Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 13/08/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00653/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa e Ministero dell’economia e delle finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero della difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva – -OMISSIS-^ -OMISSIS-^ -OMISSIS-, notificato in data-OMISSIS-, con il quale l’infermità sofferta dal ricorrente è stata giudicata come non dipendente da causa di servizio, negando altresì la concessione del beneficio dell’equo indennizzo;
- del parere del Ministero dell’economia e delle finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio n.-OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS- nella parte in cui ha giudicato l’infermità sofferta dal ricorrente come non dipendente da fatti di servizio;
- del verbale della Commissione medica ospedaliera di Roma n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha omesso di ascrivere a tabella la patologia sofferta dal ricorrente, ritenendola “non stabilizzata”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- dell’Esercito italiano -OMISSIS-, attualmente in servizio presso la -OMISSIS- di Perugia, impugna nel presente giudizio il provvedimento della Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa in data -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, recante il rigetto dell’istanza volta a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ -OMISSIS- ”, nonché il contestuale diniego della concessione dell’equo indennizzo, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n.-OMISSIS-, parimenti impugnato.
2. Il ricorrente ha allegato di aver prestato servizio, a far data dal -OMISSIS-, quale “addetto alla litotipografia classificata dallo SME”. Nello svolgimento del predetto incarico, il militare sarebbe stato impegnato in mansioni gravose e stressanti, che spesso si protraevano oltre il normale turno di servizio, e avrebbe dovuto, inoltre, sottoporsi a un estenuante pendolarismo, comportante circa tre ore di viaggio al giorno.
Secondo quanto pure affermato nel ricorso, il dipendente si sarebbe trovato quotidianamente a contatto, senza alcun dispositivo di protezione, con apparecchiature di stampa e fotoriproduttici, che emanavano acidi e nanoparticelle di metalli pesanti. Più in dettaglio, il medesimo avrebbe dovuto svolgere, senza guanti, tute o mascherine, attività di: spostamento di contenitori sporchi di polvere o inchiostro liquido di colore verde; lavaggio delle pellicole con un liquido inodore di colore verde, contenente solfati; fissaggio dei colori con l’impiego di un liquido di colore paglierino dall’odore acre, nonché sviluppo delle matrici di stampa con un liquido bruno dall’odore nauseabondo; impiego di inchiostro di vari colori (blu, seppia e nero) dalla consistenza solida e pastosa; pulizia delle lastre adoperate per i lavori di stampa litografica con l’impiego, quali emulsionanti, di liquidi di colore marrone, contenenti idrocarburi, alifatici e aliciclici; utilizzazione di una polvere inodore di colore bianco per le stampe in rilevo; impiego di un prodotto fortemente nocivo e cancerogeno, denominato “ottoato di cobalto in olio”, per il processo di indurimento, necessario allo scopo di preservare le lastre metalliche per un successivo utilizzo; bagnatura e pulizia delle lastre di stampa, nonché realizzazione di lavori di arti grafiche con l’impiego di un liquido inodore, di colore limpido, contenente sostanze come tensioattivi, chelanti, sale e alcalini di sodio; esecuzione delle correzioni, dopo la produzione delle lastre di stampa, mediante pennarelli contenenti dimetilformammide; detersione dei rulli con un liquido contenente petrolio, idrocarburi, nafta, hydrotreating e soda caustica; sviluppo delle pellicole mediante un liquido contenente idrochinone, sostanza notoriamente cancerogena e definita a “rischio cancerogeno 1”, ossia certo, da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità.
3. Il -OMISSIS- è stato diagnosticato al militare un -OMISSIS-, che ha comportato la sottoposizione a un ciclo -OMISSIS-.
Con istanza del 25 giugno 2012, il dipendente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo.
La Commissione medica ospedaliera di Roma ha confermato in data -OMISSIS- la diagnosi di un “ -OMISSIS- ” e ha ritenuto, tuttavia, di non poter procedere all’ascrizione a tabella della patologia, in quanto non stabilizzata.
