Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00507/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2022, proposto da ON AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Commissario straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera-Genova, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale-Genova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
- della nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale del 10 febbraio 2022 Prot. 10/02/2022.0004358.U, avente ad oggetto “Concessione demaniale marittima per licenza arch. n. 2041/01/B in scadenza al 31/12/2025 – Avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca – per motivi di pubblico interesse ex art. 42 cod. nav. – a far data dal 1° aprile 2022, del compendio assentito presso le rampe di ponte Libia ad uso mantenimento di stazione radio base carrata per m² 64”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed in particolare del decreto del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2019 del 3 maggio 2019 e dell’art. 8 del Piano procedurale ex decreto stesso richiamato nella nota suddetta del 10 febbraio 2022;
- del provvedimento (se esistente e non conosciuto) con il quale sarebbe stato comunicato alla Direzione il “cronoprogramma dello Staff Programma Straordinario” ed il cronoprogramma medesimo;
- se ed in quanto occorrer possa, della concessione demaniale marittima arch. 2041/01/B se e nella parte in cui in contrasto con i principi generali dell’ordinamento in tema di revoca ex art. 21 quinquies , l. 241/1990, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza ex art. 13- quater disp. att. c.p.a. depositata dal difensore di parte ricorrente;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 22 aprile 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, ON AL S.p.a. ha impugnato i provvedimenti indicati in oggetto;
- le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con memoria di mera forma;
- successivamente la ricorrente, con atto depositato in data 4 marzo 2026, ha dichiarato di non avere più interesse all’azione proposta e, pertanto, ha chiesto a questo Tribunale di volerne prendere “atto”, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
Considerato che – alla luce di quanto dichiarato dalla parte ricorrente – il Collegio deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato che le spese di lite possono compensarsi poiché le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto di mera forma.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la IG (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | RO EN |
IL SEGRETARIO