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31 dicembre 1994
31 dicembre 1994
Art. 17. 1. Dopo l' art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 171-ter. - 1. E' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:
a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.
2. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita'.
3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani ed in uno o piu' periodici specializzati.".
"Art. 171-ter. - 1. E' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:
a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.
2. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita'.
3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani ed in uno o piu' periodici specializzati.".
Commentari • 3
- 1. La pirateria informatica e il caso TNT VillageValentina Ertola · https://www.iusinitinere.it/ · 1
Con l'espressione “pirateria informatica” ci si riferisce a tutte quelle attività di natura illecita perpetrate tramite l'utilizzo di strumenti informatici. Tale fattispecie rientra nella più ampia categoria dei c.d. cyber-crimes e si articola in cinque tipologie principali di attività: la pirateria domestica, che si ha quando, nel proprio ambiente domestico, si vanno a realizzare duplicati di software, video e, in generale, di materiale tutelato dal diritto d'autore, tramite masterizzazione e diffusione ad un ristretto numero di persone fisiche; l'underlicensing, che consta nell'installazione di software su un numero di terminali superiore rispetto a quello previsto e consentito dalla …
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Giurisprudenza • 27
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2024, n. 3024Provvedimento: […] degli art. 171-bis della legge n. 633 del 1941, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518, e 171-ter della stessa legge n. 633, introdotto dall'art. 17 del D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685, hanno esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, allargandola allorché è stata utilizzata l'espressione 'a scopo di profitto', e restringendola allorché si è ritenuto configurabili i reati de quibus se commessi a 'fini di lucro'4 La fondatezza di tali considerazioni sembra poi trovare un indiretto ma assai autorevole riscontro in un recentissimo arresto delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte: si è infatti chiarito che «nel delitto di furto, […]Leggi di più...
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