'ingiunzione, purché esse siano regolarmente tenute e l'imprenditore conservi ordinatamente per ciascun affare le copie delle fatture spedite.
Pertanto, non ogni documento fiscale assurge - nei rapporti inter-imprenditoriali - a prova del credito, e ciò attesa la sua natura di documento a formazione di parte.
Come sostiene l'unanime giurisprudenza: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra pagina 4 di 8 gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” ( Cass., 28 aprile 2004, n. 8126); ancora, sul punto, la S.C.: le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (Cass. sent. n. 3090/1979; Cass. sent. n. 9685/2000, Cass. sent. n. 6343/1988).
Invero, al ricorso per D.I. era allegata la documentazione sottoscritta dalla opponente, fornendo così piena prova del credito azionato mediante l'allegazione dell'impegno da cliente del 27.09.2011 e del
20.10.2011 (recante la sottoscrizione della , delle fatture emesse dalla ricorrente, dei Parte_1 documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario e di un estratto autentico delle proprie scritture contabili tenute ex art. 634 c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2710 c.c. i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.
Sul punto, la società opposta depositava le fatture regolarmente iscritte nei libri contabili regolarmente tenuti ed i documenti di trasporto, sottoscritti dal destinatario, contenenti l'indicazione della merce consegnata.
È emersa, quindi, la prova della fondatezza del credito di cui al D.I. opposto, laddove fatti contrari non sono stati affatto provati dall'opponente che avrebbe dovuto, trattandosi di rapporti tra imprenditori, depositare, a riprova dei propri assunti, copia delle proprie scritture contabili.
Alla luce di ciò, si ritiene sussistente la pretesa creditoria, in virtù della prova scritta del credito e dei requisiti di esigibilità e liquidità del credito, come ordinato nel Decreto Ingiuntivo in questione avendo l'imprenditore allegato regolare tenuta della contabilità.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale sollevata da parte opponente, quest'ultima lamentava di aver subito, a seguito di “una fornitura per € 63.736,75”, ricevuta dalla un danno CP_1
pagina 5 di 8 patrimoniale di € 50.000 per l'esistenza di vizi della merce che non la rendevano conforme a quella richiesta.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione” ( Cass. Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
L'opponente, essendo convenuto in senso sostanziale, può con l'atto di opposizione proporre eventuali domande riconvenzionali rispetto alla pretesa fatta valere dall'ingiungente, a condizione che sia dipendente dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ex art. 36 c.p.c. ovvero, se si tratti di un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, purché non si determini uno spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus.
Nel caso di specie, la assumeva di avere effettuato un acquisto di materiale che veniva Parte_1 poi consegnato ad una società sua cliente, la la quale riscontrando materiale non Controparte_7 conforme alle richieste, restituiva la merce.
Pertanto, la società opponente chiedeva con la domanda riconvenzionale di dichiarare risolto per grave inadempimento di parte opposta il contratto di fornitura intercorso tra la e la Parte_1 CP_1
e conseguentemente di condannare la seconda al risarcimento in suo favore della somma di Euro
[...]
50.000 comprensiva del danno derivante dalla perdita della vendita.
Tuttavia, la stessa parte opponente, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva
“inesistenza di qualsiasi contratto di compravendita sulle fatture oggetto di decreto ingiuntivo” ma contestualmente lamentava un danno patrimoniale, derivante dall'inadempimento dell'opposta per una fornitura descritta genericamente, che corrisponderebbe alla somma delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo n.
2669/2013 (euro 50.000).
Orbene, difettano tutti i presupposti affinché possa operare una compensazione del debito, oggetto di ingiunzione, con il credito dell'opposta.
La compensazione rientra tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento ed è disciplinata negli artt. Art. 1241. ss c.c.
L'art 1241 sancisce “Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”. pagina 6 di 8 L'art. 1242 recita “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio”; l'art 1243 aggiunge “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione”.
Da tali norme si trae il principio per cui entrambi i controcrediti da compensare devono essere certi, liquidi ed esigibili. Mentre il credito vantato dalla nei confronti della è certo, quello CP_1 Pt_1 vantato dalla seconda nei confronti della prima è incerto;
parte opponente non ha infatti provato i vizi della merce consegnata dalla controparte né il conseguente danno patrimoniale, essendosi limitata solo al deposito di una nota di contestazione generica della merce.
La parte opponente non ha fornito prova idonea a dimostrare la sussistenza del credito e del danno lamentato, né il nesso di causalità tra l'inadempimento e l'asserito danno patrimoniale;
non ha provato elementi idonei a provare l'inadempimento contrattuale, con particolare riferimento alla inidoneità delle merci fornite. In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sull'acquirente l'onere di provare la tempestività della denuncia, l'esistenza dei vizi e le conseguenze dannose lamentate.
La merce contestata dalla in assenza di base probatoria, potrebbe anche riguardare un Parte_1 titolo diverso da quello dedotto in giudizio, ossia una fornitura effettuata in adempimento di un contratto diverso da quello per cui è causa, ma non vi sono elementi utili a sostenerlo.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra, non residua alcun dubbio: l'opposizione de qua non è fondata su prova scritta, mentre l'opposta ha fornito piena prova delle sue pretese mediante l'allegazione degli impegni da cliente, delle proprie scritture contabili, delle fatture, dei documenti di trasporto sottoscritti;
neppure la domanda riconvenzionale proposta dalla si fonda su una Parte_1 contestazione generica di inadempimento, e non è stata provata, di guisa che non è possibile effettuare alcuna compensazione.
L'opposizione a D.I. va quindi rigettata con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza ma con liquidazione secondo i minimi tabellari attesa la definizione del giudizio senza lo svolgimento di attività istruttoria e la semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in pers del Giudice dr
Gustavo Danise, pronunziando sull'opposizione a D.I. promossa dalla ogni altra domanda ed Parte_1 eccezione disattesa, rigettata e reietta, così definitivamente dispone:
1) Rigetta l'opposizione, conferma il Decreto ingiuntivo n. 2669/2013 - R.G. 8302/2013 - emesso dal Tribunale di Salerno in data 12/12/2013 e lo dichiara esecutivo ex art 653 cpc;
pagina 7 di 8 2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 c.p.c;
Così deciso in Salerno,
28/05/2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 8 di 8