Si è poi pronunciato il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n.-OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS- mediante il quale l’infermità sofferta dal ricorrente è stata ritenuta non dipendente da causa di servizio, “ (...) trattandosi di -OMISSIS- pertanto, non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, la forma in questione non può attribuirsi allo stesso, pur considerando tutti i suoi aspetti descritti agli atti. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
La Direzione generale della previdenza militare e della leva ha quindi invitato il Comando di appartenenza del dipendente a inviare ogni eventuale ulteriore documentazione, al fine di un possibile riesame da parte del Comitato.
Ottenuto riscontro negativo dal predetto Comando, la medesima Direzione generale ha emanato il decreto del -OMISSIS-, mediante il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente e, conseguentemente, è stata respinta l’istanza di equo indennizzo.
4. Il ricorso è affidato a un unico articolato motivo, con il quale la parte ha dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che gli atti impugnati risulterebbero viziati per carenza o genericità della motivazione.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio avrebbe infatti svolto considerazioni del tutto astratte, omettendo di prendere in esame gli specifici rischi connessi al servizio prestato dal -OMISSIS-. Il nesso eziologico tra l’attività lavorativa e la patologia contratta sarebbe, invece, dimostrato dai risultati di un’apposita indagine di laboratorio, cui il ricorrente si è sottoposto, nell’ambito della quale i metalli rinvenuti nell’organismo del militare sono stati posti in comparazione con quelli rilevati dall’Istituto superiore di sanità in un campione significativo della popolazione italiana nell’arco temporale dal 1999 al 2009. Gli esiti di tale indagine dimostrerebbero, infatti, il superamento dei livelli ordinariamente riscontrati di molti metalli pesanti, nonché la presenza, nell’organismo del ricorrente, anche di sostanze non rilevate nella popolazione generale. Si tratterebbe, peraltro, di particelle corrispondenti a quelle prese in considerazione dalle disposizioni del d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e del d.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40, per cui il loro rinvenimento evidenzierebbe la concretizzazione del rischio tipizzato mediante i predetti regolamenti.
In questo contesto, al fine di escludere l’efficienza causale dell’esposizione ai predetti inquinanti, l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare fattori causali dotati di autonoma portata oncopatogenetica, capaci di assurgere a causa esclusiva della patologia contratta dal ricorrente. In assenza di tale prova, la dipendenza della patologia da causa di servizio dovrebbe essere ritenuta provata.
5. L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per le Amministrazioni evocate, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze e ha quindi controdedotto alle censure articolate nel ricorso, domandandone il rigetto.
6. All’udienza pubblica fissata la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Va esaminata anzitutto la questione concernente la legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze.
7.1. Al riguardo, deve osservarsi che il parere vincolante del Comitato di verifica per le cause di servizio, incardinato presso il predetto Ministero, fornisce il corredo motivazionale al provvedimento negativo del Ministero della difesa.
Il Collegio non ravvisa, pertanto, ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “ in tema di accertamento di cause di servizio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell’economia, atteso che l’organismo che ad esso fa capo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, ha adottato nel caso di specie un parere tecnico negativo che è stato determinante ai fini dell’esito - sfavorevole al ricorrente - del procedimento amministrativo ” (TAR Lazio, Sezione I Stralcio, 22 febbraio 2021, n. 2159). Sebbene, infatti, i pareri emessi dal Comitato “ (...) quali atti endoprocedimentali, non siano immediatamente e autonomamente impugnabili, lo sono unitamente agli atti conclusivi, per cui è corretto evocare in giudizio, oltre l’Amministrazione attiva, anche tale organo tecnico (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 24/6/2019, n.582) ” (Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2022, n. 3558; TAR Lazio, Sez. I Bis, 2 febbraio 2024, n. 2063).
7.2. L’eccezione sollevata dalla difesa erariale deve essere, perciò, rigettata.
8. Nel merito, le censure articolate dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego impugnato sono fondate.
9. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “ il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6898; ex multis, id., sez. IV, n. 6169 del 2018; n. 5110 del 2018; n. 2460 del 2018) ” (Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631).
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il parere espresso dal Comitato e fatto proprio dal Ministero della difesa sia obiettivamente affetto da manifesti profili di difetto di istruttoria e di illogicità quanto alla valutazione dei fatti.
10. Risulta dal rapporto di servizio del -OMISSIS-, depositato in atti, che il ricorrente ha svolto dal -OMISSIS-, e svolgeva ancora alla data del predetto rapporto, l’incarico di “litotipografo” presso la “Litotipografia classificata dello SME”.
Si tratta di un’attività che, per sua natura, comporta notoriamente l’impiego di sostanze pericolose potenzialmente tossiche e, in effetti, l’esposizione a tali sostanze è stata diffusamente allegata dal ricorrente.
In un tale contesto, non risulta che il Comitato di verifica per le cause di servizio abbia svolto alcun approfondimento in ordine al tipo di prodotti utilizzati nella predetta litotipografia, alla loro eventuale tossicità, né al fatto che il dipendente fosse effettivamente al corrente dei rischi, dotato di appositi dispositivi di protezione e istruito circa le relative modalità di utilizzo.
Non risulta essere stata presa in considerazione, pertanto, la potenziale esposizione del dipendente a sostanze oncogenetiche.
Il Comitato si è, invece, limitato a escludere genericamente, con l’impiego di formule di stile, ogni possibile valenza patogena delle condizioni di lavoro del ricorrente, affermando la “ natura idiopatica ” dell’infermità sofferta, ossia invocando l’origine ignota della patologia.
11. L’inattendibilità di tale valutazione emerge, tuttavia, alla luce di quanto allegato e dimostrato dal -OMISSIS-.
11.1. La parte non si è limitata, infatti, a illustrare le lavorazioni svolte e la possibile tossicità di alcuni prodotti utilizzati quotidianamente nelle lavorazioni, ma ha anche depositato i risultati di un’indagine compiuta su campioni ematici del militare, dai quali emerge che, su un totale di trentadue elementi ricercati, ben diciassette sono stati rilevati in concentrazioni di gran lunga superiori a quelle ordinariamente presenti nella popolazione italiana, secondo i valori di riferimento indicati negli appositi rapporti dell’Istituto superiore di sanità (per fare solo qualche esempio, è stata riscontrata una concentrazione di: alluminio pari a 778,1 μg/L, contro un valore di riferimento di 5,93-33,3; arsenico pari a 19,5 μ/L, contro un valore di riferimento di 0,4-11,9; cobalto pari 6,47 μ/L, contro un valore di riferimento di 0,03-0,24; cromo 182,0 μg/L, contro un valore di riferimento di 0,12-1,07; nichel 6,47 μg/L, contro un valore di riferimento di 0,14-2,13). Peraltro, fra le sostanze rilevate nel sangue del militare ve ne sono alcune (niobio, titanio e zirconio) che risultano del tutto assenti nel campione di riferimento della popolazione italiana.
11.2. Si tratta di dati sufficienti a far emergere una possibile esposizione professionale a sostanze cancerogene, che non è stata presa minimamente in considerazione, tuttavia, dal Comitato. Da ciò il manifesto difetto di istruttoria e di motivazione da cui il relativo parere si rivela affetto.
12. Non convincono, in senso contrario, le difese articolate in questa sede dalle Amministrazioni resistenti.
12.1. Sotto un primo profilo, le predette Ammininistrazioni:
- hanno evidenziato che il ricorrente non ha specificato la natura delle sostanze impiegate nella litotipografia;
- hanno contestato genericamente che le attività fossero svolte in mancanza dei presidi di sicurezza previsti;
- hanno parimenti contestato la valenza probatoria delle analisi prodotte.
Al riguardo, è sufficiente osservare che le modalità di svolgimento dei processi produttivi e le caratteristiche dei prodotti impiegati ben possono non essere noti al lavoratore e che, secondo i principi, l’onere della prova circa il carattere non nocivo di tali processi e prodotti ricade sul datore di lavoro.
Analogamente, grava su quest’ultima parte anche l’onere di dimostrare l’effettiva predisposizione di adeguate misure di protezione e l’assenza di rischi per il personale, e tuttavia anche tale prova non risulta essere stata fornita.
Quanto alle analisi, il dipendente ha compiuto il massimo sforzo probatorio esigibile da parte sua, mentre le Amministrazioni resistenti non hanno fornito alcun elemento obiettivamente idoneo a sconfessare la prospettazione del ricorrente.
12.2. Per altro verso, le resistenti hanno sostenuto che non sarebbe dimostrata la valenza patogena delle micro e nanoparticelle di metalli pesanti.
Sul punto, deve tuttavia osservarsi che, sia pure con riguardo alle “ (...) nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico (...) ”, la potenziale efficienza oncogenetica è espressamente riconosciuta dall’articolo 1079 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
In ogni caso, l’esposizione professionale del militare a sostanze nocive e potenzialmente cancerogene è un profilo su cui è del tutto mancata ogni valutazione da parte del Comitato, il quale si è limitato genericamente a escludere “ specifiche noxae ”, senza l’approfondimento che il caso avrebbe obiettivamente richiesto, tenuto conto delle particolari mansioni che il dipendente svolgeva da circa diciassette anni al momento della diagnosi della patologia oncologica.
13. Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio sia viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, e che tale illegittimità si riverberi sul provvedimento di diniego del Ministero della difesa.
Va accolta, pertanto, la domanda di annullamento dell’impugnato decreto della Direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché del parere del Comitato su cui lo stesso si fonda.
Il Collegio, peraltro, osserva che “ (...) la potestà tecnico-discrezionale di cui l’Amministrazione gode in subiecta materia è sì riservata, ma non inesauribile: essa, infatti, tende – a differenza della discrezionalità amministrativa tout court – a valutare un evento passato, conchiuso e determinato ” (Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2020, n. 7499; nello stesso senso: TAR Lazio, Sez. I Bis, 8 luglio 2024, n. 13679; Id., 7 giugno 2024, n. 11591; Id., 2 febbraio 2024, n. 2063; Id., 28 giugno 2022, n. 8819).
Pertanto, all’esito della presente decisione, il Comitato dovrà riesaminare, una volta per tutte, l’istanza del ricorrente, esaurendo, con le valutazioni e gli eventuali approfondimenti ritenuti opportuni, lo spazio tecnico-discrezionale a esso riservato. Nel compiere tale rinnovata valutazione, il Comitato dovrà prendere specificamente in considerazione le mansioni svolte dal ricorrente e l’esito delle indagini su campioni biologici prodotte dalla parte, oltre a eventuali ulteriori apporti istruttori.
14. Deve poi rilevarsi che nell’epigrafe del ricorso figura tra gli atti impugnati anche il verbale della Commissione medica ospedaliera di Roma del -OMISSIS-, nella parte in cui ha omesso di ascrivere la menomazione sofferta dal militare a una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al d.P.R. n. 834 del 1981, ritenendo l’infermità, allo stato, ancora “non stabilizzata”.
Può seriamente dubitarsi dell’effettivo intento del ricorrente di gravare tale atto, non essendo articolata al riguardo alcuna censura.
In ogni caso, per questa parte il ricorso deve essere respinto, proprio in quanto non risulta allegata, né dimostrata l’inattendibilità della valutazione a suo tempo compiuta dalla predetta Commissione medica.
15. Le spese del giudizio vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nella parte in cui ha ad oggetto il decreto del Ministero della difesa del -OMISSIS- e il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del -OMISSIS-, e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
- lo respinge nella restante parte, concernente il giudizio di non ascrivibilità a tabella, allo stato, della menomazione, espresso nel verbale della Commissione medica ospedaliera di Roma del -OMISSIS-.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri per spese generali nella misura del quindici per cento, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.