TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2663 /2024 R.G.
da
, con l'avv. OLIVO ANTONIO come da Parte_1
procura a margine del ricorso ricorrente
contro
, Controparte_1
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni parte ricorrente:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto tra le parti in data 16/06/2007, dall'ufficiale dello stato
civile del Comune di Limena (PD) registrato al n. 2 parte I serie
ufficio 1;
2. disporre, per tutte le ragioni esposte in narrativa del ricorso
introduttivo, l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre;
2
3. disporre che il signor versi entro Controparte_1
il giorno 10 di ogni mese l'assegno di mantenimento in favore dei
figli e per un importo complesivo Persona_1 Persona_2
mensile di € 600,00 (seicento,00), rivalutabile annualmente in base
agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie medico-
scolastiche e ricreative;
4. dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi con rinuncia
reciproca all'assegno di mantenimento;
5. disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile
per le annotazioni ex art. 69 del DPR 396/2000.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Conclusioni pubblico ministero:
“Visti gli atti, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste
dalla legge.”
2 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso per scioglimento del matrimonio depositato in data 27.05.24
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
allegando che le parti avevano coontratto matrimonio, il
[...]
26.06.200, con rito civile, ai sensi dell'art. 106 c.c. dall'ufficiale dello stato civile del Comune di Limena PD;
- riferiva che le stesse in data 15.11.2022 si separavano consensualmente precisando che da tale data le parti avevano sempre vissuto separatamente, senza ripresa, neppur temporanea, della convivenza con conseguente sussistenza dei presupposti per lo scioglimento dell'unione civile;
- rappresentava, poi, che da circa dieci mesi il convenuta non aveva più
dato notizie di sé, né aveva provveduto al mantenimento dei figli e che,
nonostante i numerosi tentativi di contatto, quest'ultimo non aveva più
risposto al telefono;
- allegava, inoltre, di lavorare presso Isoli Spa e di percepire una retribuzione mensile di circa € 1.650,00 e che in data 3.05.2023 aveva acquistato la casa ove viveva con i figli accendendo un mutuo con la
[...]
per € 118.000,00 da rimborsare in 30 anni con Controparte_2
una rata mensile di € 688,78;
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
in data 16/06/2007, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di Limena (PD)
registrato al n. 2 parte I serie ufficio 1;
2. disporre, per tutte le ragione sopra esposte, l'affidamento esclusivo della figlia
minore alla madre;
3. disporre entro il giorno 10 di ogni mese il signor Controparte_1
verserà, l'erogazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli
[...]
e nella somma complessiva mensile di € 600,00 Persona_1 Persona_2
3 4
(seicento,00), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre il 50% delle
spese straordinarie medico-scolastiche e ricreative;
4. dichiarare l'autosufficienza economica dei coniugi, e quindi la rinuncia
reciproca all'assegno di mantenimento;
5. disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le
annotazioni ex art. 69 del DPR 396/2000.
Con vittoria di spese e competenze di causa.” .
- Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si costituiva nel procedimento e la causa veniva ritenuta matura per la decisione .
* * *
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto atteso il tempestivo perfezionamento della notifica come risulta dalla documentazione in atti .
Sempre in via preliminare, va rilevato che la causa presenta elementi di estraneità essendo entrambe le parti nate a Lagos in Nigeria ed, in assenza di evidenze probatorie contrarie, si deve presumere che posseggano la relativa cittadinanza. Appare, pertanto, necessario verificare per ogni domanda proposta la sussistenza della competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile alla medesima.
Con riferimento, quindi, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale sulla base del Regolamento CE n.
1111/2019 del Consiglio, del 25.06.2019 che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di Giustizia CE, sez. III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, Sundelind Lopez v. Lopez Lizazo, che precisa che il Regolamento in questione "si applica anche ai cittadini di Stati
terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati
membri" giurisprudenza riferita al precedente regolamento c.d. Bruxelles 2-
bis da ritenersi però applicabile anche a quello sopra citato in quanto le
4 5
relative norme di riferimento sono state integralmente riportate nel nuovo testo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge
31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato
membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 3, paragrafo I, lett. A, ii) del suddetto regolamento è,
infatti, competente a decidete l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi
vi risiede ancora”. Va ricordato sul punto che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa
integrazione in un ambiente sociale e familiare” (CGUE 2.4.2009, C. 523/2007,
Finlandia c. A.); nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato di risiedere in AR di BR (PD) in via Spessa n. 35 (cfr. doc. 11 deposito ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'art. 8, del Regolamento UE n. 1259/2010
prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, si applichino i fori ivi indicati che devono ritenersi alternativi sicché, deve ritenersi applicabile il foro di cui alla lettera b) consoderato che la ricorrente ha allegato che l'allontanamento del marito era avvenuto
10 mesi prima, con conseguente applicazione della italiana .
Passando, quindi, all'esame delle ulteriori domande formulate,
sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale in quanto in base all'art. 7 del
Regolamento CE n. 1111/2019 “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro
sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un
minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui
sono adite.”.
5 6
Va, quindi, ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un
ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle
condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del
trasloco della famiglia in tale stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle
condizioni della frequenza scolastica, della conoscenze linguistiche nonché delle
relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-
523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR) .
Nel caso in esame, la figlia minore della coppia risiede in Italia e risiedeva abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento conducendo in Italia la sua vita scolastica e sociale (cfr. doc. 11, fascicolo parte ricorrente).
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, opera la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. un.
9.1.2001 n.1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità diretta a partire dal 2016. Ne consegue che nel caso concreto, essendo la minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, inoltre,
sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 che, in base all'art. 1, si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela. In particolare,
l'art. 3, lett. b), del suddetto regolamento, prevede che sia competente
“l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente” che,
nel caso di specie, è l'Italia essendo ivi residenti sia la madre che i figli.
6 7
Con riferimento, infine, alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, va applicato l'art.15 del Regolamento (CE) n. 4/2009, a norma del quale “la legge
applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aia
del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo all'art. 3
prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie, essedo sia la madre che i figli residenti in Italia, si applica la legge italiana.
Passando, quindi, all'esame della domanda sullo status di divorzio, la stessa merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione e, per quanto allegato negli scritti difensivi ed in assenza di prova contraria, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del Tribunale (udienza tenutasi il 15.11.22).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con riferimento, poi, alla richiesta di affido esclusivo della figlia minore alla madre, va ricordato che in merito il Tribunale ha poteri ufficiosi potendo disporre anche l'affido-superesclusivo ove ne sussistano i presuppposti (cfr. Tribunale sez. IX - Milano, 20/06/2018, n. 6910). Va,
inoltre rammentato che l'affidamento condiviso implica l'esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori ed una condivisione, appunto,
delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore. Tale regime è derogabile anche ove la sua applicazione risulti in concreto non praticabile. Inoltre, come precisato dalla giurisprudenza di merito condivisa dal presente Collegio, “In tema di
7 8
separazione dei coniugi, il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio
della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale
dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di
verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla
madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute,
educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido
superesclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio”
(cfr. Tribunale sez. IX - Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Ebbene, nel caso in esame, il convenuto, seppur regolarmente citato, è
rimasto contumace non mostrando interesse alla partecipazione al procedimento . Peraltro, come allegato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo il coniuge ha interrotto qualsiasi rapporto con la stessa e con i figli .
Sussistono, pertanto, i presupposti per disporre l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre con facoltà di quest'ultima di prendere autonomamente ogni decisione riguardante gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito scolastico, sanitario ecc.. e con collocamento della stessa presso la madre .
Con riferimento, infine, alla regolamentazione economica, considerata la situazione reddituale della madre e la piena capacità lavorativa del padre, in assenza di evidenze probatorie contrarie, e tenuto in considerazione che tutti i compiti di cura ed assistenza gravano sulla ricorrente, appare congruo accogliere la domanda di mantenimento svolta da quest'ultima e porre a carico del convenuto il pagamento alla ricorrente,
a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di
€ 300,00 per ogni figlio (tot. € 600,00), oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova sostenute per quest'ultimi.
8 9
Quanto alle spese di lite, attesa la natura del procedimento e considerato che il convenuto è rimasto contumace e non si è opposto alle domande svolte, le spese vanno interamente compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la contumacia del convenuto;
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in LIMENA da e Parte_1 Controparte_1
in data 16/06/2007 , trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di LIMENA al n. 2 parte I anno 2007 ;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
4) dispone l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre con facoltà di quest'ultima di prendere autonomamente ogni decisione riguardante gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito scolastico, sanitario ecc.. e con collocamento della stessa presso la madre;
5) pone al carico del convenuto il pagamento alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di €
300,00 per ogni figlio (tot. € 600,00), oltre rivalutazione annuale
ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli ed oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova sostenute per quest'ultimi.
6) Spese di causa interamente compensate.
Padova, 09/04/2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
9