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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 866 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 17/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TERRA ANTONELLA la quale insiste per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di lite e per l'avv. BARONE CARMINE il quale si riporta CP_1 alla sua memoria
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TERRA ANTONELLA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA PALIZZI 9 PESCARA con CP_1 P.IVA_1
l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.7.2024 presentava rituale opposizione alle Parte_1
conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92) con decorrenza dalla domanda amministrativa. Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
.
[...]
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il CTU ha ritenuto che a è affetta da: Parte_1
diabete mellito tipo 2; ipertensione arteriosa;
cerebropatia vascolare cronica con decadimento cognitivo, turbe mnesiche, ateromasia carotidea in paz. con numerosi pregressi TIA;
ipotiroidismo acquisito;
note cliniche di rachiartrosi e poliartrosi con limitazioni funzionali;
ipostenia muscolare agli arti inferiori;
alluce valgo bilaterale;
sperone calcaneare bilaterale;
sindrome vertiginosa;
tremore essenziale alle mani;
sindrome depressiva;
riferita incontinenza urinaria..).
Lo stesso CTU ha quindi così concluso: “Da quanto su esposto, per quanto si evince dagli atti, dalla anamnesi, dalla visita medica da me effettuata e dalla documentazione esaminata traggo elementi che mi inducono a rispondere in tal maniera a quanto richiesto: la signora va considerat a ”invalida civile al 100% Parte_1
con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” e “portatrice di handicap in situazione di gravità, L. 104/92, art.
3, comma 3 ” a partire dall'epoca della mia visita peritale (21/02/2025)”
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio Per_1
espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio, atteso lo spostamento di decorrenza, possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto indennità di accompagnamento ed handicap grave art 3 comma 3 L.104/92, a decorrere dal
21.2.2025;
- compensa integralmente le spese di lite.
Avezzano, 17 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza