Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il Gup applichi la circostanza attenuante della riparazione del danno derivante dal delitto di omicidio in assenza di una esaustiva verifica in ordine all'integralità del risarcimento nei confronti dei prossimi congiunti, escludendo la sussistenza di un danno biologico in ragione del fatto che la vittima sopravvisse alle lesioni mortali solo quattro giorni, in stato di coma profondo e irreversibile, considerato che il danno biologico, risarcibile e trasmissibile agli eredi, deve essere escluso unicamente solo quando la morte segua l'evento lesivo a distanza del tutto ravvicinata, mentre in ogni altro caso esso deve essere commisurato all'inabilità temporanea, avuto riguardo alla sua entità e intensità massime, trattandosi di lesioni alla salute così elevate da non consentire recuperi e da portare alla morte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2007, n. 24272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24272 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/05/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1192
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 41648/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO e dalle parti civili: HI US nato il [...], IS IS nata il [...], IS AU nato il [...], IS IO nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 13/7/06 dal Gup presso il Tribunale di Trento;
nel procedimento a carico di:
BE IO, nato il nato il [...].
Visti gli atti, il provvedimento denunciato, i ricorsi e la memoria difensiva.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi delle parti civili e per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale.
Udito il difensore, avv. Luca PONTALTI che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 13/1/06 la Corte di cassazione annullava con rinvio la decisione con la quale il Gup presso il tribunale di Trento aveva condannato, a seguito di giudizio abbreviato, ER IO a 10 anni di reclusione, siccome responsabile dell'omicidio di IS NA (ex art. 575 c.p.), escluse le aggravanti contestate e previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella dell'avvenuto integrale risarcimento del danno. Detto annullamento era disposto limitatamente alla ravvisata sussistenza di quest'ultima attenuante ed all'uopo la Corte Suprema rilevava che era mancata una specifica quantificazione del danno, biologico e morale, in situazione nella quale la somma riconosciuta ai 4 fratelli della vittima, costituiti parte civile, (30.00 Euro pro capite) non poteva considerarsi in via automatica adeguata e che illogicamente, ai fini della liquidazione, erano stati adottati criteri quantitativi elaborati per delitti colposi, anziché dolosi.
Il Gip con pronuncia 13/7/06, giudicando in sede di rinvio, concedeva l'attenuante e confermava la condanna anni a 10 anni di reclusione. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, nei termini infradescritti, il P.G e, ai soli effetti delle disposizioni civili, le parti civili IS US, IS IS, IS AU, IS IO.
Procuratore Generale.
1 - 2 - Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla conferma della condanna alla pena di anni 10 di reclusione;
3 - Violazione di legge per erroneo riferimento, nella quantificazione dei danni e quindi ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, alle condizioni soggettive dell'imputato.
Parti civili.
1 - Omessa pronuncia sulle loro richieste aventi ad oggetto i danni e le spese.
2 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'intervenuto risarcimento integrale e di conseguenza in ordine al riconoscimento della relativa attenuante. Decisive ed assorbenti sono le seguenti considerazioni. Il giudicante ha negato la sussistenza, nella fattispecie concreta, di un danno biologico in base alla circostanza che la vittima sopravvisse alle lesioni mortali solamente quattro giorni, in stato di coma profondo ed irreversibile.
Siffatta argomentazione si palesa illogica poiché il lasso di tempo de quo non può ritenersi in sè tale da rendere inapprezzabile l'incisione del bene salute ed al proposto si richiama l'insegnamento di legittimità secondo cui è da escludersi un danno biologico, risarcibile e trasmissibile agli eredi, unicamente quando la morte segua l'evento lesivo a distanza del tutto ravvicinata (si veda Cass. civ. 2001 n. 4783 RV. 545391; Cass. civ. 14/3/02 n. 3728 RV. 533040;
Cass. civ. 23/2/04 n. 3549 RV. 570400), altrimenti dovendosi commisurare siffatto danno terminale all'inabilità temporanea, pur tenendosi conto che lo stesso è massimo nella sua entità e intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero e da esitare nella morte (Cass. civ.28/4/06 n. 9959 RV. 590699).
A ciò aggiungasi che il Gup ha poi affermato che, in ogni caso, il danno biologico non avrebbe potuto essere liquidato in somma diversa e maggiore di Euro un migliaio: valutazione questa operata apoditticamente e della quale, stante il contrasto con quanto detto in precedenza, non è dato comprendere se si sia o meno tenuto conto nel complessivo giudizio circa la congruità della somma offerta. Per quanto concerne quest'ultimo, a fronte del rilievo contenuto nella sentenza di annullamento - secondo cui la somma di 30.000,00 Euro pro capite non risultava automaticamente congrua - è stato fatto riferimento non solo ai rapporti tra la vittima e le parti civili, ma altresì erroneamente alle condizioni economiche del reo. All'uopo deve osservarsi che la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6 ha natura soggettiva, nel senso che la corrispondente diminuzione di pena trova la sua giustificazione nella considerazione che l'avvenuto risarcimento prima del giudizio si presenta quale manifestazione concreta del sopravvenuto ravvedimento dell'autore del reato e pertanto della sua minore pericolosità: ciò non esclude, comunque, che il risarcimento debba essere integrale e che il giudice debba accertare tale requisito: in codesta ottica è stato osservato che l'attenuante de qua può essere definita soggettiva quanto agli effetti, ma oggettiva quanto ai contenuti (Cass. 9/6/04 n. 28554 RV. 228846). Nel caso concreto è dunque mancata esaustiva e corretta verifica circa l'integralità del risarcimento e ciò è ulteriormente dimostrato dalla circostanza che nello stesso provvedimento impugnato si da atto che le spese funerarie (pari a Euro 2.652,00) sono state rifuse solo all'udienza fissata per il giudizio di rinvio, determinato da l'annullamento di una prima sentenza limitatamente alla suddetta verifica e pertanto non idoneo a prolungare il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 62 c.p.p., n. 6, deve effettuarsi il risarcimento.
In conclusione s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento (ufficio del Gup), onde si proceda a nuovo esame in ordine alla effettiva configurabilità dell'attenuante del risarcimento integrale del danno, senza incorrere negli evidenziati errori ed omissioni nonché nel rispetto dei principi che sono stati enunciati;
ogni ulteriore motivo rimane assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in ordine alla attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2007