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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 15680/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15680/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] ad [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Migliaccio e Domenico Mirra, C.F._1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente indicato in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, dissentiva dalle conclusioni del consulente nominato in merito alla formulazione della diagnosi e alla valutazione delle singole patologie, essendo l'istante persona priva totalmente di una propria autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita, e abbisognevole costantemente dell'assistenza di terze persone. Pertanto, chiedeva disporre una nuova perizia per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con condanna alla corresponsione della relativa prestazione, con decorrenza dalla visita di revisione o da data successiva, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto CP_1 di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione con il procedimento per Atp recante n. RG. 10979/2022, all'odierna udienza, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data 17 ottobre 2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 17 novembre 2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 13 dicembre 2023, ossia entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente), con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati specificamente i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile. Sulla base delle contestazioni all'elaborato peritale il giudicante ha ritenuto di dover disporre il rinnovo della consulenza tecnica.
Orbene dalla nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio, qui da intendersi integralmente trascritta, risulta che il ricorrente, per le patologie di cui è affetto, è da ritenersi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento. Invero come accertato “Il signor Parte_1
di anni 60, è affetto da: psicosi cronica grave in trattamento con Risperidone ed obesità. Per via
[...] di questo complesso menomativo il soggetto è da ritenersi invalido di grado grave, non in possesso del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” (cfr. elaborato peritale dott. del 10.11.2024). Persona_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di consulenza tecnica anche relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Aversa il 13.03.2025
Il Giudice
dr.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15680/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] ad [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale Migliaccio e Domenico Mirra, C.F._1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente indicato in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, dissentiva dalle conclusioni del consulente nominato in merito alla formulazione della diagnosi e alla valutazione delle singole patologie, essendo l'istante persona priva totalmente di una propria autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita, e abbisognevole costantemente dell'assistenza di terze persone. Pertanto, chiedeva disporre una nuova perizia per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con condanna alla corresponsione della relativa prestazione, con decorrenza dalla visita di revisione o da data successiva, vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto CP_1 di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione con il procedimento per Atp recante n. RG. 10979/2022, all'odierna udienza, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data 17 ottobre 2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 17 novembre 2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre, ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 13 dicembre 2023, ossia entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente), con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel ricorso introduttivo sono stati evidenziati specificamente i motivi della contestazione per cui la domanda deve ritenersi ammissibile. Sulla base delle contestazioni all'elaborato peritale il giudicante ha ritenuto di dover disporre il rinnovo della consulenza tecnica.
Orbene dalla nuova perizia medico-legale disposta nel corso della presente fase del giudizio, qui da intendersi integralmente trascritta, risulta che il ricorrente, per le patologie di cui è affetto, è da ritenersi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento. Invero come accertato “Il signor Parte_1
di anni 60, è affetto da: psicosi cronica grave in trattamento con Risperidone ed obesità. Per via
[...] di questo complesso menomativo il soggetto è da ritenersi invalido di grado grave, non in possesso del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” (cfr. elaborato peritale dott. del 10.11.2024). Persona_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di consulenza tecnica anche relative alla fase di accertamento tecnico preventivo sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Aversa il 13.03.2025
Il Giudice
dr.ssa Raffaella Paesano