Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
SID
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3241/23 R.G.
introdotta da
'elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio degli avv.ti Parte 1
Maria Iorio e Lucia Simonetti che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo;
Controparte_1 elett.te dom.to in Lavello presso lo studio dell'avv.
Fabio Di Ciommo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo ricorrenti
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 04.09.2023 Parte_1 e Controparte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Lavello il
16.05.1991 e che dalla loro unione sono i figli Persona 1
Per 2 (05.05.1993), Per 3 (13.09.1999) e Per 4 (07.09.1991), hanno dedotto che negli anni è venuta meno l'affectio (07.09.2010) - coniugalis su cui si fondava il rapporto matrimoniale rendendo intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Hanno chiesto l'omologazione della separazione consensuale, con le condizioni di cui al ricorso congiunto.
La causa, riservata in decisione all'udienza del 18.09.2024, è stata rimessa sul ruolo con ordinanza collegiale del 07.10.2024, con onere alle parti a riportare in unico atto le condizioni della separazione, complete di tutte le previsioni indispensabili nell'interesse della figlia minore (affidamento, collocazione abitativa prevalente, tempi e modalità di frequentazione con il genitore non collocatario, mantenimento ordinario e spese straordinarie).
All'udienza del 04.02.2025 - sostituita con il deposito di note scritte - le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità al rimodulato accordo e la causa è stata assegnata a sentenza.
Il P.M. ha apposto il proprio "visto".
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
"1) IMMOBILE FAMILIARE
a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto b) L'immobile familiare, alloggio Ater, sito in Lavello alla Via De
Gasperi, n. 51, rimarrà nella disponibilità della sig.ra Parte 1
[...] che lo abiterà con i due figli;
c) L'immobile è di 70 mq circa ed è composto da n. 2 camere 1. Cucina
e n. 1 bagni, oltre che ad un vano ripostiglio;
d) per il predetto immobile la Sig.ra Parte 1 versa un canone di locazione pari ad € 249,00 mensili;
d) Le spese condominiali ordinarie mensili dell'immobile ammontano ad
€ 15,00 circa e sono sostenute dalla Sig.ra Parte 1
2) PERTINENZE IMMOBILE FAMILIARE ED UTILIZZO DELLE
STESSE:
a) l'immobile familiare è comprensivo di garage. Tale pertinenza verrà assegnata al Sig. Controparte_2 il quale si impegna a riconoscerne l'utilizzo ai propri figli a condizione che lo facciano in un rapporto di mutuo rispetto;
3) DISPONIBILITA' REDDITUALI E PATRIMONIALI ED ONERI A
CARICO DELLE PARTI
CP 2 non è proprietario di alcun bene immobile o mobile a) Il sig.
registrato b) La Sig.ra Parte 1 non è proprietaria di altri beni immobili, mobili registrati e beni personali;
c) La sig.ra Parte 1 è intestataria di una postepay evolution avente n° 5333 1711 8296 0589; la Parte 1 non ha un c/c presso un istituto di credito e non ha acceso mutui, finanziamenti né possiede somme investite, polizze o rendite;
d) La Sig.ra Parte 1 è titolare di un contratto di locazione con canone mensile di € 240,00;
e) Il Sig. CP_2 è titolare di un contratto di locazione con canone mensile di €350,00;
f) Il sig. CP 2 è titolare di n. 2 contratti di finanziamenti.
g)Il CP 2 si impegna, altresì, a versare € 125,00 semestrali, per un totale di € 250 annuali, contribuendo al pagamento del 50% del contratto internet del auqale lo stesso usufruisce;
4) BENI PERSONALI E RILASCIO IMMOBILE FAMILIARE
1) All'atto dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso il sig.
che già da tempo ha lasciato l'abitazione familiare, siCP 2 impegna a liberare l'immobile dai propri effetti personali;
2) Il Sig. CP 2 all'atto di sottoscrizione del presente ricorso, si
/
impegna, altresì, a provvedere al cambio di residenza.
5) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DEI MINORI
a) La figlia minore Per_4 ai sensi dell'art. 155 c.c. e ss., rimarrà
/
affidata ad entrambi i coniugi;
b) La stessa verrà collocata con la madre, presso l'abitazione familiare sita in Lavello alla via De Gasperi, n° 54;
c) I genitori eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale sulla stessa obbligandosi ad assumere congiuntamente ogni decisione rilevante e concernente i minori.
d) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
e) In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice.
f) Ambedue i genitori avranno l'obbligo di garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo, di provvedere alla sua cura, educazione ed istruzione, di garantire rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
g) I coniugi concordano, inoltre, che la minore dovrà avere la massima libertà di incontrare e comunicare con entrambi senza che siano frapposti in alcun modo vincoli di sorta.
h) Entrambi i coniugi convengono che qualora uno di essi vorrà portare
- anche per brevi periodi - in altra città e/o al di fuori del territorio nazionale la minore dovrà preventivamente mettere al corrente l'altro coniuge e concordarlo espressamente;
i) La figlia Persona 5 frequenta il primo anno dell'Istituto
Professionale Alberghiero di Melfi
6) DIRITTO DI VISITE
Il Sig. CP 2 potrà vedere la figlia due giorni a settimana il mercoledì ed il venerdì dall'uscita della scuola alle ore 18.00, durante il periodo scolastico. Nel periodo estivo da ora di pranzo alle ore 18.00.
Nell'esercizio del diritto di visita, il Sig. CP 2 anche per conto di chi da lui delegato, si impegna a rispettare le abitudini, le regole ed il percorso educativo intrapreso e concordato per la crescita della figlia;
Qualora la bambina fosse ammalata, il padre potrà comunicare con la stessa a mezzo telefono o videochiamata, nel rispetto dei diritti di riservatezza della madre.
CP 2 eI Sig.ri Parte 1 si impegnano a contribuire al 50%
al versamento delle somme per l'insegnante privata che impartisce lezioni alla piccola Per_4 affetta da Dislessia così come certificata;
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto della volontà della stessa.
Tali accordi potranno essere, altresì, derogati in base alle necessità di entrambi i coniugi.
La figlia minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro genitore, così come ad anni alterni il pranzo del 31 dicembre ed il 1° gennaio.
Il giorno dell'epifania la mattina con un coniuge ed il pomeriggio con l'altro; sempre ad anni alterni trascorrerà con un genitore la Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i coniugi, anche in relazione alle esigenze della minora stessa e/o delle attività lavorative di entrambi i genitori.
La Sig.ra Parte 1 potrà allontanarsi per portare la figlia in vacanza, previ accordi con il padre, che dovrà essere sempre messo in condizione di sentire sia telefonicamente che a mezzo di videochiamate la figlia.
Il sig. CP_2 potrà allontanarsi per portare la figlia Per_4 in vacanza, previo accordo con la madre;
la Sig. ra Parte 1 dovrà essere sempre messa in condizione di sentire telefonicamente o tramite videochiamate la figlia. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico. 7) MANTENIMENTO
Il sig. CP 2 contribuirà al mantenimento della figlia minore Per 4 con la somma mensile complessiva di euro 200,00 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente accordo secondo la variazione degli indici ISTAT.
La prima somma verrà versata, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo alla sig.ra Parte 1 entro il giorno 12 di ogni mese sul conto corrente bancario, avente IBAN N
[...].
I coniugi rinunciano entrambi al mantenimento reciproco, qualunque sia la loro posizione economica e lavorativa.
8) SPESE STRAORDINARIE
a) Entrambi i coniugi provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre.
Nello specifico secondo il protocollo del CNF:
a) Spese per le quali non è richiesta la previa concertazione e/o la comunicazione all'altro coniuge: spese scolastiche e rette per istituti pubblici, libri scolastici, spese sanitarie urgenti asp, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili ed urgenti presso strutture pubbliche, sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
Spese che dovranno essere debitamente documentate.
b) Spese subordinate al consenso di entrambi i genitori:
Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica: (corsi attività artistiche, musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car macchina motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie private non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
c) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms,
email, fax. pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto della risposta il silenzio sarà inteso come consenso della stessa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Si conviene comunque che i coniugi dovranno di comune accordo decidere e valutare, in base alle inclinazioni della minore, e alla loro situazione economica, le attività extracurriculari e sportive da intraprendere.
I genitori si danno reciproco consenso al rinnovo o rilascio dei rispettivi passaporti o della Carta di Identità valida per l'espatrio propri o della figlia minore.
9) ASSEGNI FAMILIARI/UNICO
La minore resterà fiscalmente a carico della madre. La sig.ra CP 3 continuerà a percepire interamente l'assegno Unico per la minore".
Quanto ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta profili di illiceità
o contrarietà a norme imperative.
Esso risponde inoltre all'interesse della figlia minore a giovarsi dell'affidamento congiunto e della conseguente partecipazione e responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi. Anche dal punto di vista economico l'accordo garantisce il diritto della figlia al mantenimento ed al soddisfacimento delle sue esigenze di vita.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lavello per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, considerata la domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Controparte_2 con ricorso del 04.09.2023 cosìParte 1 e provvede:
a) omologa la separazione consensuale tra Parte 1 e
Controparte_2 i quali hanno contratto matrimonio in Lavello il
16.05.1991, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Lavello dell'anno 1991, parte II, Serie A, n. 21;
a) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lavello per gli adempimenti di competenza;
c) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 06.03.2025
La Presidente est.