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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/10/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6836/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28.9.1987, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fabio Batini,
Attrice
nei confronti di
C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
23.5.1981,
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 18.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 8.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 2.7.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento del figlio minore Persona_1
nato a [...] il [...] dalla relazione sentimentale da lei intrattenuta con
[...]
e ormai cessata. Controparte_1
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia. Nondimeno, egli è comparso personalmente in udienza dinanzi al giudice delegato, ove ha rilasciato spontanee dichiarazioni.
In particolare, all'udienza del 16.1.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto una soluzione condivisa in ordine alla gestione del figlio minore, nei termini qui di seguito riportati:
Per_
“- affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con sua collocazione abitativa presso la madre;
Per_
- il padre potrà frequentare il figlio liberamente;
in particolare potrà tenerlo con sé quanto meno tutte le domeniche dalla mattina alla sera;
restano salvi diversi accordi tra i genitori in ordine al regime di frequentazioni, che i due avranno cura di assumere in ogni caso nel preminente interesse del minore;
- verserà, con decorrenza dal febbraio 2025 (come già sta Controparte_1
facendo da sempre), a a titolo di contributo indiretto al Parte_1
Per_ mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice
ISTAT;
Per_
- le spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione del Tribunale di Genova, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno suddivise al 50% a carico di ciascuno dei genitori;
Per_
- l'assegno unico relativo a potrà continuare a essere percepito dalla madre integralmente”.
Alla successiva udienza del 18.9.2025 il giudice delegato, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2 ***
1. In ordine all'affidamento del figlio minore della coppia, ritiene il collegio che non siano emersi elementi per derogare al paradigma legale generale: dovrà perciò essere confermato Per_ l'affido di in via condivisa a entrambi i genitori.
2. Deve poi disporsi la collocazione abitativa del minore presso la madre, con la quale il ragazzino è rimasto a vivere.
3. Si ritiene che possano essere ulteriormente recepite le congiunte indicazioni fornite dalle Per_ parti – quali sopra riportate – in ordine al regime di frequentazioni paterne con , rivelandosi le predette indicazioni adeguate rispetto agli interessi del minore.
4. Alla luce degli elementi acquisiti e valutate le esigenze di vita del minore rapportate alla sua età, si reputa poi congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ex compagna, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro
300,00, con decorrenza dal febbraio 2025, secondo quanto concordemente indicato dai genitori.
Per_
4.1. Occorre ulteriormente disporre che le spese straordinarie relative a siano suddivise in modo paritario tra le parti.
4.2. Deve altresì prendersi atto dell'accordo tra i genitori a che l'assegno unico per il figlio possa continuare a essere integralmente percepito dalla madre.
5. A fronte della natura della causa e dell'esito della lite, e considerata la mancata costituzione del convenuto, nonché il comportamento processuale dal medesimo tenuto, si ritiene che le spese processuali debbano rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- affida il minore nato a Genova il [...], in [...] condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori e;
Parte_1 Controparte_1
Per_
- dispone la collocazione abitativa del minore con la madre, Parte_1
[...]
Per_
- dispone che il padre, , possa frequentare il figlio Controparte_1
3 secondo le indicazioni di cui alla motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di versare, con decorrenza dalla Controparte_1
mensilità di febbraio 2025, a a titolo di contributo indiretto al Parte_1
Per_ mantenimento ordinario del figlio minore , la somma mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , Parte_1 Controparte_1
Per_ il pagamento delle spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della Sezione IV civile di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo), suddivise al 50% tra i medesimi;
Per_
- dispone che l'assegno unico per il figlio possa continuare a essere interamente percepito dalla madre, Parte_1
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28.9.1987, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fabio Batini,
Attrice
nei confronti di
C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
23.5.1981,
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 18.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 8.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 2.7.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento del figlio minore Persona_1
nato a [...] il [...] dalla relazione sentimentale da lei intrattenuta con
[...]
e ormai cessata. Controparte_1
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia. Nondimeno, egli è comparso personalmente in udienza dinanzi al giudice delegato, ove ha rilasciato spontanee dichiarazioni.
In particolare, all'udienza del 16.1.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto una soluzione condivisa in ordine alla gestione del figlio minore, nei termini qui di seguito riportati:
Per_
“- affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con sua collocazione abitativa presso la madre;
Per_
- il padre potrà frequentare il figlio liberamente;
in particolare potrà tenerlo con sé quanto meno tutte le domeniche dalla mattina alla sera;
restano salvi diversi accordi tra i genitori in ordine al regime di frequentazioni, che i due avranno cura di assumere in ogni caso nel preminente interesse del minore;
- verserà, con decorrenza dal febbraio 2025 (come già sta Controparte_1
facendo da sempre), a a titolo di contributo indiretto al Parte_1
Per_ mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice
ISTAT;
Per_
- le spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione del Tribunale di Genova, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno suddivise al 50% a carico di ciascuno dei genitori;
Per_
- l'assegno unico relativo a potrà continuare a essere percepito dalla madre integralmente”.
Alla successiva udienza del 18.9.2025 il giudice delegato, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2 ***
1. In ordine all'affidamento del figlio minore della coppia, ritiene il collegio che non siano emersi elementi per derogare al paradigma legale generale: dovrà perciò essere confermato Per_ l'affido di in via condivisa a entrambi i genitori.
2. Deve poi disporsi la collocazione abitativa del minore presso la madre, con la quale il ragazzino è rimasto a vivere.
3. Si ritiene che possano essere ulteriormente recepite le congiunte indicazioni fornite dalle Per_ parti – quali sopra riportate – in ordine al regime di frequentazioni paterne con , rivelandosi le predette indicazioni adeguate rispetto agli interessi del minore.
4. Alla luce degli elementi acquisiti e valutate le esigenze di vita del minore rapportate alla sua età, si reputa poi congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ex compagna, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro
300,00, con decorrenza dal febbraio 2025, secondo quanto concordemente indicato dai genitori.
Per_
4.1. Occorre ulteriormente disporre che le spese straordinarie relative a siano suddivise in modo paritario tra le parti.
4.2. Deve altresì prendersi atto dell'accordo tra i genitori a che l'assegno unico per il figlio possa continuare a essere integralmente percepito dalla madre.
5. A fronte della natura della causa e dell'esito della lite, e considerata la mancata costituzione del convenuto, nonché il comportamento processuale dal medesimo tenuto, si ritiene che le spese processuali debbano rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- affida il minore nato a Genova il [...], in [...] condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori e;
Parte_1 Controparte_1
Per_
- dispone la collocazione abitativa del minore con la madre, Parte_1
[...]
Per_
- dispone che il padre, , possa frequentare il figlio Controparte_1
3 secondo le indicazioni di cui alla motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di versare, con decorrenza dalla Controparte_1
mensilità di febbraio 2025, a a titolo di contributo indiretto al Parte_1
Per_ mantenimento ordinario del figlio minore , la somma mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , Parte_1 Controparte_1
Per_ il pagamento delle spese straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della Sezione IV civile di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo), suddivise al 50% tra i medesimi;
Per_
- dispone che l'assegno unico per il figlio possa continuare a essere interamente percepito dalla madre, Parte_1
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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