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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 5258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5258 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/13377
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13377/2021 R.G., promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CATANIA, Parte_1 C.F._1
VIA G. LEOPARDI N. 132, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
EL AR e AT D'IS, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
elettivamente domiciliati in ACIREALE, VIA SARU SPINA N. 1, rappresentati e difesi dall' Avv.
OS US GR, giusta procura in atti. CONVENUTI
contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in ACIREALE, CP_4 C.F._5
VIA VITO D'ANNA N. 16, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
NI LA e SC LA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in ACI Controparte_5 C.F._6
CATENA, VIA GIOVANNI VERGA N. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENZO VITELLO,
giusta procura in atti.
CONVENUTO
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CATANIA, VIA CP_6 C.F._7
ETNEA N. 688, rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO A. SPINA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
contro
(C.F. ) CP_7 C.F._8
CONVENUTO CONTUMACE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in ACIREALE, Controparte_8 C.F._9
C.SO UMBERTO N. 67, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI BATTIATO, giusta procura in atti.
ER IA contro
(C.F. ) e (C.F. CP_9 C.F._10 Controparte_10
), elettivamente domiciliati in ACIREALE, VIA PORCELLANA N. 6, C.F._11
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti DOMENICO CONDORELLI
e AT IO US, giusta procura in atti.
ER HI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025, le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio gli Parte_1
odierni convenuti (fratelli germani e – con riferimento ai Bonsignore - nipoti) onde sentire accertare l'avvenuta lesione delle proprie quote di legittima conseguente alle vendite immobiliari
(asseritamente dissimulanti delle donazioni) ed alle donazioni di immobili e/o somme di denaro effettuate dal de cuius (padre e nonno delle parti in causa), deceduto in Acireale il Persona_1
13.10.2011 senza lasciare disposizioni testamentarie, in favore dei convenuti, nonché – previa declaratoria di simulazione delle predette compravendite e di nullità delle donazioni per difetto di forma, collazione dei beni e conferimento nella massa ereditaria delle somme di denaro donate –
disporre la divisione ereditaria pro quota.
In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, a partire dal 1992 (anno in cui era stato colpito da un ictus) il de cuius avrebbe effettuato degli anomali atti di disposizione del proprio ingente patrimonio immobiliare e mobiliare, effettuando donazioni e/o vendite “simulate” in favore di alcuni dei figli e dei nipoti, così ledendo la quota di legittima dell'attrice. Per tale motivo, Parte_1
ha già incardinato nel 2013 innanzi a questo Tribunale il giudizio n. 6195/2013 R.G., nei confronti dei medesimi convenuti e avente ad oggetto una azione di riduzione per lesione di legittima,
l'accertamento dell'invalidità delle donazioni effettuate dal de cuius ai sensi dell'art. 428 c.c. e la divisione ereditaria. Il giudizio è stato definito con la sentenza n. 2617/2016, con cui il Collegio ha rigettato tutte le domande, e segnatamente la domanda di divisione e quella di riduzione per lesione di legittima per inadempimento dell'onere di produzione della documentazione necessaria all'istruzione delle domande (ossia, titoli di provenienza, estratti del catasto e delle mappe censuarie,
documentazione attestante la regolarità urbanistica, ecc.), e quella di accertamento dell'invalidità
delle donazioni, non sussistendo in proposito un interesse autonomo ed essendo comunque maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 428, comma 3, c.c., quand'anche l'azione di invalidità non potesse rientrare tra quelle finalizzate all'accoglimento della domanda di divisione o di riduzione. La sentenza non è stata appellata ed è, pertanto, passata in giudicato. L'attrice ha, quindi,
agito in questa sede, reiterando le medesime domande, eccezion fatta per quella concernente l'invalidità delle donazioni, di cui oggi eccepisce la nullità (e non più l'annullabilità) per difetto di forma scritta.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio ed i figli e CP_1 CP_2 [...]
i quali hanno contestato la fondatezza delle domande attoree, eccependo l'avvenuta CP_3
prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c., il difetto della condizione ex art. 564 c.c.
necessaria ai fini della proposizione di azione di riduzione delle donazioni nei confronti dei terzi beneficiari (ossia la preventiva accettazione dell'eredità da parte dell'attrice con beneficio CP_2
di inventario), nonché – nella seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. – la violazione del principio di ne bis in idem, dato il passaggio in giudicato della sentenza n. 2617/2016 che ha disposto in merito alle medesime domande, rigettandole.
