Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 817/2023 rgl
Svolgimento del processo.
e Parte_1 Pt_1
[...]
(difese dall'avv. Ilaria Marini) a mezzo ricorso depositato il 18/7/2023
contro
CP_1
(che sarà difeso dall'avv. Lucio Giuseppe Niciarelli)
proposero opposizione al decreto ingiuntivo n. 138/2023, n. 597/2023 rgl del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro del 1/6/2023, contenente ingiunzione di pagamento immediato di € 17.794,25 al lordo di cui per TFR € 2.071,82, il resto per altri titoli descritti in ricorso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo oltre al compenso professionale del giudizio monitorio, con i relativi oneri assicurativi e contributivi (spese generali, CPA ed IVA) formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 9, letterali):
“1) preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata in via monitoria per le causali di cui tutte in narrativa”
1
“In via preliminare:
- revocare il provvedimento di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo n. 138/2023 opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
In via principale:
- Rigettare la spiegata opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 138/2023 del 01.06.2023 emesso dal Tribunale di Siena – Sez. Lavoro – con il quale veniva ingiunto alla società (p.i.: Parte_1
(c.f.: P.IVA_1 Parte_1
), di pagare in favore del sig. la CodiceFiscale_1 CP_1 somma di € 17.794,25 al lordo, di cui € 2.071,82 per TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo, € 1.756,52 oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo, nonché le spese processuali della fase monitoria liquidate in € 567,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
*
All'udienza 31/1/2024 nella causa n. 817/2023 rgl sono comparsi: per la Società opponente, l'avv. Ilaria Marini, che rappresenta impedimento sanitario di familiare della legale rappresentante;
per il lavoratore opposto, l'avv. Lucio Niciarelli, che ne rappresenta presenza all'estero per ragioni di lavoro.
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Marini, per la Società opponente, si richiama all'istanza di rimessione in termini depositata il 20/7/2023 e ai correlati allegati, n. 2 in specie.
2 In ordine ai capitoli di prova avversari ne eccepisce la genericità, oltre alla necessità di prova documentale. Contesta l'eccezione avversaria in ordine al divieto di testimonianza.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà allo stato atto del fallimento del tentativo.
L'avv. Niciarelli chiede l'attribuzione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e in ogni caso essa deve ritenersi tardiva.
L'opponente contesta la fondatezza della richiesta e della eccezione.
Il giudice si riserva in ordine alle tempestività dell'opposizione, al regime della esecutività del decreto opposto e alle prove chieste e alla programmazione decisoria.
*
Il giudice in funzione di giudice del lavoro;
sciolta la riserva assunta nella causa n. 817/2023 rgl;
a mezzo ordinanza del 21/3/2025; fissa per la discussione l'udienza del 23/5/2025 ore 11:45 autorizzando note entro il 13/5.
Manda la Cancelleria per breve relazione sullo stato e sulle criticità eventualmente incontrate dal deposito del ricorso in opposizione da acquisire agli atti entro il 23/4.
*
All'udienza 23/5/2025 nella causa n. 817/2023 rgl sono comparsi: per la Società opponente, l'avv. Ilaria Marini;
per il lavoratore opposto, l'avv. Lucio Niciarelli.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
3 L'avv. Marini ribadisce la fondatezza della richiesta di rimessione in termini, per la tardività non dovuta a errore proprio ma di sistema, richiesta contraddetta invece dall'avv. Niciarelli, anche richiamandosi alla relazione della Cancelleria, che in ogni caso ribadisce l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
Discussa la causa il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione);
Motivi della decisione.
§ 1. Premessa.
Il 7/6/2023, su ricorso depositato il 29/5/2023 l'opposto ha notificato via posta elettronica certificata all'opponente, il decreto ingiuntivo n. 138/2023, n. 597/2023 rgl del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro del 1/6/2023, contenente ingiunzione di pagamento immediato di € 17.794,25 al lordo di cui per TFR € 2.071,82, il resto per altri titoli descritti in ricorso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo oltre al compenso professionale del giudizio monitorio, con i relativi oneri assicurativi e contributivi (spese generali, CPA ed IVA).
La Società e la socia accomandataria, debitrici ingiunte, si sono opposte nell'attuale cognizione ordinaria ritenendo l'ingiunzione illegittima e gravemente pregiudizievole.
*
§ 2. Tardività dell'opposizione. Inammissibilità.
4 Come rilevato, il decreto ingiuntivo veniva notificato a parte debitrice opponente il 7/6/2023.
Il termine per proporre opposizione è stabilito dall'art. 641 cpc: Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
Parte creditrice opposta eccepiva la tardività del deposito intervenuto al quarantunesimo giorno.
L'opponente chiedeva remissione in termini in quanto il 17/7/2023 avrebbe effettuato il deposito telematico alle ore 22:03:34 ma il sistema avrebbe impedito l'imbustamento e l'invio in quanto: NOME FILE: Contenuto firmato non Email_1 aderente alle specifiche: Firma non integra (doc. 2 ric). Sosteneva inoltre di aver tentato più invii e che l'impossibilità dei depositi fosse da attribuire a un problema del gestore informatico o della Cancelleria.
Dalla relazione della Cancelleria sollecitata dal giudice sulle possibili problematiche relative al deposito in oggetto non risultano depositi effettuati in data 17/7 mentre risultano quattro depositi in data 18/7.
A seguito di comunicazione del legale, veniva accettato il primo ricorso depositato comunque in data 18/7.
Ricostruita la vicenda vale richiamare il quadro normativo:
Art. 153, 2 c., c.p.c.
“la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
Art. 16 bis, 7 c. D.L. 179/2012:
5 Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.
Tra gli atti e i documenti di causa non risultano allegate da parte opponente circostanze idonee a provare l'esistenza di un problema di sistema relativo all'invio dei depositi, per converso è la stessa debitrice opposta ad affermare che il sistema avrebbe sì impedito l'imbustamento e l'invio ma in quanto “NOME FILE: Email_1
Contenuto firmato non aderente alle specifiche: Fir
Non risultano documentate PEC (doc. 3 ric.) datate 17/7.
L'opposizione deve per i motivi esposti essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'opposizione proposta da
[...]
e al decre Parte_1 Parte_1
n. 138/2023, n. 597/2023 rgl del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro del 1/6/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 cpc. Condanna le opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto , liquidate in € CP_1
2.695,00 per compensi professionali alore, parametro minimo per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge.
Siena, 23/5/2025
Il giudice Delio Cammarosano
6