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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/12/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1443/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1443/2022 R.G., avente ad oggetto: servitù, promossa da:
nato a [...] il [...], res. in Pozzallo, via C. Cattaneo n. 4 Parte_1
( , rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti ai sensi C.F._1
dell'art.83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Santi Nicolò Campione, con studio in San
Gregorio di Catania, Via Sgroppillo n. 19/a
Attore
Nei confronti di , nato a [...] il [...], ivi residente nella Consortile Santa CP_1
OS GR n. 16 (c.f. ), elettivamente dom.to in Scicli, C.F._2
nel Viale I Maggio n. 63, presso e nello studio dell'Avv. Antonino Rocca che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta
CO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1
chiedendo al Tribunale adìto la dichiarazione di inesistenza del diritto di servitù di acquedotto nonché di passaggio gravante sul proprio terreno, ordinandone la cessazione con la rimozione della tubazione e l'inibizione del passaggio, ed in via subordinata, ai sensi dell'art. 1068 c.c., disponendo il trasferimento dell'eventuale servitù di acquedotto nel tracciato indicato in citazione, in virtù delle motivazioni ivi addotte.
Si costituiva , il quale chiedeva “- respinta ogni contraria eccezione e CP_1
difesa, ritenere e dichiarare infondata sia l'azione principale che quella subordinata proposta da contro con il conseguente rigetto delle Parte_1 CP_1
stesse; - accertare il diritto di servitù di acquedotto nonché del diritto di passaggio gravante sul terreno dell'attore ed in favore del terreno del convenuto per averlo acquisito di diritto e per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.; - con la condanna alle spese e compensi professionali del presente giudizio”. Ciò premesso, la domanda di parte attrice non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, dalla CTU espletata nel corso del giudizio de quo è emerso che il pozzo oggetto di causa era ubicato all'interno della particella 164 del Foglio 160 del
Comune di Modica, di proprietà di in virtù dell'atto di donazione Parte_1
rep. 57133 del 15/07/2004, con rogito del Notaio in Modica. Persona_1
Con lo stesso atto di donazione, il donante, , padre delle odierne parti, Persona_2
riservava per sé ed i suoi eredi il diritto di utilizzare il pozzo ed il relativo impianto.
Si riservava inoltre “il diritto di passaggio a piedi e con mezzi meccanici su una striscia di terreno della larghezza di metri lineari cinque ricadente nella particella 164
e che si diparte dalla strada fino ad arrivare al pozzo, sviluppandosi lungo il confine con la proprietà ”. Controparte_2
Successivamente, lo stesso , con atto di donazione rep. 59070 del Persona_2
27/12/2004, donava a i terreni limitrofi, identificati con il numero di CP_1
particelle 230 – 231 – 329 – 55 – 56.
Sulle particelle 55 (oggi 942) e 230 insistevano l'abitazione e la cisterna idrica del convenuto.
Infine, con atto di cessione contro prestazioni rep. 9535 del 27/07/2021, con rogito del Notaio , e , genitori delle parti Persona_3 Persona_2 Controparte_3
in causa, trasferivano al convenuto la proprietà della particella 943, su cui insisteva l'azienda agricola.
Nel medesimo atto veniva trasferito il diritto di attingimento dal pozzo di proprietà dell'attore.
Ne discende che il diritto di prelievo d'acqua e di passaggio erano stati donati a sia per l'azienda agricola che per l'abitazione, per cui entrambe le CP_1
parti vantavano il diritto di prelievo dell'acqua dal suddetto pozzo. Il CTU ha precisato di non aver rinvenuto alcun progetto o documento ufficiale dal quale poter desumere il tracciato originale delle tubazioni, e quindi di aver fondato le sue valutazioni su quanto ha potuto osservare sui luoghi, formulando le conseguenti deduzioni logiche.
