Sentenza 2 luglio 1998
Massime • 1
Con la entrata in vigore del D.Lgs 16 novembre 1994 n. 685, che ha aggiunto alla legge 633 del 1941 l'art. 171 ter, non vi è stata alcuna "abolitio criminis", ma una semplice riformulazione e risistemazione organica della materia sotto la legge 633. Il precetto contenuto nell'art. 171 ter, non essendo innovativo, non da luogo a fenomeni inquadrabili nell'art. 2 cod. pen., poiché la tutela penale del fatto è rimasta invariata senza soluzioni di continuità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/1998, n. 10498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10498 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 2/7/1998
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Alfredo TERESI " N. 2410
3. " . Carlo M. GRILLO " REGISTRO GENERALE
4. " . Aldo FIALE " N. 47422/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ND IN Antonia, n.a Valdagno, il 28.12.1944
avverso la sentenza 1.10.1997 della Corte di Appello di Trento Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario FRATICELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Salvatore Pastore, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna al rimborso delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 1. 10. 1997 la Corte di Appello di Trento, in riforma delle sentenze del Pretore di Trento emesse il 23.7.1993 ed il 28.5.1996, ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di GR IN Antonia, in ordine al reato di cui:
a) agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 171, lett. b), legge n. 633/1941 (per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, diffuso composizioni musicali senza l'autorizzazione della S.I.A.E. - in Trento, fino al maggio 1991 ed all'agosto 1994);
e dichiarava la stessa altresì colpevole del reato di cui:
b) agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 1 legge n. 406/1981 (per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, abusivamente riprodotto a fini di lucro dischi e nastri musicali)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, la condannava alla pena di mesi due, giorni cinque di reclusione e lire 500.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore della S.I.A.E., costituitasi parte civile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la GR, la quale, anche attraverso la presentazione di successive memorie, ha eccepito quanto segue:
A) Violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il fatto della diffusione di opere e/o composizioni musicali e quello della radiodiffusione non sarebbero contemplati dall'art. 171, lettera b), della legge n.633/1941, norma applicabile solo a coloro che compiono i fatti da esso previsti "senza avervi diritto". Secondo la prospettazione della ricorrente, invece, l'esercente la radiodiffusione ha diritto di radiodiffondere le esecuzioni musicali, senza necessità di alcuna autorizzazione, ai sensi degli artt. 51 e segg., 61, ultimo comma, e 79 della stessa legge n.633, che consentono la libera utilizzazione delle esecuzioni musicali effettuate in pubblico o comunque a questo comunicate (diritto già previsto dalla legge n. 1352 del 1928 a favore dei concessionari privati delle radiodiffusioni)".
L'esecuzione di un'opera in privato (ex art. 15) è libera, ma l'autorizzazione dell'autore è necessaria se viene diffusa al pubblico. L'obbligo dell'autorizzazione scaturisce, pertanto, dall'espressione "o diffonde" inserita nel primo periodo della lettera b); questa "diffusione", però, è una circostanza costitutiva del reato di esecuzione ed ha lo scopo di equiparare la comunicazione al pubblico all'esecuzione effettuata in pubblico, che è la fattispecie vietata.
In altri termini il legislatore ha equiparato l'esecuzione effettuata in privato, ma comunicata al pubblico, a quella eseguita in presenza del pubblico: la norma non sanziona il fatto della diffusione, ma soltanto quello dell'esecuzione o rappresentazione in difetto di autorizzazione.
L'autore può negare l'autorizzazione ad eseguire l'opera in pubblico o a comunicarne (diffonderne) al pubblico un'esecuzione privata;
quando però questa autorizzazione è data, quell'esecuzione è liberamente utilizzabile, salvi eventuali diritti a compensi. Chiare indicazioni in tal senso possono evincersi, secondo la prospettazione della ricorrente, dalla "ratio legis", in quanto la ragione dell'autorizzazione ad eseguire l'opera è principalmente di natura morale e solo indirettamente economica. L'autore ha interesse che la sua opera sia realizzata per la stampa, l'esecuzione, etc., in un determinato modo piuttosto che in un altro, che potrebbe ledere la sua reputazione o comunque essere in contrasto con le sue idee artistiche, morali, etc. Quando invece un'esecuzione è stata realizzata, la sua registrazione approvata e gradita, come nel caso dell'incisione su disco, e quando poi questo è stato pubblicato, divulgato, ogni problema di ordine morale si è esaurito e con esso scompare ogni giustificazione per un ulteriore diritto dell'autore in relazione alle successive utilizzazioni (rimanendo integra la facoltà di non autorizzare nuove esecuzioni)".
Non esisterebbe, pertanto, un "diritto di diffusione" facente capo all'autore, che in ogni caso sarebbe incompatibile con la Convenzione di Berna sui diritti d'autore, ratificata e resa esecutiva nel nostro ordinamento con la legge n. 247 del 1953 che, ignorando appunto il diritto di diffusione, ha distinti tra due diritti: quello di "comunicazione al pubblico" e quello di "radiodiffusione" (diritto, quest'ultimo, che ha una sua peculiare disciplina e che non è estensibile ad altre fattispecie ne' rientra nella previsione espressa dell'art. 171, lett. b).
B) Erronea interpretazione dell'art. 171, lett. b), della legge n.633/1941 e vizio di motivazione sul punto, poiché l'oggetto del diritto d'autore è solo l'opera o la composizione musicale, mentre l'esecuzione di essa sarebbe oggetto del diritto esclusivo degli esecutori.
Il legislatore, cioè, non avrebbe assolutamente inteso riconoscere un diritto dell'autore dell'opera anche sulla sua esecuzione e quest'ultima, essendo creazione degli artisti esecutori e realizzazione dell'editore - produttore dei fonogrammi, che li ha fissati nei supporti posti in commercio, proprio per questo appartiene esclusivamente a loro.
L'atto di interpretazione o esecuzione è nettamente diverso dalla creazione ed è configurabile come un "quid pluris" rispetto all'opera, infatti nell'effettuare un'esecuzione si ha l'apporto di un contributo intellettuale e personale dell'esecutore distinto da quello dell'autore.
Ne consegue che il fatto contestato non integrerebbe reato, in quanto la radiodiffusione ha avuto per oggetto le esecuzioni e non le opere".
C) Inapplicabilità delle previsioni dell'art.171 della legge n.633/1941 alla radiodiffusione, poiché il diritto dell'esercente trova anzitutto pieno riconoscimento nell'art. 21 della Costituzione, secondo il quale "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione": il concreto esercizio di tale diritto "non può che manifestarsi con la produzione e radiodiffusione di una propria programmazione, realizzata dalla stessa radio;
programmazione che, naturalmente, non può esaurirsi nella sola autoproduzione, ma richiede l'utilizzazione di opere o di parti di opere altrui". Il diritto medesimo trova altresì tutela penale nell'art. 171, lett. f) della legge n.633/1941, che esplicitamente si riferisce al precedente art. 79, ove sono enunciati i diritti ed i poteri esclusivi di coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva, da esercitarsi "senza pregiudizio dei diritti sanciti a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori". La salvaguardia dei diritti di tali soggetti, però, concerne le loro pretese di compensi e non può vietare l'utilizzazione delle loro opere.
D) Violazione degli artt. 3 e 7 della legge n.633/1941, in quanto l'esercente la radiodiffusione, con l'organizzare ed il dirigere la programmazione, crea un'opera collettiva e, quindi "è titolare di un suo diritto di autore", come confermato dall'art. 79 della stessa legge.
E) Violazione dell'art. 107 della legge n.633/1941 e degli artt.1322 e 2581 cod. civ., che pongono il principio generale della libertà di contraffazione anche nella materia dei diritti d'autore. Con il contratto di edizione musicale, invero, l'autore aliena, senza riserve ed in via esclusiva, a favore dell'editore dell'opera musicale, tutti i diritti di utilizzazione, quali spettano all'autore medesimo in base alla legge, per la durata non inferiore a quella della protezione legale, con facoltà di diffondere e mettere in commercio la composizione per qualunque scopo e con qualsiasi mezzo o strumento riproduttivo e senza alcun limite territoriale o spaziale. I diritti di utilizzazione non possono trasferirsi solo parzialmente, poiché essi sono necessariamente interdipendenti e, se la cessione non fosse globale, colui che se ne fosse riservato uno potrebbe addirittura paralizzare l'intero sfruttamento dell'opera. Dall'intervenuta cessione di tutti i diritti d'autore, a seguito della stipulazione di tale contratto atipico e globale, per la realizzazione e la comunicazione dei supporti, discende un diritto esclusivo di utilizzazione a favore dell'editore - produttore dei supporti, la cui titolarità dunque - non è riferibile all'autore nè alla S.I.A.E. (traslazione dei diritti di autore riconosciuta dall'art. 72 della legge n. 633/1941). La S.I.A.E. non dispone dei diritti di utilizzazione dei supporti in commercio e non ha titolo per percepire compensi in ordine alla loro utilizzazione;
tanto è confermato dal fatto che essa non rilascia autorizzazioni limitate all'uso dei supporti e non accetta somme versate per tale attività.
F) Erronea condanna, per abusiva riproduzione di dischi e nastri musicali, ai sensi dell'art. 1 della legge 29.7.1981,n.406, trattandosi di norma abrogata dall'art. 20 del D.Lgs. n.685/1994, che ha abrogato pure la legge n. 400/1985 e l'art. 2 del D.L. n.9/1987, convertito nella legge n. 121/1987. La fattispecie contestata non può altresì ricondursi alla previsione dell'art. 171 ter della legge n.633/1941, poiché tale norma non ripete quella abrogata della legge n.406/1981 ed i fatti previsti e puniti da essa riguardano esclusivamente i circuiti cinematografico e televisivo e non possono essere commessi mediante la radiodiffusione sonora.
Le duplicazioni in oggetto devono considerarsi quali mezzi connessi a necessità tecniche della radiodiffusione stessa e, del resto, "l'art. 79 della legge n.633/1941 riconosce a chi fa radio o televisione anche il diritto di effettuare queste registrazioni a fine di lucro, cioè ponendo in commercio le relative copie, oltreché di utilizzarle per nuove radiodiffusioni". Con istanza depositata il 22.5.1998 il difensore della ricorrente ha chiesto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ex art. 610 c.p.p., rilevando che:
- questa Corte Suprema, nei ricorsi nn. 14257/97 e 25902/97, in contrasto con altri pronunciati, ha affermato l'insussistenza del reato di cui alla legge n.406/1981;
-- le questioni proposte sono di speciale importanza e sono state risolte in termini contrastanti da numerosissime sentenze dei giudici di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze svolte dalla ricorrente sono infondate.
Deve porsi anzitutto in rilevo che l'imputata ripropone, negli articolati motivi di ricorso e nelle memorie successivamente depositate, una pluralità di questioni giuridiche che sono state ripetutamente ed univocamente risolte da questa Corte Suprema con soluzioni contrarie a quelle da lei prospettate.
Trattasi di questioni che - come già rilevato da questa Corte con la sentenza 23.6.1998, ric. Cauli - si ricollegano ad interpretazioni soggettive fondate su "parti" di norme: ora estrapolate da proposizioni non scindibili ed isolate dal complessivo contesto;
ora rivolte a specifiche e non estensibili categorie di destinatari;
ora amputate delle condizioni e specificazioni alle quali è subordinata la loro applicazione;
ora addirittura semplicemente supposte di tenore conforme alla tesi sostenuta.
A fronte di una prospettazione siffatta, del tutto disancorata dai canoni ermeneutici tradizionali del sistema normativo dettati dagli artt. 12 e segg. delle disposizioni sulla legge in generale, ed alla stregua della consolidata unitarietà dei principi di diritto affermati in sede di legittimità, non può ravvisarsi alcun "contrasto di giurisprudenza" in senso tecnico, ne' attuale ne' potenziale, sicché va respinta, ex art. 618 c.p.p., l'istanza di rimessione alle Sezioni unite penali.
Passando, quindi, all'esame delle singole doglianze, vanno ribaditi i seguenti consolidati orientamenti:
A) Non vi è alcun motivo per discostarsi dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, concorde nel ravvisare la configurabilità del reato di cui all'art. 171, 1^ comma - lett. b), legge n. 633/1941 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico senza il consenso dell'autore e, per esso, della S.I.A.E.
