Articolo 39 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 38Articolo 40
Versione
18 dicembre 1942
Art. 39.

Se un articolo e' inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne puo' differire la riproduzione anche al di la' dei termini indicati nel comma precedente. Decorso pero' il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore puo' utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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