Articolo 43 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 42Articolo 44
Versione
18 dicembre 1942
Art. 43.

L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente