Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 149/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 10/1/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CRISTIANA FRANCESCONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (Lu), via S. Carlo Borromeo n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Autorizzare i coniugi a vivere separati E I coniugi si danno atto reciprocamente di essere autonomi e economicamente autosufficienti
- Il sig. , inoltre , dichiara di voler cedere, come in effetti cede, a mezzo del Parte_1 presente atto la propria quota del seguente bene immobile alla sig.ra a titolo di una tantum Pt_2
e di rimborso delle quote di mutuo pagate dalla stessa , sito in Massarosa via della Pt_2 misericordia n. 13 fraz AV .
- Rapporti economici e patrimoniali. Trasferimento immobiliare con effetti traslativi
- Preliminarmente le parti danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il
Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà immobiliare.
- La parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate -Servizio di Pubblicità Immobiliare
1
- Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO
Il sig. cede e trasferisce la proprietà della propria quota dell'immobile Parte_1 già casa coniugale alla sig.ra che accetta ed acquista con ogni garanzia di Parte_2 legge la quota pari all'intero della piena proprietà dell'immobile sito in Massarosa fraz. AV via della Misericordia n. 13
1. DESCRIZIONE Del BENE
L'immobile è sito in Comune di Massarora, frazione AV, via Della Misericordia n. 13, unità immobiliare facente parte di un fabbricato di maggior consistenza e precisamente appartamento di civile abitazione posto al piano terreno, primo e secondo. Si compone: al piano terreno da vano ingresso dalla via Della Misericordia e da scala esterna su resede comune;
al piano primo disimpegno, soggiorno, bagno, due camere, cucina, terrazza coperta e tettoia;
al piano secondo due vani sottotetto, disimpegno, ripostiglio e bagno. Si accede all'appartamento direttamente dalla via
Della Misericordia mediante ingresso indipendente e da via Dell'Archellino mediante resede comune.
Vi confinano: la via Della Misericordia, la via Dell'Archellino, beni - Controparte_1 situazione urbanista catastale CATASTO-Censito al Catasto Fabbricati al Comune di Massarosa, foglio 17, particelle (graffate) 245 sub. 14,1049 sub. 2, 1409 sub. 3, via Della Misericordia n. 13, piano T-1-2, categoria A/3, classe 5, vani 7,Rendita Catastale euro 433,82 ( come attribuito in seguito a CLASSAMENTO del 31/01/2013, Pratica n. LU0023567 in atti dal 31/01/2013- CP_2
VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n.14041.1/2013) , superficie totale 164 mq, superficie totale escluse aree scoperte 154 mq.-La resede comune è distinta come bene Comune non Censibile al foglio
17, particella 1409 sub. 4.
- L'intestazione catastale corrisponde ai titolari dei diritti.
-Le planimetria catastale prot. LU0022292 in data 22/02/2012 è conforme allo stato di fatto in riferimento alla vigente normativa catastale.
PROVENIENZA pervenuto all' attuale proprietario per acquisto da mediante Parte_1 Persona_1 atto di compravendita ai rogiti notaio , in Vecchiano, in data 15/12/1998, Persona_2 rep.7850, raccolta 2075, registrato a Pisa il 22.12.1998, trascritto a Lucca in data 17/12/1998 – al n.12371 Registro Particolare e n. 17362 Registro Generale.
COMMERCIABILITA' LEGGE 47/85 - SITUAZIONE URBANISTICA
Ai sensi dell'art. 40 della Legge 47/1985 la parte alienante dichiara:
- che la costruzione del fabbricato di cui l'unità immobiliare è parte è iniziata in data anteriore al primo settembre 1967;
- che l'unità immobiliare è stata oggetto di interventi di ampliamento, ristrutturazione e ulteriori interventi modificativi in esecuzione dei seguenti titoli abilitativi:
-Concessione Edilizia n. 329 del 26/09/1980;
-Autorizzazione Edilizia n° 125 del 03/06/2003;
-Denuncia Inizio Attività prot. n° 2346 del 03/03/2004;
-Denuncia Inizio Attività prot. n° 11203/3607 del 16/03/2006;
- che per l'unità immobiliare sono inoltre stati rilasciati i seguenti provvedimenti di regolarizzazione in sanatoria: Concessione Edilizia in Sanatoria n. n° 151 del 20/08/1998 e n. 236 del 26/09/1998;
2 Attestazione di Conformità in Sanatoria n° 44 del 13/07/2011.
- che successivamente al rilascio dell'ultimo titolo abilitativo in sanatoria l'immobile non è stato oggetto di ulteriori interventi edili o mutamenti di destinazione d'uso.
IMPIANTI e PRESTAZIONE ENERGETICA
- Per le dotazioni impiantistiche dell'immobile la parte alienante garantisce la funzionalità e la conformità alla normativa tecnica vigente all'epoca di realizzazione.
L'unità immobiliare è dotata dell' Attestato di Prestazione Energetica (APE) codice identificativo n._000835798 in data 18/12/2024, redatto dal GE . , iscritto all'Albo dei Geometri Tes_1 di Lucca al n.2501, trasmesso al portale SIERT Toscana in data 18.12.2024.
8. Contenuto dei diritti.
Il trasferimento della piena proprietà per l'immobile ad uso abitativo avviene nello stato di fatto e di diritto in cui, quanto ne costituisce attualmente oggetto si trova, a corpo e non a misura, con tutti i connessi diritti, accessori, pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, anche afferenti alla proporzionale proprietà, degli enti condominiali trasferiti con il presente atto come per legge, uso o destinazione, i cui oneri saranno competentemente sopportati tra alienante ed acquirente come per legge: a tale riguardo la parte cedente dichiara e garantisce: di non avere pendenze per oneri maturati e maturandi ad oggi. L'acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare tutti i patti e le condizioni riportate nell'atto di provenienza
9. Garanzie.
La parte cedente dichiara di avere la piena titolarità e disponibilità con eccezione del godimento dell'immobile di cui al lotto a) di quanto trasferito, garantendo all'acquirente come per legge per ogni caso di vizio e di evizione e per la libertà dei beni da diritti, oneri e vincoli di qualunque natura e genere, anche amministrativi e fiscali, liti pendenti, azioni di riduzione e restituzione, diritti di prelazione, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli
10 . Spese
Tutte le spese relative alla presente cessione immobiliare, comprese quelle tecniche, saranno a carico esclusivamente di parte acquirente. Le parti chiedono che la presente cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art 19 L. 6 marzo 1987 n. 74 in quanto effettuata a definizione dei rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
il cedente dichiara di rinunciare all'ipoteca legale. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Collegio del Tribunale di Lucca e l'Ausiliario si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazione in ordine al trasferimento della proprietà senza assumersi nessuna responsabilità in merito alla correttezza della descrizione alla titolarità dei beni, alla esistenza di vincoli, pesi ed oneri, e alla regolarità urbanistica e impiantistica .
11. Esonero del conservatore
Il Sig. uale parte alienante, e, in generale, le parti, per quanto occorrer possa per eventuali Pt_1 obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Le parti dichiarano di esonerare il Conservatore dei R.R.I.I. di Lucca da ogni responsabilità e chiedono la trascrizione nei R.R.I.I. di. Lucca
Spese compensate tra le parti».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Giuliano Terme (PI) il 21/6/1987, dal quale sono nati i due figli Per_3
(nata il [...]) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_4 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
All'udienza del 19/3/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in San Giuliano Terme (PI) in data 21/6/1987, debitamente trascritto
[...] nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giuliano Terme (PI) all'Atto Numero 33,
Parte II, Serie A, dell'Anno 1987, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del 19/3/2025;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di San Giuliano Terme (PI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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