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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4849 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 4849 /2023, promossa con ricorso depositato in data 27/06/2023
Da
, nata in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GRANATA PIERFRANCESCO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato in [...] il [...] (C.F. ), non Controparte_1 C.F._2 costituito;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 10.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
Il legale, alla luce dell'intervenuto divorzio in Egitto, rinuncia alla domanda di separazione e relativo addebito in quanto superata dallo status già pronunciato.
Alla luce delle due relazioni della ASST Milano e di Sesto San Giovanni, chiede disporsi l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa e assegnazione della casa familiare. Rispetto alle visite padre-figli, il legale chiede come suggerito dal servizio, che le stesse possano riattivarsi solo dopo un percorso di conoscenza del padre da parte degli operatori.
In punto economico chiede la conferma dei provvedimenti emessi in data 09.04.2024 posto che quattro dei cinque figli sono ancora non autosufficienti.
Chiede anche la conferma dell'attribuzione integrale dell'A.U.
Chiede la rimessione della causa al Collegio.
****
Con ricorso depositato in data 27.06.2023, ricorreva nei confronti Parte_1 di al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione personale, esponendo che Controparte_1 dal loro matrimonio, contratto in Egitto in data 06.09.2001, erano nati i figli Persona_1
( 13/02/2015), ( 17/03/2003),
[...] Persona_2 Persona_3
(07/12/2005), (12/07/2008). Parte_2
La ricorrente esponeva che i comportamenti violenti e aggressivi del marito, sia nei suoi confronti che rispetto ai figli, avevano irrimediabilmente determinato il naufragare del sodalizio coniugale, oltre a ingenerare grave turbamento nel nucleo familiare.
Inoltre, dava atto che il resistente si era allontanato dall'abitazione coniugale facendo così venire meno ogni forma di sostentamento morale e materiale.
All'udienza del 21.11.2023, ove il convenuto non compariva personalmente e non risultava neppure costituito il Giudice, rilevata l'irregolarità della notifica, ne disponeva la rinnovazione e rinviava ad altra udienza.
All'udienza del 09.04.2024 il Giudice rilevava la regolarità della notifica e per l'effetto, sempre constatata la mancata costituzione e comparizione del convenuto, dichiarava la contumacia di . Controparte_1
All'esito dell'audizione della ricorrente, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria e urgente, affidava i figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, e disponeva un assegno per il loro contributo al mantenimento a carico del padre.
Altresì, conferiva incarico ai servizi sociali di Sesto San Giovanni affinché monitorassero il nucleo familiare e regolamentassero le visite padri-figli, visti gli elementi di conflittualità constatati.
All'udienza del 07.11.2024 emergeva la possibilità che tra le parti in causa fosse già intervenuta sentenza di divorzio da parte dell'Autorità egiziana, e per l'effetto il Giudice disponeva un rinvio al fine di verificare tale sopravvenienza.
Dalla relazione dei servizi sociali di Sesto San Giovanni, depositata in data 25.03.2025, da un lato emergeva l'assoluta inadeguatezza genitoriale di definito dagli stessi figli come Controparte_1 inspiegabilmente irascibile e nervoso, oltre che di fatto assente nella loro gestione;
dall'altro lato la madre appariva quale figura genitoriale adeguata e capace di comprendere le esigenze, gli stati d'animo e i bisogni della prole.
In data 09.04.2025 il procuratore di parte ricorrente depositava documentazione attestante la pronuncia di divorzio emessa in Egitto nel mese di aprile 2023.
All'udienza del 10.04.2025 parte ricorrente, a mutatio della domanda originaria, chiedeva non pronunciarsi sentenza di separazione, essendo intervenuto già il divorzio, e chiedeva disporsi l'affido in via esclusiva dei minori alla madre viste le conclusioni rassegnate dai servizi sociali.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, rilevato che, come documentato in atti, tra le parti è già intervenuta declaratoria di divorzio da parte dell'Autorità Giudiziaria egiziana, non deve essere pronunciata sentenza di separazione giudiziale.
La decisione verte pertanto sulle questioni attinenti all'esercizio della genitorialità e il mantenimento della prole.
II. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento della prole ai genitori.
Al riguardo, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Ritiene il Tribunale che i figli debbano essere affidati in modo esclusivo alla madre, considerato il disinteresse totale e circostanziato dimostrato dal padre nei confronti dei minori che giustifica la formulazione di un giudizio prognostico negativo circa l'inidoneità dello stesso all'esercizio della genitorialità; dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il resistente si è allontanato da tempo dalla casa coniugale e si è reso irreperibile. Il padre, in particolare, non è stato costante nelle frequentazioni e nei contatti, anche telefonici, con i figli minori, non provvedendo al loro mantenimento e, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza del presente procedimento, non è comparso in udienza né si è costituito.
Stante l'assoluto disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative ai figli e la necessità che siano assunte decisioni nell'interesse dei minori al fine di evitare una paralisi decisionale rispetto alle questioni per loro più importanti, deve essere rimessa alla madre la facoltà in via esclusiva di assumere le decisioni rispetto di tutti i figli minori in materia di salute, istruzione, residenza ed educazione.
Quanto al collocamento dei minori, deve essere confermato l'attuale collocamento presso la madre, in continuità alla situazione attualmente in essere da tempo.
III. Le visite con il padre potranno essere regolate da parte dei Servizi Sociali del luogo di residenza dei minori solo ove il padre si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, compatibilmente con le esigenze e i bisogni del figlio stesso.
IV. Quanto al mantenimento dei minori, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale.
Parte ricorrente ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento così come determinato con provvedimento del 09.04.2024.
Tale istanza appare meritevole di accoglimento, rilevato che dato il breve lasso di tempo trascorso le esigenze dei figli non possono considerarsi implicitamente aumentate e constatato altresì che non sono state allegate variazioni reddituali delle parti rispetto all'emanazione dei provvedimenti provvisori.
Per l'effetto, dispone che versi a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di mantenimento dei quattro figli, la somma mensile di euro 600,00
[...]
(150,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Tale somma dovrà essere versata, con decorrenza da aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. V. Rilevato che gli oneri per le cure e il sostentamento dei figli incomberanno in via pressoché esclusiva sulla madre, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sarà percepito direttamente e integralmente da
. Parte_1
VI. Data la natura e l'esito del giudizio, denotata dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, così provvede:
I. Dichiara non luogo a provvedere in merito alla richiesta di separazione giudiziale;
II. Affida i minori nato in [...] il [...] e Persona_1
, nato in Egitto il [...], in [...] esclusiva alla madre, con collocamento Parte_2 prevalente presso l'abitazione materna. Tutte le decisioni relative ai minori in punto scolastico, extra scolastiche, sanitarie e relative all'espatrio, saranno rimesse alla madre in via esclusiva;
III. Le visite con il padre potranno essere regolate da parte dei Servizi Sociali del luogo di residenza dei minori, allo stato individuati presso il Comune di Sesto San Giovanni, solo ove il padre si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, compatibilmente con le esigenze e i bisogni del figlio stesso.
IV. Dispone che versi a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di mantenimento dei quattro figli (due minorenni e due maggiorenni ma non
[...] economicamente autosufficienti), la somma mensile di euro 600,00 (150,00 euro a figlio).
Tale somma dovrà essere versata, con decorrenza dal deposito della domanda, ovverossia giugno 2023, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.
Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Controparte_1 della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. Dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sarà percepito direttamente e integralmente da
[...]
. Parte_1
VI. Dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi alla parte costituita ai Servizi Sociali di Sesto San Giovanni
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 10 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 4849 /2023, promossa con ricorso depositato in data 27/06/2023
Da
, nata in [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GRANATA PIERFRANCESCO ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato in [...] il [...] (C.F. ), non Controparte_1 C.F._2 costituito;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 10.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
Il legale, alla luce dell'intervenuto divorzio in Egitto, rinuncia alla domanda di separazione e relativo addebito in quanto superata dallo status già pronunciato.
Alla luce delle due relazioni della ASST Milano e di Sesto San Giovanni, chiede disporsi l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa e assegnazione della casa familiare. Rispetto alle visite padre-figli, il legale chiede come suggerito dal servizio, che le stesse possano riattivarsi solo dopo un percorso di conoscenza del padre da parte degli operatori.
In punto economico chiede la conferma dei provvedimenti emessi in data 09.04.2024 posto che quattro dei cinque figli sono ancora non autosufficienti.
Chiede anche la conferma dell'attribuzione integrale dell'A.U.
Chiede la rimessione della causa al Collegio.
****
Con ricorso depositato in data 27.06.2023, ricorreva nei confronti Parte_1 di al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione personale, esponendo che Controparte_1 dal loro matrimonio, contratto in Egitto in data 06.09.2001, erano nati i figli Persona_1
( 13/02/2015), ( 17/03/2003),
[...] Persona_2 Persona_3
(07/12/2005), (12/07/2008). Parte_2
La ricorrente esponeva che i comportamenti violenti e aggressivi del marito, sia nei suoi confronti che rispetto ai figli, avevano irrimediabilmente determinato il naufragare del sodalizio coniugale, oltre a ingenerare grave turbamento nel nucleo familiare.
Inoltre, dava atto che il resistente si era allontanato dall'abitazione coniugale facendo così venire meno ogni forma di sostentamento morale e materiale.
All'udienza del 21.11.2023, ove il convenuto non compariva personalmente e non risultava neppure costituito il Giudice, rilevata l'irregolarità della notifica, ne disponeva la rinnovazione e rinviava ad altra udienza.
All'udienza del 09.04.2024 il Giudice rilevava la regolarità della notifica e per l'effetto, sempre constatata la mancata costituzione e comparizione del convenuto, dichiarava la contumacia di . Controparte_1
All'esito dell'audizione della ricorrente, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria e urgente, affidava i figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, e disponeva un assegno per il loro contributo al mantenimento a carico del padre.
Altresì, conferiva incarico ai servizi sociali di Sesto San Giovanni affinché monitorassero il nucleo familiare e regolamentassero le visite padri-figli, visti gli elementi di conflittualità constatati.
All'udienza del 07.11.2024 emergeva la possibilità che tra le parti in causa fosse già intervenuta sentenza di divorzio da parte dell'Autorità egiziana, e per l'effetto il Giudice disponeva un rinvio al fine di verificare tale sopravvenienza.
Dalla relazione dei servizi sociali di Sesto San Giovanni, depositata in data 25.03.2025, da un lato emergeva l'assoluta inadeguatezza genitoriale di definito dagli stessi figli come Controparte_1 inspiegabilmente irascibile e nervoso, oltre che di fatto assente nella loro gestione;
dall'altro lato la madre appariva quale figura genitoriale adeguata e capace di comprendere le esigenze, gli stati d'animo e i bisogni della prole.
In data 09.04.2025 il procuratore di parte ricorrente depositava documentazione attestante la pronuncia di divorzio emessa in Egitto nel mese di aprile 2023.
All'udienza del 10.04.2025 parte ricorrente, a mutatio della domanda originaria, chiedeva non pronunciarsi sentenza di separazione, essendo intervenuto già il divorzio, e chiedeva disporsi l'affido in via esclusiva dei minori alla madre viste le conclusioni rassegnate dai servizi sociali.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, rilevato che, come documentato in atti, tra le parti è già intervenuta declaratoria di divorzio da parte dell'Autorità Giudiziaria egiziana, non deve essere pronunciata sentenza di separazione giudiziale.
La decisione verte pertanto sulle questioni attinenti all'esercizio della genitorialità e il mantenimento della prole.
II. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento della prole ai genitori.
Al riguardo, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Ritiene il Tribunale che i figli debbano essere affidati in modo esclusivo alla madre, considerato il disinteresse totale e circostanziato dimostrato dal padre nei confronti dei minori che giustifica la formulazione di un giudizio prognostico negativo circa l'inidoneità dello stesso all'esercizio della genitorialità; dalle deduzioni della ricorrente è emerso che il resistente si è allontanato da tempo dalla casa coniugale e si è reso irreperibile. Il padre, in particolare, non è stato costante nelle frequentazioni e nei contatti, anche telefonici, con i figli minori, non provvedendo al loro mantenimento e, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza del presente procedimento, non è comparso in udienza né si è costituito.
Stante l'assoluto disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative ai figli e la necessità che siano assunte decisioni nell'interesse dei minori al fine di evitare una paralisi decisionale rispetto alle questioni per loro più importanti, deve essere rimessa alla madre la facoltà in via esclusiva di assumere le decisioni rispetto di tutti i figli minori in materia di salute, istruzione, residenza ed educazione.
Quanto al collocamento dei minori, deve essere confermato l'attuale collocamento presso la madre, in continuità alla situazione attualmente in essere da tempo.
III. Le visite con il padre potranno essere regolate da parte dei Servizi Sociali del luogo di residenza dei minori solo ove il padre si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, compatibilmente con le esigenze e i bisogni del figlio stesso.
IV. Quanto al mantenimento dei minori, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale.
Parte ricorrente ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento così come determinato con provvedimento del 09.04.2024.
Tale istanza appare meritevole di accoglimento, rilevato che dato il breve lasso di tempo trascorso le esigenze dei figli non possono considerarsi implicitamente aumentate e constatato altresì che non sono state allegate variazioni reddituali delle parti rispetto all'emanazione dei provvedimenti provvisori.
Per l'effetto, dispone che versi a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di mantenimento dei quattro figli, la somma mensile di euro 600,00
[...]
(150,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Tale somma dovrà essere versata, con decorrenza da aprile 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. V. Rilevato che gli oneri per le cure e il sostentamento dei figli incomberanno in via pressoché esclusiva sulla madre, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sarà percepito direttamente e integralmente da
. Parte_1
VI. Data la natura e l'esito del giudizio, denotata dalla contumacia di parte convenuta, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, così provvede:
I. Dichiara non luogo a provvedere in merito alla richiesta di separazione giudiziale;
II. Affida i minori nato in [...] il [...] e Persona_1
, nato in Egitto il [...], in [...] esclusiva alla madre, con collocamento Parte_2 prevalente presso l'abitazione materna. Tutte le decisioni relative ai minori in punto scolastico, extra scolastiche, sanitarie e relative all'espatrio, saranno rimesse alla madre in via esclusiva;
III. Le visite con il padre potranno essere regolate da parte dei Servizi Sociali del luogo di residenza dei minori, allo stato individuati presso il Comune di Sesto San Giovanni, solo ove il padre si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, compatibilmente con le esigenze e i bisogni del figlio stesso.
IV. Dispone che versi a Controparte_1 Parte_1
, a titolo di mantenimento dei quattro figli (due minorenni e due maggiorenni ma non
[...] economicamente autosufficienti), la somma mensile di euro 600,00 (150,00 euro a figlio).
Tale somma dovrà essere versata, con decorrenza dal deposito della domanda, ovverossia giugno 2023, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT.
Pone, inoltre, a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Controparte_1 della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. Dispone che l'A.U. erogato dall'INPS sarà percepito direttamente e integralmente da
[...]
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VI. Dichiara irripetibili le spese di lite. Si comunichi alla parte costituita ai Servizi Sociali di Sesto San Giovanni
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 10 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona