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Ordinanza 31 gennaio 2023
Ordinanza 31 gennaio 2023
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FATTI DI CAUSA 1. Mario Salvatore T., con istanza in data 24 marzo 2022, chiese al Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., la correzione della sentenza n. 3036/2021 nella parte in cui, dichiarata l'inammissibilità della opposizione proposta avverso l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dall'Avv. Antonio Luigi Francesco C., egli veniva condannato alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 1.618,00 per onorario; sostenne, infatti, che la determinazione di tale importo era da considerarsi frutto di errore materiale, considerato che, in motivazione, si era fatto a tal fine riferimento al «valore della causa» e che tale valore, in relazione alla parte del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/01/2023, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 5431-2022 proposto da: AR SC, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BE AL e SC AL;
- ricorrente -
EO AU, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ANDREOZZI;
Civile Ord. Sez. U Num. 2903 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 31/01/2023 Ric. 2022 n. 05431 sez. SU - ud. 11-10-2022 -2- RE RT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato SC ASCIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI M. LAURO;
CORRIAS SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COSTANTINO MURGIA e STEFANO MONNI;
-ricorrenti successivi - contro CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI, IA NI, SAIU PIERLUIGI, PIRAS ANDREA, PAIS LE, CANU SARA, MELE ANNALISA, IA DARIO, AN IGNAZIO, NN LE, ET PI SC, DE GIORGI VALERIO, ORRU’ MARIA AU, LOI DIEGO, RUBIU GIANLUIGI;
- intimati -
per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 3572/2022 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 4/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2022 dal Consigliere CATERINA MAROTTA. Rilevato che: 1. l’ordinanza n. 3572/2022, oggetto del ricorso per correzione di errore materiale, nell’ambito del contenzioso elettorale contro la proclamazione del Presidente della Regione Sardegna e degli eletti, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da AN AI e IE ES TA, resistito con autonomi controricorsi dal Consiglio Regionale della Sardegna, da RA AD, RE CO, ES TA, AL De IO, BE RE e, con unico controricorso, da IE SA, ND IR, AR CA, LE PA, NN LE, RI GI, AZ AN e LE NN e condannato i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00; Ric. 2022 n. 05431 sez. SU - ud. 11-10-2022 -3- 2. con i presenti separati ricorsi ES TA, RA AD, BE RE e RE CO chiedono la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nella parte dispositiva della suddetta ordinanza in cui sono stati omessi non solo l’ordinario richiamo agli accessori di legge ma anche l’indicazione “per ciascuno dei resistenti” (o similari) idonea a rendere effettivo il rimborso di tali spese considerato che, nella specie, i resistenti erano tredici, la cui tutela era suddivisa in sette collegi difensivi differenti;
rilevano che nell’ipotesi in cui l’importo liquidato debba essere diviso in sette collegi difensivi differenziati, spetterebbero € 323,00 a ciascun ricorrente oppure € 600,00 a ciascun collegio difensivo, al di sotto di qualunque parametro;
3. nessuna delle altre parti ha svolto attività difensiva;
4. i ricorrenti RE e CO hanno anche depositato memorie. Considerato che: 1. va preliminarmente disposta la riunione dei separati ricorsi aventi ad oggetto la medesima correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 3572/2022; 2. questa Corte di legittimità, in tempi recenti, superando un differente precedente orientamento, ha affermato che, in materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge, così come l’omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l’apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (così Cass. 11 dicembre 2020, n. 28323); il suddetto recente orientamento si colloca nel solco di quanto affermato da Cass., Sez. Un., 21 giugno 2018, n. 16415 (poi ripresa da Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20354); nella richiamata decisione è stato ritenuto che alla mancata liquidazione delle spese di lite in favore di una parte controricorrente si può porre rimedio mediante la procedura di correzione materiale (sub specie di correzione integrativa), in tal modo coprendosi il vuoto di tutela, rispetto all’omessa regolazione delle spese, che altrimenti si produrrebbe con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione;
Ric. 2022 n. 05431 sez. SU - ud. 11-10-2022 -4- si è evidenziato che, in tal caso, riguardando l’omissione riscontrata una statuizione di natura accessoria ed a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, quale strumento per eliminare la disarmonia tra la manifestazione esteriore costituita dal documento sentenza e quanto poteva e doveva essere statuito ex lege, non si viene ad incidere, modificandolo, ne’ sul processo volitivo o valutativo del giudice, ne’ sulla sua decisione di interpretazione che - corretta o errata che sia - sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum, se non per il rilievo della soccombenza;
