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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 830/2023
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n.837 del 16.5.2023
Oggetto: infortunio in itinere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia assistenziale, in grado di appello tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Amato Piero Festa Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Francesco Bianco, Loretta Clerico e Lorena Fiordelmondo
Appellato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Brindisi il 20.12.2018 Parte_1
, già titolare di attività autonoma di conducente di mezzi per il trasporto di persone con
[...] sede in Chatillon (Aosta), aveva dedotto: -che con contratto d'opera del 25.6.2012 aveva pattuito con (autorizzato fino al 15.9.2012 dal Comune di Courmayeur allo Parte_2 svolgimento del servizio pubblico di trasporto con finalità turistiche mediante trenino tipo “Lilliput” di sua proprietà, avente base di deposito presso la Caserma CC dello stesso Comune) che avrebbe messo a disposizione un autista per il predetto veicolo;
-che nel pomeriggio del 29.6.2012, dopo aver incontrato il in località Sarre, egli si era messo alla guida del motociclo Vespa Parte_2
Piaggio 200 tg.BT25430, diretto verso Courmayeur per iniziare in tale Comune il servizio serale della conduzione del trenino turistico;
-che durante il tragitto, sulla strada SS26, era stato investito da un pullman che proveniva dall'opposto senso di marcia e che in curva aveva invaso la sua corsia, senza che egli potesse far nulla per evitare l'impatto; -che aveva riportato lesioni ed era stato quindi trasportato con autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Aosta, dove era stata posta diagnosi di “Frattura di M5, della testa di M2, di F1 del quarto dito, di F2 del primo dito, di F3 del secondo e terzo dito, irregolarità della tuberosità calcaneare inferiore, per fratture coxo femorale sinistra;
frattura del malleolo tibiale sx;
flc regione laterale del calcagno, fu del quinto dito piede sinistro, regione anteriore terno medio gamba sinistra;
sublussazione dell'anca e frattura dell'acetabolo. Varie ferite cutanee ed escoriazioni cutanee”; -che l'inattendibilità dell'alcoltest effettuato presso il Pronto Soccorso, che aveva prodotto una rilevazione contraddittoria e probabilmente condizionata dal tipo di medicinali che egli aveva assunto poche ore prima, era stata appurata dal Giudice di Pace di Aosta che aveva annullato quella parte del verbale della Polizia Stradale con cui gli era stata contestata la violazione dell'art.186 CdS, con decisione che, sul punto, era stata confermata in appello dal Tribunale di Aosta con sentenza n.2753 del
25.5.2017, divenuta definitiva, la quale aveva altresì ritenuto provata l'invasione di corsia da parte del pullmann;
-che le sue pessime condizioni di salute lo avevano nel frattempo indotto a trasferirsi in provincia di Brindisi (Mesagne) e gli avevano precluso di effettuare una denuncia immediata di sinistro all' ; -che la denunzia presentata all' di Brindisi aveva ricevuto riscontro CP_1 CP_1 negativo il 15.12.2015 per ritenuta insussistenza dei caratteri del rischio proprio dell'infortunio in itinere;
-che nel provvedimento del 12.7.2018 l' di Aosta, nel rigettare la sua opposizione CP_1 avverso il diniego del 2015, aveva eccepito la prescrizione;
-che tuttavia la prescrizione non si era verificata, posto che a causa dell'infortunio in questione e delle gravi lesioni riportate, egli era stato sottoposto ad operazioni chirurgiche in tre ricoveri ospedalieri di lungodegenza e, che, comunque, egli aveva comunicato all' atti idonei ad interrompere la prescrizione (allegati n.14 al CP_1 ricorso); -che a tal fine valevano i principi stabiliti da Cass. S.U. n.783/1999; -che aveva subito un grado di inabilità pari almeno al 62% e 509 giorni di inabilità temporanea assoluta.
Tanto premesso il ricorrente aveva chiesto che, previo accertamento di quanto dedotto in ricorso in ordine alle caratteristiche e alle conseguenze dell'infortunio, l' fosse condannato a CP_1 erogare la relativa rendita per postumi pari al 62%, maggiori o minori, e l'indennizzo per l'inabilità temporanea assoluta.
Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui CP_1 aveva chiesto il rigetto;
in via subordinata aveva chiesto che il pagamento delle prestazioni fosse subordinato alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente. In particolare aveva eccepito: che la denuncia di infortunio online presentata il 3.12.2015 era stata respinta dalla Sede di
Brindisi con provvedimento del 15.12.2012, in ragione dello stato di ebbrezza del ricorrente al momento dell'incidente; che, in sede di opposizione al provvedimento negativo, all'esito del trasferimento della pratica presso la Sede di Aosta e dell'annullamento delle contestazioni per le violazioni del codice della strada, l' aveva riesaminato la pratica e l'aveva definita con CP_1 rigetto per prescrizione ex art.112 t.u. n.1124/1965; che le comunicazioni allegate al ricorso (al n.14) dal ricorrente non risultavano agli atti dell'ufficio, non essendo state sottoposte a protocollazione e a scansione telematica, e che comunque erano inidonee a interrompere la prescrizione;
-che mancava la prova dell'occasione di lavoro;
-che l'infortunio non era avvenuto nel corso di una attività manuale, ossia di quella per la quale il TU n.1124/1965 (art.4 comma 1, n.3) prevedeva la tutela assicurativa a favore degli artigiani;
- che non vi erano gli estremi per la configurazione dell'infortunio in itinere poiché l'autorizzazione al trasporto dei turisti col trenino era stata rilasciata dal Comune di Courmayeur per le ore serali dalle ore 21.00 alle ore 24.00, mentre il ricorrente si trovava sulla strada SS26, diretto a Courmayeur, alle ore 18, ossia in un orario non compatibile con la prestazione di lavoro che avrebbe dovuto rendere;
-che a norma dell'art.52 T.U. cit. non sussisteva neppure il diritto all'indennità per la inabilità temporanea assoluta, e comunque all'indennità per il periodo anteriore al 3.12.2015, essendovi stata una denuncia intempestiva di sinistro;
-che per i lavoratori autonomi non operava il principio dell'automaticità delle prestazioni, con la conseguenza che il ricorrente, non essendo in regola con il pagamento dei contributi dovuti all' , non aveva diritto ad ottenere prestazioni dall' CP_1 CP_1 finchè non avesse assolto al proprio obbligo;
-che erano errate le deduzioni attoree sull'entità del danno permanente e sulla decorrenza del diritto alla rendita.
All'esito dell'attività istruttoria mediante prova testimoniale, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Brindisi ha, da un lato, respinto l'eccezione di prescrizione e, da altro lato, ha respinto il ricorso, reputando non provate le condizioni per ravvisare un infortunio in itinere. In particolare ha ritenuto che le deposizioni dei testi non fossero idonee a dimostrare il fatto che l'infortunio fosse avvenuto durante uno spostamento temporalmente funzionale al turno di lavoro.
Avverso tale decisione ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della valutazione sugli elementi istruttori, la contraddittorietà della motivazione, l'inesatta applicazione della normativa di cui al DPR n.1124/1965 e al D.lgs. n.38/2000. Ha evidenziato che i testimoni avevano riferito che la sera dell'incidente egli avrebbe dovuto condurre il trenino a partire dalle ore 19.00 e che quindi il percorso stradale da lui effettuato al momento del sinistro (ore 17.58) era coerente con la necessità di raggiungere la sede di lavoro in quella fascia oraria. Aveva quindi chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le domande già proposte in primo grado, con vittoria di spese.
L' , ribadendo gran parte degli argomenti proposti in primo grado, ha chiesto il CP_1 rigetto del gravame.
Espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio, la causa è stata decisa all'udienza di discussione del 24.1.2025 come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei termini qui di seguito indicati.
Come documentato in atti, il 29.06.2012 ha subito un sinistro Parte_1 sulla strada statale n.26, mentre era diretto da Sarre a Courmayeur ed era alla guida di uno scooter.
E' condivisibile la pronuncia del Tribunale nella parte che esclude la prescrizione per il decorso del termine previsto dall'art.112 T.n.1124/1965 sulla base del rilievo che il primo atto interruttivo della prescrizione è pervenuto all' , sede di Brindisi, provincia in cui all'epoca il CP_1 ricorrente risiedeva, in data 04.05.2015, come attestato dal foglio di ricevuta che riporta il timbro dell'ufficio di Brindisi, della cui autenticità non vi sono motivi per dubitare (v.allegato n.14 CP_1 del ricorrente).
L'ulteriore denuncia presentata mediante l'apposito modulo è del 3.12.2015 ed il deposito del ricorso dinanzi al Tribunale è del 20.12.2018, quindi nel rispetto dei termini per l'azione giudiziaria di cui agli artt.111 e 112 T.U. n.1124/1965, costituito da tre anni e centocinquanta giorni.
All'epoca dell'infortunio era un artigiano che lavorava per la Parte_1 propria impresa individuale, iscritta presso la CCIAA di Aosta, e, come tale, poteva fruire della tutela assicurativa dell' ai sensi dell'art.4 d.p.r. n.1124/1965, trattandosi – a differenza di CP_1 quanto eccepito dall'Istituto- di attività manuale consistente in “prestazioni da autista con preparazione e sistemazione del veicolo”, come risulta dal contratto d'opera occasionale intervenuto il 25.6.2012 tra e autorizzato dal Comune di Parte_1 Parte_2
Courmayeur all'espletamento di un servizio temporaneo di trasporto pubblico locale mediante trenino turistico (allegati 5 e 6 del ricorrente in primo grado).
E' controversa la qualificabilità dell'evento come infortunio in itinere.
Sul punto si rammenta che l'art.12 d.lgs.n.38\2000 ha aggiunto all'art.2 e all'art.210 del
Testo Unico n.1124\1965 il seguente comma : “"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".
Secondo la legge, quindi, è ravvisabile un infortunio in itinere indennizzabile dall' CP_1 allorchè l'uso del veicolo privato si renda necessario, non in senso assoluto, ma in base ad una ragionevole scelta del lavoratore, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, anche ai fini di un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi (v. Cass. 2001 n. 10162); la sua configurabilità va esclusa nella diversa ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e ritorno possa essere agevolmente coperto mediante l'uso del mezzo pubblico.
Ai fini della tutela assicurativa deve esservi un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, restando invece irrilevante il tragitto eventualmente effettuato dal lavoratore per ragioni personali non dovute ad esigenze essenziali e improrogabili o in orari non collegabili al lavoro.
Nella fattispecie in esame l' ha contestato la sussistenza dell'occasione di lavoro e, CP_1 in particolare, il collegamento tra l'orario in cui è avvenuto l'infortunio e l'orario previsto per l'inizio del servizio di trasporto pubblico;
a tal fine, premesso che l'incidente è avvenuto alle 17.58
e che il tempo medio per percorrere la distanza (31 km.) da Sarre, luogo di residenza del ricorrente,
a Courmayeur era di circa 40 minuti, ha sostenuto che l'orario del sinistro non era coerente con quello di inizio del servizio autorizzato dal Comune, che iniziava alle ore 21.00.
La valutazione del materiale istruttorio compiuta dal Tribunale, che ha ritenuto incompatibile le deduzioni del ricorrente con le deposizioni testimoniali, non risulta corretta, né condivisibile per questa Corte, poiché i singoli elementi di prova devono essere esaminati non in maniera atomistica, ma in una visione coordinata e complessiva con tutti gli altri.
Ed invero, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'orario del servizio di trasporto con il trenino autorizzato per il tragitto “Courmayeur e le sue frazioni” nell'anno 2012 non era esclusivamente quello dalle “ore 21,00 alle 24,00”: il percorso per “Courmayeur e le sue frazioni” era previsto per quella sola fascia oraria (21-24) negli anni 2008 e 2009, mentre successivamente, già con l'autorizzazione del 2010 (cronologicamente l'ultima tra quelle prodotte in giudizio: all.14 fascicolo di primo grado), il tragitto in questione è stato previsto senza CP_1 alcuna specificazione oraria, essendo stata ivi stabilita solo la periodicità dell'inizio del percorso e la sua durata (45-60 minuti).
Coerente con il dato documentale più aggiornato risulta quindi la deposizione testimoniale di , dalla quale emerge che il servizio in concessione presso il Comune di Parte_2
Courmayeur comportava l'effettuazione di giri turistici con il trenino dalle ore 8 di mattina fino a mezzanotte, a seconda della situazione meteorologica e dell'afflusso dei turisti;
il teste ha precisato che il servizio, così previsto dalla ore 8.00 alle 24.00, era organizzato in tre turni e che il giorno dell'incidente avrebbe dovuto iniziare il turno verso le ore 18.30-19.00. La Parte_1 deposizione del testimone , a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, Tes_1 non risulta nè generica né incompatibile con quella del precedente teste, avendo il riferito Tes_1 che il giorno del sinistro avrebbe dovuto dargli il cambio nella guida del trenino alle Parte_1 ore 19.00 e che tuttavia egli non lo trovò nel posto in cui sarebbe dovuto avvenire il cambio.
In sostanza l'infortunio è avvenuto, alle ore 17.58 del 29.6.2012, mentre il ricorrente percorreva la strada che collegava il suo luogo di residenza (Sarre) al luogo (Courmayeur) in cui avrebbe dovuto svolgere la sua attività manuale di artigiano autista, in un orario che, tenuto conto del tempo di percorrenza del tragitto (circa 40 minuti), era del tutto compatibile con l'orario in cui egli avrebbe dovuto essere a Courmayeur (ore18.30-19.00) per iniziare il suo turno di guida.
Sotto altro aspetto non è contestato che, trattandosi di paesi montani, non vi fosse a quell'ora un servizio di trasporto pubblico di cui il ricorrente si sarebbe potuto avvalere per raggiungere utilmente il luogo di lavoro e per fare ritorno alla propria abitazione alla fine del turno
(ore 24.00), con la conseguenza che l'uso del mezzo proprio deve ritenersi giustificato, ragionevole e conforme alla previsione normativa sopra trascritta.
Dall'istruttoria svolta emerge quindi che, alla luce del canone normativo e interpretativo illustrato, sussistono i presupposti di fatto previsti ai fini della qualificazione dell'evento lesivo come infortunio in itinere e della sua indennizzabilità.
Quanto al danno biologico derivatone, dalla relazione di consulenza medica d'ufficio, redatta dal dott. specialista in medicina legale, emerge che a causa del sinistro stradale in Per_1 questione il presenta esiti di lussazione coxo-femorale sinistra con frattura muro Parte_1 posteriore, trattata con mezzi di sintesi e successiva protesizzazione totale d'anca, con residui esiti cicatriziali, ipotono-ipotrofismo muscolare e ipomobilità di un mezzo nei vari piani con squeaking incostante durante la marcia (invalidità: 35%; codici 307 e 271); cronica sofferenza neurogena sensitivo motoria nel territorio del nervo peroneo comune e lieve a livello del nervo tibiale posteriore (15%; codice analogico e cumulativo169); esiti di frattura II e V metatarso, della prima falange del IV dito, della seconda falange del I dito e della terza falange del II e III dito (7% ; codici
302,304); esiti di frattura del calcagno del piede sinistro con perdita di sostanza da piaga da decubito e deviazione in valgismo del retropiede (8%; codice 296); esiti di frattura metadiafisaria omero prossimale destro con moderata ipofunzione di spalla (6%; codici 229,223,224); esiti di frattura del malleolo tibiale sinistro con residua moderata ipomobilità di caviglia nella flesso- estensione e nella prono-supinazione (5%; codici 290, 293); esiti cicatriziali sul terzo medio della gamba sinistra (2%;codice 236).
In base all'elaborato peritale, tenendo conto dell'inquadramento delle molteplici infermità secondo le pertinenti voci dell'apposita Tabella di cui al D.M 12.7.2000 applicativo del D.lgs.n.38/2000, nonché delle concrete limitazioni funzionali residuate all'esito della “guarigione”,
e del fatto che la valutazione complessiva non può effettuarsi mediante semplice somma aritmetica, il danno biologico deve essere quantificato nella misura del 71 % e l'inabilità temporanea assoluta in giorni 510.
Ritiene questa Corte di poter aderire alle conclusioni del predetto consulente, essendo il suo esame privo di vizi logici e tecnici, oltre che adeguatamente argomentato con specifico riferimento all'inquadramento tabellare degli effetti invalidanti delle patologie. Pertanto, in riforma della decisione di primo grado, l' va condannato a corrispondere le CP_1 prestazioni previste per tali tipi di danno (rendita per il danno biologico permanente e indennità per l'inabilità temporanea assoluta). L'indennità per l'inabilità temporanea assoluta può essere riconosciuta, nella fattispecie concreta, pur in difetto di immediata denuncia dell'infortunio, in quanto la rilevante gravità delle lesioni determinate dall'infortunio, la tipologia delle lesioni medesime (fratture multiple), la conseguente prolungata immobilizzazione fisica, la sottoposizione ad interventi chirurgici e a più ricoveri ospedalieri, hanno impedito al ricorrente, tenuto in proprio quale artigiano autonomo, di presentare una tempestiva denunzia all' ; la gravità del predetto impedimento conduce verso CP_1 una applicazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, posto che, diversamente opinando, sarebbero vanificati i principi fondamentali di tutela della salute e dell'assicurazione sociale posti a base degli artt.32 e 38 Cost.
La rendita per danno biologico permanente compete dal giorno successivo alla cessazione della inabilità temporanea.
Tuttavia, poichè per la tutela assicurativa avente ad oggetto prestazioni economiche per i lavoratori autonomi non vale il principio di automaticità delle prestazioni stabilito dall'art.67 T.U.
(v.articolo 59, comma 19, legge n.449/1997), l'erogazione delle prestazioni spettanti a CP_1
è subordinata al pagamento, da parte di costui, degli importi dovuti a Parte_1 titolo di premi e sanzioni all' , come quantificati (€2.359,52) nella nota della sede di Aosta CP_1 dell'Istituti datata 13.4.2023, prodotta in atti.
Gli accessori, ossia gli interessi legali o, se maggiore, la rivalutazione monetaria, maturano sulle prestazioni economiche dal giorno del soddisfacimento del debito del verso Parte_1
l' . CP_1
Le spese processuali del doppio grado sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13.11.2023 da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n.837 del 16.05.2023 del Tribunale di Brindisi, così CP_1 provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che l'infortunio avvenuto il 29.06.2012 a carico di
è indennizzabile ai sensi dell'art.12 d.lgs. n.38/2000; Parte_1 dichiara che ha diritto a percepire la rendita commisurata ad un Parte_1 danno biologico permanente pari al 71% e l'indennità per inabilità temporanea assoluta relativa a 510 giorni, successivamente al pagamento, da parte dello stesso , delle somme da lui Parte_1 dovute all' a titolo di premi e sanzioni come quantificate nell'attestazione della situazione CP_1 contabile contenuta nella nota datata 13.04.2023 dell' sede di AOSTA;
CP_1 condanna l' a corrispondere in favore di , il giorno CP_1 Parte_1 successivo al pagamento, da parte di quest'ultimo, dei premi e delle sanzioni di cui alla menzionata nota del 13.4.2023, le prestazioni indicate al capo che precede, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali dal giorno del predetto pagamento al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese di questo grado del giudizio liquidate in CP_1
€.3.500,00 per il primo grado e in €.4.000,00, per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione per l'Avv. Amato Piero FESTA.
Spese di CTU a carico definitivamente di . CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Lecce, 22.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n.837 del 16.5.2023
Oggetto: infortunio in itinere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia assistenziale, in grado di appello tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Amato Piero Festa Parte_1
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Francesco Bianco, Loretta Clerico e Lorena Fiordelmondo
Appellato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Brindisi il 20.12.2018 Parte_1
, già titolare di attività autonoma di conducente di mezzi per il trasporto di persone con
[...] sede in Chatillon (Aosta), aveva dedotto: -che con contratto d'opera del 25.6.2012 aveva pattuito con (autorizzato fino al 15.9.2012 dal Comune di Courmayeur allo Parte_2 svolgimento del servizio pubblico di trasporto con finalità turistiche mediante trenino tipo “Lilliput” di sua proprietà, avente base di deposito presso la Caserma CC dello stesso Comune) che avrebbe messo a disposizione un autista per il predetto veicolo;
-che nel pomeriggio del 29.6.2012, dopo aver incontrato il in località Sarre, egli si era messo alla guida del motociclo Vespa Parte_2
Piaggio 200 tg.BT25430, diretto verso Courmayeur per iniziare in tale Comune il servizio serale della conduzione del trenino turistico;
-che durante il tragitto, sulla strada SS26, era stato investito da un pullman che proveniva dall'opposto senso di marcia e che in curva aveva invaso la sua corsia, senza che egli potesse far nulla per evitare l'impatto; -che aveva riportato lesioni ed era stato quindi trasportato con autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Aosta, dove era stata posta diagnosi di “Frattura di M5, della testa di M2, di F1 del quarto dito, di F2 del primo dito, di F3 del secondo e terzo dito, irregolarità della tuberosità calcaneare inferiore, per fratture coxo femorale sinistra;
frattura del malleolo tibiale sx;
flc regione laterale del calcagno, fu del quinto dito piede sinistro, regione anteriore terno medio gamba sinistra;
sublussazione dell'anca e frattura dell'acetabolo. Varie ferite cutanee ed escoriazioni cutanee”; -che l'inattendibilità dell'alcoltest effettuato presso il Pronto Soccorso, che aveva prodotto una rilevazione contraddittoria e probabilmente condizionata dal tipo di medicinali che egli aveva assunto poche ore prima, era stata appurata dal Giudice di Pace di Aosta che aveva annullato quella parte del verbale della Polizia Stradale con cui gli era stata contestata la violazione dell'art.186 CdS, con decisione che, sul punto, era stata confermata in appello dal Tribunale di Aosta con sentenza n.2753 del
25.5.2017, divenuta definitiva, la quale aveva altresì ritenuto provata l'invasione di corsia da parte del pullmann;
-che le sue pessime condizioni di salute lo avevano nel frattempo indotto a trasferirsi in provincia di Brindisi (Mesagne) e gli avevano precluso di effettuare una denuncia immediata di sinistro all' ; -che la denunzia presentata all' di Brindisi aveva ricevuto riscontro CP_1 CP_1 negativo il 15.12.2015 per ritenuta insussistenza dei caratteri del rischio proprio dell'infortunio in itinere;
-che nel provvedimento del 12.7.2018 l' di Aosta, nel rigettare la sua opposizione CP_1 avverso il diniego del 2015, aveva eccepito la prescrizione;
-che tuttavia la prescrizione non si era verificata, posto che a causa dell'infortunio in questione e delle gravi lesioni riportate, egli era stato sottoposto ad operazioni chirurgiche in tre ricoveri ospedalieri di lungodegenza e, che, comunque, egli aveva comunicato all' atti idonei ad interrompere la prescrizione (allegati n.14 al CP_1 ricorso); -che a tal fine valevano i principi stabiliti da Cass. S.U. n.783/1999; -che aveva subito un grado di inabilità pari almeno al 62% e 509 giorni di inabilità temporanea assoluta.
Tanto premesso il ricorrente aveva chiesto che, previo accertamento di quanto dedotto in ricorso in ordine alle caratteristiche e alle conseguenze dell'infortunio, l' fosse condannato a CP_1 erogare la relativa rendita per postumi pari al 62%, maggiori o minori, e l'indennizzo per l'inabilità temporanea assoluta.
Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui CP_1 aveva chiesto il rigetto;
in via subordinata aveva chiesto che il pagamento delle prestazioni fosse subordinato alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente. In particolare aveva eccepito: che la denuncia di infortunio online presentata il 3.12.2015 era stata respinta dalla Sede di
Brindisi con provvedimento del 15.12.2012, in ragione dello stato di ebbrezza del ricorrente al momento dell'incidente; che, in sede di opposizione al provvedimento negativo, all'esito del trasferimento della pratica presso la Sede di Aosta e dell'annullamento delle contestazioni per le violazioni del codice della strada, l' aveva riesaminato la pratica e l'aveva definita con CP_1 rigetto per prescrizione ex art.112 t.u. n.1124/1965; che le comunicazioni allegate al ricorso (al n.14) dal ricorrente non risultavano agli atti dell'ufficio, non essendo state sottoposte a protocollazione e a scansione telematica, e che comunque erano inidonee a interrompere la prescrizione;
-che mancava la prova dell'occasione di lavoro;
-che l'infortunio non era avvenuto nel corso di una attività manuale, ossia di quella per la quale il TU n.1124/1965 (art.4 comma 1, n.3) prevedeva la tutela assicurativa a favore degli artigiani;
- che non vi erano gli estremi per la configurazione dell'infortunio in itinere poiché l'autorizzazione al trasporto dei turisti col trenino era stata rilasciata dal Comune di Courmayeur per le ore serali dalle ore 21.00 alle ore 24.00, mentre il ricorrente si trovava sulla strada SS26, diretto a Courmayeur, alle ore 18, ossia in un orario non compatibile con la prestazione di lavoro che avrebbe dovuto rendere;
-che a norma dell'art.52 T.U. cit. non sussisteva neppure il diritto all'indennità per la inabilità temporanea assoluta, e comunque all'indennità per il periodo anteriore al 3.12.2015, essendovi stata una denuncia intempestiva di sinistro;
-che per i lavoratori autonomi non operava il principio dell'automaticità delle prestazioni, con la conseguenza che il ricorrente, non essendo in regola con il pagamento dei contributi dovuti all' , non aveva diritto ad ottenere prestazioni dall' CP_1 CP_1 finchè non avesse assolto al proprio obbligo;
-che erano errate le deduzioni attoree sull'entità del danno permanente e sulla decorrenza del diritto alla rendita.
All'esito dell'attività istruttoria mediante prova testimoniale, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Brindisi ha, da un lato, respinto l'eccezione di prescrizione e, da altro lato, ha respinto il ricorso, reputando non provate le condizioni per ravvisare un infortunio in itinere. In particolare ha ritenuto che le deposizioni dei testi non fossero idonee a dimostrare il fatto che l'infortunio fosse avvenuto durante uno spostamento temporalmente funzionale al turno di lavoro.
Avverso tale decisione ha proposto appello , lamentando Parte_1
l'erroneità della valutazione sugli elementi istruttori, la contraddittorietà della motivazione, l'inesatta applicazione della normativa di cui al DPR n.1124/1965 e al D.lgs. n.38/2000. Ha evidenziato che i testimoni avevano riferito che la sera dell'incidente egli avrebbe dovuto condurre il trenino a partire dalle ore 19.00 e che quindi il percorso stradale da lui effettuato al momento del sinistro (ore 17.58) era coerente con la necessità di raggiungere la sede di lavoro in quella fascia oraria. Aveva quindi chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le domande già proposte in primo grado, con vittoria di spese.
L' , ribadendo gran parte degli argomenti proposti in primo grado, ha chiesto il CP_1 rigetto del gravame.
Espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio, la causa è stata decisa all'udienza di discussione del 24.1.2025 come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei termini qui di seguito indicati.
Come documentato in atti, il 29.06.2012 ha subito un sinistro Parte_1 sulla strada statale n.26, mentre era diretto da Sarre a Courmayeur ed era alla guida di uno scooter.
E' condivisibile la pronuncia del Tribunale nella parte che esclude la prescrizione per il decorso del termine previsto dall'art.112 T.n.1124/1965 sulla base del rilievo che il primo atto interruttivo della prescrizione è pervenuto all' , sede di Brindisi, provincia in cui all'epoca il CP_1 ricorrente risiedeva, in data 04.05.2015, come attestato dal foglio di ricevuta che riporta il timbro dell'ufficio di Brindisi, della cui autenticità non vi sono motivi per dubitare (v.allegato n.14 CP_1 del ricorrente).
L'ulteriore denuncia presentata mediante l'apposito modulo è del 3.12.2015 ed il deposito del ricorso dinanzi al Tribunale è del 20.12.2018, quindi nel rispetto dei termini per l'azione giudiziaria di cui agli artt.111 e 112 T.U. n.1124/1965, costituito da tre anni e centocinquanta giorni.
All'epoca dell'infortunio era un artigiano che lavorava per la Parte_1 propria impresa individuale, iscritta presso la CCIAA di Aosta, e, come tale, poteva fruire della tutela assicurativa dell' ai sensi dell'art.4 d.p.r. n.1124/1965, trattandosi – a differenza di CP_1 quanto eccepito dall'Istituto- di attività manuale consistente in “prestazioni da autista con preparazione e sistemazione del veicolo”, come risulta dal contratto d'opera occasionale intervenuto il 25.6.2012 tra e autorizzato dal Comune di Parte_1 Parte_2
Courmayeur all'espletamento di un servizio temporaneo di trasporto pubblico locale mediante trenino turistico (allegati 5 e 6 del ricorrente in primo grado).
E' controversa la qualificabilità dell'evento come infortunio in itinere.
Sul punto si rammenta che l'art.12 d.lgs.n.38\2000 ha aggiunto all'art.2 e all'art.210 del
Testo Unico n.1124\1965 il seguente comma : “"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.".
Secondo la legge, quindi, è ravvisabile un infortunio in itinere indennizzabile dall' CP_1 allorchè l'uso del veicolo privato si renda necessario, non in senso assoluto, ma in base ad una ragionevole scelta del lavoratore, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui avviene, anche ai fini di un corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi (v. Cass. 2001 n. 10162); la sua configurabilità va esclusa nella diversa ipotesi in cui il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e ritorno possa essere agevolmente coperto mediante l'uso del mezzo pubblico.
Ai fini della tutela assicurativa deve esservi un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, restando invece irrilevante il tragitto eventualmente effettuato dal lavoratore per ragioni personali non dovute ad esigenze essenziali e improrogabili o in orari non collegabili al lavoro.
Nella fattispecie in esame l' ha contestato la sussistenza dell'occasione di lavoro e, CP_1 in particolare, il collegamento tra l'orario in cui è avvenuto l'infortunio e l'orario previsto per l'inizio del servizio di trasporto pubblico;
a tal fine, premesso che l'incidente è avvenuto alle 17.58
e che il tempo medio per percorrere la distanza (31 km.) da Sarre, luogo di residenza del ricorrente,
a Courmayeur era di circa 40 minuti, ha sostenuto che l'orario del sinistro non era coerente con quello di inizio del servizio autorizzato dal Comune, che iniziava alle ore 21.00.
La valutazione del materiale istruttorio compiuta dal Tribunale, che ha ritenuto incompatibile le deduzioni del ricorrente con le deposizioni testimoniali, non risulta corretta, né condivisibile per questa Corte, poiché i singoli elementi di prova devono essere esaminati non in maniera atomistica, ma in una visione coordinata e complessiva con tutti gli altri.
Ed invero, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'orario del servizio di trasporto con il trenino autorizzato per il tragitto “Courmayeur e le sue frazioni” nell'anno 2012 non era esclusivamente quello dalle “ore 21,00 alle 24,00”: il percorso per “Courmayeur e le sue frazioni” era previsto per quella sola fascia oraria (21-24) negli anni 2008 e 2009, mentre successivamente, già con l'autorizzazione del 2010 (cronologicamente l'ultima tra quelle prodotte in giudizio: all.14 fascicolo di primo grado), il tragitto in questione è stato previsto senza CP_1 alcuna specificazione oraria, essendo stata ivi stabilita solo la periodicità dell'inizio del percorso e la sua durata (45-60 minuti).
Coerente con il dato documentale più aggiornato risulta quindi la deposizione testimoniale di , dalla quale emerge che il servizio in concessione presso il Comune di Parte_2
Courmayeur comportava l'effettuazione di giri turistici con il trenino dalle ore 8 di mattina fino a mezzanotte, a seconda della situazione meteorologica e dell'afflusso dei turisti;
il teste ha precisato che il servizio, così previsto dalla ore 8.00 alle 24.00, era organizzato in tre turni e che il giorno dell'incidente avrebbe dovuto iniziare il turno verso le ore 18.30-19.00. La Parte_1 deposizione del testimone , a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, Tes_1 non risulta nè generica né incompatibile con quella del precedente teste, avendo il riferito Tes_1 che il giorno del sinistro avrebbe dovuto dargli il cambio nella guida del trenino alle Parte_1 ore 19.00 e che tuttavia egli non lo trovò nel posto in cui sarebbe dovuto avvenire il cambio.
In sostanza l'infortunio è avvenuto, alle ore 17.58 del 29.6.2012, mentre il ricorrente percorreva la strada che collegava il suo luogo di residenza (Sarre) al luogo (Courmayeur) in cui avrebbe dovuto svolgere la sua attività manuale di artigiano autista, in un orario che, tenuto conto del tempo di percorrenza del tragitto (circa 40 minuti), era del tutto compatibile con l'orario in cui egli avrebbe dovuto essere a Courmayeur (ore18.30-19.00) per iniziare il suo turno di guida.
Sotto altro aspetto non è contestato che, trattandosi di paesi montani, non vi fosse a quell'ora un servizio di trasporto pubblico di cui il ricorrente si sarebbe potuto avvalere per raggiungere utilmente il luogo di lavoro e per fare ritorno alla propria abitazione alla fine del turno
(ore 24.00), con la conseguenza che l'uso del mezzo proprio deve ritenersi giustificato, ragionevole e conforme alla previsione normativa sopra trascritta.
Dall'istruttoria svolta emerge quindi che, alla luce del canone normativo e interpretativo illustrato, sussistono i presupposti di fatto previsti ai fini della qualificazione dell'evento lesivo come infortunio in itinere e della sua indennizzabilità.
Quanto al danno biologico derivatone, dalla relazione di consulenza medica d'ufficio, redatta dal dott. specialista in medicina legale, emerge che a causa del sinistro stradale in Per_1 questione il presenta esiti di lussazione coxo-femorale sinistra con frattura muro Parte_1 posteriore, trattata con mezzi di sintesi e successiva protesizzazione totale d'anca, con residui esiti cicatriziali, ipotono-ipotrofismo muscolare e ipomobilità di un mezzo nei vari piani con squeaking incostante durante la marcia (invalidità: 35%; codici 307 e 271); cronica sofferenza neurogena sensitivo motoria nel territorio del nervo peroneo comune e lieve a livello del nervo tibiale posteriore (15%; codice analogico e cumulativo169); esiti di frattura II e V metatarso, della prima falange del IV dito, della seconda falange del I dito e della terza falange del II e III dito (7% ; codici
302,304); esiti di frattura del calcagno del piede sinistro con perdita di sostanza da piaga da decubito e deviazione in valgismo del retropiede (8%; codice 296); esiti di frattura metadiafisaria omero prossimale destro con moderata ipofunzione di spalla (6%; codici 229,223,224); esiti di frattura del malleolo tibiale sinistro con residua moderata ipomobilità di caviglia nella flesso- estensione e nella prono-supinazione (5%; codici 290, 293); esiti cicatriziali sul terzo medio della gamba sinistra (2%;codice 236).
In base all'elaborato peritale, tenendo conto dell'inquadramento delle molteplici infermità secondo le pertinenti voci dell'apposita Tabella di cui al D.M 12.7.2000 applicativo del D.lgs.n.38/2000, nonché delle concrete limitazioni funzionali residuate all'esito della “guarigione”,
e del fatto che la valutazione complessiva non può effettuarsi mediante semplice somma aritmetica, il danno biologico deve essere quantificato nella misura del 71 % e l'inabilità temporanea assoluta in giorni 510.
Ritiene questa Corte di poter aderire alle conclusioni del predetto consulente, essendo il suo esame privo di vizi logici e tecnici, oltre che adeguatamente argomentato con specifico riferimento all'inquadramento tabellare degli effetti invalidanti delle patologie. Pertanto, in riforma della decisione di primo grado, l' va condannato a corrispondere le CP_1 prestazioni previste per tali tipi di danno (rendita per il danno biologico permanente e indennità per l'inabilità temporanea assoluta). L'indennità per l'inabilità temporanea assoluta può essere riconosciuta, nella fattispecie concreta, pur in difetto di immediata denuncia dell'infortunio, in quanto la rilevante gravità delle lesioni determinate dall'infortunio, la tipologia delle lesioni medesime (fratture multiple), la conseguente prolungata immobilizzazione fisica, la sottoposizione ad interventi chirurgici e a più ricoveri ospedalieri, hanno impedito al ricorrente, tenuto in proprio quale artigiano autonomo, di presentare una tempestiva denunzia all' ; la gravità del predetto impedimento conduce verso CP_1 una applicazione costituzionalmente orientata della normativa in esame, posto che, diversamente opinando, sarebbero vanificati i principi fondamentali di tutela della salute e dell'assicurazione sociale posti a base degli artt.32 e 38 Cost.
La rendita per danno biologico permanente compete dal giorno successivo alla cessazione della inabilità temporanea.
Tuttavia, poichè per la tutela assicurativa avente ad oggetto prestazioni economiche per i lavoratori autonomi non vale il principio di automaticità delle prestazioni stabilito dall'art.67 T.U.
(v.articolo 59, comma 19, legge n.449/1997), l'erogazione delle prestazioni spettanti a CP_1
è subordinata al pagamento, da parte di costui, degli importi dovuti a Parte_1 titolo di premi e sanzioni all' , come quantificati (€2.359,52) nella nota della sede di Aosta CP_1 dell'Istituti datata 13.4.2023, prodotta in atti.
Gli accessori, ossia gli interessi legali o, se maggiore, la rivalutazione monetaria, maturano sulle prestazioni economiche dal giorno del soddisfacimento del debito del verso Parte_1
l' . CP_1
Le spese processuali del doppio grado sono regolate secondo il principio di soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13.11.2023 da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n.837 del 16.05.2023 del Tribunale di Brindisi, così CP_1 provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che l'infortunio avvenuto il 29.06.2012 a carico di
è indennizzabile ai sensi dell'art.12 d.lgs. n.38/2000; Parte_1 dichiara che ha diritto a percepire la rendita commisurata ad un Parte_1 danno biologico permanente pari al 71% e l'indennità per inabilità temporanea assoluta relativa a 510 giorni, successivamente al pagamento, da parte dello stesso , delle somme da lui Parte_1 dovute all' a titolo di premi e sanzioni come quantificate nell'attestazione della situazione CP_1 contabile contenuta nella nota datata 13.04.2023 dell' sede di AOSTA;
CP_1 condanna l' a corrispondere in favore di , il giorno CP_1 Parte_1 successivo al pagamento, da parte di quest'ultimo, dei premi e delle sanzioni di cui alla menzionata nota del 13.4.2023, le prestazioni indicate al capo che precede, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali dal giorno del predetto pagamento al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese di questo grado del giudizio liquidate in CP_1
€.3.500,00 per il primo grado e in €.4.000,00, per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione per l'Avv. Amato Piero FESTA.
Spese di CTU a carico definitivamente di . CP_1
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Lecce, 22.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi