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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/07/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1420/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da: 1) nato in [...] (C.F.: ), residente in [...]C.F._1
BOSCAT DI CORVA, n. 22, 33082, AZZANO DECIMO - FRAZIONE CORVA 2) nata a [...] (C.F. ), residente in [...]C.F._2
VIA GIROLAMO DA PORCIA, n. 1, 33081, AVIANO;
entrambi con l'Avv. ARIOLI DESIREE presso la quale hanno eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]; Per_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
Pers
1) I genitori concordano l'affido condiviso di con residenza e collocamento prevalente presso la madre in Aviano (PN), Via Girolamo da Porcia n.1.
2) I genitori assumeranno, di comune accordo, le scelte fondamentali relative all'educazione ed all'istruzione della figlia, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore, nonché relative alla salute, fatte salve decisioni di estrema urgenza non differibili, ma fermo restando l'obbligo di darne tempestivamente notizia all'altro genitore. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente con solo riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, per le quali ciascuna parte potrà decidere secondo i tempi di permanenza della minore presso di sé. 3) Il padre trascorrerà con la figlia, salvo diverso accordo fra i genitori:
* i week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera
* i ponti infrasettimanali alternati
* il lunedì dall'uscita di scuola con eventuale pernotto
* metà delle vacanze natalizie e pasquali
* due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive
* in ogni altra occasione concordata tra i genitori e compatibilmente e nel rispetto delle attività e Pers della vita di relazione di
4) Nulla viene previsto in termini di affidamento e diritto di visita per stante la maggiore Per_1 età, dandosi però atto che lo stesso vive con la madre.
5) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, sino a che gli stessi non termineranno gli studi e comunque non si renderanno autosufficienti e vivranno con la madre, il padre verserà alla Sig.ra l'importo mensile di € 125,00 (centoventicinque/00) per ciascun figlio – ovvero € 250,00 CP_2
(duecentocinquanta/00) complessivi - per dodici mensilità all'anno, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni mese.
6) Ciascun genitore concorrerà al 50% nelle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci da banco;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari presso strutture private se erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari e integratori;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di cancelleria di inizio anno;
c) gite senza pernottamento;
d) trasposto pubblico e/o ferroviario per raggiungere l'istituto scolastico;
e) mensa;
f) pre e/o post scuola;
h) campi estivi;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di lingue e/o specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) uno sport e pertinente abbigliamento / attrezzatura;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. Il genitore non anticipatario delle spese avrà diritto a ricevere, contestualmente alla richiesta, i giustificativi di spesa dall'altro e dovrà provvedere contestualmente al rimborso della propria quota.
7) L'assegno unico rimarrà interamente a favore del genitore convivente.
8) Entrambi i genitori si impegnano a prestare reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minorenne.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, il 8/7/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da: 1) nato in [...] (C.F.: ), residente in [...]C.F._1
BOSCAT DI CORVA, n. 22, 33082, AZZANO DECIMO - FRAZIONE CORVA 2) nata a [...] (C.F. ), residente in [...]C.F._2
VIA GIROLAMO DA PORCIA, n. 1, 33081, AVIANO;
entrambi con l'Avv. ARIOLI DESIREE presso la quale hanno eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]; Per_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/04/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
Pers
1) I genitori concordano l'affido condiviso di con residenza e collocamento prevalente presso la madre in Aviano (PN), Via Girolamo da Porcia n.1.
2) I genitori assumeranno, di comune accordo, le scelte fondamentali relative all'educazione ed all'istruzione della figlia, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore, nonché relative alla salute, fatte salve decisioni di estrema urgenza non differibili, ma fermo restando l'obbligo di darne tempestivamente notizia all'altro genitore. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente con solo riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, per le quali ciascuna parte potrà decidere secondo i tempi di permanenza della minore presso di sé. 3) Il padre trascorrerà con la figlia, salvo diverso accordo fra i genitori:
* i week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera
* i ponti infrasettimanali alternati
* il lunedì dall'uscita di scuola con eventuale pernotto
* metà delle vacanze natalizie e pasquali
* due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive
* in ogni altra occasione concordata tra i genitori e compatibilmente e nel rispetto delle attività e Pers della vita di relazione di
4) Nulla viene previsto in termini di affidamento e diritto di visita per stante la maggiore Per_1 età, dandosi però atto che lo stesso vive con la madre.
5) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, sino a che gli stessi non termineranno gli studi e comunque non si renderanno autosufficienti e vivranno con la madre, il padre verserà alla Sig.ra l'importo mensile di € 125,00 (centoventicinque/00) per ciascun figlio – ovvero € 250,00 CP_2
(duecentocinquanta/00) complessivi - per dodici mensilità all'anno, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni mese.
6) Ciascun genitore concorrerà al 50% nelle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci da banco;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari presso strutture private se erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari e integratori;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di cancelleria di inizio anno;
c) gite senza pernottamento;
d) trasposto pubblico e/o ferroviario per raggiungere l'istituto scolastico;
e) mensa;
f) pre e/o post scuola;
h) campi estivi;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di lingue e/o specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) uno sport e pertinente abbigliamento / attrezzatura;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. Il genitore non anticipatario delle spese avrà diritto a ricevere, contestualmente alla richiesta, i giustificativi di spesa dall'altro e dovrà provvedere contestualmente al rimborso della propria quota.
7) L'assegno unico rimarrà interamente a favore del genitore convivente.
8) Entrambi i genitori si impegnano a prestare reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minorenne.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Omologa le condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, il 8/7/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa