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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Il Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 619 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sante Madaro, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
, contumace;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio).
All'udienza dell'8/09/2025 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/01/2025, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con Controparte_1
il 26/03/2012, nel Comune di Lecce (LE); che dalla loro unione non
[...] sono nati figli;
che l'unione matrimoniale è entrata in crisi a seguito di incompatibilità caratteriali e contrasti insanabili, con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
1 pur regolarmente evocata, Controparte_1 non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza dell'8/09/2025 è comparso il solo ricorrente, il quale ha dichiarato di insistere per la pronuncia di separazione e, nei termini di legge, per quella di divorzio, rinunciando ai termini per conclusionali.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che le deduzioni del ricorrente e il disinteresse per il giudizio della convenuta, rimasta contumace, confermano l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'assenza di convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
La separazione, così come richiesto dal ricorrente, può, pertanto, essere pronunciata alle condizioni indicate, fatta eccezione per la domanda di assegnazione della casa familiare, in merito alla quale, in assenza di prole, difettano gli estremi per la pronuncia.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 29/01/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1 così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio Controparte_1 in Lecce (LE) il 26/03/2012 (trascritto nei registri di matrimonio del Comune di
Lecce al n. 15, parte I, anno 2012), alle seguenti condizioni:
a) autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
b) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
2 2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/10/2025.
Il Relatore La Presidente dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Il Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 619 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Sante Madaro, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
, contumace;
Controparte_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio).
All'udienza dell'8/09/2025 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/01/2025, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con Controparte_1
il 26/03/2012, nel Comune di Lecce (LE); che dalla loro unione non
[...] sono nati figli;
che l'unione matrimoniale è entrata in crisi a seguito di incompatibilità caratteriali e contrasti insanabili, con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
1 pur regolarmente evocata, Controparte_1 non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza dell'8/09/2025 è comparso il solo ricorrente, il quale ha dichiarato di insistere per la pronuncia di separazione e, nei termini di legge, per quella di divorzio, rinunciando ai termini per conclusionali.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che le deduzioni del ricorrente e il disinteresse per il giudizio della convenuta, rimasta contumace, confermano l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'assenza di convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
La separazione, così come richiesto dal ricorrente, può, pertanto, essere pronunciata alle condizioni indicate, fatta eccezione per la domanda di assegnazione della casa familiare, in merito alla quale, in assenza di prole, difettano gli estremi per la pronuncia.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 29/01/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1 così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio Controparte_1 in Lecce (LE) il 26/03/2012 (trascritto nei registri di matrimonio del Comune di
Lecce al n. 15, parte I, anno 2012), alle seguenti condizioni:
a) autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
b) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
2 2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/10/2025.
Il Relatore La Presidente dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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