Articolo 59 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 46Articolo 60
Versione
18 dicembre 1942
Art. 59.

La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione e' sottoposta al consenso dell'autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell'articolo 55.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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