La norma in esame punisce "chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma"... "rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico". Nel concetto di "diffusione in qualsiasi forma dell'opera protetta" è sicuramente compresa la "radiodiffusione", poiché l'art. 16 della stessa legge n.633/1941, nel precisare il contenuto del diritto esclusivo di diffondere riconosciuto all'autore, testualmente ricomprende in esso l'impiego della radio, della televisione ed altri mezzi analoghi.
La radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico è ipotesi che l'art. 171, lett. b), menziona non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che già la sola amplificazione, che estende la possibilità di ascolto alle persone non immediatamente vicine alla rappresentazione, rientra nella previsione normativa;
ne consegue che, a maggior ragione, la tutela penale del diritto d'autore dell'opera radiotrasmessa è da ritenersi apprestata per la diffusione al più vasto e indeterminato pubblico di radioascoltatori dislocati nel territorio raggiunto dall'emittente.
Il legislatore, dunque, ha equiparato l'esecuzione effettuata in privato, ma comunicata al pubblico, a quella eseguita in presenza del pubblico ed ha sanzionato sia il fatto della diffusione sia quello dell'esecuzione o rappresentazione in difetto di autorizzazione. B) La distinzione tra "opere" ed "esecuzione di opere" - che la ricorrente utilizza, per nell'interpretazione delle norme, con criteri ermeneutici non testuali ed assolutamente soggettivi - è del tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato di diffusione abusiva.
La prospettazione difensiva pretende di attribuire all'autore della composizione musicale un diritto meramente nominale (sulle note del pentagramma e sullo spartito e, quindi, sulla mera composizione grafica, suscettibile soltanto di pubblicazione e di distribuzione), sottraendogli invece la principale e fondamentale facoltà di utilizza ione funzionalmente legata all'esecuzione, per mezzo della quale l'opera musicale viene normalmente comunicata attraverso la realizzazione fonica del suo contenuto (rappresentata, eseguita in pubblico, ovvero radiotrasmessa).
Argomentando in tal modo, però, non si tiene conto che l'attività di interpretazione o di esecuzione artistica presuppone l'esistenza di un'opera già completa nei suoi elementi creativi ed ha sostanzialmente una funzione di "mediazione" tra l'autore ed il pubblico, al quale comunica l'opera in forma personalizzata. La dottrina generalmente ammette la libertà dell'artista esecutore di interpretare l'opera secondo una personale lettura", egli però deve comunque conservarne l'essenza e gli elementi individuanti (in caso diverso si applicherebbe la disciplina delle "elaborazioni", secondo la nozione fornita dall'art. 4 della legge n.633/1941) e la legge appresta una protezione specifica agli artisti interpreti ed esecutori (artt. da 80 a 85 bis della legge n.633/1941). Essi, in particolare, hanno il potere esclusivo di autorizzare:
- la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
- la riproduzione diretta o indiretta di tale fissazione;
- la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo ivi compresa quella via satellite, delle loro prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro diffusione radiotelevisiva o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione". Il potere autorizzatorio, dunque, nel caso di diffusione di un'esecuzione o interpretazione fissata in un supporto fonografico, spetta all'autore (ai sensi dell'art. 61, 1^ comma, n.3, della legge n. 633 del 1941) ma non all'artista (pur avendo questi diritto ad un compenso).
C) E diritto di radiodiffusione senza alcun dubbio rientra nella previsione dell'art. 21 della Costituzione (vedi ampiamente, sul punto, Cass., Sez. III, 23.6.1998, ric. Cauli) e proprio per effetto di siffatto riconoscimento la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202 del 1976, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975 nella parte in cui non consentivano alle emittenti private (previa autorizzazione statale) l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Ma l'art. 21 della Carta fondamentale, a maggior ragione, riconosce e tutela contestualmente la libera diffusione, da parte dell'autore, dell'opera dell'ingegno proprio.
La giurisprudenza consolidata della Consulta configura, pertanto, un quadro costituzionale di contenuto perfettamente opposto a quello che la difesa delle ricorrente pretenderebbe di accreditare. perché incentrato sul presupposto che la tutela dell'autore "acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi".
La Corte Costituzionale, in proposito, anche di recente (con la sentenza n. 108 del 6.4.1995) -- richiamando la propria giurisprudenza precedente (decisioni nn. 361/1988, 110/1973, 65/1972 e 25/1968) che ha individuato nell'esercizio e nella tutela del diritto di autore una "rilevanza di interesse generale, e quindi pubblica", tale da indurre il legislatore alla predisposizione di particolari mezzi i difesa sia penali che civili -- ha posto in rilevo che "a fronte degli interessi sia del pubblico degli utenti delle opere di cultura che degli operatori economici del settore, rilevano altresì gli interessi dell'autore di dette opere, ritenuti prioritari dal legislatore. La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse generale della cultura".
Sempre la Corte Costituzionale ha affermato che "nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti;
bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela ella cultura (sentenza n. 241/1990), sono peraltro ragionevolmente conciliabili (ordinanza n. 361/1988) con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi, e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura".
Ha ricordato ancora la Consulta che la "proprietà
intellettuale" è stata riconosciuta dalle Dichiarazioni (universale ed europea) dei diritti dell'uomo, da convenzioni internazionali, dall'art. 128 del Trattato C.E.E. (novellato e confermato dal Trattato di Maastricht) ed in proposito è opportuno ricordare che:
-- la Convenzione di Berna, nell'ultima stesura recepita dall'Italia con la legge n. 399 del 1978, oltre ad avere qualificato "esclusivo" il diritto dell'autore dell'opera musicale di rappresentarla ed eseguirla con qualsiasi mezzo e procedimento (art. 11, alinea 1^), eguale diritto esclusivo ha riservato agli autori in merito "alla trasmissione pubblica con qualsiasi mezzo della rappresentazione e dell'esecuzione delle loro opere" (alinea 2^), specificando nel successivo art. 11 bis che quest'ultimo diritto esclusivo comprende "la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni o immagini", nonché stabilendo, infine, che - salvo patto contrario - l'autorizzazione alla diffusione non comporta anche l'autorizzazione a registrare con mezzi e strumenti di ogni genere l'opera radiodiffusa;
-- la Convenzione universale di Ginevra sul diritto di autore, riveduta a Parigi il 24.7.1971, cui l'Italia ha aderito con le leggi n. 923/1956 e n. 399/1978, stabilisce (artt. 1 e 4) che il diritto dell'autore sulle opere musicali comprende "in particolare il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione con qualsiasi mezzo, la rappresentazione e le esecuzioni pubbliche e la radiodiffusione". Nel nostro ordinamento, infine:
a) gli artt. 12 e 16 della legge n. 633 del 1941 ricomprendono nel contenuto del diritto di autore (come si intitola il Capo III della legge, del quale fanno parte) il diritto - che viene qualificato esclusivo -- di diffondere, il quale "ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo" (così testualmente l'art. 16, come sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 23.10.1996, n. 581);
b) l'art. 61 della legge n. 633/1941 (modificato, in attuazione di Direttive comunitarie, dal D. Lgs. 16.11.1994, n. 685 e dal D. Lgs. 23.10.1996, n. 581), in merito alle opere registrate su apparecchi meccanici (disco fonografico, pellicola cinematografica, nastro metallico o altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci), conferisce all'autore il diritto esclusivo "di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o altro strumento meccanico, nonché di autorizzarne la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo" (1^ comma, n.3) ed espressamente stabilisce (al 2^ comma) che la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione, nonché l'autorizzazione alla comunicazione al pubblico via satellite o alla ritrasmissione via cavo".
L'assunto secondo il quale - una volta che l'autore abbia autorizzato la registrazione dell'opera - questa entrerebbe nella disponibilità esclusiva della casa discografica resta smentito, dunque, dalla lettera del secondo comma dell'art. 61 della legge n.633/1941 (come modificato dal D. Lgs. n. 685/1994) ove viene testualmente specificato che "la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione". La stessa Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare, in proposito (sentenza n. 215/1986), che il consenso dell'autore alla registrazione su disco fonografico non comporta anche il potere di radiodiffusione, "trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto di autore, sicché l'autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente il secondo", ed ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e segg. della legge n. 633 del 1941 sia sotto il profilo che non consentono alle ernittenti radiofoniche locali la possibilità di radiodiffondere, senza il consenso dell'autore, opere incise su disco o su nastro (ordinanza n. 361/1988), sia sotto quello dell'ingiustificata disparità di trattamento con la R.A.I., atteso che neppure all'ente esercente il servizio pubblico di radiodiffusione è consentito, dall'art. 59 della legge, radiodiffondere dai propri locali opere registrate su disco o su nastro senza il consenso dell'autore (sentenza n. 215/1986). Tutto questo viene disinvoltamente ignorato o taciuto nelle argomentazioni difensive della ricorrente, che però non manca di citare il solo ultimo comma del citato art. 61, il quale dispone che "per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione" (trattasi della Sezione IV: artt. da 52 a 60).
Anche tale disposizione di rinvio, che non deroga alle prescrizioni dei commi precedenti ma si pone a chiusura dell'intera disciplina dettata dall'art. 61, non giova però alla difesa, poiché essa è resa necessaria dall'esistenza di un ente concessionario di Stato dei servizi di radiodiffusione (con compiti istituzionali di informazione e di indirizzo culturale, considerati di eminente interesse pubblico) mentre, per quanto riguarda il consenso dell'autore, questo:
- è necessario per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove (art. 52, 3^ comma);
-- è egualmente richiesto per la radiodiffusione dai locali dell'ente esercente il servizio, a norma degli artt. 12 e 16 della legge n. 633/1941 (per il richiamo fatto dall'art. 59 alle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I).
D) Inconferente è l'assunto secondo il quale l'esercente di emittente radio - nell'organizzare un programma comprendente opere o parti di opere altrui - sarebbe titolare di un proprio diritto d'autore in quanto le programmazioni radiofoniche sarebbero assimilabili alle opere collettive.
Deve rilevarsi in proposito che, a norma dell'art. 7 della legge n. 633/1941, va considerato autore di un'opera collettiva "chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa". Ma perché un'opera possa definirsi "collettiva", secondo la definizione che di questa fornisce l'art. 3 della legge medesima, occorre che, a seguito di una attività di scelta e di coordinamento di opere o di parti di opere altrui - effettuata per conseguire un fine letterario, scientifico, didattico, religioso o artistico - si creì un unicum nuovo e distinto dalle opere o dalle parti di esse confluite nel tutto.
Ciò non significa, peraltro, che l'opera nuova così formatasi, avente carattere di creazione autonoma quale risultato dell'attività di scelta e di coordinamento anzidetta, appartenga esclusivamente a colui che l'abbia organizzata e diretta e ciò perché, essendo l'opera derivata dal necessario intervento di più persone che ad essa hanno fornito apporti e hanno autorizzato la creazione del novum, possono individuarsi tre categorie di soggetti, titolari di distinti diritti d'autore (vedi, in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 21 gennaio 1993, n. 77), e cioè:
-- il soggetto che ha organizzato e diretto la creazione dell'opera stessa, che ne è considerato autore ai sensi dell'art. 7;
-- l'editore, al quale spettano i diritti di utilizzazione economica dell'opera collettiva, a norma del primo comma dell'art. 38;
-- gli autori dei singoli contributi, cui spettano i diritti esclusivi su questi (morali, prima che patrimoniali), nonché il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti o, in difetto, delle norme dettate dagli artt. da 39 a 43 della legge n. 633/1941. Addurre, dunque, che la strutturazione del palinsesto di trasmissione (in considerazione dell'eventuale creatività estrinsecatasi nel coordinamento dei brani musicali e nella scelta dell'ordine cronologico della loro diffusione) conferisca all'esercente dell'emittente radiofonica un proprio diritto di autore non esclude - come si è detto - i diritti riferiti agli autori dei singoli brani radiotrasmessi, sicché il riferimento difensivo alla formazione dell'opera collettiva in ogni caso non giova alla ricorrente.
Tutto questo, comunque, è palesemente estraneo alla diffusione al pubblico, attraverso il mezzo radiofonico, di opere create esclusivamente da altri poiché in tal caso si esplica una mera attività di divulgazione e non viene a costituirsi un'opera diversa da quelle che vengono divulgate.
