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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3066 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Marino, giusta procura in atti attore contro nata a [...], l'[...], rappresentata e difesa CP_1
dagli avv.ti Giuseppe Giglione e Gianmarco Carnabuci, giusta procura in atti
Convenuta e attrice in via riconvenzionale
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , Parte_1
premettendo di essere promissario acquirente di un immobile, sito in
Raffadali, in via Minerallo 14-16, giusta contratto preliminare di compravendita, stipulato il 3 gennaio 2017 con quale CP_1
promittente alienante, ha convenuto in giudizio quest'ultima, al fine di ottenere l'accertamento del grave inadempimento della stessa, chiedendo, inoltre, la condanna di quest'ultima alla restituzione del doppio della caparra, pari a € 100.000,00, nonché la restituzione dell'importo versato al momento della sottoscrizione del contratto, pari a € 58.000,00.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che:
con il suddetto contratto le parti avrebbero convenuto di stipulare il contratto definitivo entro il 31 dicembre 2017 e che detto termine sarebbe stato prorogato una prima volta sino al 29 febbraio 2020 e una seconda volta sino al 31 gennaio 2021; nonostante il medesimo avrebbe pagato il prezzo dell'immobile, pattuito in €
60.000,00 e invitato la a stipulare il definitivo presso lo studio del CP_1
Notaio , la convenuta avrebbe nelle more della stipula del definitivo Per_1
trasferito l'immobile, promesso in vendita, alla figlia, stipulando un atto di donazione;
successivamente vi sarebbero stati tra le parti dei tentativi di risolvere bonariamente la controversia, previa revoca della donazione, non andati a buon fine, essendo decorso infruttuosamente l'ultimo termine concesso dal del 6 settembre 2021. Pt_1
Costituitasi con comparsa, depositata il 22 febbraio 2022, ha CP_1
contestato le allegazioni avversarie, chiedendo il rigetto della domanda, deducendo, inoltre, che l'attore avrebbe proposto contestualmente due domande incompatibili ( risoluzione del contratto ed esercizio del recesso) e domandando, in via riconvenzionale, l'accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento del il quale non avrebbe mai Pt_1
corrisposto la somma di € 58.000,00. La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza dell'11 ottobre
2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, giova chiarire, in punto di diritto, tenuto conto delle eccezioni sollevate dalla convenuta, che sebbene le domande di risoluzione e di recesso siano volte allo scioglimento del vincolo contrattuale a seguito di inadempimento colpevole e grave, la domanda di risoluzione con risarcimento del danno è strutturalmente incompatibile rispetto a quella di recesso con diritto a trattenere la caparra o al versamento del suo doppio.
Infatti, qualora la parte non inadempiente richieda la restituzione del doppio della caparra versata o trattenga quella ricevuta potrà ottenere il risarcimento nella misura pattuita al momento della stipulazione del contratto, viceversa, nel caso in cui chieda la risoluzione potrà richiedere il risarcimento integrale del danno, provandolo nell'an e nel quantum.
Premesso ciò, si osserva che, nel caso di specie, l'attore ha chiesto la l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della , con condanna CP_1
della stessa alla restituzione del doppio della e dell'acconto del CP_2
prezzo.
Si ritiene che la richiesta di parte attrice, promissaria acquirente, di ottenere la restituzione del doppio della caparra assume, per la peculiarità dell'istituto, valore qualificante della volontà della stessa parte di sciogliersi dal contratto seguendo la via del recesso e comporta, quanto al vincolo contrattuale, gli stessi effetti della risoluzione, anche se preclude la possibilità di chiedere altre somme a titolo di risarcimento, dal momento che la caparra assolve indubbiamente la funzione di liquidazione preventiva e forfettaria del danno contrattuale.
A tal proposito, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto, con la conseguenza che, se quest'azione dovesse essere definita
"di risoluzione contrattuale", in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso ( cfr. Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, n.21559, secondo cui i poteri di interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale riconosciuti in capo al Giudice di merito lo obbligano a qualificare correttamente la domanda di tal che, richiesta la ritenzione della caparra nella più ampia azione di risoluzione, il giudice correttamente potrà rideterminarla in azione di recesso).
Infatti, proprio come nel caso di specie, una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta nei termini di esercizio del recesso, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta quale ragione giustificativa della pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta, quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22657 del 27/09/2017; Sez. 2,
Sentenza n. 2032 del 01/03/1994).
Chiarito ciò, ed entrando nel merito sia della domanda dell'attore, così come qualificata, sia della domanda riconvenzionale proposta della convenuta di risoluzione del contratto per inadempimento, occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, tenendo conto dei precetti generali sull'imputabilità e l'importanza dell'inadempimento, nonché, per quanto riguarda le singole pattuizioni, stabilire quale dei due abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del contratto (cfr. Cass.
9158/91; 398/89; 4451/85).
Ebbene, sulla scorta della produzione documentale e delle allegazioni dell'attore non puntualmente contestate dalla convenuta, è stato dimostrato che:
- in data 3 gennaio 2017 è stato concluso un contratto preliminare di compravendita tra quale promittente alienante, e CP_1
, quale promissario acquirente, avente ad oggetto Parte_1
un fabbricato, sito in Raffadali, via Minerallo, nn. 14-16 (in catasto al foglio 16, part. 1437), pattuendo il prezzo di € 60.000,00, di cui €
50.000,00 corrisposti a titolo di caparra confirmatoria e di acconto del presso contestualmente alla stipula del contratto preliminare, come da quietanza rilasciata, ed € 10.000,00, da corrispondere successivamente
( € 8000,00 entro i successivi trenta giorni al momento della stipula del preliminare ed € 2000,00 al momento della stipula del definitivo);
- successivamente le parti avevano prorogato il termine per la stipula una prima volta sino al 31 dicembre 2018 e una seconda volta sino al
29 febbraio 2020;
- , tramite il suo legale, con raccomandata del 29 Parte_1 gennaio 2021 e del 10 febbraio 2021 aveva invitato la a CP_1
stipulare il contratto definitivo innanzi il Notaio;
Per_1
- che nelle more della stipula del contratto definitivo CP_1
aveva traferito con atto di donazione il medesimo immobile promesso in vendita al alla figlia. Pt_1
Dunque, è risultato documentalmente che la convenuta sia rimasta inadempiente all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, trasferendo il bene promesso in vendita alla figlia con atto di donazione e non provvedendo a revocare tale atto e trasferirlo al Pt_1
È evidente che nell'economica del sinallagma detto inadempimento sia di non scarsa importanza, incidendo sull'obbligo principale del promittente alienante e facendo venir meno l'interesse del al mantenimento del contratto. Pt_1
Al contrario, parte attrice ha dato prova di avere adempiuto alla propria prestazione derivante dal contratto e stabilita nel preliminare: ossia pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di caparra e di acconto del prezzo, come da quietanza liberatoria (cfr. contratto preliminare in atti: “€
50.000 vengono versate in conto prezzo ed a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla sottoscrizione del presente preliminare, e la parte promittente venditrice, ne rilascia la corrispondente quietanza con la firma del presente atto”) e l'invito a stipulare il contratto definitivo innanzi il Notaio Comparato.
A tal proposito, va osservato che la quietanza liberatoria sul pagamento della caparra confirmatoria resa in una scrittura privata prodotta in giudizio e non espressamente disconosciuta non può essere oggetto di prova per testi avendo valore confessorio (cfr. Sezioni Unite sentenza n. 19888 del 22.9.2014, secondo cui la dichiarazione di quietanza indirizzata al debitore fa piena prova del ricevimento del pagamento, da cui consegue che, ove prodotta in giudizio (nella fattispecie contenuta nel preliminare di vendita), il creditore quietanzante non è ammesso a provare per testi che il pagamento non è avvenuto, potendo solo dimostrare che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su un errore di fatto, che la dichiarazione confessoria corrispondesse al vero, ovvero a seguito di violenza così anche Cass. n. 20520/22) fatto salvo che dimostri che la stessa sia fondata su un errore di fatto o violenza, insussistenti nella fattispecie.
Dunque, a fronte del rilascio dell'esplicita quietanza da parte della , CP_1
non rileva la circostanza di come materialmente sia avvenuto il pagamento.
Proprio sulla scorta del valore confessorio della quietanza, la prova orale articolata dalla convenuta è stata ritenuta inammissibile, evidenziando, per incidens, che con le medesime prove orali la convenuta avrebbe voluto dimostrare non già l'omesso pagamento del di € 58.000,00, ma Pt_1
piuttosto un versamento, mai allegato prima, delle somme nelle mani di un terzo soggetto, ossia del medesimo terzo, il quale, con messaggi inviati al e al legale di quest'ultimo ( non contestati e valutabili liberamente Pt_1
alla stregua di prove atipiche) confermava in sostanza che l'unico impedimento alla stipula del contratto definitivo era l'impossibilità di revocare in quel periodo l'atto di donazione, che la aveva stipulato con la CP_1
figlia.
Pertanto, si ritiene dimostrato che il abbia corrisposto la somma Pt_1
quietanzata di € 50.000,00, mentre non è stato provato l'ulteriore pagamento di € 8000,00, a titolo di acconto del prezzo da corrispondersi nei successivi trenta giorni alla stipula del preliminare, non essendoci traccia di quietanza nelle successive proroghe, né dimostrazione alcuna con altri documenti da parte dell'attore dell'avvenuta dazione di denaro.
Ebbene, sulla scorta delle superiori considerazioni, la domanda riconvenzionale della convenuta va disattesa, mentre la domanda dell'attore va accolta, valutata la sussistenza dei presupposti (inadempimento della convenuta alla stessa imputabile e di non lieve entità, ai sensi dell'art. 1455
c.c.)
Essendo, quindi, stato accertato che la mancata conclusione del definitivo è imputabile alla condotta della , non può che concludersi che il CP_1
recesso di parte dal contratto è legittimo.
Corollario di tale affermazione è quello della legittimazione di parte attrice a ottenere solo il doppio della caparra versata di € 50.000,00 (unica somma che dal contratto risulta essere stata versata a titolo di caparra) come risarcimento forfetario del danno subito a seguito dell'inadempimento altrui.
Pertanto, va condannata a corrispondere a CP_1 Parte_1
la somma di € 100.000,00 a titolo del doppio della caparra versata,
[...]
oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Va, infine, disattesa la domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la mancata dimostrazione dei presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondi i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: 1) dichiara legittimo il recesso esercitato da parte attrice con riferimento al contratto preliminare di compravendita dalla stessa stipulato con in data 3 gennaio 2017, avente a oggetto il fabbricato, sito CP_1 in Raffadali, via Minerallo, nn. 14-16 (in catasto al foglio 16, part. 1437); conseguentemente gli effetti del contratto in questione sono posti nel nulla sin dalla data della sua stipulazione;
2) condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di € 100.000,00, per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
3) condanna la convenuta a pagare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 5300,00, oltre € 786,00, a titolo di esborsi, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 2 febbraio 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3066 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Marino, giusta procura in atti attore contro nata a [...], l'[...], rappresentata e difesa CP_1
dagli avv.ti Giuseppe Giglione e Gianmarco Carnabuci, giusta procura in atti
Convenuta e attrice in via riconvenzionale
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , Parte_1
premettendo di essere promissario acquirente di un immobile, sito in
Raffadali, in via Minerallo 14-16, giusta contratto preliminare di compravendita, stipulato il 3 gennaio 2017 con quale CP_1
promittente alienante, ha convenuto in giudizio quest'ultima, al fine di ottenere l'accertamento del grave inadempimento della stessa, chiedendo, inoltre, la condanna di quest'ultima alla restituzione del doppio della caparra, pari a € 100.000,00, nonché la restituzione dell'importo versato al momento della sottoscrizione del contratto, pari a € 58.000,00.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che:
con il suddetto contratto le parti avrebbero convenuto di stipulare il contratto definitivo entro il 31 dicembre 2017 e che detto termine sarebbe stato prorogato una prima volta sino al 29 febbraio 2020 e una seconda volta sino al 31 gennaio 2021; nonostante il medesimo avrebbe pagato il prezzo dell'immobile, pattuito in €
60.000,00 e invitato la a stipulare il definitivo presso lo studio del CP_1
Notaio , la convenuta avrebbe nelle more della stipula del definitivo Per_1
trasferito l'immobile, promesso in vendita, alla figlia, stipulando un atto di donazione;
successivamente vi sarebbero stati tra le parti dei tentativi di risolvere bonariamente la controversia, previa revoca della donazione, non andati a buon fine, essendo decorso infruttuosamente l'ultimo termine concesso dal del 6 settembre 2021. Pt_1
Costituitasi con comparsa, depositata il 22 febbraio 2022, ha CP_1
contestato le allegazioni avversarie, chiedendo il rigetto della domanda, deducendo, inoltre, che l'attore avrebbe proposto contestualmente due domande incompatibili ( risoluzione del contratto ed esercizio del recesso) e domandando, in via riconvenzionale, l'accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento del il quale non avrebbe mai Pt_1
corrisposto la somma di € 58.000,00. La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza dell'11 ottobre
2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, giova chiarire, in punto di diritto, tenuto conto delle eccezioni sollevate dalla convenuta, che sebbene le domande di risoluzione e di recesso siano volte allo scioglimento del vincolo contrattuale a seguito di inadempimento colpevole e grave, la domanda di risoluzione con risarcimento del danno è strutturalmente incompatibile rispetto a quella di recesso con diritto a trattenere la caparra o al versamento del suo doppio.
Infatti, qualora la parte non inadempiente richieda la restituzione del doppio della caparra versata o trattenga quella ricevuta potrà ottenere il risarcimento nella misura pattuita al momento della stipulazione del contratto, viceversa, nel caso in cui chieda la risoluzione potrà richiedere il risarcimento integrale del danno, provandolo nell'an e nel quantum.
Premesso ciò, si osserva che, nel caso di specie, l'attore ha chiesto la l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della , con condanna CP_1
della stessa alla restituzione del doppio della e dell'acconto del CP_2
prezzo.
Si ritiene che la richiesta di parte attrice, promissaria acquirente, di ottenere la restituzione del doppio della caparra assume, per la peculiarità dell'istituto, valore qualificante della volontà della stessa parte di sciogliersi dal contratto seguendo la via del recesso e comporta, quanto al vincolo contrattuale, gli stessi effetti della risoluzione, anche se preclude la possibilità di chiedere altre somme a titolo di risarcimento, dal momento che la caparra assolve indubbiamente la funzione di liquidazione preventiva e forfettaria del danno contrattuale.
A tal proposito, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto, con la conseguenza che, se quest'azione dovesse essere definita
"di risoluzione contrattuale", in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso ( cfr. Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, n.21559, secondo cui i poteri di interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale riconosciuti in capo al Giudice di merito lo obbligano a qualificare correttamente la domanda di tal che, richiesta la ritenzione della caparra nella più ampia azione di risoluzione, il giudice correttamente potrà rideterminarla in azione di recesso).
Infatti, proprio come nel caso di specie, una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta nei termini di esercizio del recesso, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta quale ragione giustificativa della pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo corrisposta, quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22657 del 27/09/2017; Sez. 2,
Sentenza n. 2032 del 01/03/1994).
Chiarito ciò, ed entrando nel merito sia della domanda dell'attore, così come qualificata, sia della domanda riconvenzionale proposta della convenuta di risoluzione del contratto per inadempimento, occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, tenendo conto dei precetti generali sull'imputabilità e l'importanza dell'inadempimento, nonché, per quanto riguarda le singole pattuizioni, stabilire quale dei due abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del contratto (cfr. Cass.
9158/91; 398/89; 4451/85).
Ebbene, sulla scorta della produzione documentale e delle allegazioni dell'attore non puntualmente contestate dalla convenuta, è stato dimostrato che:
- in data 3 gennaio 2017 è stato concluso un contratto preliminare di compravendita tra quale promittente alienante, e CP_1
, quale promissario acquirente, avente ad oggetto Parte_1
un fabbricato, sito in Raffadali, via Minerallo, nn. 14-16 (in catasto al foglio 16, part. 1437), pattuendo il prezzo di € 60.000,00, di cui €
50.000,00 corrisposti a titolo di caparra confirmatoria e di acconto del presso contestualmente alla stipula del contratto preliminare, come da quietanza rilasciata, ed € 10.000,00, da corrispondere successivamente
( € 8000,00 entro i successivi trenta giorni al momento della stipula del preliminare ed € 2000,00 al momento della stipula del definitivo);
- successivamente le parti avevano prorogato il termine per la stipula una prima volta sino al 31 dicembre 2018 e una seconda volta sino al
29 febbraio 2020;
- , tramite il suo legale, con raccomandata del 29 Parte_1 gennaio 2021 e del 10 febbraio 2021 aveva invitato la a CP_1
stipulare il contratto definitivo innanzi il Notaio;
Per_1
- che nelle more della stipula del contratto definitivo CP_1
aveva traferito con atto di donazione il medesimo immobile promesso in vendita al alla figlia. Pt_1
Dunque, è risultato documentalmente che la convenuta sia rimasta inadempiente all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, trasferendo il bene promesso in vendita alla figlia con atto di donazione e non provvedendo a revocare tale atto e trasferirlo al Pt_1
È evidente che nell'economica del sinallagma detto inadempimento sia di non scarsa importanza, incidendo sull'obbligo principale del promittente alienante e facendo venir meno l'interesse del al mantenimento del contratto. Pt_1
Al contrario, parte attrice ha dato prova di avere adempiuto alla propria prestazione derivante dal contratto e stabilita nel preliminare: ossia pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di caparra e di acconto del prezzo, come da quietanza liberatoria (cfr. contratto preliminare in atti: “€
50.000 vengono versate in conto prezzo ed a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla sottoscrizione del presente preliminare, e la parte promittente venditrice, ne rilascia la corrispondente quietanza con la firma del presente atto”) e l'invito a stipulare il contratto definitivo innanzi il Notaio Comparato.
A tal proposito, va osservato che la quietanza liberatoria sul pagamento della caparra confirmatoria resa in una scrittura privata prodotta in giudizio e non espressamente disconosciuta non può essere oggetto di prova per testi avendo valore confessorio (cfr. Sezioni Unite sentenza n. 19888 del 22.9.2014, secondo cui la dichiarazione di quietanza indirizzata al debitore fa piena prova del ricevimento del pagamento, da cui consegue che, ove prodotta in giudizio (nella fattispecie contenuta nel preliminare di vendita), il creditore quietanzante non è ammesso a provare per testi che il pagamento non è avvenuto, potendo solo dimostrare che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su un errore di fatto, che la dichiarazione confessoria corrispondesse al vero, ovvero a seguito di violenza così anche Cass. n. 20520/22) fatto salvo che dimostri che la stessa sia fondata su un errore di fatto o violenza, insussistenti nella fattispecie.
Dunque, a fronte del rilascio dell'esplicita quietanza da parte della , CP_1
non rileva la circostanza di come materialmente sia avvenuto il pagamento.
Proprio sulla scorta del valore confessorio della quietanza, la prova orale articolata dalla convenuta è stata ritenuta inammissibile, evidenziando, per incidens, che con le medesime prove orali la convenuta avrebbe voluto dimostrare non già l'omesso pagamento del di € 58.000,00, ma Pt_1
piuttosto un versamento, mai allegato prima, delle somme nelle mani di un terzo soggetto, ossia del medesimo terzo, il quale, con messaggi inviati al e al legale di quest'ultimo ( non contestati e valutabili liberamente Pt_1
alla stregua di prove atipiche) confermava in sostanza che l'unico impedimento alla stipula del contratto definitivo era l'impossibilità di revocare in quel periodo l'atto di donazione, che la aveva stipulato con la CP_1
figlia.
Pertanto, si ritiene dimostrato che il abbia corrisposto la somma Pt_1
quietanzata di € 50.000,00, mentre non è stato provato l'ulteriore pagamento di € 8000,00, a titolo di acconto del prezzo da corrispondersi nei successivi trenta giorni alla stipula del preliminare, non essendoci traccia di quietanza nelle successive proroghe, né dimostrazione alcuna con altri documenti da parte dell'attore dell'avvenuta dazione di denaro.
Ebbene, sulla scorta delle superiori considerazioni, la domanda riconvenzionale della convenuta va disattesa, mentre la domanda dell'attore va accolta, valutata la sussistenza dei presupposti (inadempimento della convenuta alla stessa imputabile e di non lieve entità, ai sensi dell'art. 1455
c.c.)
Essendo, quindi, stato accertato che la mancata conclusione del definitivo è imputabile alla condotta della , non può che concludersi che il CP_1
recesso di parte dal contratto è legittimo.
Corollario di tale affermazione è quello della legittimazione di parte attrice a ottenere solo il doppio della caparra versata di € 50.000,00 (unica somma che dal contratto risulta essere stata versata a titolo di caparra) come risarcimento forfetario del danno subito a seguito dell'inadempimento altrui.
Pertanto, va condannata a corrispondere a CP_1 Parte_1
la somma di € 100.000,00 a titolo del doppio della caparra versata,
[...]
oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Va, infine, disattesa la domanda di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la mancata dimostrazione dei presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondi i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: 1) dichiara legittimo il recesso esercitato da parte attrice con riferimento al contratto preliminare di compravendita dalla stessa stipulato con in data 3 gennaio 2017, avente a oggetto il fabbricato, sito CP_1 in Raffadali, via Minerallo, nn. 14-16 (in catasto al foglio 16, part. 1437); conseguentemente gli effetti del contratto in questione sono posti nel nulla sin dalla data della sua stipulazione;
2) condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di € 100.000,00, per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
3) condanna la convenuta a pagare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 5300,00, oltre € 786,00, a titolo di esborsi, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 2 febbraio 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44