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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 127/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 127/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. NORBIATO BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
27/08/1988 Con il patrocinio dell'Avv. PAPA MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il IG. già intestatario del 50% del mutuo n. 0E53048613138 si impegna ad accollarsi il 50% Parte_1 del mutuo attualmente intestato alla IG.ra , divenendo esclusivo mutuatario - debitore nei confronti Controparte_1 dell'istituto di credito mutuante e nei confronti della IG.ra ; Controparte_1
Pag. 1 3) La IG.ra , a condizione che entro il giorno dell'atto notarile venga liberata dal mutuo n. Controparte_1
0E53048613138 attualmente a lei cointestato, con accollo totale da parte del IG. si impegna e si Parte_1 obbliga a vendere la propria quota pari al 50 % del diritto di proprietà della casa coniugale sita in Borgomanero (NO), Via Verdi n. 64/B identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Borgomanero foglio 9 mappale 2872/4, Via Giuseppe Verdi Snc, piano S1-T1, Cat A/2 classe 1 vani 6 R.C. euro 557,77; foglio 9 mappale 2872/3 Via Giuseppe Verdi Snc, piano S1, Cat C/6, classe 2, R.C. 169,91; foglio 9 mappale 2872/1, Via Giuseppe Verdi Snc, piano T;
foglio 9 mappale 117 seminativo di classe 2 R.D. euro 12,63 e R.A. euro 12,21 al IG. il quale si impegna e si obbliga ad acquistarla;
Parte_1
4) Il IG. si impegna e si obbliga a corrispondere alla IG.ra la somma di euro Parte_1 Controparte_1
50.000,00 (euro cinquantamila/00) a fronte della cessione in proprio favore del 50% del diritto di proprietà della casa coniugale da parte della medesima e quindi a titolo di prezzo di cessione. Tale somma verrà corrisposta come segue:
• euro 11.425,00 a titolo di acconto alla sottoscrizione del presente ricorso;
• euro 30.000,00 alla stipula dell'atto notarile o euro 4.287,50 entro il 31.05.2025
• euro 4.287,50 entro il 31.12.2025
5) I coniugi concordemente stabiliscono che l'atto di compravendita avverrà entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione presso il Notaio concordemente individuato dalle parti;
6) Nell'ipotesi in cui la cessione del diritto di proprietà con accollo totale del IG. del mutuo ipotecario Parte_1
n. 0E53048613138 non avvenga nei termini previsti nel presente accordo le parti saranno libere di procedere alla divisione dell'immobile comune indiviso o alla sua vendita anche pro quota all'effettivo prezzo di mercato;
7) Le giacenze del libretto postale n. 970997482-11 cointestato verranno divise al 50% alla sottoscrizione del presente ricorso e successivamente il sopradetto libretto verrà estinto;
8) Il conto corrente cointestato n. 1000/00112022 presso Banca Intesa Sanpaolo filiale di Novara verrà estinto a seguito dell'avvenuto accollo del mutuo da parte del sig. Pt_1
9) I conti correnti personali intestati rispettivamente alla IG.ra e al IG. rimarranno Controparte_1 Parte_1 nell'esclusiva disponibilità del coniuge intestatario e non saranno oggetto di suddivisione al 50%;
10) La vettura Ford Puma targata GC340XC, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata in via esclusiva alla IG.ra e le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà entro 30 giorni Controparte_1 dall'omologa di separazione. Il costo per il trapasso sarà a carico della IG.ra così come Controparte_1 qualsivoglia richiesta di pagamento per arretrati non pagati sino al giorno del trapasso relativi a bolli, revisione, sanzioni accessorie per violazione a norme del codice della strada e premi assicurativi che dovessero pervenire al IG. Parte_1
11) La vettura Renault Twingo targata EZ579MT, di proprietà della IG.ra viene assegnata in Controparte_1 via esclusiva al IG. e le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà entro 30 Parte_1 giorni dall'omologa di separazione. Il costo per il trapasso sarà a carico del IG. così come Parte_1 qualsivoglia richiesta di pagamento per arretrati non pagati sino al giorno del trapasso relativi a bolli, revisione, sanzioni accessorie per violazione a norme del codice della strada e premi assicurativi che dovessero pervenire alla IG.ra . Controparte_1
12) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento, di avere ripartito tra loro ogni bene comune e che, con l'esatto adempimento di quanto qui stabilito, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi contenuti nel presente ricorso;
13) Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
Pag. 2
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Borgomanero (NO), Parte_1 Controparte_1 in data 03/06/2017 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.5, parte II, serie A, anno 2017. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]_1 in data 12/05/1986 e , nata in BORGOMANERO (NO) in [...]_1
27/08/1988;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. 6. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 127/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. NORBIATO BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
27/08/1988 Con il patrocinio dell'Avv. PAPA MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il IG. già intestatario del 50% del mutuo n. 0E53048613138 si impegna ad accollarsi il 50% Parte_1 del mutuo attualmente intestato alla IG.ra , divenendo esclusivo mutuatario - debitore nei confronti Controparte_1 dell'istituto di credito mutuante e nei confronti della IG.ra ; Controparte_1
Pag. 1 3) La IG.ra , a condizione che entro il giorno dell'atto notarile venga liberata dal mutuo n. Controparte_1
0E53048613138 attualmente a lei cointestato, con accollo totale da parte del IG. si impegna e si Parte_1 obbliga a vendere la propria quota pari al 50 % del diritto di proprietà della casa coniugale sita in Borgomanero (NO), Via Verdi n. 64/B identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Borgomanero foglio 9 mappale 2872/4, Via Giuseppe Verdi Snc, piano S1-T1, Cat A/2 classe 1 vani 6 R.C. euro 557,77; foglio 9 mappale 2872/3 Via Giuseppe Verdi Snc, piano S1, Cat C/6, classe 2, R.C. 169,91; foglio 9 mappale 2872/1, Via Giuseppe Verdi Snc, piano T;
foglio 9 mappale 117 seminativo di classe 2 R.D. euro 12,63 e R.A. euro 12,21 al IG. il quale si impegna e si obbliga ad acquistarla;
Parte_1
4) Il IG. si impegna e si obbliga a corrispondere alla IG.ra la somma di euro Parte_1 Controparte_1
50.000,00 (euro cinquantamila/00) a fronte della cessione in proprio favore del 50% del diritto di proprietà della casa coniugale da parte della medesima e quindi a titolo di prezzo di cessione. Tale somma verrà corrisposta come segue:
• euro 11.425,00 a titolo di acconto alla sottoscrizione del presente ricorso;
• euro 30.000,00 alla stipula dell'atto notarile o euro 4.287,50 entro il 31.05.2025
• euro 4.287,50 entro il 31.12.2025
5) I coniugi concordemente stabiliscono che l'atto di compravendita avverrà entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione presso il Notaio concordemente individuato dalle parti;
6) Nell'ipotesi in cui la cessione del diritto di proprietà con accollo totale del IG. del mutuo ipotecario Parte_1
n. 0E53048613138 non avvenga nei termini previsti nel presente accordo le parti saranno libere di procedere alla divisione dell'immobile comune indiviso o alla sua vendita anche pro quota all'effettivo prezzo di mercato;
7) Le giacenze del libretto postale n. 970997482-11 cointestato verranno divise al 50% alla sottoscrizione del presente ricorso e successivamente il sopradetto libretto verrà estinto;
8) Il conto corrente cointestato n. 1000/00112022 presso Banca Intesa Sanpaolo filiale di Novara verrà estinto a seguito dell'avvenuto accollo del mutuo da parte del sig. Pt_1
9) I conti correnti personali intestati rispettivamente alla IG.ra e al IG. rimarranno Controparte_1 Parte_1 nell'esclusiva disponibilità del coniuge intestatario e non saranno oggetto di suddivisione al 50%;
10) La vettura Ford Puma targata GC340XC, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata in via esclusiva alla IG.ra e le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà entro 30 giorni Controparte_1 dall'omologa di separazione. Il costo per il trapasso sarà a carico della IG.ra così come Controparte_1 qualsivoglia richiesta di pagamento per arretrati non pagati sino al giorno del trapasso relativi a bolli, revisione, sanzioni accessorie per violazione a norme del codice della strada e premi assicurativi che dovessero pervenire al IG. Parte_1
11) La vettura Renault Twingo targata EZ579MT, di proprietà della IG.ra viene assegnata in Controparte_1 via esclusiva al IG. e le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento di proprietà entro 30 Parte_1 giorni dall'omologa di separazione. Il costo per il trapasso sarà a carico del IG. così come Parte_1 qualsivoglia richiesta di pagamento per arretrati non pagati sino al giorno del trapasso relativi a bolli, revisione, sanzioni accessorie per violazione a norme del codice della strada e premi assicurativi che dovessero pervenire alla IG.ra . Controparte_1
12) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento, di avere ripartito tra loro ogni bene comune e che, con l'esatto adempimento di quanto qui stabilito, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi contenuti nel presente ricorso;
13) Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
Pag. 2
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Borgomanero (NO), Parte_1 Controparte_1 in data 03/06/2017 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.5, parte II, serie A, anno 2017. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]_1 in data 12/05/1986 e , nata in BORGOMANERO (NO) in [...]_1
27/08/1988;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. 6. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
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