In particolare “Da quanto è stato possibile osservare durante il sopralluogo, originariamente esisteva una sola condotta che dal costeggiava la particella Pt_2
164 al confine con la particella 666 e poi 179. Proseguiva quindi lungo il confine fra la particella 179 e la particella 941 fino ad arrivare al confine con la particella 53. Da qui si diramava in direzione Ovest all'interno delle particelle 179 e 163 per poi attraversare la stradella (particella 53) ed alimentare l'azienda del CO. Ad Est la condotta proseguiva lungo la particella 941 ed alimentava una cisterna ubicata al confine con la pubblica via. In corrispondenza della cisterna era stata realizzata una condotta interrata che attraversava la stradella (particella 53) e, attraverso una tubazione posizionata all'interno della particella 56, alimentava la cisterna del
CO sita all'interno della Particella 230. Attualmente, invece, esistono due tubazioni distinte che collegano il Pozzo ubicato all'interno della Proprietà dell'Attore, con le proprietà del CO. Queste tubazioni portano acqua prelevata dal alle proprietà del CO, rispettivamente le particelle 943 (Azienda) e Pt_2
942 (Abitazione)”.
Con riferimento alla condotta che alimenta l'azienda del convenuto, il consulente ha rilevato che “Il tratto iniziale della tubazione parte dal pozzo e prosegue all'interno delle particelle 164 e 179 di proprietà dell'Attore. Il tubo poi prosegue all'interno delle proprietà del CO (particella 163), attraversa la stradella identificata con la particella 53 per poi raggiungere l'Azienda del CO (particella 943). Da quanto emerso durante il sopralluogo, la tubazione è stata installata recentemente dall'Attore. Condotta che alimenta l'abitazione del CO. La tubazione che alimenta l'abitazione (particella 942) attraversa le particelle 164, 179 e 941 di proprietà dell'Attore fino a raggiungere una cisterna di proprietà esclusiva dello stesso. In corrispondenza della cisterna è presente una tubazione interrata che attraversa la stradella di proprietà del CO (P53) e poi prosegue a vista all'interno della P56, fino a raggiungere una cisterna di proprietà esclusiva del
CO ubicata all'interno della P230, da cui preleva l'acqua l'abitazione attigua.
Questa condotta, sebbene in alcuni tratti presenti delle parti rinnovate, sembra seguire il tracciato originale”.
Sotto il profilo della verifica della preesistenza di una servitù di acquedotto e di passaggio, per destinazione del padre di famiglia, o di una successiva modifica dello stato dei luoghi da parte del convenuto, “Per quanto è stato possibile osservare,
l'impianto originario è stato modificato dall'Attore con la realizzazione di una nuova condotta per l'approvvigionamento dell'azienda del CO. In tal modo, presumibilmente, l'Attore ha inteso limitare il passaggio di tubi per l'approvvigionamento del CO all'interno dei propri terreni, pur garantendo al
CO il diritto di prelievo. Verosimilmente il tubo di alimentazione dell'abitazione fa invece parte dell'impianto originario. Tale convinzione deriva dall'osservazione dei luoghi, come di seguito descritto. Innanzitutto, la tubazione di attraversamento della stradella passa sotto i muri di pietra a secco che costeggiano la stradella. In nessuno dei due muri ci sono elementi che inducano a ritenere che la tubazione sia stata realizzata di recente, quali aperture o discontinuità. Il pietrame si presenta omogeneo e compatto”.
“Dall'esame delle foto satellitari storiche, estratte dall'applicazione Google Earth, entrambe le cisterne sono chiaramente visibili fin dal rilievo satellitare del
10/05/2009. Esaminando anche il rilievo satellitare del 29/07/2004, che si presenta con immagini sfocate, si può ancora intravedere la cisterna di proprietà dell'Attore, mentre non è visibile la cisterna del CO (…). Quindi nel Luglio 2004, epoca in cui le Parti hanno ricevuto in donazione i rispettivi terreni, era certamente già stata realizzata la cisterna dell'Attore e certamente anche la tubazione di approvvigionamento idrico della stessa cisterna, senza la quale non sarebbe stato possibile riempire la cisterna d'acqua. Non è invece chiaramente visibile la cisterna del CO, che si palesa solamente nelle foto satellitari del Maggio 2009. Tuttavia è possibile osservare che le cisterne dell'Attore e del CO sono pressoché identiche (vedasi foto 5 e 6) e quindi è presumibile che siano state realizzate contemporaneamente o per lo meno nello stesso periodo e che siano state realizzate dalle stesse maestranze e dalla medesima committenza. È quindi opinione del sottoscritto che entrambe le cisterne, con le relative tubazioni di approvvigionamento idrico, siano state realizzate dal Padre in epoca Persona_2
antecedente il 2004 (ultima immagine satellitare leggibile)”.
Il CTU rileva altresì che il convenuto possiede un altro pozzo all'interno delle sue proprietà, con il quale teoricamente avrebbe potuto alimentare la propria abitazione.
Tuttavia esso è ubicato ad una certa distanza dalla propria cisterna, per cui sarebbe stato sconveniente alimentare la cisterna da un pozzo così distante, piuttosto che a mezzo di una tubazione ubicata a pochi metri, in virtù del diritto di prelievo acquisito con l'atto di donazione rep. 59070 del 27/12/2004.
Ad avviso del consulente è verosimile ritenere che il convenuto non abbia modificato i luoghi, e che quindi la tubazione che attraversa la stradella in corrispondenza della cisterna di proprietà dell'attore sia esistita almeno fin dal 2004, epoca in cui le parti hanno ricevuto in donazione i rispettivi terreni.
In ogni caso, a prescindere dalla presenza o meno della tubazione, è innegabile che il convenuto vanti il diritto di prelievo dal pozzo, nonché il diritto di passaggio su una striscia di terreno della larghezza di metri cinque, ricadente nella particella 164, che si diparte dalla strada fino ad arrivare al pozzo.
Il donante ha inteso riservare per sé ed i suoi eredi il diritto di passaggio fino al pozzo.
Relativamente alla contestata presenza della condotta sotterranea, che dalla cisterna giunge alla proprietà del convenuto, attraversando il varco d'ingresso della proprietà dell'odierno attore, dotato di cancello di ferro e posizionato lungo il confine con la suddetta particella (stradina comune), delimitato con un muretto a secco realizzato in pietra locale, di altezza di ml. 1,10, “non è chiaro quale sia il tratto di tubazione ed il varco di ingresso cui si fa riferimento. Se si fa riferimento al tratto a valle della cisterna, al momento del sopralluogo è stata verificata la presenza di una condotta sotterranea che dalla cisterna, passando attraverso la stradella, giungeva fino alla particella 56 di proprietà del CO. Da qui proseguiva lungo il confine con la stradella per poi arrivare in prossimità della cisterna del CO. Era presente un varco pedonale che consentiva l'accesso all'area della cisterna dell'Attore privo di cancello e liberamente accessibile dalla stradella. Si precisa invero che la condotta interrata non attraversa tale varco di accesso, ma attraversa la stradella sotto i muri a secco che la delimitano in un punto posto a circa 4 metri ad Est del suddetto varco.
L'area è delimitata da un muretto a secco di altezza pari a circa 1,1 ml. Se invece, si fa riferimento al tratto a monte della cisterna, come anche indicato nella relazione tecnica di Parte attrice, la tubazione che giunge alla cisterna attraversa effettivamente un varco di accesso parallelamente alla proprietà dell'Attore. In corrispondenza del varco la condotta è stata interrata. Il varco è dotato di cancello di ferro e la stradella è delimitata da un muretto a secco di altezza pari a circa 1,1 ml. Tuttavia, si evidenzia che il muretto su entrambi i lati del cancello è parzialmente diruto”.
Con riguardo alla prospettata possibile attuazione di un tracciato alternativo, “Il tracciato alternativo descritto nel quesito di Parte attrice corrisponde in effetti alla nuova condotta già realizzata dall'Attore”.
“Quanto descritto nella relazione tecnica di Parte attrice aggiunge la possibilità di realizzare, dal punto di confine fra le particelle 94, 179 e 53, un ulteriore tratto di condotta interrata interamente all'interno della stradella (P53) che collega la tubazione alla cisterna del CO posta in prossimità della stessa stradella. In questo modo si creerebbe un tracciato alternativo e si potrebbe eliminare il tratto di condotta che attualmente dalla cisterna dell'Attore alimenta la cisterna del
CO. Entrambe le soluzioni sono tecnicamente attuabili. Tuttavia è opportuno evidenziare che, successivamente alla redazione della relazione di parte Attrice datata
2019, il CO è diventato proprietario esclusivo della suddetta particella, in virtù dell'Atto di cessione contro prestazioni rep. 9535 del 27/07/2021. Pertanto da tale Atto l'Attore NON è più comproprietario della stradella identificata dalla particella 53 che adesso è di proprietà esclusiva del CO”.
Non si ha motivo di dubitare e di discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il CTU, le quali appaiono congrue ed esaustive, avendo lo stesso risposto in maniera esauriente ed analitica sia ai quesiti giudiziali postigli che alle osservazioni mosse dal consulente di parte attrice – quello di parte convenuta nulla ha osservato al riguardo -, ed essendo le sue argomentazioni scevre da vizi logico - giuridici.
In ultimo il consulente ha evidenziato e ribadito la disponibilità manifestata dall'attore a realizzare a proprie spese il tratto di condotta che collega il nuovo tracciato della condotta, realizzato tra le particelle n. 163 e 179, e la cisterna del convenuto attraverso una condotta sotterranea da realizzare.
Dalle risultanze della svolta CTU è evincibile l'insussistenza delle condotte ascritte al convenuto.
Anche con riferimento alla contestata realizzazione di una condotta sotterranea dalla cisterna dell'attore alla sua proprietà a mezzo dell'attraversamento non autorizzato della stradina identificata con la particella n. 53, il consulente ha accertato che
“successivamente alla redazione della relazione di parte Attrice datata 2019, il
CO è diventato proprietario esclusivo della suddetta particella, in virtù dell'Atto di cessione contro prestazioni rep. 9535 del 27/07/2021. Pertanto da tale
Atto l'Attore NON è più comproprietario della stradella identificata dalla particella
53 che adesso è di proprietà esclusiva del CO”.
Si dà atto, comunque, come confermato dalla svolta CTU, della manifestata disponibilità dell'attore a realizzare una condotta alternativa a proprie spese, per assicurare l'approvvigionamento di acqua in favore del fondo del convenuto, seppure nessuna osservazione sia stata avanzata parte di quest'ultimo sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo. Anche le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
1443/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigetta la domanda proposta dall'attore, Parte_1
- Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto, , delle CP_1
spese processuali, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell'attore.
Così deciso in Ragusa, il 19.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1443/2022 R.G., avente ad oggetto: servitù, promossa da:
nato a [...] il [...], res. in Pozzallo, via C. Cattaneo n. 4 Parte_1
( , rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti ai sensi C.F._1
dell'art.83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Santi Nicolò Campione, con studio in San
Gregorio di Catania, Via Sgroppillo n. 19/a
Attore
Nei confronti di , nato a [...] il [...], ivi residente nella Consortile Santa CP_1
OS GR n. 16 (c.f. ), elettivamente dom.to in Scicli, C.F._2
nel Viale I Maggio n. 63, presso e nello studio dell'Avv. Antonino Rocca che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta
CO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1
chiedendo al Tribunale adìto la dichiarazione di inesistenza del diritto di servitù di acquedotto nonché di passaggio gravante sul proprio terreno, ordinandone la cessazione con la rimozione della tubazione e l'inibizione del passaggio, ed in via subordinata, ai sensi dell'art. 1068 c.c., disponendo il trasferimento dell'eventuale servitù di acquedotto nel tracciato indicato in citazione, in virtù delle motivazioni ivi addotte.
Si costituiva , il quale chiedeva “- respinta ogni contraria eccezione e CP_1
difesa, ritenere e dichiarare infondata sia l'azione principale che quella subordinata proposta da contro con il conseguente rigetto delle Parte_1 CP_1
stesse; - accertare il diritto di servitù di acquedotto nonché del diritto di passaggio gravante sul terreno dell'attore ed in favore del terreno del convenuto per averlo acquisito di diritto e per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.; - con la condanna alle spese e compensi professionali del presente giudizio”. Ciò premesso, la domanda di parte attrice non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, dalla CTU espletata nel corso del giudizio de quo è emerso che il pozzo oggetto di causa era ubicato all'interno della particella 164 del Foglio 160 del
Comune di Modica, di proprietà di in virtù dell'atto di donazione Parte_1
rep. 57133 del 15/07/2004, con rogito del Notaio in Modica. Persona_1
Con lo stesso atto di donazione, il donante, , padre delle odierne parti, Persona_2
riservava per sé ed i suoi eredi il diritto di utilizzare il pozzo ed il relativo impianto.
Si riservava inoltre “il diritto di passaggio a piedi e con mezzi meccanici su una striscia di terreno della larghezza di metri lineari cinque ricadente nella particella 164
e che si diparte dalla strada fino ad arrivare al pozzo, sviluppandosi lungo il confine con la proprietà ”. Controparte_2
Successivamente, lo stesso , con atto di donazione rep. 59070 del Persona_2
27/12/2004, donava a i terreni limitrofi, identificati con il numero di CP_1
particelle 230 – 231 – 329 – 55 – 56.
Sulle particelle 55 (oggi 942) e 230 insistevano l'abitazione e la cisterna idrica del convenuto.
Infine, con atto di cessione contro prestazioni rep. 9535 del 27/07/2021, con rogito del Notaio , e , genitori delle parti Persona_3 Persona_2 Controparte_3
in causa, trasferivano al convenuto la proprietà della particella 943, su cui insisteva l'azienda agricola.
Nel medesimo atto veniva trasferito il diritto di attingimento dal pozzo di proprietà dell'attore.
Ne discende che il diritto di prelievo d'acqua e di passaggio erano stati donati a sia per l'azienda agricola che per l'abitazione, per cui entrambe le CP_1
parti vantavano il diritto di prelievo dell'acqua dal suddetto pozzo. Il CTU ha precisato di non aver rinvenuto alcun progetto o documento ufficiale dal quale poter desumere il tracciato originale delle tubazioni, e quindi di aver fondato le sue valutazioni su quanto ha potuto osservare sui luoghi, formulando le conseguenti deduzioni logiche.
In particolare “Da quanto è stato possibile osservare durante il sopralluogo, originariamente esisteva una sola condotta che dal costeggiava la particella Pt_2
164 al confine con la particella 666 e poi 179. Proseguiva quindi lungo il confine fra la particella 179 e la particella 941 fino ad arrivare al confine con la particella 53. Da qui si diramava in direzione Ovest all'interno delle particelle 179 e 163 per poi attraversare la stradella (particella 53) ed alimentare l'azienda del CO. Ad Est la condotta proseguiva lungo la particella 941 ed alimentava una cisterna ubicata al confine con la pubblica via. In corrispondenza della cisterna era stata realizzata una condotta interrata che attraversava la stradella (particella 53) e, attraverso una tubazione posizionata all'interno della particella 56, alimentava la cisterna del
CO sita all'interno della Particella 230. Attualmente, invece, esistono due tubazioni distinte che collegano il Pozzo ubicato all'interno della Proprietà dell'Attore, con le proprietà del CO. Queste tubazioni portano acqua prelevata dal alle proprietà del CO, rispettivamente le particelle 943 (Azienda) e Pt_2
942 (Abitazione)”.
Con riferimento alla condotta che alimenta l'azienda del convenuto, il consulente ha rilevato che “Il tratto iniziale della tubazione parte dal pozzo e prosegue all'interno delle particelle 164 e 179 di proprietà dell'Attore. Il tubo poi prosegue all'interno delle proprietà del CO (particella 163), attraversa la stradella identificata con la particella 53 per poi raggiungere l'Azienda del CO (particella 943). Da quanto emerso durante il sopralluogo, la tubazione è stata installata recentemente dall'Attore. Condotta che alimenta l'abitazione del CO. La tubazione che alimenta l'abitazione (particella 942) attraversa le particelle 164, 179 e 941 di proprietà dell'Attore fino a raggiungere una cisterna di proprietà esclusiva dello stesso. In corrispondenza della cisterna è presente una tubazione interrata che attraversa la stradella di proprietà del CO (P53) e poi prosegue a vista all'interno della P56, fino a raggiungere una cisterna di proprietà esclusiva del
CO ubicata all'interno della P230, da cui preleva l'acqua l'abitazione attigua.
Questa condotta, sebbene in alcuni tratti presenti delle parti rinnovate, sembra seguire il tracciato originale”.
Sotto il profilo della verifica della preesistenza di una servitù di acquedotto e di passaggio, per destinazione del padre di famiglia, o di una successiva modifica dello stato dei luoghi da parte del convenuto, “Per quanto è stato possibile osservare,
l'impianto originario è stato modificato dall'Attore con la realizzazione di una nuova condotta per l'approvvigionamento dell'azienda del CO. In tal modo, presumibilmente, l'Attore ha inteso limitare il passaggio di tubi per l'approvvigionamento del CO all'interno dei propri terreni, pur garantendo al
CO il diritto di prelievo. Verosimilmente il tubo di alimentazione dell'abitazione fa invece parte dell'impianto originario. Tale convinzione deriva dall'osservazione dei luoghi, come di seguito descritto. Innanzitutto, la tubazione di attraversamento della stradella passa sotto i muri di pietra a secco che costeggiano la stradella. In nessuno dei due muri ci sono elementi che inducano a ritenere che la tubazione sia stata realizzata di recente, quali aperture o discontinuità. Il pietrame si presenta omogeneo e compatto”.
“Dall'esame delle foto satellitari storiche, estratte dall'applicazione Google Earth, entrambe le cisterne sono chiaramente visibili fin dal rilievo satellitare del
10/05/2009. Esaminando anche il rilievo satellitare del 29/07/2004, che si presenta con immagini sfocate, si può ancora intravedere la cisterna di proprietà dell'Attore, mentre non è visibile la cisterna del CO (…). Quindi nel Luglio 2004, epoca in cui le Parti hanno ricevuto in donazione i rispettivi terreni, era certamente già stata realizzata la cisterna dell'Attore e certamente anche la tubazione di approvvigionamento idrico della stessa cisterna, senza la quale non sarebbe stato possibile riempire la cisterna d'acqua. Non è invece chiaramente visibile la cisterna del CO, che si palesa solamente nelle foto satellitari del Maggio 2009. Tuttavia è possibile osservare che le cisterne dell'Attore e del CO sono pressoché identiche (vedasi foto 5 e 6) e quindi è presumibile che siano state realizzate contemporaneamente o per lo meno nello stesso periodo e che siano state realizzate dalle stesse maestranze e dalla medesima committenza. È quindi opinione del sottoscritto che entrambe le cisterne, con le relative tubazioni di approvvigionamento idrico, siano state realizzate dal Padre in epoca Persona_2
antecedente il 2004 (ultima immagine satellitare leggibile)”.
Il CTU rileva altresì che il convenuto possiede un altro pozzo all'interno delle sue proprietà, con il quale teoricamente avrebbe potuto alimentare la propria abitazione.
Tuttavia esso è ubicato ad una certa distanza dalla propria cisterna, per cui sarebbe stato sconveniente alimentare la cisterna da un pozzo così distante, piuttosto che a mezzo di una tubazione ubicata a pochi metri, in virtù del diritto di prelievo acquisito con l'atto di donazione rep. 59070 del 27/12/2004.
Ad avviso del consulente è verosimile ritenere che il convenuto non abbia modificato i luoghi, e che quindi la tubazione che attraversa la stradella in corrispondenza della cisterna di proprietà dell'attore sia esistita almeno fin dal 2004, epoca in cui le parti hanno ricevuto in donazione i rispettivi terreni.
In ogni caso, a prescindere dalla presenza o meno della tubazione, è innegabile che il convenuto vanti il diritto di prelievo dal pozzo, nonché il diritto di passaggio su una striscia di terreno della larghezza di metri cinque, ricadente nella particella 164, che si diparte dalla strada fino ad arrivare al pozzo.
Il donante ha inteso riservare per sé ed i suoi eredi il diritto di passaggio fino al pozzo.
Relativamente alla contestata presenza della condotta sotterranea, che dalla cisterna giunge alla proprietà del convenuto, attraversando il varco d'ingresso della proprietà dell'odierno attore, dotato di cancello di ferro e posizionato lungo il confine con la suddetta particella (stradina comune), delimitato con un muretto a secco realizzato in pietra locale, di altezza di ml. 1,10, “non è chiaro quale sia il tratto di tubazione ed il varco di ingresso cui si fa riferimento. Se si fa riferimento al tratto a valle della cisterna, al momento del sopralluogo è stata verificata la presenza di una condotta sotterranea che dalla cisterna, passando attraverso la stradella, giungeva fino alla particella 56 di proprietà del CO. Da qui proseguiva lungo il confine con la stradella per poi arrivare in prossimità della cisterna del CO. Era presente un varco pedonale che consentiva l'accesso all'area della cisterna dell'Attore privo di cancello e liberamente accessibile dalla stradella. Si precisa invero che la condotta interrata non attraversa tale varco di accesso, ma attraversa la stradella sotto i muri a secco che la delimitano in un punto posto a circa 4 metri ad Est del suddetto varco.
L'area è delimitata da un muretto a secco di altezza pari a circa 1,1 ml. Se invece, si fa riferimento al tratto a monte della cisterna, come anche indicato nella relazione tecnica di Parte attrice, la tubazione che giunge alla cisterna attraversa effettivamente un varco di accesso parallelamente alla proprietà dell'Attore. In corrispondenza del varco la condotta è stata interrata. Il varco è dotato di cancello di ferro e la stradella è delimitata da un muretto a secco di altezza pari a circa 1,1 ml. Tuttavia, si evidenzia che il muretto su entrambi i lati del cancello è parzialmente diruto”.
Con riguardo alla prospettata possibile attuazione di un tracciato alternativo, “Il tracciato alternativo descritto nel quesito di Parte attrice corrisponde in effetti alla nuova condotta già realizzata dall'Attore”.
“Quanto descritto nella relazione tecnica di Parte attrice aggiunge la possibilità di realizzare, dal punto di confine fra le particelle 94, 179 e 53, un ulteriore tratto di condotta interrata interamente all'interno della stradella (P53) che collega la tubazione alla cisterna del CO posta in prossimità della stessa stradella. In questo modo si creerebbe un tracciato alternativo e si potrebbe eliminare il tratto di condotta che attualmente dalla cisterna dell'Attore alimenta la cisterna del
CO. Entrambe le soluzioni sono tecnicamente attuabili. Tuttavia è opportuno evidenziare che, successivamente alla redazione della relazione di parte Attrice datata
2019, il CO è diventato proprietario esclusivo della suddetta particella, in virtù dell'Atto di cessione contro prestazioni rep. 9535 del 27/07/2021. Pertanto da tale Atto l'Attore NON è più comproprietario della stradella identificata dalla particella 53 che adesso è di proprietà esclusiva del CO”.
Non si ha motivo di dubitare e di discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il CTU, le quali appaiono congrue ed esaustive, avendo lo stesso risposto in maniera esauriente ed analitica sia ai quesiti giudiziali postigli che alle osservazioni mosse dal consulente di parte attrice – quello di parte convenuta nulla ha osservato al riguardo -, ed essendo le sue argomentazioni scevre da vizi logico - giuridici.
In ultimo il consulente ha evidenziato e ribadito la disponibilità manifestata dall'attore a realizzare a proprie spese il tratto di condotta che collega il nuovo tracciato della condotta, realizzato tra le particelle n. 163 e 179, e la cisterna del convenuto attraverso una condotta sotterranea da realizzare.
Dalle risultanze della svolta CTU è evincibile l'insussistenza delle condotte ascritte al convenuto.
Anche con riferimento alla contestata realizzazione di una condotta sotterranea dalla cisterna dell'attore alla sua proprietà a mezzo dell'attraversamento non autorizzato della stradina identificata con la particella n. 53, il consulente ha accertato che
“successivamente alla redazione della relazione di parte Attrice datata 2019, il
CO è diventato proprietario esclusivo della suddetta particella, in virtù dell'Atto di cessione contro prestazioni rep. 9535 del 27/07/2021. Pertanto da tale
Atto l'Attore NON è più comproprietario della stradella identificata dalla particella
53 che adesso è di proprietà esclusiva del CO”.
Si dà atto, comunque, come confermato dalla svolta CTU, della manifestata disponibilità dell'attore a realizzare una condotta alternativa a proprie spese, per assicurare l'approvvigionamento di acqua in favore del fondo del convenuto, seppure nessuna osservazione sia stata avanzata parte di quest'ultimo sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo. Anche le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell'attore soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
1443/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- rigetta la domanda proposta dall'attore, Parte_1
- Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto, , delle CP_1
spese processuali, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone le spese di CTU in via definitiva a carico dell'attore.
Così deciso in Ragusa, il 19.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo