Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01718/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B363D264B6, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Rosa Melidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Onix Asigurari S.A - Succursale Italia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
avverso e per l’annullamento
a) del provvedimento prot. PG/9827 del 26/03/2025 nella parte in cui Città di Torino, nel comunicare la revoca della proposta di aggiudicazione del lotto n. 2 relativo alla “PROCEDURA APERTA N. 38/2024 - Accordo quadro per servizi di vigilanza attiva e portierato per la Città di Torino e in qualità di Centrale di Committenza per FCT Holding S.p.A.” CIG:B363D264B6 ha deciso di procedere anche all’escussione della cauzione provvisoria prestata dalla ricorrente per il lotto controverso pari ad euro 31.376,49 (polizza n. 150007519 emessa dalla ONIX ASIGURARI S.A. succ. di Roma);
b) della relazione del RUP prot. n. 2417 del 25/03/2025, espressamente richiamata ed allegata al provvedimento impugnato sub a), recante le motivazioni in ordine alla revoca della proposta di aggiudicazione, se ed in quanto lesiva;
c) del verbale di seduta pubblica del 25/03/2025, ove esistente, con il quale la commissione di gara, a seguito di nota del Rup di cui al punto b), ha preso atto della decisione di procedere alla revoca della proposta di aggiudicazione, se ed in quanto lesiva;
d) di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato e connesso se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MO SPA il 6/5/2025:
avverso e per l’annullamento previa sospensiva
del provvedimento Protocollo n. 3380/2025 del 30/04/2025, comunicato in pari dati, con il quale Città di Torino ha disposto l’escussione della cauzione provvisoria (polizza n. 150007519 emessa dalla ONIX ASIGURARI S.A. succ. di Roma pari ad euro 31.376,49) costituita dalla ricorrente ai fini della partecipazione al lotto n. 2 relativo alla “PROCEDURA APERTA N. 38/2024 - Accordo quadro per servizi di vigilanza attiva e portierato per la Città di Torino e in qualità di Centrale di Committenza per FCT Holding S.p.A.” CIG:B363D264B6 controverso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MO SPA il 23/5/2025:
avverso e per l’annullamento
a) della segnalazione di cui all’art. 96, comma 15 e dell’art. 222, comma 13, del d.lgs. 36/2023, modello A, resa dalla Stazione Appaltante all’ANAC per falsa dichiarazione, nella parte in cui viene censurata la condotta della ricorrente per gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e);
b) di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti o interessi legittimi della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa AO NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la città di Torino, in seguito ad una revoca di aggiudicazione, ha escusso la cauzione provvisoria presentata dalla società in relazione al lotto 2 dell’accordo quadro per servizi di vigilanza attiva e portierato della città, in qualità di centrale di committenza.
Ha ritenuto di censurare la sola escussione della garanzia variamente lamentando la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità e sviamento oltre che violazione del principio di proporzionalità e contrasto con il diritto unionale.
Con atto di motivi aggiunti depositato in data 6.5.2025 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata fatta concreta applicazione dell’incameramento della cauzione.
Con ulteriore atto di motivi aggiunti, depositato in data 23.5.2025, parte ricorrente ha altresì impugnato la successiva segnalazione inoltrata dalla stazione appaltante all’ANAC.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto le allegazioni di cui al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 237/2025 l’istanza di misure cautelari collegiali è stata respinta ed è stata fissata udienza di discussione.
Proposto appello cautelare, con ordinanza n. 3489/3035, il Consiglio di Stato ha preso atto di un intervenuto accordo tra le parti, con conseguente improcedibilità dell’impugnativa.
Per l’udienza di discussione, con atto depositato in data 4.11.2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità a spese compensate. La difesa dell’amministrazione ha aderito all’istanza.
Deve quindi essere pronunciata sentenza coerente con le conformi istanze delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara improcedibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE RI, Presidente
AO NE, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NE | LE RI |
IL SEGRETARIO