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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 300/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MONICA Parte_1 P.IVA_1
FILIPPI, dell'avv. GIOVANNI CRISTOFFANINI e dell'avv. ARIANNA
PETTAZZONI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Piazza di
Porta San Mamolo n. 3, BOLOGNA.
APPELLANTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CH TE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Ponchielli
n. 77, PESARO.
APPELLATO pagina 1 di 13 nonché contro
C.F. Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 18 febbraio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Rimini, la società chiedendo la declaratoria di Parte_1 nullità del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato inter partes in data
12.4.2017 e la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., del corrispettivo già pagato pari a euro 180.000,00, oltre interessi e spese di lite.
L'attore deduceva, in sintesi: 1) di avere acquistato, con atto a rogito Notaio Per_1 di Pesaro, in data 12.4.2017 (Rep. N. 583731 – Raccolta n. 27198), il ramo di azienda avente ad oggetto “l'attività di ristorazione sotto l'insegna 'Mc Donald – Mc Drive' ” sita in Riccione, via Flaminia n. 93, comprensiva del trasferimento di diciotto contratti di lavoro dipendente, per un corrispettivo, come detto, di euro 180.000,00; 2) che i suoi dipendenti avevano formalmente impugnato la suddetta cessione di ramo d'azienda, chiedendo al competente Tribunale di Rimini, tra l'altro, di accertarne l'illegittimità; 3) che il Tribunale di Rimini aveva definito il suddetto giudizio con sentenza n. 35/2018, dichiarando anche la nullità del predetto contratto di cessione di ramo di azienda per mancanza di oggetto in quanto non comprensivo dell'essenziale contratto di affiliazione tra Mc ALs Italia e l'attrice; 4) che tale nullità negoziale avrebbe dovuto imporre alla società la restituzione del già percepito corrispettivo. Pt_1
Si costituiva in giudizio la società la quale, contestando la fondatezza Parte_2 delle deduzioni svolte dall'attore, chiedeva il rigetto delle domande ex adverso proposte,
e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o ex art.
pagina 2 di 13 1337 c.c., al risarcimento del danno da essa sofferto in conseguenza della condotta contraria al dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, tenuta dai cedenti e chiedendo Controparte_1 Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultimo.
Nel corso del giudizio, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo CP_2
il Tribunale dichiarava la contumacia di quest'ultimo e, successivamente,
[...] acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con sentenza n. 61/2023, resa in data
31.1.2023, in accoglimento della domanda proposta dall'attore, dichiarava la nullità del contratto di cessione del ramo di azienda stipulato in data 12.4.2017, condannando la società alla restituzione, in favore dell'attore, della somma già percepita a Parte_1 titolo di corrispettivo, con conseguente reiezione della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, e Controparte_1 CP_2
proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
[...]
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 2697
c.c. e 115-116 c.p.c., per omessa e/o erronea valutazione da parte del primo Giudice delle trattative che avevano preceduto l'acquisto dell'azienda, del comportamento tenuto dalle parti e delle concrete modalità con cui l'operazione de qua era stata portata a compimento, da cui avrebbe dovuto agevolmente desumersi che il all'atto CP_1 della stipulazione, era a conoscenza della già intervenuta caducazione del contratto di affiliazione commerciale con Mc ALs.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'errata individuazione dell'oggetto della cessione, assumendo che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, l'insegna e il franchising sopra indicati non costituivano elementi essenziali del compendio aziendale ceduto al CP_1
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'erronea applicazione, da parte del Giudice di prime cure, delle norme in materia di interpretazione dei contratti e del disposto di cui pagina 3 di 13 all'art. 2700 c.c., evidenziando come il Tribunale non avesse tenuto in considerazione la lettera di intenti e il contratto preliminare, dai quali, a suo dire, risultava la volontà delle parti di escludere dall'oggetto del contratto l'affiliazione con Mc ALs.
Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, senza specifica motivazione, ha rigettato la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere il ristoro dei danni da essa subìti in conseguenza della spregiudicata condotta tenuta dal cessionario CP_1
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previa sospensione inaudita altera parte ovvero, in subordine, in esito all'udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell'art. 351 c.p.c., della Sentenza n. 61/2023 pronunciata in data 31 gennaio 2023 dal Tribunale di Rimini,
Giudice Dott.ssa Letizia Bocchini, a definizione del giudizio R.G. n. 2020/2018, in totale riforma della Sentenza impugnata e previa, occorrendo, ammissione delle istanze istruttorie formulate da nel precedente grado di giudizio, e sopra riportate (v. Pt_1 capitolo IV): - in via principale: respingere ogni e qualsiasi domanda formulata dal
Signor nei confronti di perché infondata, in fatto e in diritto, e CP_1 Pt_1 totalmente sfornita di prova;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità dei Signori e in via tra loro solidale, Controparte_1 Controparte_2 alternativa e/o come meglio visto, e ciascuno al rispettivo titolo (art. 2043 cod. civ. e/o art. 1337 cod. civ. e/o art. 2395 cod. civ.), nella causazione dei danni subiti e subendi da per le causali di cui in atti, nell'importo di Euro 142.233,66 (Euro 89.428,85 Pt_1 per le retribuzioni ed Euro 52.804,81 per i contributi previdenziali) e/o nell'altra meglio vista somma per come sarà quantificata all'esito dell'istruttoria di causa e, per l'effetto, condannare i predetti Signori e in via tra loro Controparte_1 Controparte_2 solidale, alternativa o come meglio visto, e ciascuno al rispettivo titolo, all'inerente risarcimento, oltre interessi di mora e rivalutazione;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. Con espressa riserva di azione per ogni ulteriore voce di danno.”.
pagina 4 di 13 L'appellato si è ritualmente costituito in giudizio, e, contestando la Controparte_1 fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Collegio rigettare l'appello spiegato da con conseguente Parte_1 piena conferma della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto priva di fondamento in fatto e diritto per i motivi parimenti esposti in narrativa. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia di la Corte, Controparte_2 all'udienza tenuta in data 18.2.2025, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sui primi tre motivi di appello: il contratto di cessione di ramo di azienda.
Con i primi tre motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di cessione di ramo di azienda sottoscritto dalle parti in data 12.4.2017, per inesistenza dell'oggetto.
In estrema sintesi, la società deduce la consapevolezza da parte dell'appellato Pt_1 della mancata inclusione, tra i beni componenti l'azienda ceduta, dell'insegna e CP_1 del pregresso contratto di franchising stipulato con Mc ALs, assumendo, conseguentemente, che il Tribunale avrebbe fatto malgoverno delle norme e dei principi dettati in tema di interpretazione del contratto, laddove ha, erroneamente, ritenuto che, nell'oggetto del contratto, fossero compresi, quali elementi essenziali della pattuizione, tanto l'insegna Mc ALs, quanto la relativa licenza.
Più precisamente, l'odierna appellante, a sostegno del proposto gravame, ha allegato le seguenti circostanze : nell'estate del 2016, la società si era determinata a Pt_1 vendere l'immobile e l'azienda di ristorazione ivi condotta senza più rinnovare il franchising con Mc ALs;
la stessa aveva, quindi, avviato trattative con tale legale rappresentante di ”, interessato all'acquisto Per_2 Controparte_3 dell'azienda e dell'immobile; nel settembre 2016, aveva improvvisamente CP_3 pagina 5 di 13 interrotto le trattative;
aveva, dunque, instaurato nuove trattative con Pt_1
l'appellato e, alternativamente a questi, con il tali trattative erano CP_1 CP_2 sfociate nella stipula di una “lettera di intenti e accordo di confidenzialità”, con cui il si era impegnato ad acquistare l'azienda e l'immobile, dietro un corrispettivo CP_1 totale di euro 750.000,00; nell'accordo era stata espressamente esclusa la cessione della licenza di cui al contratto stipulato tra e McD2 S.r.l.; in data 10.3.2017, Pt_1
dietro indicazione del aveva concluso con (in qualità di Pt_1 CP_1 CP_2 legale rappresentante della società M&P S.r.l.) un “contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda”, in cui si dava nuovamente atto dell'intervenuta cessazione del rapporto di franchising con Mc ALs;
in data 12.4.2017, era stata definitivamente conclusa la cessione del ramo di azienda a favore del alienando l'immobile alla società CP_1
Pioneer I S.r.l., rappresentata e amministrata;
in pari data, la società Pioneer I aveva trasferito alla società il suddetto immobile, realizzando una plusvalenza sul CP_3 prezzo pagato per l'acquisto; dal rogito sottoscritto dalle società Pioneer I e CP_3 emergeva altresì che, in data 10 marzo 2017, ossia il giorno della stipula del preliminare tra e l'acquirente aveva emesso un assegno pari a euro Pt_1 CP_2 CP_3
100.000,00 a titolo di parziale pagamento del corrispettivo di acquisto.
Inoltre, la società ha asserito che le parti, laddove avevano indicato come Pt_1 oggetto di cessione “attività di ristorazione sotto l'insegna Mc Donald – Mc Drive”, in concreto avevano soltanto inteso identificare l'azienda ceduta operando un richiamo alla pregressa gestione, anche in ragione del fatto che, da un lato, il era a CP_1 conoscenza della cessazione degli effetti del pregresso contratto di franchising tra e Mc ALs, e, dall'altro, che l'azienda ceduta avrebbe potuto essere Pt_1 esercitata come attività di bar/ristorazione anche a prescindere dall'affiliazione con Mc
ALs.
Orbene, in merito a quanto dedotto dall'appellante, deve, in primo luogo, osservarsi come il contratto de quo reciti testualmente: “La società con sede in Parte_1
Riccione, cede e trasferisce al signor , il quale accetta e acquista: - Controparte_1 ramo di azienda avente per oggetto l'attività di ristorazione sotto l'insegna 'Mc Donald
– Mc Drive' corrente in Riccione (RN), Via Flaminia n. 93, costituito: - dagli elementi pagina 6 di 13 mobili e dalle attrezzature tecniche individuati nell'elenco che debitamente sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, a questo atto si allega sotto la lettera B), come elemento integrante ed essenziale, dispensato io Notaio dal darne lettura;
- dalla licenza per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione numero 1386/BA rilasciata dal Comune di Riccione in data 28 luglio 2010.”
Al riguardo, deve darsi atto che, tra i documenti prodotti dalle parti, non si rinviene il citato allegato b) al contratto, contenente l'elenco dei beni facenti parte del ramo di azienda oggetto di cessione.
Con riferimento all'oggetto del contratto de quo, la stessa società già in Parte_1 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, sia con l'atto di appello in esame
(v. pag. 14), ha dichiarato e ribadito che “l'insegna e il contratto di franchising non vengono in alcun modo riportati tra gli elementi formanti l'azienda dettagliatamente elencati in atto”, trattandosi, peraltro, di elementi non indispensabili ai fini dell'esercizio dell'attività aziendale e della cui insussistenza il cessionario era ben consapevole.
A fronte di tale specifica allegazione ed in difetto di una sua specifica e circostanziata contestazione da parte del volta a confutare quanto sostenuto da controparte e, CP_1 quindi, a dimostrare che il contratto, invece, contemplava, tra i beni componenti il ramo di azienda ceduto, anche l'insegna e il contratto di franchising con Mc ALs, nel caso di specie, in virtù del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), deve ritenersi pacifica, e, in quanto tale, idonea a formare il convincimento del Giudicante, la circostanza che l'elenco dei beni formanti il compendio aziendale oggetto di cessione non ricomprendeva l'insegna e il contratto di franchising con Mc ALs.
Accertata la circostanza sopra descritta, giova, a questo punto, osservare che, con riferimento al medesimo contratto oggetto del presente giudizio, il Tribunale di Rimini,
Sezione Lavoro ha pronunciato la sentenza n. 35/2018, pubblicata in data 15.2.2018, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro con sentenza n. 82/2021, pubblicata in data 17.2.2021, e ormai passata in giudicato per omessa ulteriore pagina 7 di 13 impugnazione, con cui è stata dichiarata la nullità del suddetto contratto di cessione di ramo di azienda per violazione dell'art. 2112 c.c.
La Corte ritiene che l'accertamento della causa produttiva della nullità del contratto de quo, nei termini in cui essa è stata rilevata nelle sentenze sopra richiamate, costituisca statuizione suscettibile di dispiegare efficacia di giudicato riflesso nel presente giudizio ovvero, in ogni caso, di fondare il convincimento che di seguito verrà esplicitato.
In primo luogo, deve rilevarsi come, nella fattispecie in esame, non vi sia perfetta identità soggettiva tra il presente giudizio (parti : e Parte_1 Controparte_1
e quello tenutosi davanti al Giudice del Lavoro (parti : Controparte_2 Parte_1
e i soggetti titolari dei rapporti di lavoro ricompresi nella cessione del ramo di azienda per cui è causa), sicchè non si verte nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2909 c.c.
Tuttavia, nella fattispecie in commento, ricorrono, come detto, le condizioni per poter configurare un giudicato riflesso.
Ed invero, secondo costante orientamento della Suprema Corte, la presenza di un giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, in quanto l'accertamento del giudicato esterno “non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem” (Cass. Civ. Sent. n. 16695/2022).
Inoltre, sempre in tema, la Corte di Cassazione ha affermato che la nozione di efficacia riflessa del giudicato presuppone un “nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa” (Cass. Sez. Unite, Sent.
n. 6523/2008).
Sulla base del principio sopra enunciato, la Corte di legittimità ha ravvisato un'ipotesi di giudicato riflesso in un caso di collegamento negoziale, ritenendo che il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverberi i propri effetti sui distinti giudizi relativi ai contratti agli altri contratti collegati (Cass. Civ. Ord. n. 5377/2023).
Nella medesima pronuncia, la Corte di Cassazione ha altresì richiamato un altro proprio arresto (Cass. Civ. Sent. n. 22908/2013), nel quale si è precisato che “il giudicato può pagina 8 di 13 spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto”.
Ne discende che, in ragione della relazione di pregiudizialità logico-giuridica e, comunque, di dipendenza intercorrente tra i rapporti delibati dal Giudice del Lavoro e quello oggetto della presente causa, e, segnatamente, tra l'accertamento giudiziale di nullità del contratto impugnato in sede giuslavoristica ormai coperto da giudicato e quello invocato nel presente giudizio, deve dichiararsi anche in questa sede l'invalidità della cessione di ramo di azienda in questione.
In ogni caso, anche a voler prescindere dall'efficacia riflessa del suddetto giudicato, le motivate argomentazioni svolte in punto di validità/nullità negoziale dal Tribunale di
Rimini, Sezione Lavoro, appaiono assolutamente condivisibili e, come anticipato, idonee a fondare il convincimento della Corte.
Infatti, il contratto oggetto del presente giudizio prevede la cessione da parte di Parte_1
a favore di del ramo di azienda avente per oggetto l'attività di
[...] Controparte_1 ristorazione sotto l'insegna “Mc Donald – Mc Drive”.
In tema di cessione di ramo di azienda, la Suprema Corte ha recentemente ribadito il principio, evocato anche dal sopra menzionato Giudice del Lavoro, secondo cui, ai fini del trasferimento del ramo di azienda, occorre, quale elemento costitutivo della cessione,
l'autonomia funzionale del ramo ceduto, “ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (Cass. Civ. Sent. n.
15469/2025).
Nel caso in esame, la stessa appellante ha dichiarato di avere sempre gestito l'azienda di ristorazione, dal 1996 al 2016, sotto l'insegna Mc ALs e di essersi determinata a vendere l'immobile e l'azienda nel 2016, stante l'approssimarsi della scadenza del contratto di franchising con Mc ALs (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).
Inoltre, nella lettera di intenti prodotta in primo grado dall'allora convenuta Pt_1 sub doc. n. 5, recante la sottoscrizione, oltre che della suddetta società, anche del pagina 9 di 13 l'odierna appellante si impegnava a chiedere a Mc ALs la proroga del CP_1 contratto di franchising fino alla data fissata per la stipula del contratto definitivo di cessione di azienda (pattuita, nella lettera di intenti, al 31.03.2017), a riprova, dunque, della circostanza che l'azienda, fino alla data prevista per la cessione, sarebbe stata condotta sotto l'insegna e nella vigenza del franchising con Mc ALs.
Come in precedenza esposto, per aversi una valida cessione di ramo di azienda, occorre che il ramo ceduto sia idoneo a svolgere la funzione o il servizio cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Tuttavia, nel caso di specie, la cessione di ramo di azienda risulta priva di un elemento oggettivo essenziale ai fini della sua validità, ossia l'autonomia funzionale del ramo ceduto.
Infatti, il compendio aziendale trasferito a non era, di per sé, idoneo a Controparte_1 consentire, autonomamente, la prosecuzione dell'attività che già in precedenza era svolta dal cedente, tanto che la stessa cedente aveva, in realtà, dovuto cessare la Parte_1 propria attività proprio a seguito della scadenza del contratto di franchising con Mc
ALs.
In particolare, va evidenziato come il contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda stipulato tra e quale legale rappresentante Parte_1 Controparte_2 della società “M & P S.r.l.s.”, in data 10.3.2017, stabilisse che “il ramo d'azienda è stato adibito ad attività di ristorazione sotto l'insegna “ Mc Donald – Mc Drive” fino al
31.1.2017 e da tale data risulta inattivo”.
Pertanto, nella fattispecie in commento, non può dirsi realizzata una valida cessione di ramo di azienda, stante l'inidoneità dei beni ceduti a formare un complesso aziendale dotato di autonomia funzionale, suscettibile di poter esercitare in concreto le finalità previste nel contratto, per realizzare le quali sarebbe stata necessaria l'inclusione, tra i beni ceduti, del contratto di franchising con Mc ALs e, con esso, dell'insegna oggetto della stessa licenza.
Conseguentemente, affermata la nullità del contratto per cui è causa, i primi tre motivi di appello vanno rigettati.
pagina 10 di 13 - Sulla domanda riconvenzionale avanzata da nel primo grado Parte_1 di giudizio.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da nel giudizio di primo Parte_1 grado e, qui, riproposta, va, preliminarmente, osservato come, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, l'impugnata statuizione di rigetto non sia affetta da difetto di motivazione.
Infatti, in comparsa di costituzione in primo grado, la società aveva Parte_1 fondato la propria pretesa risarcitoria sugli articoli 1337 e 2043 c.c., imputando a controparte la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, e ciò nel presupposto della validità dell'accordo, sicchè la declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa ha determinato l'assorbimento della suddetta domanda riconvenzionale (cd. assorbimento improprio, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione S.U. Sent. n.
31022/2019).
Anche in sede di appello, l'appellante asserisce che “i danni richiesti dall'odierna appellante consistono negli esborsi sostenuti da in conseguenza della Pt_1 spregiudicata condotta di (che, dopo aver acquisito l se n'è lavato le CP_1 Pt_3 mani, determinando l'introduzione da parte dei dipendenti dell'azione poi conclusasi con la reintegra presso ” (pag. 15 dell'atto di appello). Pt_1
L'addebito mosso al dunque, presuppone la validità della cessione in esame in CP_1 forza della quale l'odierno appellato avrebbe acquisito, unitamente all'azienda, anche la titolarità dei rapporti di lavoro inclusi nella cessione, con conseguente obbligo in capo al cessionario di dare continuità all'attività d'impresa e ai suddetti rapporti di lavoro.
Inoltre, anche a voler ritenere la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1 disancorata dalla validità o meno del contratto de quo, non sussistono comunque i presupposti per il suo accoglimento.
Infatti, pur deducendo la sussistenza di un accordo trilaterale tra Parte_1
e la società volto a realizzare una plusvalenza sull'immobile CP_1 CP_2 CP_3 da essa ceduto, non ha, tuttavia, mai allegato che detto accordo abbia inciso sulla sua determinazione a concludere il contratto o a concludere il contratto a quelle condizioni, tanto che il danno dalla stessa richiesto non si sostanzia nell'asserita plusvalenza pagina 11 di 13 realizzata dal terzo, ma unicamente negli esborsi che ha dovuto sostenere per la reintegra dei lavoratori, costituenti, però, una conseguenza della nullità del contratto e non della condotta asseritamente scorretta del e degli altri soggetti che hanno preso parte CP_1 alle trattative precontrattuali.
Conseguentemente, anche il motivo di gravame sopra delibato deve essere rigettato.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame, sia pur con motivazione almeno parzialmente diversa, deve essere rigettato, e, per l'effetto,
l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico di parte appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza Parte_1
n. 61/2023, resa dal Tribunale di Rimini in data 31.1.2023.
CONDANNA al rimborso, in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, liquidate in € 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
[...] tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. Controparte_4
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
pagina 12 di 13 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 2 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 300/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MONICA Parte_1 P.IVA_1
FILIPPI, dell'avv. GIOVANNI CRISTOFFANINI e dell'avv. ARIANNA
PETTAZZONI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Piazza di
Porta San Mamolo n. 3, BOLOGNA.
APPELLANTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CH TE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Ponchielli
n. 77, PESARO.
APPELLATO pagina 1 di 13 nonché contro
C.F. Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 18 febbraio 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Rimini, la società chiedendo la declaratoria di Parte_1 nullità del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato inter partes in data
12.4.2017 e la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., del corrispettivo già pagato pari a euro 180.000,00, oltre interessi e spese di lite.
L'attore deduceva, in sintesi: 1) di avere acquistato, con atto a rogito Notaio Per_1 di Pesaro, in data 12.4.2017 (Rep. N. 583731 – Raccolta n. 27198), il ramo di azienda avente ad oggetto “l'attività di ristorazione sotto l'insegna 'Mc Donald – Mc Drive' ” sita in Riccione, via Flaminia n. 93, comprensiva del trasferimento di diciotto contratti di lavoro dipendente, per un corrispettivo, come detto, di euro 180.000,00; 2) che i suoi dipendenti avevano formalmente impugnato la suddetta cessione di ramo d'azienda, chiedendo al competente Tribunale di Rimini, tra l'altro, di accertarne l'illegittimità; 3) che il Tribunale di Rimini aveva definito il suddetto giudizio con sentenza n. 35/2018, dichiarando anche la nullità del predetto contratto di cessione di ramo di azienda per mancanza di oggetto in quanto non comprensivo dell'essenziale contratto di affiliazione tra Mc ALs Italia e l'attrice; 4) che tale nullità negoziale avrebbe dovuto imporre alla società la restituzione del già percepito corrispettivo. Pt_1
Si costituiva in giudizio la società la quale, contestando la fondatezza Parte_2 delle deduzioni svolte dall'attore, chiedeva il rigetto delle domande ex adverso proposte,
e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o ex art.
pagina 2 di 13 1337 c.c., al risarcimento del danno da essa sofferto in conseguenza della condotta contraria al dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, tenuta dai cedenti e chiedendo Controparte_1 Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultimo.
Nel corso del giudizio, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo CP_2
il Tribunale dichiarava la contumacia di quest'ultimo e, successivamente,
[...] acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con sentenza n. 61/2023, resa in data
31.1.2023, in accoglimento della domanda proposta dall'attore, dichiarava la nullità del contratto di cessione del ramo di azienda stipulato in data 12.4.2017, condannando la società alla restituzione, in favore dell'attore, della somma già percepita a Parte_1 titolo di corrispettivo, con conseguente reiezione della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, e Controparte_1 CP_2
proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
[...]
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la violazione degli artt. 2697
c.c. e 115-116 c.p.c., per omessa e/o erronea valutazione da parte del primo Giudice delle trattative che avevano preceduto l'acquisto dell'azienda, del comportamento tenuto dalle parti e delle concrete modalità con cui l'operazione de qua era stata portata a compimento, da cui avrebbe dovuto agevolmente desumersi che il all'atto CP_1 della stipulazione, era a conoscenza della già intervenuta caducazione del contratto di affiliazione commerciale con Mc ALs.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'errata individuazione dell'oggetto della cessione, assumendo che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, l'insegna e il franchising sopra indicati non costituivano elementi essenziali del compendio aziendale ceduto al CP_1
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'erronea applicazione, da parte del Giudice di prime cure, delle norme in materia di interpretazione dei contratti e del disposto di cui pagina 3 di 13 all'art. 2700 c.c., evidenziando come il Tribunale non avesse tenuto in considerazione la lettera di intenti e il contratto preliminare, dai quali, a suo dire, risultava la volontà delle parti di escludere dall'oggetto del contratto l'affiliazione con Mc ALs.
Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, senza specifica motivazione, ha rigettato la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere il ristoro dei danni da essa subìti in conseguenza della spregiudicata condotta tenuta dal cessionario CP_1
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previa sospensione inaudita altera parte ovvero, in subordine, in esito all'udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell'art. 351 c.p.c., della Sentenza n. 61/2023 pronunciata in data 31 gennaio 2023 dal Tribunale di Rimini,
Giudice Dott.ssa Letizia Bocchini, a definizione del giudizio R.G. n. 2020/2018, in totale riforma della Sentenza impugnata e previa, occorrendo, ammissione delle istanze istruttorie formulate da nel precedente grado di giudizio, e sopra riportate (v. Pt_1 capitolo IV): - in via principale: respingere ogni e qualsiasi domanda formulata dal
Signor nei confronti di perché infondata, in fatto e in diritto, e CP_1 Pt_1 totalmente sfornita di prova;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità dei Signori e in via tra loro solidale, Controparte_1 Controparte_2 alternativa e/o come meglio visto, e ciascuno al rispettivo titolo (art. 2043 cod. civ. e/o art. 1337 cod. civ. e/o art. 2395 cod. civ.), nella causazione dei danni subiti e subendi da per le causali di cui in atti, nell'importo di Euro 142.233,66 (Euro 89.428,85 Pt_1 per le retribuzioni ed Euro 52.804,81 per i contributi previdenziali) e/o nell'altra meglio vista somma per come sarà quantificata all'esito dell'istruttoria di causa e, per l'effetto, condannare i predetti Signori e in via tra loro Controparte_1 Controparte_2 solidale, alternativa o come meglio visto, e ciascuno al rispettivo titolo, all'inerente risarcimento, oltre interessi di mora e rivalutazione;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. Con espressa riserva di azione per ogni ulteriore voce di danno.”.
pagina 4 di 13 L'appellato si è ritualmente costituito in giudizio, e, contestando la Controparte_1 fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Collegio rigettare l'appello spiegato da con conseguente Parte_1 piena conferma della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto priva di fondamento in fatto e diritto per i motivi parimenti esposti in narrativa. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia di la Corte, Controparte_2 all'udienza tenuta in data 18.2.2025, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sui primi tre motivi di appello: il contratto di cessione di ramo di azienda.
Con i primi tre motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di cessione di ramo di azienda sottoscritto dalle parti in data 12.4.2017, per inesistenza dell'oggetto.
In estrema sintesi, la società deduce la consapevolezza da parte dell'appellato Pt_1 della mancata inclusione, tra i beni componenti l'azienda ceduta, dell'insegna e CP_1 del pregresso contratto di franchising stipulato con Mc ALs, assumendo, conseguentemente, che il Tribunale avrebbe fatto malgoverno delle norme e dei principi dettati in tema di interpretazione del contratto, laddove ha, erroneamente, ritenuto che, nell'oggetto del contratto, fossero compresi, quali elementi essenziali della pattuizione, tanto l'insegna Mc ALs, quanto la relativa licenza.
Più precisamente, l'odierna appellante, a sostegno del proposto gravame, ha allegato le seguenti circostanze : nell'estate del 2016, la società si era determinata a Pt_1 vendere l'immobile e l'azienda di ristorazione ivi condotta senza più rinnovare il franchising con Mc ALs;
la stessa aveva, quindi, avviato trattative con tale legale rappresentante di ”, interessato all'acquisto Per_2 Controparte_3 dell'azienda e dell'immobile; nel settembre 2016, aveva improvvisamente CP_3 pagina 5 di 13 interrotto le trattative;
aveva, dunque, instaurato nuove trattative con Pt_1
l'appellato e, alternativamente a questi, con il tali trattative erano CP_1 CP_2 sfociate nella stipula di una “lettera di intenti e accordo di confidenzialità”, con cui il si era impegnato ad acquistare l'azienda e l'immobile, dietro un corrispettivo CP_1 totale di euro 750.000,00; nell'accordo era stata espressamente esclusa la cessione della licenza di cui al contratto stipulato tra e McD2 S.r.l.; in data 10.3.2017, Pt_1
dietro indicazione del aveva concluso con (in qualità di Pt_1 CP_1 CP_2 legale rappresentante della società M&P S.r.l.) un “contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda”, in cui si dava nuovamente atto dell'intervenuta cessazione del rapporto di franchising con Mc ALs;
in data 12.4.2017, era stata definitivamente conclusa la cessione del ramo di azienda a favore del alienando l'immobile alla società CP_1
Pioneer I S.r.l., rappresentata e amministrata;
in pari data, la società Pioneer I aveva trasferito alla società il suddetto immobile, realizzando una plusvalenza sul CP_3 prezzo pagato per l'acquisto; dal rogito sottoscritto dalle società Pioneer I e CP_3 emergeva altresì che, in data 10 marzo 2017, ossia il giorno della stipula del preliminare tra e l'acquirente aveva emesso un assegno pari a euro Pt_1 CP_2 CP_3
100.000,00 a titolo di parziale pagamento del corrispettivo di acquisto.
Inoltre, la società ha asserito che le parti, laddove avevano indicato come Pt_1 oggetto di cessione “attività di ristorazione sotto l'insegna Mc Donald – Mc Drive”, in concreto avevano soltanto inteso identificare l'azienda ceduta operando un richiamo alla pregressa gestione, anche in ragione del fatto che, da un lato, il era a CP_1 conoscenza della cessazione degli effetti del pregresso contratto di franchising tra e Mc ALs, e, dall'altro, che l'azienda ceduta avrebbe potuto essere Pt_1 esercitata come attività di bar/ristorazione anche a prescindere dall'affiliazione con Mc
ALs.
Orbene, in merito a quanto dedotto dall'appellante, deve, in primo luogo, osservarsi come il contratto de quo reciti testualmente: “La società con sede in Parte_1
Riccione, cede e trasferisce al signor , il quale accetta e acquista: - Controparte_1 ramo di azienda avente per oggetto l'attività di ristorazione sotto l'insegna 'Mc Donald
– Mc Drive' corrente in Riccione (RN), Via Flaminia n. 93, costituito: - dagli elementi pagina 6 di 13 mobili e dalle attrezzature tecniche individuati nell'elenco che debitamente sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, a questo atto si allega sotto la lettera B), come elemento integrante ed essenziale, dispensato io Notaio dal darne lettura;
- dalla licenza per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione numero 1386/BA rilasciata dal Comune di Riccione in data 28 luglio 2010.”
Al riguardo, deve darsi atto che, tra i documenti prodotti dalle parti, non si rinviene il citato allegato b) al contratto, contenente l'elenco dei beni facenti parte del ramo di azienda oggetto di cessione.
Con riferimento all'oggetto del contratto de quo, la stessa società già in Parte_1 comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, sia con l'atto di appello in esame
(v. pag. 14), ha dichiarato e ribadito che “l'insegna e il contratto di franchising non vengono in alcun modo riportati tra gli elementi formanti l'azienda dettagliatamente elencati in atto”, trattandosi, peraltro, di elementi non indispensabili ai fini dell'esercizio dell'attività aziendale e della cui insussistenza il cessionario era ben consapevole.
A fronte di tale specifica allegazione ed in difetto di una sua specifica e circostanziata contestazione da parte del volta a confutare quanto sostenuto da controparte e, CP_1 quindi, a dimostrare che il contratto, invece, contemplava, tra i beni componenti il ramo di azienda ceduto, anche l'insegna e il contratto di franchising con Mc ALs, nel caso di specie, in virtù del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), deve ritenersi pacifica, e, in quanto tale, idonea a formare il convincimento del Giudicante, la circostanza che l'elenco dei beni formanti il compendio aziendale oggetto di cessione non ricomprendeva l'insegna e il contratto di franchising con Mc ALs.
Accertata la circostanza sopra descritta, giova, a questo punto, osservare che, con riferimento al medesimo contratto oggetto del presente giudizio, il Tribunale di Rimini,
Sezione Lavoro ha pronunciato la sentenza n. 35/2018, pubblicata in data 15.2.2018, confermata dalla Corte d'Appello di Bologna, Sezione Lavoro con sentenza n. 82/2021, pubblicata in data 17.2.2021, e ormai passata in giudicato per omessa ulteriore pagina 7 di 13 impugnazione, con cui è stata dichiarata la nullità del suddetto contratto di cessione di ramo di azienda per violazione dell'art. 2112 c.c.
La Corte ritiene che l'accertamento della causa produttiva della nullità del contratto de quo, nei termini in cui essa è stata rilevata nelle sentenze sopra richiamate, costituisca statuizione suscettibile di dispiegare efficacia di giudicato riflesso nel presente giudizio ovvero, in ogni caso, di fondare il convincimento che di seguito verrà esplicitato.
In primo luogo, deve rilevarsi come, nella fattispecie in esame, non vi sia perfetta identità soggettiva tra il presente giudizio (parti : e Parte_1 Controparte_1
e quello tenutosi davanti al Giudice del Lavoro (parti : Controparte_2 Parte_1
e i soggetti titolari dei rapporti di lavoro ricompresi nella cessione del ramo di azienda per cui è causa), sicchè non si verte nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2909 c.c.
Tuttavia, nella fattispecie in commento, ricorrono, come detto, le condizioni per poter configurare un giudicato riflesso.
Ed invero, secondo costante orientamento della Suprema Corte, la presenza di un giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, in quanto l'accertamento del giudicato esterno “non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem” (Cass. Civ. Sent. n. 16695/2022).
Inoltre, sempre in tema, la Corte di Cassazione ha affermato che la nozione di efficacia riflessa del giudicato presuppone un “nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, che si ha allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa” (Cass. Sez. Unite, Sent.
n. 6523/2008).
Sulla base del principio sopra enunciato, la Corte di legittimità ha ravvisato un'ipotesi di giudicato riflesso in un caso di collegamento negoziale, ritenendo che il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverberi i propri effetti sui distinti giudizi relativi ai contratti agli altri contratti collegati (Cass. Civ. Ord. n. 5377/2023).
Nella medesima pronuncia, la Corte di Cassazione ha altresì richiamato un altro proprio arresto (Cass. Civ. Sent. n. 22908/2013), nel quale si è precisato che “il giudicato può pagina 8 di 13 spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto”.
Ne discende che, in ragione della relazione di pregiudizialità logico-giuridica e, comunque, di dipendenza intercorrente tra i rapporti delibati dal Giudice del Lavoro e quello oggetto della presente causa, e, segnatamente, tra l'accertamento giudiziale di nullità del contratto impugnato in sede giuslavoristica ormai coperto da giudicato e quello invocato nel presente giudizio, deve dichiararsi anche in questa sede l'invalidità della cessione di ramo di azienda in questione.
In ogni caso, anche a voler prescindere dall'efficacia riflessa del suddetto giudicato, le motivate argomentazioni svolte in punto di validità/nullità negoziale dal Tribunale di
Rimini, Sezione Lavoro, appaiono assolutamente condivisibili e, come anticipato, idonee a fondare il convincimento della Corte.
Infatti, il contratto oggetto del presente giudizio prevede la cessione da parte di Parte_1
a favore di del ramo di azienda avente per oggetto l'attività di
[...] Controparte_1 ristorazione sotto l'insegna “Mc Donald – Mc Drive”.
In tema di cessione di ramo di azienda, la Suprema Corte ha recentemente ribadito il principio, evocato anche dal sopra menzionato Giudice del Lavoro, secondo cui, ai fini del trasferimento del ramo di azienda, occorre, quale elemento costitutivo della cessione,
l'autonomia funzionale del ramo ceduto, “ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione” (Cass. Civ. Sent. n.
15469/2025).
Nel caso in esame, la stessa appellante ha dichiarato di avere sempre gestito l'azienda di ristorazione, dal 1996 al 2016, sotto l'insegna Mc ALs e di essersi determinata a vendere l'immobile e l'azienda nel 2016, stante l'approssimarsi della scadenza del contratto di franchising con Mc ALs (cfr. pag. 6 dell'atto di appello).
Inoltre, nella lettera di intenti prodotta in primo grado dall'allora convenuta Pt_1 sub doc. n. 5, recante la sottoscrizione, oltre che della suddetta società, anche del pagina 9 di 13 l'odierna appellante si impegnava a chiedere a Mc ALs la proroga del CP_1 contratto di franchising fino alla data fissata per la stipula del contratto definitivo di cessione di azienda (pattuita, nella lettera di intenti, al 31.03.2017), a riprova, dunque, della circostanza che l'azienda, fino alla data prevista per la cessione, sarebbe stata condotta sotto l'insegna e nella vigenza del franchising con Mc ALs.
Come in precedenza esposto, per aversi una valida cessione di ramo di azienda, occorre che il ramo ceduto sia idoneo a svolgere la funzione o il servizio cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Tuttavia, nel caso di specie, la cessione di ramo di azienda risulta priva di un elemento oggettivo essenziale ai fini della sua validità, ossia l'autonomia funzionale del ramo ceduto.
Infatti, il compendio aziendale trasferito a non era, di per sé, idoneo a Controparte_1 consentire, autonomamente, la prosecuzione dell'attività che già in precedenza era svolta dal cedente, tanto che la stessa cedente aveva, in realtà, dovuto cessare la Parte_1 propria attività proprio a seguito della scadenza del contratto di franchising con Mc
ALs.
In particolare, va evidenziato come il contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda stipulato tra e quale legale rappresentante Parte_1 Controparte_2 della società “M & P S.r.l.s.”, in data 10.3.2017, stabilisse che “il ramo d'azienda è stato adibito ad attività di ristorazione sotto l'insegna “ Mc Donald – Mc Drive” fino al
31.1.2017 e da tale data risulta inattivo”.
Pertanto, nella fattispecie in commento, non può dirsi realizzata una valida cessione di ramo di azienda, stante l'inidoneità dei beni ceduti a formare un complesso aziendale dotato di autonomia funzionale, suscettibile di poter esercitare in concreto le finalità previste nel contratto, per realizzare le quali sarebbe stata necessaria l'inclusione, tra i beni ceduti, del contratto di franchising con Mc ALs e, con esso, dell'insegna oggetto della stessa licenza.
Conseguentemente, affermata la nullità del contratto per cui è causa, i primi tre motivi di appello vanno rigettati.
pagina 10 di 13 - Sulla domanda riconvenzionale avanzata da nel primo grado Parte_1 di giudizio.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da nel giudizio di primo Parte_1 grado e, qui, riproposta, va, preliminarmente, osservato come, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, l'impugnata statuizione di rigetto non sia affetta da difetto di motivazione.
Infatti, in comparsa di costituzione in primo grado, la società aveva Parte_1 fondato la propria pretesa risarcitoria sugli articoli 1337 e 2043 c.c., imputando a controparte la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, e ciò nel presupposto della validità dell'accordo, sicchè la declaratoria di nullità del contratto oggetto di causa ha determinato l'assorbimento della suddetta domanda riconvenzionale (cd. assorbimento improprio, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione S.U. Sent. n.
31022/2019).
Anche in sede di appello, l'appellante asserisce che “i danni richiesti dall'odierna appellante consistono negli esborsi sostenuti da in conseguenza della Pt_1 spregiudicata condotta di (che, dopo aver acquisito l se n'è lavato le CP_1 Pt_3 mani, determinando l'introduzione da parte dei dipendenti dell'azione poi conclusasi con la reintegra presso ” (pag. 15 dell'atto di appello). Pt_1
L'addebito mosso al dunque, presuppone la validità della cessione in esame in CP_1 forza della quale l'odierno appellato avrebbe acquisito, unitamente all'azienda, anche la titolarità dei rapporti di lavoro inclusi nella cessione, con conseguente obbligo in capo al cessionario di dare continuità all'attività d'impresa e ai suddetti rapporti di lavoro.
Inoltre, anche a voler ritenere la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1 disancorata dalla validità o meno del contratto de quo, non sussistono comunque i presupposti per il suo accoglimento.
Infatti, pur deducendo la sussistenza di un accordo trilaterale tra Parte_1
e la società volto a realizzare una plusvalenza sull'immobile CP_1 CP_2 CP_3 da essa ceduto, non ha, tuttavia, mai allegato che detto accordo abbia inciso sulla sua determinazione a concludere il contratto o a concludere il contratto a quelle condizioni, tanto che il danno dalla stessa richiesto non si sostanzia nell'asserita plusvalenza pagina 11 di 13 realizzata dal terzo, ma unicamente negli esborsi che ha dovuto sostenere per la reintegra dei lavoratori, costituenti, però, una conseguenza della nullità del contratto e non della condotta asseritamente scorretta del e degli altri soggetti che hanno preso parte CP_1 alle trattative precontrattuali.
Conseguentemente, anche il motivo di gravame sopra delibato deve essere rigettato.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame, sia pur con motivazione almeno parzialmente diversa, deve essere rigettato, e, per l'effetto,
l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico di parte appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza Parte_1
n. 61/2023, resa dal Tribunale di Rimini in data 31.1.2023.
CONDANNA al rimborso, in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio, liquidate in € 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
[...] tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. Controparte_4
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
pagina 12 di 13 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 2 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 13 di 13