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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA ON Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa LA ZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G. 963/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) in persona del procuratore speciale Dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, Via Barozzi n. 1, presso lo Parte_2 studio degli Avv.ti Manuela Malavasi e Roberto Perrone del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti agli atti
Appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia alla Via CP_1 C.F._1
Lustro n. 29 presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco che lo rappresenta e difende come da delega in atti
Appellato
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma la sentenza n. 1817/2024 del 20 febbraio 2024, pronunciata dal Tribunale di Milano a definizione del pagina 1 di 11 procedimento civile sub R.G. n. 41510/2023 (rep. n. 1392/2024), comunicata dalla cancelleria in data
20 febbraio 2024 e notificata da controparte in pari data, e in accoglimento dei motivi di impugnazione: in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa domanda di nullità ex art. 117 TUB e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso in via principale, annullare il capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente e, conseguentemente:
(a) condannare il Sig. alla rifusione di spese, competenze e onorari di causa, oltre CP_1 accessori, di entrambi i gradi di giudizio;
(b) condannare l'Avv. Andrea Ruocco, in qualità di difensore antistatario, alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 4.090,59, oltre ritenuta d'acconto di Euro 668,15 e interessi;
in via subordinata, annullare il capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente e, previa compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, condannare l'Avv. Andrea Ruocco, in qualità di difensore antistatario, alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 4.090,59, oltre ritenuta d'acconto di Euro 668,15 e interessi”.
Per : CP_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario”. pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1
Milano la esponendo che Parte_1
− in data 29.08.2008 stipulava con la convenuta un contratto di finanziamento, il n.
CLA/014827620.7 per l'acquisto di un motoveicolo, con contestuale concessione di una linea di credito con carta, c.d. revolving, sino a un massimo di € 5.100,00;
− detto contratto era nullo, in quanto stipulato dalla convenuta non per il tramite di un agente in attività finanziaria, come invece imposto dal d.lgs. n. 374/1999, ma direttamente da un venditore di motoveicoli;
− pertanto, il ricorrente era tenuto a restituire le somme mutuategli ai tassi legali e non a quelli convenuti nel contratto;
− in ogni caso, era nulla la clausola di pattuizione degli interessi per indeterminatezza del tasso, perché indicato nell'arco di un minimo e un massimo, senza la precisazione della percentuale in concreto da adottarsi, né la parte munita del potere di determinare il tasso all'interno della forbice indicata;
− pertanto, il ricorrente era tenuto a restituire le somme non al tasso di interesse convenzionale, ma ai tassi legali, ovvero al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
Per tali ragioni chiedeva: i) in via principale di accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ii) in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TU;
iii) con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel giudizio di primo grado si costituiva la quale precisava in fatto che: (i) il contratto del Pt_1
29.08.2008 era finalizzato all'acquisto di un moto e si concludeva presso il rivenditore autorizzato;
(ii) il medesimo contratto prevedeva l'erogazione da parte di dell'importo di Euro € 9.500,00, da Pt_1 rimborsare in 36 rate mensili di importo di € 130,00 ciascuna dal 25.11.2008 al 25.10.2011 e in 24 rate mensili di importo di € 304,69 dal 25.11.2011 al 25.10.2013, TAN al 7,40% e TAEG al 7,66%; (iii) lo stesso contratto prevedeva la possibilità, per il cliente, di richiedere la concessione di una carta di credito con un limite massimo iniziale di euro 5.100,00, utilizzabile per acquisti e prelievi;
(iv) il Cont 17.03.2009 il sig. decideva di attivare la carta che veniva inviata da e preceduta da una Pt_1 lettera informativa riportante le condizioni specifiche applicabili al rapporto;
(v) le condizioni economiche indicate negli estratti conto inviati successivamente al cliente prevedevano un tasso di pagina 3 di 11 interesse con TAN al 12,6% laddove nel contratto del 29.08.2008 era stato indicato un TAN compreso Cont tra il 13% e il 21%; (vi) il sig. utilizzava la carta attivata negli anni per prelievi e acquisti anche in epoca prossima all'instaurazione della lite.
Nella medesima comparsa di costituzione contestava le tesi ed eccezioni avversarie ed eccepiva: Pt_1
− l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
− l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di frazionamento delle domande (e quindi per abuso dello strumento processuale essendo stata formulata solo la domanda di mero accertamento e non anche quella di condanna alla ripetizione di interessi e spese) e per mancanza di interesse ad agire (risultando, in epoca prossima all'instaurazione della lite, la carta di credito attiva e ampiamente utilizzata dal ricorrente);
− l'inammissibilità delle domande in forza dell'exceptio doli generalis;
− la prescrizione quinquennale ex art. 117 TUB, trattandosi di nullità di protezione;
− la prescrizione decennale di eventuali pretese restitutorie relative al rapporto contestato;
Cont
− in ogni caso, la convalida del contratto a fronte della condotta del sig. che, per circa 15 anni, avrebbe continuato a fare utilizzo della carta di credito, contestando la fondatezza delle contestazioni di nullità del contratto sollevate dal ricorrente.
Il Tribunale di Milano, senza dare corso ad attività istruttoria, con sentenza n. 1817/2024 pubblicata il Cont 20.02.2024, ha accolto il ricorso proposto dal sig. così decidendo: “- in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti di dichiara la nullità della CP_1 Parte_1 clausola determinativa del tasso di interesse con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving inter partes;
- dichiara applicabile a detto rapporto il tasso sostitutivo ex art. 117 settimo comma TUB;
- condanna parte convenuta a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.858,75, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 435,75 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore”.
Il primo Giudice ha ritenuto in sintesi:
− infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, atteso che il d.lgs. n. 28/2010 ha previsto tale condizione di procedibilità con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, alle quali non è riconducibile la causa in esame, che verte su un pagina 4 di 11 rapporto di finanziamento al consumo intrattenuto con soggetto differente rispetto a un istituto di credito o un intermediario finanziario;
− di disattendere l'eccezione di inammissibilità delle domande di accertamento avanzate da parte ricorrente, per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e, quindi, di abuso dello strumento processuale, in quanto, da un lato, la suddetta eccezione potrebbe essere proposta soltanto nel giudizio che la parte dovesse eventualmente instaurare per la restituzione delle somme e, dall'altro, si deve riconoscere l'interesse ad agire del contraente all'accertamento di profili di nullità anche senza dedurre una domanda di ripetizione delle somme;
− infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che il ricorrente ha svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale (imprescrittibile) e che l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il riflesso contabile di quella nullità;
− che il contratto di finanziamento in questione è stato concluso in data 29.08.2008 e pertanto si applica la disciplina antecedente alla riforma del 2010 secondo la quale si prospetta la sanzione della nullità del contratto quando la sua conclusione sia promossa da un soggetto non iscritto all'elenco degli agenti in attività finanziaria, configurandosi una lesione agli interessi del cliente;
nel caso di specie, invece, la sanzione non potrà che operare sul piano disciplinare a carico del collocatore del contratto, senza estendere i suoi effetti sulla validità del negozio;
− che nel prospetto e frontespizio del contratto veniva previsto che, a fronte di un plafond di finanziamento pari ad € 5.100,00, il ricorrente si obbligava a versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere in misura pattuita al Tasso Annuo
Nominale tra il 13% e il 21%, senza ulteriori specificazioni;
− che il contratto si limitava a prevedere il limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti avrebbero concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere a tale quantificazione;
− che, anche a voler considerare la pattuizione come indicativa del tetto massimo e minimo di contenimento dell'oscillazione di un tasso variabile, in ogni caso permaneva l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse in concreto applicabile;
− che tale indeterminabilità della clausola non poteva considerarsi risolta con la successiva raccomandata di trasmissione della carta di credito revolving datata 04/09 inoltrata presso Cont l'indirizzo di abitazione del sig. in quanto, in ogni caso: i) il tasso di interesse non poteva essere unilateralmente individuato da una delle parti;
ii) il vizio genetico del contratto non poteva essere sanato in un secondo momento, nella sua fase propriamente esecutiva;
pagina 5 di 11 − che la domanda di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse applicabile è fondata, con conseguente applicazione del “tasso sostitutivo BOT”, secondo quanto imposto dall'art. 117, comma 7, TUB.
La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma, reiterando Pt_1 le difese e le domande svolte nel giudizio di primo grado, insistendo in sintesi:
− sull'applicabilità dell'art. 5 D.lgs 28/2010 al caso di specie e sulla conseguente improcedibilità Cont della domanda svolta dal sig. per non avere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
− sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, divieto frazionamento delle domande e Cont conseguente eccezione di inammissibilità per exceptio doli generalis, considerato che il sig. non ha proposto alcuna domanda restitutoria;
Cont
− sull'eccezione di prescrizione della domanda di nullità formulata dal sig. trattandosi di una peculiare forma di nullità che opera soltanto a vantaggio del consumatore e, in quanto tale, assimilabile all'annullabilità;
− sulla legittimità della clausola determinativa del tasso di interesse debitore;
− sull'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sull'asserita convalida del contratto a Cont fronte della condotta del sig. il quale, per circa 15 anni, ha continuato a fare utilizzo della carta di credito;
− sull'erroneità della sentenza in punto di spese di lite, per non averle il giudice di primo grado, vertendo in un'ipotesi di soccombenza reciproca, quantomeno compensate. Cont Nel presente giudizio di appello si è costituito il sig. il quale ha contestato l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, e la sua fondatezza, respingendo pure le contestazioni mosse da in relazione alla domanda principale sulla Pt_1
Cont nullità integrale svolta in primo grado. Inoltre, il sig. ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento del quarto motivo di appello in ordine alla erroneità della sentenza di primo grado sull'indeterminatezza del tasso di interesse, riproponendo i rilievi in ordine all'invalidità del contratto avente ad oggetto una carta di pagamento per violazione di normativa di natura pubblicistica, dacché stipulato da soggetto non abilitato.
Soltanto in sede di comparsa conclusionale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale Pt_1 dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui tale norma attribuisce al Ministro del Tesoro il potere di determinare, con proprio decreto, il contenuto della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria. In sede di memoria di replica ha Pt_1 aggiunto profili di illegittimità costituzionale della norma citata e dell'art. 15 della legge delega per pagina 6 di 11 violazione dell'art. 41 Cost., nonché dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza. Nelle note Cont d'udienza ex art. 127 ter cpc del 22.10.2025 il sig. ha replicato all'istanza di legittimità costituzionale soltanto con riferimento alla supposta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., sostenendo che il legislatore del 1999 aveva individuato in modo puntuale l'attività di agenzia finanziaria riservata agli Con iscritti in un elenco istituito presso l' , con rimessione al decreto ministeriale soltanto di profili di attuazione tecnica.
Alla prima udienza il Consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 352 cpc, assegnando i termini ivi previsti per il deposito del foglio di pc e degli atti conclusivi. All'udienza del 29.10.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sollevata dall'appellato. In proposito si osserva che la mancanza della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. post c.d. Riforma Cartabia applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello deve in ogni caso ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 cpc anziché ex art. 350 bis cpc, disposto alla prima udienza.
La Corte, ad ogni modo, ritiene che l'appello sia infondato e che sia condivisibile la sentenza di primo grado impugnata per le ragioni di seguito esposte.
In relazione al primo motivo di appello, va rilevato che l'art.5, comma 1 bis, del d.lgs. 28 del 4.3.2010 dispone che colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato - quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale - preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero i procedimenti previsti dal d.lgs. 8.10.2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1.9.1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero ancora il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7.9.2005, n. 209, per le materie ivi regolate. pagina 7 di 11 Si impone una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione. La norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» e dunque contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), nonché alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998); non si può dunque estendere l'obbligo di mediazione a diverse fattispecie, anche se, nelle varie forme, a queste fossero coessenziali finalità di finanziamento. Invero, l'orientamento di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 5, comma 1 bis,
d.lgs. n. 28 del 2010, prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari tipici, e che detta previsione rinvia alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere altre fattispecie1.
La censura non può pertanto essere condivisa.
Del pari non può essere accolto il secondo motivo di appello. L'appellante si duole del fatto che il
Giudice di prime cure non abbia ritenuto abusiva e carente di interesse ad agire la domanda di mero accertamento della nullità della clausola relativa agli interessi, perché questa non era accompagnata dalla domanda di condanna alla restituzione delle somme, pure preannunciata in atti. In proposito la
Corte osserva che la domanda di mero accertamento è prevista dall'ordinamento e, rispetto ad essa,
l'interesse ad agire è ravvisabile ogni volta in cui ricorra uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice. In dottrina è stato peraltro precisato che la domanda di nullità del contratto rientrerebbe tra le ipotesi di incertezza derivanti da un'apparenza giuridica, in cui non occorre un'incertezza fondata su di un vanto o di una contestazione;
infatti, può anche accadere che la controparte del rapporto contrattuale non contesti alcunché. Tuttavia, non si può negare l'interesse ad agire in mero accertamento, poiché esiste questa apparenza giuridica sorta dal contratto.
Nella fattispecie in esame, in ogni caso, è di tutta evidenza la sussistenza di un contrasto tra le parti sulla misura degli interessi da applicare ai finanziamenti mediante la carta revolving, e la soluzione di detto contrasto nel senso richiesto dall'attore produce effetti che l'attore medesimo ha il diritto di far valere e perseguire. 1 v. Cass. n. 9204 del 2020; n. 31209 del 2022; n. 26821 del 2024. pagina 8 di 11 Da ultimo, sull'eccezione di inammissibilità della domanda per frazionamento delle richieste, la Corte osserva che tale frazionamento non può presumersi in via preventiva, essendo sempre possibile che la parte soccombente si adegui spontaneamente alla statuizione giudiziale, ovvero che le parti trovino una composizione bonaria.
In relazione al terzo motivo di appello la Corte ritiene condivisibili gli assunti del giudice di primo grado secondo il quale l'azione di nullità contrattuale è imprescrittibile;
pertanto, andrà disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da A diverse conclusioni si giungerebbe in merito alla Pt_1 domanda di restituzione delle somme pagate in forza del contratto nullo, in quanto detta azione di ripetizione dell'indebito (non proposta nel presente giudizio) è soggetta alla prescrizione decennale dal giorno del pagamento.
La sentenza di primo grado deve ritenersi condivisibile anche nella parte in cui ha riconosciuto la nullità - per relativa indeterminatezza - della clausola contrattuale che regola il tasso di interesse applicabile, non ritenendosi meritevole di accoglimento il quarto motivo di appello. In fatto è pacifico,
e documentato, che le parti nel 2008 hanno stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di un motoveicolo, e che, contestualmente, ha messo a disposizione del cliente una linea di credito Pt_1 tramite carta c.d. revolving implicante il fido fino alla misura massima di € 5.100,00, da restituire con versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere al Tasso
Annuo Nominale compreso tra il 13% e il 21%. Cont Il sig. ha attivato la carta on line secondo le istruzioni pervenutegli a mezzo di raccomandata presso l'indirizzo di abitazione. sostiene che la specificazione del tasso è avvenuta al momento Pt_1 dell'attivazione e che in ragione della previsione di detta 'forbice', gli aumenti in corso di rapporto contenuti entro il limite massimo previsto dal contratto non sarebbero soggetti alla previsione di cui all'art. 118 TUB.
La tesi, tuttavia, non appare fondata. Come ha osservato, in senso condivisibile, il primo Giudice, il contratto non prevede un tasso determinato (ma, anzi, un intervallo di valori oscillante tra un minimo e un massimo), né una percentuale determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, dato che non è stato precisato come le parti avrebbero individuato il tasso applicabile nell'ambito dell'intervallo di valori, né, tanto meno, quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere alla quantificazione. Ancora, neppure si può ritenere superata tale indeterminatezza con la successiva trasmissione della carta di credito revolving, né con le altre comunicazioni (dalle quali, peraltro, emergono tassi sempre differenti). Ed infatti, il vizio genetico del contratto non può essere sanato in un secondo momento, una volta che si passi nella fase propriamente esecutiva, peraltro con indicazione pagina 9 di 11 meramente unilaterale del tasso di interesse. In ogni caso, non si può fondatamente sostenere, come fa Cont l'appellante, che “non vi sia alcuna esigenza di tutela nei confronti del Sig. essendo stata applicata una condizione più favorevole al cliente sol perché il tasso applicato era inferiore al minimo pattuito, posto che il TAN pari al 12,600% e il TAEG pari al 13,414% è stato indicato - sempre unilateralmente da - soltanto nel documento di sintesi del 01/2010. Pt_1
In conclusione, a sostegno della correttezza dell'iter motivazione del giudice di primo grado in punto di nullità della clausola sulla determinazione del tasso di interesse, la Corte ravvisa: (i) la violazione dell'art. 1284, co. 3 c.c., nella parte in cui stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale, (ii) la violazione dell'art. 1321 c.c., dal momento che la misura del tasso di interesse è necessaria per potere conoscere quale sia l'impegno finanziario che il cliente si va ad assumere e quindi essa non può essere rimessa alla determinazione di una sola parte, dovendo invece essere frutto di un accordo delle parti;
(iii) la violazione dell'art. 1346 c.c., perché le parti non hanno stabilito un meccanismo oggettivo per la determinazione del tasso, che è rimasto attribuito alla valutazione discrezionale della finanziaria;
(iv) la vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), perché essa attribuisce al professionista il potere di determinare unilateralmente il prezzo del servizio al momento della consegna del bene, cioè della carta di credito. Per le considerazioni sopra svolte, va dichiarata la nullità della clausola contrattuale disciplinante il tasso di interesse applicabile. A ciò consegue - come ha statuito il Tribunale - l'applicazione del “tasso sostitutivo BOT” a mente dell'art. 117 TUB per il contratto in cui risulta nulla la pattuizione del tasso di interesse applicabile.
Pure le considerazioni in ordine al quinto motivo di appello sono infondate, in quanto, confermando questa Corte la sentenza di primo grado in punto di nullità della clausola relativa alla determinazione del tasso di interesse, è irrilevante ogni considerazione sulla convalida, istituto previsto dal Codice civile solo per il contratto annullabile.
Quanto al sesto motivo di appello, la Corte ritiene di non condividerlo, in quanto ancorché in primo grado il giudice abbia accolto la domanda subordinata, respingendo invece quella proposta in via Cont principale sulla base delle eccezioni dedotte da il sig. è comunque risultato vittorioso. Pt_1
Restano assorbite le considerazioni svolte dall'appellato sulla questione della nullità del contratto relativo alla carta revolving perché la stipulazione del contratto è avvenuta tramite venditore anziché Cont tramite intermediario, avendo il sig. proposto quest'ultima domanda in via meramente condizionata all'accoglimento del quarto motivo di appello principale (cfr. pag. 21 della comparsa di costituzione: “Fermo quanto ampiamente dedotto circa la nullità della clausola di determinazione degli pagina 10 di 11 interessi, preme rilevare che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze difensive, il contratto impugnato sarebbe comunque nullo dacché stipulato da soggetto non abilitato”). E parimenti assorbite restano, dunque, le deduzioni svolte dall'appellante in ordine alla asserita illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 3, 41, 76 e 77 Cost..
In conclusione, l'appello va rigettato perché infondato e la sentenza di primo grado confermata.
La novità della questione, relativamente alla quale non constano precedenti di legittimità, ed è pervenuta in epoca recentissima alla cognizione della Corte di merito, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del secondo grado ai sensi dell'art. 92, co. 2 cpc.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
1817/2024 pubblicata in data 20.02.2024 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
− dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Milano, 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA ZI LA ON
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Gemma Zamagna
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA ON Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa LA ZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G. 963/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) in persona del procuratore speciale Dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, Via Barozzi n. 1, presso lo Parte_2 studio degli Avv.ti Manuela Malavasi e Roberto Perrone del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti agli atti
Appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia alla Via CP_1 C.F._1
Lustro n. 29 presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco che lo rappresenta e difende come da delega in atti
Appellato
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma la sentenza n. 1817/2024 del 20 febbraio 2024, pronunciata dal Tribunale di Milano a definizione del pagina 1 di 11 procedimento civile sub R.G. n. 41510/2023 (rep. n. 1392/2024), comunicata dalla cancelleria in data
20 febbraio 2024 e notificata da controparte in pari data, e in accoglimento dei motivi di impugnazione: in via pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa domanda di nullità ex art. 117 TUB e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso in via principale, annullare il capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente e, conseguentemente:
(a) condannare il Sig. alla rifusione di spese, competenze e onorari di causa, oltre CP_1 accessori, di entrambi i gradi di giudizio;
(b) condannare l'Avv. Andrea Ruocco, in qualità di difensore antistatario, alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 4.090,59, oltre ritenuta d'acconto di Euro 668,15 e interessi;
in via subordinata, annullare il capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente e, previa compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, condannare l'Avv. Andrea Ruocco, in qualità di difensore antistatario, alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 4.090,59, oltre ritenuta d'acconto di Euro 668,15 e interessi”.
Per : CP_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario”. pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1
Milano la esponendo che Parte_1
− in data 29.08.2008 stipulava con la convenuta un contratto di finanziamento, il n.
CLA/014827620.7 per l'acquisto di un motoveicolo, con contestuale concessione di una linea di credito con carta, c.d. revolving, sino a un massimo di € 5.100,00;
− detto contratto era nullo, in quanto stipulato dalla convenuta non per il tramite di un agente in attività finanziaria, come invece imposto dal d.lgs. n. 374/1999, ma direttamente da un venditore di motoveicoli;
− pertanto, il ricorrente era tenuto a restituire le somme mutuategli ai tassi legali e non a quelli convenuti nel contratto;
− in ogni caso, era nulla la clausola di pattuizione degli interessi per indeterminatezza del tasso, perché indicato nell'arco di un minimo e un massimo, senza la precisazione della percentuale in concreto da adottarsi, né la parte munita del potere di determinare il tasso all'interno della forbice indicata;
− pertanto, il ricorrente era tenuto a restituire le somme non al tasso di interesse convenzionale, ma ai tassi legali, ovvero al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
Per tali ragioni chiedeva: i) in via principale di accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ii) in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TU;
iii) con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel giudizio di primo grado si costituiva la quale precisava in fatto che: (i) il contratto del Pt_1
29.08.2008 era finalizzato all'acquisto di un moto e si concludeva presso il rivenditore autorizzato;
(ii) il medesimo contratto prevedeva l'erogazione da parte di dell'importo di Euro € 9.500,00, da Pt_1 rimborsare in 36 rate mensili di importo di € 130,00 ciascuna dal 25.11.2008 al 25.10.2011 e in 24 rate mensili di importo di € 304,69 dal 25.11.2011 al 25.10.2013, TAN al 7,40% e TAEG al 7,66%; (iii) lo stesso contratto prevedeva la possibilità, per il cliente, di richiedere la concessione di una carta di credito con un limite massimo iniziale di euro 5.100,00, utilizzabile per acquisti e prelievi;
(iv) il Cont 17.03.2009 il sig. decideva di attivare la carta che veniva inviata da e preceduta da una Pt_1 lettera informativa riportante le condizioni specifiche applicabili al rapporto;
(v) le condizioni economiche indicate negli estratti conto inviati successivamente al cliente prevedevano un tasso di pagina 3 di 11 interesse con TAN al 12,6% laddove nel contratto del 29.08.2008 era stato indicato un TAN compreso Cont tra il 13% e il 21%; (vi) il sig. utilizzava la carta attivata negli anni per prelievi e acquisti anche in epoca prossima all'instaurazione della lite.
Nella medesima comparsa di costituzione contestava le tesi ed eccezioni avversarie ed eccepiva: Pt_1
− l'improcedibilità delle domande per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
− l'inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di frazionamento delle domande (e quindi per abuso dello strumento processuale essendo stata formulata solo la domanda di mero accertamento e non anche quella di condanna alla ripetizione di interessi e spese) e per mancanza di interesse ad agire (risultando, in epoca prossima all'instaurazione della lite, la carta di credito attiva e ampiamente utilizzata dal ricorrente);
− l'inammissibilità delle domande in forza dell'exceptio doli generalis;
− la prescrizione quinquennale ex art. 117 TUB, trattandosi di nullità di protezione;
− la prescrizione decennale di eventuali pretese restitutorie relative al rapporto contestato;
Cont
− in ogni caso, la convalida del contratto a fronte della condotta del sig. che, per circa 15 anni, avrebbe continuato a fare utilizzo della carta di credito, contestando la fondatezza delle contestazioni di nullità del contratto sollevate dal ricorrente.
Il Tribunale di Milano, senza dare corso ad attività istruttoria, con sentenza n. 1817/2024 pubblicata il Cont 20.02.2024, ha accolto il ricorso proposto dal sig. così decidendo: “- in parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti di dichiara la nullità della CP_1 Parte_1 clausola determinativa del tasso di interesse con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving inter partes;
- dichiara applicabile a detto rapporto il tasso sostitutivo ex art. 117 settimo comma TUB;
- condanna parte convenuta a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.858,75, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 435,75 per spese generali ed euro 518,00 per rimborso spese;
- dispone che detti ultimi importi siano distratti ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore”.
Il primo Giudice ha ritenuto in sintesi:
− infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata preceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, atteso che il d.lgs. n. 28/2010 ha previsto tale condizione di procedibilità con riferimento alle controversie rientranti in alcune materie tassativamente indicate, alle quali non è riconducibile la causa in esame, che verte su un pagina 4 di 11 rapporto di finanziamento al consumo intrattenuto con soggetto differente rispetto a un istituto di credito o un intermediario finanziario;
− di disattendere l'eccezione di inammissibilità delle domande di accertamento avanzate da parte ricorrente, per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e, quindi, di abuso dello strumento processuale, in quanto, da un lato, la suddetta eccezione potrebbe essere proposta soltanto nel giudizio che la parte dovesse eventualmente instaurare per la restituzione delle somme e, dall'altro, si deve riconoscere l'interesse ad agire del contraente all'accertamento di profili di nullità anche senza dedurre una domanda di ripetizione delle somme;
− infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che il ricorrente ha svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale (imprescrittibile) e che l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il riflesso contabile di quella nullità;
− che il contratto di finanziamento in questione è stato concluso in data 29.08.2008 e pertanto si applica la disciplina antecedente alla riforma del 2010 secondo la quale si prospetta la sanzione della nullità del contratto quando la sua conclusione sia promossa da un soggetto non iscritto all'elenco degli agenti in attività finanziaria, configurandosi una lesione agli interessi del cliente;
nel caso di specie, invece, la sanzione non potrà che operare sul piano disciplinare a carico del collocatore del contratto, senza estendere i suoi effetti sulla validità del negozio;
− che nel prospetto e frontespizio del contratto veniva previsto che, a fronte di un plafond di finanziamento pari ad € 5.100,00, il ricorrente si obbligava a versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere in misura pattuita al Tasso Annuo
Nominale tra il 13% e il 21%, senza ulteriori specificazioni;
− che il contratto si limitava a prevedere il limite minimo e massimo del tasso di interesse, senza indicare come le parti avrebbero concordato il tasso applicabile all'interno di tale forbice, né quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere a tale quantificazione;
− che, anche a voler considerare la pattuizione come indicativa del tetto massimo e minimo di contenimento dell'oscillazione di un tasso variabile, in ogni caso permaneva l'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse in concreto applicabile;
− che tale indeterminabilità della clausola non poteva considerarsi risolta con la successiva raccomandata di trasmissione della carta di credito revolving datata 04/09 inoltrata presso Cont l'indirizzo di abitazione del sig. in quanto, in ogni caso: i) il tasso di interesse non poteva essere unilateralmente individuato da una delle parti;
ii) il vizio genetico del contratto non poteva essere sanato in un secondo momento, nella sua fase propriamente esecutiva;
pagina 5 di 11 − che la domanda di nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse applicabile è fondata, con conseguente applicazione del “tasso sostitutivo BOT”, secondo quanto imposto dall'art. 117, comma 7, TUB.
La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma, reiterando Pt_1 le difese e le domande svolte nel giudizio di primo grado, insistendo in sintesi:
− sull'applicabilità dell'art. 5 D.lgs 28/2010 al caso di specie e sulla conseguente improcedibilità Cont della domanda svolta dal sig. per non avere esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
− sull'eccezione di carenza di interesse ad agire, divieto frazionamento delle domande e Cont conseguente eccezione di inammissibilità per exceptio doli generalis, considerato che il sig. non ha proposto alcuna domanda restitutoria;
Cont
− sull'eccezione di prescrizione della domanda di nullità formulata dal sig. trattandosi di una peculiare forma di nullità che opera soltanto a vantaggio del consumatore e, in quanto tale, assimilabile all'annullabilità;
− sulla legittimità della clausola determinativa del tasso di interesse debitore;
− sull'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sull'asserita convalida del contratto a Cont fronte della condotta del sig. il quale, per circa 15 anni, ha continuato a fare utilizzo della carta di credito;
− sull'erroneità della sentenza in punto di spese di lite, per non averle il giudice di primo grado, vertendo in un'ipotesi di soccombenza reciproca, quantomeno compensate. Cont Nel presente giudizio di appello si è costituito il sig. il quale ha contestato l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, e la sua fondatezza, respingendo pure le contestazioni mosse da in relazione alla domanda principale sulla Pt_1
Cont nullità integrale svolta in primo grado. Inoltre, il sig. ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento del quarto motivo di appello in ordine alla erroneità della sentenza di primo grado sull'indeterminatezza del tasso di interesse, riproponendo i rilievi in ordine all'invalidità del contratto avente ad oggetto una carta di pagamento per violazione di normativa di natura pubblicistica, dacché stipulato da soggetto non abilitato.
Soltanto in sede di comparsa conclusionale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale Pt_1 dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui tale norma attribuisce al Ministro del Tesoro il potere di determinare, con proprio decreto, il contenuto della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria. In sede di memoria di replica ha Pt_1 aggiunto profili di illegittimità costituzionale della norma citata e dell'art. 15 della legge delega per pagina 6 di 11 violazione dell'art. 41 Cost., nonché dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza. Nelle note Cont d'udienza ex art. 127 ter cpc del 22.10.2025 il sig. ha replicato all'istanza di legittimità costituzionale soltanto con riferimento alla supposta violazione degli artt. 76 e 77 Cost., sostenendo che il legislatore del 1999 aveva individuato in modo puntuale l'attività di agenzia finanziaria riservata agli Con iscritti in un elenco istituito presso l' , con rimessione al decreto ministeriale soltanto di profili di attuazione tecnica.
Alla prima udienza il Consigliere istruttore ha rinviato la causa ex art. 352 cpc, assegnando i termini ivi previsti per il deposito del foglio di pc e degli atti conclusivi. All'udienza del 29.10.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sollevata dall'appellato. In proposito si osserva che la mancanza della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. post c.d. Riforma Cartabia applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello deve in ogni caso ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 cpc anziché ex art. 350 bis cpc, disposto alla prima udienza.
La Corte, ad ogni modo, ritiene che l'appello sia infondato e che sia condivisibile la sentenza di primo grado impugnata per le ragioni di seguito esposte.
In relazione al primo motivo di appello, va rilevato che l'art.5, comma 1 bis, del d.lgs. 28 del 4.3.2010 dispone che colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato - quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale - preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero i procedimenti previsti dal d.lgs. 8.10.2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1.9.1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero ancora il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7.9.2005, n. 209, per le materie ivi regolate. pagina 7 di 11 Si impone una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione. La norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» e dunque contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), nonché alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (d.lgs. n. 58/1998); non si può dunque estendere l'obbligo di mediazione a diverse fattispecie, anche se, nelle varie forme, a queste fossero coessenziali finalità di finanziamento. Invero, l'orientamento di legittimità è costante nell'affermare che l'art. 5, comma 1 bis,
d.lgs. n. 28 del 2010, prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari tipici, e che detta previsione rinvia alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere altre fattispecie1.
La censura non può pertanto essere condivisa.
Del pari non può essere accolto il secondo motivo di appello. L'appellante si duole del fatto che il
Giudice di prime cure non abbia ritenuto abusiva e carente di interesse ad agire la domanda di mero accertamento della nullità della clausola relativa agli interessi, perché questa non era accompagnata dalla domanda di condanna alla restituzione delle somme, pure preannunciata in atti. In proposito la
Corte osserva che la domanda di mero accertamento è prevista dall'ordinamento e, rispetto ad essa,
l'interesse ad agire è ravvisabile ogni volta in cui ricorra uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice. In dottrina è stato peraltro precisato che la domanda di nullità del contratto rientrerebbe tra le ipotesi di incertezza derivanti da un'apparenza giuridica, in cui non occorre un'incertezza fondata su di un vanto o di una contestazione;
infatti, può anche accadere che la controparte del rapporto contrattuale non contesti alcunché. Tuttavia, non si può negare l'interesse ad agire in mero accertamento, poiché esiste questa apparenza giuridica sorta dal contratto.
Nella fattispecie in esame, in ogni caso, è di tutta evidenza la sussistenza di un contrasto tra le parti sulla misura degli interessi da applicare ai finanziamenti mediante la carta revolving, e la soluzione di detto contrasto nel senso richiesto dall'attore produce effetti che l'attore medesimo ha il diritto di far valere e perseguire. 1 v. Cass. n. 9204 del 2020; n. 31209 del 2022; n. 26821 del 2024. pagina 8 di 11 Da ultimo, sull'eccezione di inammissibilità della domanda per frazionamento delle richieste, la Corte osserva che tale frazionamento non può presumersi in via preventiva, essendo sempre possibile che la parte soccombente si adegui spontaneamente alla statuizione giudiziale, ovvero che le parti trovino una composizione bonaria.
In relazione al terzo motivo di appello la Corte ritiene condivisibili gli assunti del giudice di primo grado secondo il quale l'azione di nullità contrattuale è imprescrittibile;
pertanto, andrà disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da A diverse conclusioni si giungerebbe in merito alla Pt_1 domanda di restituzione delle somme pagate in forza del contratto nullo, in quanto detta azione di ripetizione dell'indebito (non proposta nel presente giudizio) è soggetta alla prescrizione decennale dal giorno del pagamento.