Si sono costituiti tardivamente in giudizio altresì , e . Mentre il CP_5 CP_6 CP_4
primo ha aderito alle domande di parte attrice, facendole proprie, e hanno CP_6 CP_4
resistito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree, sostanzialmente sollevando le medesime eccezioni già sollevate dai convenuti e oltre all'eccezione di CP_1 CP_2 prescrizione dell'azione di simulazione relativa e di declaratoria della nullità delle donazioni per difetto di forma.
Seppur regolarmente citato, è rimasto invece contumace . CP_7
Integrato il contraddittorio anche nei confronti dei terzi creditori ipotecari e Controparte_8
e questo giudice istruttore, ritenendo prima facie non CP_9 Controparte_10
manifestamente infondata l'eccezione di giudicato, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.03.2025 all'esito della quale, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Conclusa la concisa esposizione di fatto, in diritto deve innanzitutto osservarsi che la presente controversia rientra tra quelle nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis, n. 6, c.p.c., ratione temporis applicabile, poiché parte attrice ha proposto azione di riduzione per lesione di legittima e le restanti domande sono strettamente connesse.
Sempre preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del convenuto , non CP_11
costituitosi in giudizio seppur regolarmente citato.
Nel merito, alla luce del principio della “ragion più liquida”, secondo cui le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande, secondo il rigoroso rispetto dell'ordine previsto dall' art. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. (in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 09/09/2022 n. 26634), ritiene questo Collegio che l'eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta sia meritevole di integrale accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che sia i convenuti e (che hanno sollevato CP_1 CP_2
per la prima volta tale eccezione nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.), sia la convenuta (che ha sollevato l'eccezione nella comparsa di costituzione depositata CP_4
tardivamente) non sono incorsi in nessuna decadenza, trattandosi pacificamente di eccezione in senso lato, come tale sollevabile anche d'ufficio (in tal senso, per tutte, Cass. Civ. 21/04/2022 n. 12754). Ciò premesso, tenuto conto che l'odierna attrice ha reiterato in questa sede le medesime domande di scioglimento della comunione ereditaria e di riduzione delle donazioni per lesione di legittima già
spiegate tra le stesse parti nell'ambito del precedente giudizio n. 6195/2013 R.G. definito con la sentenza n. 2617/16 non impugnata, appare evidente che su di esse si sia oramai formato il giudicato,
con conseguente preclusione di qualsivoglia esame da parte dell'odierno decidente.
Ed infatti, considerato che – per pacifico insegnamento giurisprudenziale – l'individuazione dei limiti (soggettivi e oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi),
sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato (così, da ultimo, Cass. Civ. 06/05/2025 n. 11887
e Cass. Civ. 18/05/2025 n. 13169), non vi è dubbio che tali presupposti ricorrano nel caso di specie,
atteso che:
- vi è perfetta coincidenza delle parti in causa;
- in entrambi i giudizi l'attrice ha spiegato domanda di divisione ereditaria avente ad oggetto i beni del de cuius e di accertamento della lesione della propria quota di Persona_1
legittima (petitum) conseguente agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal de
cuius a partire dal 1992, asseritamente ritenuti o simulati (nel caso delle compravendite
“dissimulanti donazioni”) e/o comunque nulli (in ipotesi delle donazioni di denaro, poste in essere in difetto del requisito di forma) (causa petendi).
Alla luce di ciò, è evidente la perfetta identità tra le domande su cui questo Tribunale ha già
statuito con la sentenza oramai passata in giudicato e quelle oggetto della presente controversia,
sicchè su di esse si è formato il giudicato esterno.
Né, per vero, può sostenersi – contrariamente a quanto dedotto da parte attrice – che con la precedente pronuncia il Decidente abbia definito il giudizio solo in rito e non nel merito. Ed infatti,
la sentenza n. 2617/16 ha rigettato le domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di riduzione per lesione di legittima per inadempimento dell'onere della prova circa un fatto costitutivo della domanda (ossia l'appartenenza dei beni al de cuius, oltre alla regolarità urbanistica degli stessi),
sicchè non si tratta di una mera pronuncia “in rito”, che “ (…) dà luogo soltanto al giudicato formale,
con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è
emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale” (Cass.
Civ. 19/05/2021 n.13603), quanto piuttosto di una statuizione nel merito, suscettibile – se non impugnata – di giudicato in senso sostanziale (in tal senso, cfr. Cass. Civ. 28/06/2023 n.18439,
secondo cui “La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda proposta da una parte che non
ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo, preclude la
riproposizione della medesima domanda in un altro giudizio. (In applicazione del principio, la S.C.
ha affermato che è preclusa la riproposizione della domanda di usucapione, già dichiarata
inammissibile - in quanto tardivamente avanzata - in un altro giudizio, tra le stesse parti, avente ad
oggetto la pretesa attorea di restituzione di fondi, alla quale era stata contrapposta l'intervenuta
usucapione)”).
Dall'inammissibilità della domanda di divisione per violazione del principio di ne bis in idem
scaturisce altresì l'inammissibilità della connessa domanda di collazione. Ed invero, l'istituto della collazione in tanto trova la propria ragion d'essere in quanto sussista una comunione ereditaria e,
pertanto, un asse da dividere, atteso che i coeredi potranno chiedere reciprocamente la collazione delle donazioni ricevute in vita dal de cuius, per ricostruire la massa ereditaria, solo qualora abbiano intenzione di addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria. Pertanto, la domanda di divisione ne costituisce presupposto indefettibile, rispetto alla quale la domanda di collazione non gode di alcuna autonomia funzionale (in tal senso, Cass. Civ. 21.12.2021 n. 41132).
Inoltre, dall'inammissibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima e di quella di divisione scaturisce altresì l'inammissibilità (ed il conseguente rigetto) delle connesse domande di accertamento della simulazione degli atti di compravendita e di dichiarazione della nullità delle donazioni di denaro per difetto di forma.
E invero, la sentenza passata in giudicato (cfr. pag. 7) ha chiaramente escluso la sussistenza di un interesse autonomo dell'erede all'accertamento, sia della simulazione sia della validità delle affermate donazioni, nel caso in cui, come continua ad essere nella fattispecie, sia precluso l'esame nel merito delle domande di divisione e di riduzione.
Più in particolare, con la sentenza n. 2617/2016, il Tribunale ha statuito che le azioni di simulazione e di accertamento della invalidità della donazione sono state proposte dalla “al CP_1
fine di ottenere la collazione dei beni medesimi e la divisione dell'asse ereditario, ovvero, in
subordine la determinazione della quota di legittima ex art. 537 c.c. e la reintegra della quota
medesima mediante riduzione delle predette donazioni (…)”, pertanto “(…) non può riconoscersi un
interesse autonomo dell'erede ai predetti accertamenti” (cfr. sentenza n. 2617/16 pag. 7). Dunque,
in questa sede le domande non possono che essere parimenti dichiarate inammissibile e rigettate, in quanto proposta in violazione del principio di ne bis in idem.
Quanto in particolare alla domanda di accertamento della nullità delle donazioni di denaro per difetto di forma, va osservato che, sebbene la stessa non sia stata espressamente proposta nel precedente giudizio (perché sostituita da una azione di annullamento), l'azione è comunque parimenti finalizzata, secondo il principio espresso dalla statuizione passata in giudicato, a quelle inammissibili di scioglimento della comunione ereditaria e di riduzione della legittima. Invero, anche in questo caso va rilevato come l'erede non possa vantare un interesse autonomo ad un simile accertamento, essendo stata la domanda proposta in stretta ed imprescindibile funzione delle inammissibili domande di divisione e riduzione (a tal proposito, arg. da Cass. Civ. 21.05.2015 n. 10478, seppur in tema di rapporto tra simulazione e azione di divisione e da Cass. Civ. 23.02.2014 n. 3211 in tema di connessione tra domanda di riduzione e simulazione). Ne consegue il necessario rigetto.
L'accoglimento dell'eccezione di giudicato comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni,
sia preliminari e pregiudiziali, sia di merito.
Le spese del presente giudizio seguono la totale soccombenza di parte attrice e Parte_1
del convenuto , il quale ha aderito alle domande dell'attrice, facendole proprie. Controparte_5
Pertanto, e devono essere condannati, in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_5 pagamento delle spese legali in favore di , e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, , che si liquidano per ciascuno, come in dispositivo, previa CP_4 CP_6
applicazione, alla luce del valore indeterminabile della causa, dei parametri di cui al D.M. 147/2022
al valore medio per la fase studio, introduttiva e decisionale e minimo per la fase di trattazione (tenuto conto della bassa complessità dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto) oltre rimborso forfetario per spese generali 15%, Iva e CPA, come per legge. Le spese liquidate in favore di CP_4
devono essere distratte in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
[...]
Nessuna condanna alle spese deve invece essere disposta in favore del convenuto contumace
, non avendo questi espletato alcuna attività processuale per la quale possa avere CP_7
maturato il diritto al rimborso di spese (in tal senso, Cass. Civ. 15.05.2019 n. 12897, secondo cui “la
condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di
evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per
ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in
favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non
avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”).
In forza del principio di causalità (Cass. Civ. 28/03/2022 n. 9941), e Parte_1 CP_5
devono altresì essere condannati al pagamento delle spese legali nei confronti dei terzi
[...]
e coniugi e da liquidarsi, per ciascuno, come in Controparte_8 CP_9 Controparte_10
dispositivo, previa applicazione, alla luce del valore indeterminabile della causa, dei parametri di cui al D.M. 147/2022 al valore minimo per tutte le fasi (considerando l'attività difensiva effettivamente espletata e necessaria), oltre rimborso forfetario per spese generali 15%, Iva e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13377/2021 R.G.:
1) rigetta le domande di e;
Parte_1 Controparte_5
2) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_5
, e , delle spese del presente giudizio, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 che liquida in €. 6.713,00, oltre rimborso per spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_5
, delle spese del presente giudizio, che liquida in €.6.713,00, oltre rimborso CP_4
per spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari NO VA e SC VA;
4) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_5
, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 6.713,00, oltre rimborso CP_6
per spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_5
, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 3.809,00, oltre rimborso Controparte_8
per spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_5
e delle spese del presente giudizio, che liquida in €. CP_9 Controparte_10
3.809,00, oltre rimborso per spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della III Sez. Civ. del Tribunale di Catania, il
25.9.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo Dott.ssa Grazia Longo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13377/2021 R.G., promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CATANIA, Parte_1 C.F._1
VIA G. LEOPARDI N. 132, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
EL AR e AT D'IS, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
elettivamente domiciliati in ACIREALE, VIA SARU SPINA N. 1, rappresentati e difesi dall' Avv.
OS US GR, giusta procura in atti. CONVENUTI
contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in ACIREALE, CP_4 C.F._5
VIA VITO D'ANNA N. 16, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
NI LA e SC LA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in ACI Controparte_5 C.F._6
CATENA, VIA GIOVANNI VERGA N. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENZO VITELLO,
giusta procura in atti.
CONVENUTO
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CATANIA, VIA CP_6 C.F._7
ETNEA N. 688, rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO A. SPINA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
contro
(C.F. ) CP_7 C.F._8
CONVENUTO CONTUMACE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in ACIREALE, Controparte_8 C.F._9
C.SO UMBERTO N. 67, rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI BATTIATO, giusta procura in atti.
ER IA contro
(C.F. ) e (C.F. CP_9 C.F._10 Controparte_10
), elettivamente domiciliati in ACIREALE, VIA PORCELLANA N. 6, C.F._11
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti DOMENICO CONDORELLI
e AT IO US, giusta procura in atti.
ER HI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025, le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai rispettivi scritti difensivi e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio gli Parte_1
odierni convenuti (fratelli germani e – con riferimento ai Bonsignore - nipoti) onde sentire accertare l'avvenuta lesione delle proprie quote di legittima conseguente alle vendite immobiliari
(asseritamente dissimulanti delle donazioni) ed alle donazioni di immobili e/o somme di denaro effettuate dal de cuius (padre e nonno delle parti in causa), deceduto in Acireale il Persona_1
13.10.2011 senza lasciare disposizioni testamentarie, in favore dei convenuti, nonché – previa declaratoria di simulazione delle predette compravendite e di nullità delle donazioni per difetto di forma, collazione dei beni e conferimento nella massa ereditaria delle somme di denaro donate –
disporre la divisione ereditaria pro quota.
In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, a partire dal 1992 (anno in cui era stato colpito da un ictus) il de cuius avrebbe effettuato degli anomali atti di disposizione del proprio ingente patrimonio immobiliare e mobiliare, effettuando donazioni e/o vendite “simulate” in favore di alcuni dei figli e dei nipoti, così ledendo la quota di legittima dell'attrice. Per tale motivo, Parte_1
ha già incardinato nel 2013 innanzi a questo Tribunale il giudizio n. 6195/2013 R.G., nei confronti dei medesimi convenuti e avente ad oggetto una azione di riduzione per lesione di legittima,
l'accertamento dell'invalidità delle donazioni effettuate dal de cuius ai sensi dell'art. 428 c.c. e la divisione ereditaria. Il giudizio è stato definito con la sentenza n. 2617/2016, con cui il Collegio ha rigettato tutte le domande, e segnatamente la domanda di divisione e quella di riduzione per lesione di legittima per inadempimento dell'onere di produzione della documentazione necessaria all'istruzione delle domande (ossia, titoli di provenienza, estratti del catasto e delle mappe censuarie,
documentazione attestante la regolarità urbanistica, ecc.), e quella di accertamento dell'invalidità
delle donazioni, non sussistendo in proposito un interesse autonomo ed essendo comunque maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 428, comma 3, c.c., quand'anche l'azione di invalidità non potesse rientrare tra quelle finalizzate all'accoglimento della domanda di divisione o di riduzione. La sentenza non è stata appellata ed è, pertanto, passata in giudicato. L'attrice ha, quindi,
agito in questa sede, reiterando le medesime domande, eccezion fatta per quella concernente l'invalidità delle donazioni, di cui oggi eccepisce la nullità (e non più l'annullabilità) per difetto di forma scritta.
Si sono costituiti tempestivamente in giudizio ed i figli e CP_1 CP_2 [...]
i quali hanno contestato la fondatezza delle domande attoree, eccependo l'avvenuta CP_3
prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c., il difetto della condizione ex art. 564 c.c.
necessaria ai fini della proposizione di azione di riduzione delle donazioni nei confronti dei terzi beneficiari (ossia la preventiva accettazione dell'eredità da parte dell'attrice con beneficio CP_2
di inventario), nonché – nella seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. – la violazione del principio di ne bis in idem, dato il passaggio in giudicato della sentenza n. 2617/2016 che ha disposto in merito alle medesime domande, rigettandole.
Si sono costituiti tardivamente in giudizio altresì , e . Mentre il CP_5 CP_6 CP_4
primo ha aderito alle domande di parte attrice, facendole proprie, e hanno CP_6 CP_4
resistito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree, sostanzialmente sollevando le medesime eccezioni già sollevate dai convenuti e oltre all'eccezione di CP_1 CP_2 prescrizione dell'azione di simulazione relativa e di declaratoria della nullità delle donazioni per difetto di forma.
Seppur regolarmente citato, è rimasto invece contumace . CP_7
Integrato il contraddittorio anche nei confronti dei terzi creditori ipotecari e Controparte_8
e questo giudice istruttore, ritenendo prima facie non CP_9 Controparte_10
manifestamente infondata l'eccezione di giudicato, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.03.2025 all'esito della quale, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Conclusa la concisa esposizione di fatto, in diritto deve innanzitutto osservarsi che la presente controversia rientra tra quelle nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis, n. 6, c.p.c., ratione temporis applicabile, poiché parte attrice ha proposto azione di riduzione per lesione di legittima e le restanti domande sono strettamente connesse.
Sempre preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del convenuto , non CP_11
costituitosi in giudizio seppur regolarmente citato.
Nel merito, alla luce del principio della “ragion più liquida”, secondo cui le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande, secondo il rigoroso rispetto dell'ordine previsto dall' art. 276 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. (in tal senso, tra tante, Cass. Civ. 09/09/2022 n. 26634), ritiene questo Collegio che l'eccezione di giudicato sollevata da parte convenuta sia meritevole di integrale accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che sia i convenuti e (che hanno sollevato CP_1 CP_2
per la prima volta tale eccezione nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.), sia la convenuta (che ha sollevato l'eccezione nella comparsa di costituzione depositata CP_4
tardivamente) non sono incorsi in nessuna decadenza, trattandosi pacificamente di eccezione in senso lato, come tale sollevabile anche d'ufficio (in tal senso, per tutte, Cass. Civ. 21/04/2022 n. 12754). Ciò premesso, tenuto conto che l'odierna attrice ha reiterato in questa sede le medesime domande di scioglimento della comunione ereditaria e di riduzione delle donazioni per lesione di legittima già
spiegate tra le stesse parti nell'ambito del precedente giudizio n. 6195/2013 R.G. definito con la sentenza n. 2617/16 non impugnata, appare evidente che su di esse si sia oramai formato il giudicato,
con conseguente preclusione di qualsivoglia esame da parte dell'odierno decidente.
Ed infatti, considerato che – per pacifico insegnamento giurisprudenziale – l'individuazione dei limiti (soggettivi e oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi),
sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato (così, da ultimo, Cass. Civ. 06/05/2025 n. 11887
e Cass. Civ. 18/05/2025 n. 13169), non vi è dubbio che tali presupposti ricorrano nel caso di specie,
atteso che:
- vi è perfetta coincidenza delle parti in causa;
- in entrambi i giudizi l'attrice ha spiegato domanda di divisione ereditaria avente ad oggetto i beni del de cuius e di accertamento della lesione della propria quota di Persona_1
legittima (petitum) conseguente agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal de
cuius a partire dal 1992, asseritamente ritenuti o simulati (nel caso delle compravendite
“dissimulanti donazioni”) e/o comunque nulli (in ipotesi delle donazioni di denaro, poste in essere in difetto del requisito di forma) (causa petendi).
Alla luce di ciò, è evidente la perfetta identità tra le domande su cui questo Tribunale ha già
statuito con la sentenza oramai passata in giudicato e quelle oggetto della presente controversia,
sicchè su di esse si è formato il giudicato esterno.
Né, per vero, può sostenersi – contrariamente a quanto dedotto da parte attrice – che con la precedente pronuncia il Decidente abbia definito il giudizio solo in rito e non nel merito. Ed infatti,
la sentenza n. 2617/16 ha rigettato le domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di riduzione per lesione di legittima per inadempimento dell'onere della prova circa un fatto costitutivo della domanda (ossia l'appartenenza dei beni al de cuius, oltre alla regolarità urbanistica degli stessi),
sicchè non si tratta di una mera pronuncia “in rito”, che “ (…) dà luogo soltanto al giudicato formale,
con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è
emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale” (Cass.
Civ. 19/05/2021 n.13603), quanto piuttosto di una statuizione nel merito, suscettibile – se non impugnata – di giudicato in senso sostanziale (in tal senso, cfr. Cass. Civ. 28/06/2023 n.18439,
secondo cui “La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda proposta da una parte che non
ha esercitato correttamente il proprio potere processuale, così consumandolo, preclude la
riproposizione della medesima domanda in un altro giudizio. (In applicazione del principio, la S.C.
ha affermato che è preclusa la riproposizione della domanda di usucapione, già dichiarata
inammissibile - in quanto tardivamente avanzata - in un altro giudizio, tra le stesse parti, avente ad
oggetto la pretesa attorea di restituzione di fondi, alla quale era stata contrapposta l'intervenuta
usucapione)”).
Dall'inammissibilità della domanda di divisione per violazione del principio di ne bis in idem
scaturisce altresì l'inammissibilità della connessa domanda di collazione. Ed invero, l'istituto della collazione in tanto trova la propria ragion d'essere in quanto sussista una comunione ereditaria e,
pertanto, un asse da dividere, atteso che i coeredi potranno chiedere reciprocamente la collazione delle donazioni ricevute in vita dal de cuius, per ricostruire la massa ereditaria, solo qualora abbiano intenzione di addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria. Pertanto, la domanda di divisione ne costituisce presupposto indefettibile, rispetto alla quale la domanda di collazione non gode di alcuna autonomia funzionale (in tal senso, Cass. Civ. 21.12.2021 n. 41132).
Inoltre, dall'inammissibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima e di quella di divisione scaturisce altresì l'inammissibilità (ed il conseguente rigetto) delle connesse domande di accertamento della simulazione degli atti di compravendita e di dichiarazione della nullità delle donazioni di denaro per difetto di forma.
E invero, la sentenza passata in giudicato (cfr. pag. 7) ha chiaramente escluso la sussistenza di un interesse autonomo dell'erede all'accertamento, sia della simulazione sia della validità delle affermate donazioni, nel caso in cui, come continua ad essere nella fattispecie, sia precluso l'esame nel merito delle domande di divisione e di riduzione.
Più in particolare, con la sentenza n. 2617/2016, il Tribunale ha statuito che le azioni di simulazione e di accertamento della invalidità della donazione sono state proposte dalla “al CP_1
fine di ottenere la collazione dei beni medesimi e la divisione dell'asse ereditario, ovvero, in
subordine la determinazione della quota di legittima ex art. 537 c.c. e la reintegra della quota
medesima mediante riduzione delle predette donazioni (…)”, pertanto “(…) non può riconoscersi un
interesse autonomo dell'erede ai predetti accertamenti” (cfr. sentenza n. 2617/16 pag. 7). Dunque,
in questa sede le domande non possono che essere parimenti dichiarate inammissibile e rigettate, in quanto proposta in violazione del principio di ne bis in idem.
Quanto in particolare alla domanda di accertamento della nullità delle donazioni di denaro per difetto di forma, va osservato che, sebbene la stessa non sia stata espressamente proposta nel precedente giudizio (perché sostituita da una azione di annullamento), l'azione è comunque parimenti finalizzata, secondo il principio espresso dalla statuizione passata in giudicato, a quelle inammissibili di scioglimento della comunione ereditaria e di riduzione della legittima. Invero, anche in questo caso va rilevato come l'erede non possa vantare un interesse autonomo ad un simile accertamento, essendo stata la domanda proposta in stretta ed imprescindibile funzione delle inammissibili domande di divisione e riduzione (a tal proposito, arg. da Cass. Civ. 21.05.2015 n. 10478, seppur in tema di rapporto tra simulazione e azione di divisione e da Cass. Civ. 23.02.2014 n. 3211 in tema di connessione tra domanda di riduzione e simulazione). Ne consegue il necessario rigetto.
L'accoglimento dell'eccezione di giudicato comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni,
sia preliminari e pregiudiziali, sia di merito.
Le spese del presente giudizio seguono la totale soccombenza di parte attrice e Parte_1
del convenuto , il quale ha aderito alle domande dell'attrice, facendole proprie. Controparte_5
Pertanto, e devono essere condannati, in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_5 pagamento delle spese legali in favore di , e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, , che si liquidano per ciascuno, come in dispositivo, previa CP_4 CP_6
applicazione, alla luce del valore indeterminabile della causa, dei parametri di cui al D.M. 147/2022
al valore medio per la fase studio, introduttiva e decisionale e minimo per la fase di trattazione (tenuto conto della bassa complessità dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto) oltre rimborso forfetario per spese generali 15%, Iva e CPA, come per legge. Le spese liquidate in favore di CP_4
devono essere distratte in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
[...]
Nessuna condanna alle spese deve invece essere disposta in favore del convenuto contumace
, non avendo questi espletato alcuna attività processuale per la quale possa avere CP_7
maturato il diritto al rimborso di spese (in tal senso, Cass. Civ. 15.05.2019 n. 12897, secondo cui “la
condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di
evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per
ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in
favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non
avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”).
In forza del principio di causalità (Cass. Civ. 28/03/2022 n. 9941), e Parte_1 CP_5
devono altresì essere condannati al pagamento delle spese legali nei confronti dei terzi
[...]
e coniugi e da liquidarsi, per ciascuno, come in Controparte_8 CP_9 Controparte_10
dispositivo, previa applicazione, alla luce del valore indeterminabile della causa, dei parametri di cui al D.M. 147/2022 al valore minimo per tutte le fasi (considerando l'attività difensiva effettivamente espletata e necessaria), oltre rimborso forfetario per spese generali 15%, Iva e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13377/2021 R.G.:
1) rigetta le domande di e;
Parte_1 Controparte_5
2) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_5
, e , delle spese del presente giudizio, CP_1 Controparte_2 Controparte_3 che liquida in €. 6.713,00, oltre rimborso per spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_5
, delle spese del presente giudizio, che liquida in €.6.713,00, oltre rimborso CP_4
per spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari NO VA e SC VA;
4) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_5
, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 6.713,00, oltre rimborso CP_6
per spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_5
, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 3.809,00, oltre rimborso Controparte_8
per spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_5
e delle spese del presente giudizio, che liquida in €. CP_9 Controparte_10
3.809,00, oltre rimborso per spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della III Sez. Civ. del Tribunale di Catania, il
25.9.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo Dott.ssa Grazia Longo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011