Art. 59.
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione e' sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione e' sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.