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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/07/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di appello Di L'Aquila
La Corte, riunita in camera di conSIlio e composta da:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio ConSIliere
Alberto Iachini Bellisarii ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello N. R.G. 1198/2023, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.7.2025;
promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Napoli Corso Umberto I n. 106 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Orlando giusta procura in calce all'atto di appello,
Appellante
contro
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in primo grado in Pescasseroli, Piazza Umberto I, 13 presso lo studio dell'Avv. Luigi La Cesa,
Appellato contumace avverso la sentenza n. 102/2023 depositata il 26/04/2023 dal Tribunale di Sulmona nel procedimento civile n. 55/21, avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “sentir riformare l'impugnata sentenza ed in riforma della stessa, previa sospensione della provvisoria esecuzione, accertare e dichiarare:
che la procedura esecutiva rg. N. 97/14 esistente presso il Tribunale di Sulmona fu regolarmente transatta tra le parti con provvedimento allegato all'udienza del
05.05.2021 tra le parti, con atto di transazione regolarmente depositato il 04.05.21 e confermato con l'assemblea del 14.07.2018;
che per l'effetto ed in ogni caso, la procedura esecutiva in corso era già stata transatta tra le parti giusta scrittura già posta all'esame dell'assemblea e tra il Condominio Lotto Part Qr Fabrr. A e Parte_1
che pertanto, va dichiarata l'avvenuta transazione del giudizio di esecuzione intrapreso dal Condominio contro la concludente società, con salvezza di ogni eventuale somma relativa alle sole spese intraprese nei confronti della concludente società da parte del creditore procedente.
In ogni caso si riporta a tutta la documentazione depositata nel fascicolo di esecuzione.”
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Sulmona così ebbe a decidere:
PQM
:
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pag. 2/6 - Dichiara inammissibile e/o infondata l'opposizione proposta da Parte_1
[...]
- Condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al rimborso delle spese giudiziali a favore del Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, liquidate in € 5.810 per
[...]
compensi (scaglione sino a 52.000, fase studio, introduttiva, decisionale, tariffe medie), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
ha introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione proposta
[...]
nell'ambito della procedura esecutiva n. 97/14 pendente dinanzi al Tribunale di
Sulmona.
In data 18.4.2021 si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversa opposizione.
In particolare, dall'analisi degli atti si evince che:
- La è proprietaria di un appartamento identificato Parte_1
come interno 24, facente parte del , per averlo Controparte_2
acquistato dalla VELIA S.a.s. di HI LA & C.;
- In data 19.4.2014 il Tribunale di Sulmona emetteva decreto ingiuntivo n. 104/2014 in favore del ingiungendo alla società e alla Velia CP_1 Parte_1
s.a.s. il pagamento della somma di € 55.722.94 oltre oneri e spese, per l'omesso pagamento delle spese condominiali;
- Con atto del 10.10.2014, il Condominio sottoponeva a pignoramento l'immobile di proprietà della sito in Pescasseroli, dando origine Parte_1
alla procedura esecutiva immobiliare n. 97/2014;
pag. 3/6 - Con sentenza n. 156/2015 il Tribunale di Sulmona rigettava l'opposizione proposta avverso il suddetto decreto ingiuntivo e condannava la società al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Detta sentenza diveniva dunque titolo esecutivo nell'ambito della procedura esecutiva n. 97/2014;
- Nell'ambito della suddetta procedura, interveniva quale creditrice Parte_2
ipotecaria ed il SI. , in proprio e nella sua qualità di l.r.p.t. della Parte_3 [...]
Parte_1
Dopo numerosi tentativi di vendita, la SI.ra , in data 29 marzo Parte_4
2019, ha presentato istanza di assegnazione dell'appartamento della
[...]
Parte_1
- Il , avendo sino a quel momento affrontato le spese per la prosecuzione CP_2
della procedura, in data 8 aprile 2019 e 3 luglio 2019 ha depositato la Dichiarazione di credito con la relativa nota spese, liquidate con provvedimento del G.E. del successivo
12.9.2019;
- In data 20.09.2019 veniva proposta opposizione agli atti esecutivi da parte di
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante della Pt_3 Parte_1
nella quale si contestava la legittimità delle somme liquidate;
[...]
- In esito alla comparizione delle parti, con ordinanza del 21.12.2020 il Giudice ha rigettato l'opposizione proposta assegnando i termini per l'istaurazione del giudizio di merito.
La società ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. Parte_1
avverso il provvedimento del G.E. con cui si liquidavano le somme richieste nella nota di credito dal nell'ambito della procedura esecutiva Controparte_2
immobiliare n. 97/2014 pendente dinanzi al Tribunale di Sulmona.
Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza impugnata, dichiarava la inammissibilità e /o infondatezza dell'azione proposta sul rilievo che le eccezioni formulate in sede di pag. 4/6 memorie ex. art.183 fossero questioni nuove e pertanto inammissibili e rilevando che le somme liquidate dal giudice dell'esecuzione ex art. 91 fossero legittime trattandosi di voci di spesa necessarie per promuovere e proseguire la procedura esecutiva.
Nel proprio percorso motivazionale rilevava il primo giudice la confusa e poco definita esposizione dei fatti (peraltro neppure rispondente alle conclusioni), la omessa indicazione delle ragioni di diritto a sostegno della domanda stessa, nonché la omessa produzione di documenti da cui poter eventualmente evincere i riferimenti attorei.
La sentenza è stata impugnata dalla (che ha chiesto l'integrale Parte_1
riforma e la dichiarazione della cessazione della materia del contendere della procedura esecutiva) con un unico, confuso e disarticolato, motivo, ai limiti dell'intellegibilità, relativo al fatto che la procedura esecutiva era già stata transatta tra le parti.
Nella contumacia del Controparte_3
, non costituitosi, in esito all'udienza di discussione del
[...]
09.07.2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c. e sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va preliminarmente rilevata la tardività dell'impugnazione, in quanto l'atto di appello è stato notificato il 22.11.2023 a fronte di sentenza di primo grado pubblicata il
26.4.2023.
Il termine semestrale per impugnare scadeva il 26.10.2023 in quanto nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi non si applica il termine di sospensione feriale.
La sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex art. 617 c.p.c., inoltre, non può giammai essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione.
L'appello in esame è infatti relativo a questioni oggetto di opposizione agli atti esecutivi - coinvolgendo queste non l'an, bensì il quomodo dell'esecuzione ex art. 617
c.p.c. - e come tali incensurabili in appello ai sensi dell'art. 618 c.p.c. (che ai commi 2 e pag. 5/6 3, come è noto, sancisce la non impugnabilità della sentenza che definisce una opposizione agli atti esecutivi, la quale è dunque soggetta esclusivamente a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.).
4.4. In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in camera di conSIlio il 9.7.2025.
Il ConSIliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di appello Di L'Aquila
La Corte, riunita in camera di conSIlio e composta da:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio ConSIliere
Alberto Iachini Bellisarii ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello N. R.G. 1198/2023, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.7.2025;
promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Napoli Corso Umberto I n. 106 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Orlando giusta procura in calce all'atto di appello,
Appellante
contro
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in primo grado in Pescasseroli, Piazza Umberto I, 13 presso lo studio dell'Avv. Luigi La Cesa,
Appellato contumace avverso la sentenza n. 102/2023 depositata il 26/04/2023 dal Tribunale di Sulmona nel procedimento civile n. 55/21, avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “sentir riformare l'impugnata sentenza ed in riforma della stessa, previa sospensione della provvisoria esecuzione, accertare e dichiarare:
che la procedura esecutiva rg. N. 97/14 esistente presso il Tribunale di Sulmona fu regolarmente transatta tra le parti con provvedimento allegato all'udienza del
05.05.2021 tra le parti, con atto di transazione regolarmente depositato il 04.05.21 e confermato con l'assemblea del 14.07.2018;
che per l'effetto ed in ogni caso, la procedura esecutiva in corso era già stata transatta tra le parti giusta scrittura già posta all'esame dell'assemblea e tra il Condominio Lotto Part Qr Fabrr. A e Parte_1
che pertanto, va dichiarata l'avvenuta transazione del giudizio di esecuzione intrapreso dal Condominio contro la concludente società, con salvezza di ogni eventuale somma relativa alle sole spese intraprese nei confronti della concludente società da parte del creditore procedente.
In ogni caso si riporta a tutta la documentazione depositata nel fascicolo di esecuzione.”
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Sulmona così ebbe a decidere:
PQM
:
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pag. 2/6 - Dichiara inammissibile e/o infondata l'opposizione proposta da Parte_1
[...]
- Condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al rimborso delle spese giudiziali a favore del Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, liquidate in € 5.810 per
[...]
compensi (scaglione sino a 52.000, fase studio, introduttiva, decisionale, tariffe medie), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
ha introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione proposta
[...]
nell'ambito della procedura esecutiva n. 97/14 pendente dinanzi al Tribunale di
Sulmona.
In data 18.4.2021 si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversa opposizione.
In particolare, dall'analisi degli atti si evince che:
- La è proprietaria di un appartamento identificato Parte_1
come interno 24, facente parte del , per averlo Controparte_2
acquistato dalla VELIA S.a.s. di HI LA & C.;
- In data 19.4.2014 il Tribunale di Sulmona emetteva decreto ingiuntivo n. 104/2014 in favore del ingiungendo alla società e alla Velia CP_1 Parte_1
s.a.s. il pagamento della somma di € 55.722.94 oltre oneri e spese, per l'omesso pagamento delle spese condominiali;
- Con atto del 10.10.2014, il Condominio sottoponeva a pignoramento l'immobile di proprietà della sito in Pescasseroli, dando origine Parte_1
alla procedura esecutiva immobiliare n. 97/2014;
pag. 3/6 - Con sentenza n. 156/2015 il Tribunale di Sulmona rigettava l'opposizione proposta avverso il suddetto decreto ingiuntivo e condannava la società al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Detta sentenza diveniva dunque titolo esecutivo nell'ambito della procedura esecutiva n. 97/2014;
- Nell'ambito della suddetta procedura, interveniva quale creditrice Parte_2
ipotecaria ed il SI. , in proprio e nella sua qualità di l.r.p.t. della Parte_3 [...]
Parte_1
Dopo numerosi tentativi di vendita, la SI.ra , in data 29 marzo Parte_4
2019, ha presentato istanza di assegnazione dell'appartamento della
[...]
Parte_1
- Il , avendo sino a quel momento affrontato le spese per la prosecuzione CP_2
della procedura, in data 8 aprile 2019 e 3 luglio 2019 ha depositato la Dichiarazione di credito con la relativa nota spese, liquidate con provvedimento del G.E. del successivo
12.9.2019;
- In data 20.09.2019 veniva proposta opposizione agli atti esecutivi da parte di
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante della Pt_3 Parte_1
nella quale si contestava la legittimità delle somme liquidate;
[...]
- In esito alla comparizione delle parti, con ordinanza del 21.12.2020 il Giudice ha rigettato l'opposizione proposta assegnando i termini per l'istaurazione del giudizio di merito.
La società ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. Parte_1
avverso il provvedimento del G.E. con cui si liquidavano le somme richieste nella nota di credito dal nell'ambito della procedura esecutiva Controparte_2
immobiliare n. 97/2014 pendente dinanzi al Tribunale di Sulmona.
Il Tribunale di Sulmona, con la sentenza impugnata, dichiarava la inammissibilità e /o infondatezza dell'azione proposta sul rilievo che le eccezioni formulate in sede di pag. 4/6 memorie ex. art.183 fossero questioni nuove e pertanto inammissibili e rilevando che le somme liquidate dal giudice dell'esecuzione ex art. 91 fossero legittime trattandosi di voci di spesa necessarie per promuovere e proseguire la procedura esecutiva.
Nel proprio percorso motivazionale rilevava il primo giudice la confusa e poco definita esposizione dei fatti (peraltro neppure rispondente alle conclusioni), la omessa indicazione delle ragioni di diritto a sostegno della domanda stessa, nonché la omessa produzione di documenti da cui poter eventualmente evincere i riferimenti attorei.
La sentenza è stata impugnata dalla (che ha chiesto l'integrale Parte_1
riforma e la dichiarazione della cessazione della materia del contendere della procedura esecutiva) con un unico, confuso e disarticolato, motivo, ai limiti dell'intellegibilità, relativo al fatto che la procedura esecutiva era già stata transatta tra le parti.
Nella contumacia del Controparte_3
, non costituitosi, in esito all'udienza di discussione del
[...]
09.07.2025, fissata ex art. 281 sexies c.p.c. e sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va preliminarmente rilevata la tardività dell'impugnazione, in quanto l'atto di appello è stato notificato il 22.11.2023 a fronte di sentenza di primo grado pubblicata il
26.4.2023.
Il termine semestrale per impugnare scadeva il 26.10.2023 in quanto nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi non si applica il termine di sospensione feriale.
La sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex art. 617 c.p.c., inoltre, non può giammai essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione.
L'appello in esame è infatti relativo a questioni oggetto di opposizione agli atti esecutivi - coinvolgendo queste non l'an, bensì il quomodo dell'esecuzione ex art. 617
c.p.c. - e come tali incensurabili in appello ai sensi dell'art. 618 c.p.c. (che ai commi 2 e pag. 5/6 3, come è noto, sancisce la non impugnabilità della sentenza che definisce una opposizione agli atti esecutivi, la quale è dunque soggetta esclusivamente a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.).
4.4. In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in camera di conSIlio il 9.7.2025.
Il ConSIliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo
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