essa è, dunque, necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista per legge, dato che l’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare, tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere emessa d’ufficio dal giudice, anche in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa;
al fine di evitare ulteriori dubbi è stato precisato che la parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente, perché solo in tal caso la divergenza fra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui è stata omessa (in tutto o in parte) la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non dà luogo a contrasto, insanabile fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale;
3. nel caso di specie si evince dall’ordinanza n. 3572/2022 (v. pag. 4) che al ricorso proposto da AN AI e IE ES TA avevano resistito con autonomi controricorsi le seguenti parti: 1) il Consiglio regionale della Sardegna;
2) RA AD;
3) RE CO;
4) ES TA;
5) AL De IO;
6) BE RE e, 7), con un unico controricorso, IE SA, ND IR, AR CA, LE PA, NN LE, RI GI, AZ AN e LE NNs;
si evince, altresì (pag. 10) che, stante l’inammissibilità del ricorso, “le spese seguono la soccombenza”; Ric. 2022 n. 05431 sez. SU - ud. 11-10-2022 -5- 4. è evidente che l’indicazione contenuta nella parte dispositiva di una liquidazione delle spese in € 4.200,00 senza che sia specificato se trattasi di liquidazione in favore, congiuntamente, di tutte le sopra specificate sette parti controricorrenti si risolve in una omessa liquidazione di tali spese per ciascuna delle suddette parti;
eguale errore emendabile con la procedura di correzione (integrativa), per le medesime ragioni sopra evidenziate, è quello afferente alla omessa indicazione degli accessori e della percentuale delle spese forfettarie (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio) rimborsabili, ai sensi dell’art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, nella misura di regola spettante;
5. in conclusione i ricorsi ex art. 391-bis cod. proc. civ. vanno accolti e va disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 3572/2022 nel senso che le spese vanno liquidate in € 4.200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%; 6. infine, nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 9438/2002; Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 12184/2020); 7. non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali, il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie disponendo la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte a Sezioni Unite n. 3572/2022 nel senso che là dove, nella parte dispositiva, è scritto “condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00” deve intendersi “condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%”. Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta ordinanza della correzione così disposta. Ric. 2022 n. 05431 sez. SU - ud. 11-10-2022 -6- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte
- ricorrente -
EO AU, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ANDREOZZI;
Civile Ord. Sez. U Num. 2903 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 31/01/2023 Ric. 2022 n. 05431 sez. SU - ud. 11-10-2022 -2- RE RT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato SC ASCIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI M. LAURO;
CORRIAS SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COSTANTINO MURGIA e STEFANO MONNI;
-ricorrenti successivi - contro CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI, IA NI, SAIU PIERLUIGI, PIRAS ANDREA, PAIS LE, CANU SARA, MELE ANNALISA, IA DARIO, AN IGNAZIO, NN LE, ET PI SC, DE GIORGI VALERIO, ORRU’ MARIA AU, LOI DIEGO, RUBIU GIANLUIGI;
- intimati -
per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 3572/2022 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 4/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2022 dal Consigliere CATERINA MAROTTA. Rilevato che: 1. l’ordinanza n. 3572/2022, oggetto del ricorso per correzione di errore materiale, nell’ambito del contenzioso elettorale contro la proclamazione del Presidente della Regione Sardegna e degli eletti, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da AN AI e IE ES TA, resistito con autonomi controricorsi dal Consiglio Regionale della Sardegna, da RA AD, RE CO, ES TA, AL De IO, BE RE e, con unico controricorso, da IE SA, ND IR, AR CA, LE PA, NN LE, RI GI, AZ AN e LE NN e condannato i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00; Ric. 2022 n. 05431 sez. SU - ud. 11-10-2022 -3- 2. con i presenti separati ricorsi ES TA, RA AD, BE RE e RE CO chiedono la correzione dell’errore materiale asseritamente contenuto nella parte dispositiva della suddetta ordinanza in cui sono stati omessi non solo l’ordinario richiamo agli accessori di legge ma anche l’indicazione “per ciascuno dei resistenti” (o similari) idonea a rendere effettivo il rimborso di tali spese considerato che, nella specie, i resistenti erano tredici, la cui tutela era suddivisa in sette collegi difensivi differenti;
rilevano che nell’ipotesi in cui l’importo liquidato debba essere diviso in sette collegi difensivi differenziati, spetterebbero € 323,00 a ciascun ricorrente oppure € 600,00 a ciascun collegio difensivo, al di sotto di qualunque parametro;
3. nessuna delle altre parti ha svolto attività difensiva;
4. i ricorrenti RE e CO hanno anche depositato memorie. Considerato che: 1. va preliminarmente disposta la riunione dei separati ricorsi aventi ad oggetto la medesima correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 3572/2022; 2. questa Corte di legittimità, in tempi recenti, superando un differente precedente orientamento, ha affermato che, in materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge, così come l’omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l’apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (così Cass. 11 dicembre 2020, n. 28323); il suddetto recente orientamento si colloca nel solco di quanto affermato da Cass., Sez. Un., 21 giugno 2018, n. 16415 (poi ripresa da Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20354); nella richiamata decisione è stato ritenuto che alla mancata liquidazione delle spese di lite in favore di una parte controricorrente si può porre rimedio mediante la procedura di correzione materiale (sub specie di correzione integrativa), in tal modo coprendosi il vuoto di tutela, rispetto all’omessa regolazione delle spese, che altrimenti si produrrebbe con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione;
Ric. 2022 n. 05431 sez. SU - ud. 11-10-2022 -4- si è evidenziato che, in tal caso, riguardando l’omissione riscontrata una statuizione di natura accessoria ed a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi, quale strumento per eliminare la disarmonia tra la manifestazione esteriore costituita dal documento sentenza e quanto poteva e doveva essere statuito ex lege, non si viene ad incidere, modificandolo, ne’ sul processo volitivo o valutativo del giudice, ne’ sulla sua decisione di interpretazione che - corretta o errata che sia - sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum, se non per il rilievo della soccombenza;
essa è, dunque, necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista per legge, dato che l’art. 91, comma 1, cod. proc. civ. dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare, tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere emessa d’ufficio dal giudice, anche in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa;
al fine di evitare ulteriori dubbi è stato precisato che la parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente, perché solo in tal caso la divergenza fra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui è stata omessa (in tutto o in parte) la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non dà luogo a contrasto, insanabile fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale;
3. nel caso di specie si evince dall’ordinanza n. 3572/2022 (v. pag. 4) che al ricorso proposto da AN AI e IE ES TA avevano resistito con autonomi controricorsi le seguenti parti: 1) il Consiglio regionale della Sardegna;
2) RA AD;
3) RE CO;
4) ES TA;
5) AL De IO;
6) BE RE e, 7), con un unico controricorso, IE SA, ND IR, AR CA, LE PA, NN LE, RI GI, AZ AN e LE NNs;
si evince, altresì (pag. 10) che, stante l’inammissibilità del ricorso, “le spese seguono la soccombenza”; Ric. 2022 n. 05431 sez. SU - ud. 11-10-2022 -5- 4. è evidente che l’indicazione contenuta nella parte dispositiva di una liquidazione delle spese in € 4.200,00 senza che sia specificato se trattasi di liquidazione in favore, congiuntamente, di tutte le sopra specificate sette parti controricorrenti si risolve in una omessa liquidazione di tali spese per ciascuna delle suddette parti;
eguale errore emendabile con la procedura di correzione (integrativa), per le medesime ragioni sopra evidenziate, è quello afferente alla omessa indicazione degli accessori e della percentuale delle spese forfettarie (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio) rimborsabili, ai sensi dell’art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, nella misura di regola spettante;
5. in conclusione i ricorsi ex art. 391-bis cod. proc. civ. vanno accolti e va disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 3572/2022 nel senso che le spese vanno liquidate in € 4.200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%; 6. infine, nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (v. Cass., Sez. Un., n. 9438/2002; Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 12184/2020); 7. non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali, il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie disponendo la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte a Sezioni Unite n. 3572/2022 nel senso che là dove, nella parte dispositiva, è scritto “condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00” deve intendersi “condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in € 4.200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%”. Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta ordinanza della correzione così disposta. Ric. 2022 n. 05431 sez. SU - ud. 11-10-2022 -6- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte