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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 393/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 393/2024 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.01.1965, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Commendatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.12.1967, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Dario Di Pietro e Francesco Fazzino, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 16.07.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 30.01.2024 , Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 16.09.1989 e che Controparte_1
1 dalla loro unione nascevano i figli (il 28.08.1990) e (il 22.01.1995), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dalla moglie senza alcune ulteriore statuizione, neppure di carattere economico, godendo ciascuno di un proprio reddito.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 13.07.2024 si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, deduceva che Controparte_1 durante gli anni del matrimonio il marito era venuto meno agli obblighi coniugali, in particolare a quello di fedeltà, per avere lo stesso intrattenuto altra relazione sentimentale con altra donna.
Per tale ragione, in via riconvenzionale chiedeva pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del marito e la previsione dell'obbligo in capo a quest'ultimo di corrispondere l'importo di euro 600,00 a titolo di mantenimento per i soli mesi di disoccupazione, nonché l'ulteriore somma, in ogni caso non inferiore al 30%, percepita da a titolo di TFS a seguito del Pt_1 suo collocamento in pensione.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., dopo aver sentito personalmente le parti, il giudice relatore proponeva di conciliare la lite addivenendo ad una pronuncia di separazione nei seguenti termini:
“- rinuncia della resistente alla domanda di addebito;
- obbligo di di versare alla moglie a titolo di mantenimento della stessa, Parte_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili per i mesi in cui per contratto non lavora (ovvero per i mesi di luglio e agosto), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data dell'accordo:
- rinuncia a ogni altra domanda;
- spese compensate”.
In seno alla superiore proposta, inoltre, veniva precisato che l'eventuale sua accettazione avrebbe comportato la precisazione congiunta delle conclusioni.
All'udienza del 15.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i difensori delle parti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal giudice relatore e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni ivi contenute.
Quindi, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 16.07.2025, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano
2 la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, le condizioni della separazione, riportate nella proposta conciliativa accettata dalle parti, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, in quanto conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 393/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sortino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 17.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 393/2024 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.01.1965, residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Maria Commendatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.12.1967, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Dario Di Pietro e Francesco Fazzino, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 16.07.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.21, ultimo comma, c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 30.01.2024 , Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 16.09.1989 e che Controparte_1
1 dalla loro unione nascevano i figli (il 28.08.1990) e (il 22.01.1995), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dalla moglie senza alcune ulteriore statuizione, neppure di carattere economico, godendo ciascuno di un proprio reddito.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 13.07.2024 si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, deduceva che Controparte_1 durante gli anni del matrimonio il marito era venuto meno agli obblighi coniugali, in particolare a quello di fedeltà, per avere lo stesso intrattenuto altra relazione sentimentale con altra donna.
Per tale ragione, in via riconvenzionale chiedeva pronunciarsi l'addebito della separazione a carico del marito e la previsione dell'obbligo in capo a quest'ultimo di corrispondere l'importo di euro 600,00 a titolo di mantenimento per i soli mesi di disoccupazione, nonché l'ulteriore somma, in ogni caso non inferiore al 30%, percepita da a titolo di TFS a seguito del Pt_1 suo collocamento in pensione.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., dopo aver sentito personalmente le parti, il giudice relatore proponeva di conciliare la lite addivenendo ad una pronuncia di separazione nei seguenti termini:
“- rinuncia della resistente alla domanda di addebito;
- obbligo di di versare alla moglie a titolo di mantenimento della stessa, Parte_1 entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili per i mesi in cui per contratto non lavora (ovvero per i mesi di luglio e agosto), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data dell'accordo:
- rinuncia a ogni altra domanda;
- spese compensate”.
In seno alla superiore proposta, inoltre, veniva precisato che l'eventuale sua accettazione avrebbe comportato la precisazione congiunta delle conclusioni.
All'udienza del 15.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i difensori delle parti dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal giudice relatore e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle condizioni ivi contenute.
Quindi, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 16.07.2025, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano
2 la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, le condizioni della separazione, riportate nella proposta conciliativa accettata dalle parti, vanno integralmente condivise e recepite da questo Collegio, in quanto conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 393/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sortino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Siracusa, il 17.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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