Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2007, n. 24272
CASS
Sentenza 9 maggio 2007

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Massime1

È illegittima la decisione con cui il Gup applichi la circostanza attenuante della riparazione del danno derivante dal delitto di omicidio in assenza di una esaustiva verifica in ordine all'integralità del risarcimento nei confronti dei prossimi congiunti, escludendo la sussistenza di un danno biologico in ragione del fatto che la vittima sopravvisse alle lesioni mortali solo quattro giorni, in stato di coma profondo e irreversibile, considerato che il danno biologico, risarcibile e trasmissibile agli eredi, deve essere escluso unicamente solo quando la morte segua l'evento lesivo a distanza del tutto ravvicinata, mentre in ogni altro caso esso deve essere commisurato all'inabilità temporanea, avuto riguardo alla sua entità e intensità massime, trattandosi di lesioni alla salute così elevate da non consentire recuperi e da portare alla morte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2007, n. 24272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24272
    Data del deposito : 9 maggio 2007

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