La sentenza di primo grado deve ritenersi condivisibile anche nella parte in cui ha riconosciuto la nullità - per relativa indeterminatezza - della clausola contrattuale che regola il tasso di interesse applicabile, non ritenendosi meritevole di accoglimento il quarto motivo di appello. In fatto è pacifico,
e documentato, che le parti nel 2008 hanno stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di un motoveicolo, e che, contestualmente, ha messo a disposizione del cliente una linea di credito Pt_1 tramite carta c.d. revolving implicante il fido fino alla misura massima di € 5.100,00, da restituire con versamenti mensili pari al 3% di tale importo, comprensivo dell'interesse da corrispondere al Tasso
Annuo Nominale compreso tra il 13% e il 21%. Cont Il sig. ha attivato la carta on line secondo le istruzioni pervenutegli a mezzo di raccomandata presso l'indirizzo di abitazione. sostiene che la specificazione del tasso è avvenuta al momento Pt_1 dell'attivazione e che in ragione della previsione di detta 'forbice', gli aumenti in corso di rapporto contenuti entro il limite massimo previsto dal contratto non sarebbero soggetti alla previsione di cui all'art. 118 TUB.
La tesi, tuttavia, non appare fondata. Come ha osservato, in senso condivisibile, il primo Giudice, il contratto non prevede un tasso determinato (ma, anzi, un intervallo di valori oscillante tra un minimo e un massimo), né una percentuale determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, dato che non è stato precisato come le parti avrebbero individuato il tasso applicabile nell'ambito dell'intervallo di valori, né, tanto meno, quale delle parti avrebbe avuto il potere di procedere alla quantificazione. Ancora, neppure si può ritenere superata tale indeterminatezza con la successiva trasmissione della carta di credito revolving, né con le altre comunicazioni (dalle quali, peraltro, emergono tassi sempre differenti). Ed infatti, il vizio genetico del contratto non può essere sanato in un secondo momento, una volta che si passi nella fase propriamente esecutiva, peraltro con indicazione pagina 9 di 11 meramente unilaterale del tasso di interesse. In ogni caso, non si può fondatamente sostenere, come fa Cont l'appellante, che “non vi sia alcuna esigenza di tutela nei confronti del Sig. essendo stata applicata una condizione più favorevole al cliente sol perché il tasso applicato era inferiore al minimo pattuito, posto che il TAN pari al 12,600% e il TAEG pari al 13,414% è stato indicato - sempre unilateralmente da - soltanto nel documento di sintesi del 01/2010. Pt_1
In conclusione, a sostegno della correttezza dell'iter motivazione del giudice di primo grado in punto di nullità della clausola sulla determinazione del tasso di interesse, la Corte ravvisa: (i) la violazione dell'art. 1284, co. 3 c.c., nella parte in cui stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale, (ii) la violazione dell'art. 1321 c.c., dal momento che la misura del tasso di interesse è necessaria per potere conoscere quale sia l'impegno finanziario che il cliente si va ad assumere e quindi essa non può essere rimessa alla determinazione di una sola parte, dovendo invece essere frutto di un accordo delle parti;
(iii) la violazione dell'art. 1346 c.c., perché le parti non hanno stabilito un meccanismo oggettivo per la determinazione del tasso, che è rimasto attribuito alla valutazione discrezionale della finanziaria;
(iv) la vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), perché essa attribuisce al professionista il potere di determinare unilateralmente il prezzo del servizio al momento della consegna del bene, cioè della carta di credito. Per le considerazioni sopra svolte, va dichiarata la nullità della clausola contrattuale disciplinante il tasso di interesse applicabile. A ciò consegue - come ha statuito il Tribunale - l'applicazione del “tasso sostitutivo BOT” a mente dell'art. 117 TUB per il contratto in cui risulta nulla la pattuizione del tasso di interesse applicabile.
Pure le considerazioni in ordine al quinto motivo di appello sono infondate, in quanto, confermando questa Corte la sentenza di primo grado in punto di nullità della clausola relativa alla determinazione del tasso di interesse, è irrilevante ogni considerazione sulla convalida, istituto previsto dal Codice civile solo per il contratto annullabile.
Quanto al sesto motivo di appello, la Corte ritiene di non condividerlo, in quanto ancorché in primo grado il giudice abbia accolto la domanda subordinata, respingendo invece quella proposta in via Cont principale sulla base delle eccezioni dedotte da il sig. è comunque risultato vittorioso. Pt_1
Restano assorbite le considerazioni svolte dall'appellato sulla questione della nullità del contratto relativo alla carta revolving perché la stipulazione del contratto è avvenuta tramite venditore anziché Cont tramite intermediario, avendo il sig. proposto quest'ultima domanda in via meramente condizionata all'accoglimento del quarto motivo di appello principale (cfr. pag. 21 della comparsa di costituzione: “Fermo quanto ampiamente dedotto circa la nullità della clausola di determinazione degli pagina 10 di 11 interessi, preme rilevare che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze difensive, il contratto impugnato sarebbe comunque nullo dacché stipulato da soggetto non abilitato”). E parimenti assorbite restano, dunque, le deduzioni svolte dall'appellante in ordine alla asserita illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 3, 41, 76 e 77 Cost..
In conclusione, l'appello va rigettato perché infondato e la sentenza di primo grado confermata.
La novità della questione, relativamente alla quale non constano precedenti di legittimità, ed è pervenuta in epoca recentissima alla cognizione della Corte di merito, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del secondo grado ai sensi dell'art. 92, co. 2 cpc.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
1817/2024 pubblicata in data 20.02.2024 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
− dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Milano, 29 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LA ZI LA ON
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Gemma Zamagna
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