E) Assume ancora la ricorrente che il contratto di edizione musicale avrebbe "carattere globale" nel senso che con esso, in ogni caso, l'editore - produttore dei supporti fonografici acquisterebbe, senza riserve ed in via esclusiva, tutti i diritti di utilizzazione dell'opera (necessariamente interdipendenti) e tutti i diritti economici dell'autore, per una durata non inferiore a quella di protezione legale, con facoltà di diffondere e mettere in commercio la composizione per qualunque scopo e con qualsiasi mezzo o strumento e senza alcun limite territoriale o spaziale.
In proposito, però, non può non rilevarsi:
-- che la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica di un'opera musicale può avvenire non soltanto attraverso un contratto di edizione musicale, ma pure mediante un contratto di vendita, nonché con forme contrattuali diverse tipiche e atipiche (vigendo, in materia, il principio di libera trasferibilità);
-- che la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica non comporta cessione dei diritti morali di autore (si ricordino le disposizioni dell'art. 20 della legge n. 633/1941, nonché la possibilità di ritiro dell'opera dal commercio prevista dall'art. 142 della stessa legge e dall'art. 2582 cod. civ.);
-- che i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, specificati negli articoli da 12 a 18 della legge n.633/1941, ai sensi del successivo art. 19 sono indipendenti l'uno dall'altro e "l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti";
-- che i "diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi" sono disciplinati dal Titolo II, Capo I, della legge n. 633/1941 (artt. da 72 a 78);
-- che il contratto di riproduzione fonomeccanica è istituto negoziale diverso dal contratto di radiodiffusione dell'opera;
-- che ogni singolo contratto di edizione musicale deve essere interpretato attraverso l'analisi precipua dei concreti accordi negoziali in esso trasfusi;
-- che, anche qualora ci si trovi di fronte ad una verificata cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica ai produttori fonografici, espressamente estesa in tutti i casi alla radiodiffusione dell'opera e così concretamente pattuita proprio per tutti i brani musicali quotidianamente trasmessi dall'emittente, il consenso alla radiodiffusione dovrebbe comunque essere prestato dagli aventi causa degli autori (e la SIAE. ben potrebbe tutelare costoro in seguito a conferimento di specifico mandato, in quanto l'attività di intermediario ad essa riservata in via esclusiva dall'art. 180 della legge n. 633/1941 viene svolta "per conto e nell'interesse degli aventi diritto").
F) Quanto al reato specificato al capo B) della rubrica, deve rilevarsi che il fatto contestato, già punito ai sensi dell'art. 1 della legge 29.7.1981, n. 406, è attualmente previsto dall'art. 171 ter, lett. a), della legge n. 633/1941, introdotto dall'art. 17 del D.Lgs. 16.11.1994, n.685, sicché si impone un sia pur rapido esame della successione delle disposizioni legislative e della loro incidenza sulla legge fondamentale in materia di diritto d'autore. Tale legge fondamentale apprestava originariamente tutela penale al diritto di autore sotto un duplice profilo: sia direttamente [art. 171, lett. f), che sanziona la registrazione - riproduzione abusiva dell'opera dal vivo dell'autore, quale opera dell'ingegno] sia indirettamente [con la previsione dell'art. 17 1, lett. e), come modificata dalla legge 5.5.1976, n. 404, che vietava la riproduzione, con qualsiasi processo di duplicazione, di dischi o di altri supporti analoghi nei quali le opere d'ingegno fossero state già fissate, con la conseguente tutela del diritto esclusivo di riproduzione e commercializzazione spettante al produttore].
La legge 28.7.1981, n. 406 -- occupandosi esclusivamente della tutela penale del "corpo meccanico" (disco, nastro o diverso supporto) - ha successivamente soppresso la lett. e) del 1^ comma dell'art. 171 della legge n.633/1941 (art. 3) ed ha sanzionato l'abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o supporti analoghi, nonché la detenzione di essi per la vendita da parte di chi non abbia partecipato alla riproduzione abusiva (art. 1). È intervenuta, quindi, la legge 20.7.1985, n. 400 a reprimere l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione, di opere cinematografiche e l'art. 2 del D.L. 26.1.1987, n.9, convertito nella legge 27.3.1987, n. 121 (recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale e modifiche alla legge n.517/1975 sulla disciplina del commercio agevolato), ha esteso l'applicabilità di tali norme anche alle videocassette riproducenti opere cinematografiche.
Il complesso delle disposizioni normative dianzi ricordate non soltanto si presentava palesemente disorganico ma incideva negativamente, per difetti di coordinamento, sulla stessa organicità ed unitarietà della disciplina fondamentale del diritto d'autore, posta dalla legge n.633 del 1941. Con il D.Lgs. n. 685 del 6.11.1994, il legislatore pertanto, anche di fronte all'evoluzione dei fenomeni del noleggio e del prestito nella distribuzione dei supporti -- dando attuazione alla Direttiva del Consiglio CEE n.92/100 del 19 novembre 1992 -- ha inteso aggiornare e risistemare la regolamentazione di tutta la materia della duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche e televisive, riconducendola proprio alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Nella relazione che accompagna il D.Lgs.vo in questione, invero, (a proposito dell'art. 17, che ha aggiunto il nuovo art.171 ter alla legge n.633/1941) viene espressamente evidenziata "l'opportunità di riunire nel presente articolo della legge sul diritto d'autore la normativa sanzionatoria attualmente contenuta nelle leggi n. 406/1981, n. 400/1985 e n. 121/1987, alla luce di esigenze armonizzazione e chiarezza interpretativa".
In questa prospettiva, con l'art.20 del D.Lgs. n.685/1994 sono stati abrogati gli artt. 1 e 2 della legge n.406/1981, nonché la legge n.400/1985 e, infine, l'art. 2 del D.L. n.9/1987 convertito nella legge n. 121/1987, soltanto in quanto è stato trasfuso nella legge fondamentale n 633/1941 il contenuto di tali norme abrogate. In particolare, l'art.17 del D.Lgs. n.685/1994 ha aggiunto alla legge n.633 l'art.171 ter, allo scopo di sanzionare penalmente sia la duplicazione abusiva, a fine di lucro, di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (lett. a); sia il fatto di chi, pur non avendo concorso nella duplicazione abusiva, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fine di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive (lett. b); sia la vendita o il noleggio di videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla S.I.A.E. (lett. e).
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.685/1994, pertanto, non vi è stata alcuna abolitio criminis, ma una semplice riformulazione e risistemazione organica della materia sotto la legge n.633/1941, nella quale sono state trasfuse, con gli opportuni aggiornamenti, le condotte già penalmente rilevanti per le precedenti leggi abrogate. Il precetto contenuto nella lett. a) dell'art. 171 ter, dunque, per quello che più specificamente riguarda il caso in esame, è meramente riproduttivo della disposizione contestata all'imputata e, non essendo innovativo, non dà luogo a fenomeni inquadrabili nell'art. 2 cod. pen., poiché la tutela penale del fatto è rimasta invariata senza soluzioni di continuità.
Tale principio è stato costantemente affermato da questa Corte Suprema, anche con le sentenze pronunciate il 28.11.1997 (ric. Trotta) e l'1.12.1997 (ric. Gianformaggio). La ricorrente, nella memoria difensiva depositata il 22.5.1998, cita queste ultime quali decisioni di segno favorevole alla propria tesi ma non si avvede che in esse la declaratoria di insussistenza del fatto discende dalla constatazione che "in punto di fatto i giudici di merito non hanno indicato il benché minimo elemento di effettivo riscontro di abusive riproduzioni di dischi, nastri o analoghi supporti fonografici utilizzate per la diffusione di messaggi pubblicitari (utilizzazione che - se dimostrata - oggettivamente integrerebbe il fine di lucro richiesto dalla norma incriminatrice)".
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente:
- al pagamento delle spese processuali;
- al rimborso in favore della S.I.A.E., costituita parte civile, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessive lire 1.590.000, di cui lire 1.500.000 per onorario, oltre I.V.A. e contributi per la Cassa Avvocati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615, 616 e 541 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualì nonché al rimborso, in favore della costituita parte civile, delle spese di questo grado del giudizio, liquidate in complessive lire 1.590.000, di cui lire 1.500.000 per onorario, oltre I.V.A. e contributi per la Cassa Avvocati.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 1998