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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1720/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1720/2024 tra
(C.F./P.I. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 P.IVA_1
REPETTI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI BORMIOLI e PAOLO BORMIOLI
GEOM. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_2 C.F._2
INGLESE
GRUPPO GE. DI. (C.F. e P.IVA , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Pt_2 P.IVA_2
MORAMARCO
CONVENUTI
e contro
(C.F. e P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
BARBARA POZZOLO
(P.I. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. LUCA DE MATTEIS;
P.IVA_5
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_5 P.IVA_6
MAURIZIO FIORE e FRANCESCO FIORE.
TERZI CHIAMATI
e contro
ING. CP_6 [...]
ING. CP_7 CP_8
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 10 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per (C.F./P.I. l'avv. MATTEO REPETTI Parte_1 P.IVA_1
Per (C.F. ), l' avv. PAOLO BORMIOLI Controparte_1 C.F._1
pagina 1 di 17 Per (C.F. ) l'avv. GIUSEPPE INGLESE, oggi Controparte_9 C.F._2 sostituito dall'avv. MANICA VALENTINA
Per GRUPPO GE. DI. (C.F. e P.IVA l'avv. GIOVANNI MORAMARCO, oggi Pt_2 P.IVA_2 sostituito da Parte_3
[...]
(C.F. e P.IVA l'avv. BARBARA
[...] CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
POZZOLO.
Per Controparte_4
(P.I. ) l'avv. LUCA DE MATTEIS, oggi sostituito dall'avv. MEREU LAURA P.IVA_5
Per (C.F. ) gli avv.ti MAURIZIO FIORE e Controparte_5 P.IVA_6
FRANCESCO FIORE, oggi sostituito dall'avv. PEDRETTI MARCO
Per e per , già contumaci, nessuno compare. Controparte_10 Controparte_11
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli telematici depositati e richiamano tutti i propri atti.
L'avv. POZZOLO precisa come da comparsa di costituzione e da terza memoria.
I procuratori delle parti dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modificate dalle parti.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
Minuta redatta dal MOT Nicolò Melis
pagina 2 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 P.IVA_1
REPETTI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI BORMIOLI e PAOLO BORMIOLI
GEOM. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_2 C.F._2
INGLESE
GRUPPO GE. DI. (C.F. e P.IVA , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Pt_2 P.IVA_2
MORAMARCO
CONVENUTI
e contro
(C.F. e P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
BARBARA POZZOLO
(P.I. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. LUCA DE MATTEIS;
P.IVA_5
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_5 P.IVA_6
MAURIZIO FIORE e FRANCESCO FIORE.
TERZI CHIAMATI
e contro
ING. CP_6 [...]
ING. CP_7 CP_8
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
pagina 3 di 17
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 CP [...]
e GRUPPO GE. DI. e domandava di accertare la responsabilità in capo ai convenuti, CP_2 Pt_2 in qualità, rispettivamente, di progettista, direttore dei lavori ed impresa appaltatrice, per i gravi vizi e/o difetti dell'opera ex art. 1669 c.c. e, conseguentemente, domandava di condannare i convenuti - in solido o, in subordine, con imputazione di specifica responsabilità in capo ad ognuno di essi - al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia per quello che riguarda gli oneri relativi al rifacimento delle strutture e delle coperture e/o a quanto comunque ritenuto necessario, secondo le regole dell'arte
(incluse le indispensabili verifiche tecniche preliminari e le spese relative alla complessiva attività di progettazione e di affidamento) che per il mancato utilizzo e/o fruizione degli spazi e dei locali oggetto di infiltrazioni, per il passato e per il tempo necessario per realizzare e completare gli interventi di ripristino, da quantificarsi anche a forfait. Con vittoria delle spese.
A sostegno delle domande l'attore affermava: di essere un Consorzio costituito dai Comuni di Genova,
e per gestire gli edifici facenti parte del parco storico (nel CP2 CP3 Parte_1 prosieguo ); che nel complesso immobiliare erano stati eseguiti corposi interventi di Parte_1 ristrutturazione in forza del permesso di costruire n. 90 del 14/11/2008, della denuncia di inizio attività prot. 12491 dell'11/11/2021, nonché della segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 7618 del
30/7/2024; che era stato incaricato di redigere il progetto dei lavori, mentre CP [...]
ed il GRUPPO GE.DI. erano stati incaricati, rispettivamente, di dirigere ed eseguire i lavori;
CP_2 che il progetto in questione prevedeva la costruzione di un nuovo fabbricato indicato con la lettera A
(Foyer) e la ristrutturazione integrale di due corpi di fabbrica preesistenti individuati dalle lettere B
(Auditorium) e C (Edificio polivalente - Palestra); che, a seguito della conclusione dei lavori, erano emersi dei vizi che riguardavano la realizzazione della nuova copertura dei fabbricati B e C, adibita a parcheggio;
che a partire dall'anno 2019 nei locali sottostanti la citata copertura si presentavano
“diffusissime infiltrazioni d'acqua piovana” che interessavano “anche la struttura metallica del soffitto del teatro / auditorium, oltre che l'impianto elettrico del centro sportivo, con inevitabili implicazioni anche dal punto di vista della stabilità e della sicurezza” nonché evidenti infiltrazioni in facciata in prossimità dell'ingresso dell'auditorium (pt. 4 atto di citazione); di aver incaricato un perito di redigere una relazione sullo stato dei luoghi, dalla quale era emerso che le cause delle infiltrazioni erano da imputare agli errori compiuti sia in sede di progettazione che di realizzazione degli interventi di ristrutturazione realizzati e la necessità e l'urgenza di procedere con il rifacimento dell'intero pacchetto di copertura degli edifici B e C (al di sopra della soletta strutturale) e alla sostituzione della copertura in vetro del vano di collegamento tra i manufatti A e B;
di aver subito un grave danno, anche alla luce del fatto che si sarebbe trovata costretta a “dover riappaltare nuovamente ed integralmente i lavori di completo ripristino della struttura, dovendone sostenere i notevoli esborsi” (pt. 6 atto di citazione); la necessità di ottenere l'accertamento della responsabilità dei convenuti ex art. 1669 c.c., in quanto intervenuti – a vario titolo –nell'ambito dei menzionati lavori di ristrutturazione presso;
Parte_1 rappresentava che nel 2020 veniva introdotto procedimento di ATP iscritto al r.g. n. 5248/2020, pagina 4 di 17 all'esito del quale il consulente tecnico incaricato, arch. Arcangelo accertava le gravi Per_1 responsabilità in capo ai tre soggetti oggi convenuti.
Si costituiva in giudizio il quale preliminarmente formulava istanza di Controparte_1 chiamata in garanzia di , CP0 Persona_2 CP4
e con contestuale differimento dell'udienza ex art. 167 e
[...] Controparte_15
269 c.p.c.; domandava il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili, irricevibili e, comunque, infondate sia in fatto che diritto nonché, per il caso in cui fosse stata riconosciuta una sua responsabilità, la condanna di , CP0 Persona_2
e Controparte_16 Controparte_17 [...]
, al pagamento di quanto dovuto. Con vittoria delle spese. CP_2
Affermava che i vizi lamentati dall'attore dovevano essere ricondotti all'art. 1667 c.c. anziché all'art. 1669 c.c., perché essi non avevano inficiato la funzionalità globale, diminuito il godimento o determinato l'inidoneità dell'opera inidonea a fornire l'utilità cui era destinata;
eccepiva, pertanto, l'intervenuta prescrizione e decadenza sia con riferimento al precedente ATP sia con riferimento al deposito della relazione di CTU nell'ATP; sosteneva: che, anche qualora i vizi lamentati fossero stati ricondotti all'art. 1669 c.c., il diritto dell'attore si sarebbe prescritto perché erano trascorsi più di quattro anni dalla denuncia dei vizi da parte del e dalla relazione tecnica del perito di parte
Parte_1 CP geom. e più di tre anni tra la data del deposito della CTU (20/1/2021) in ATP e la notifica dell'atto di citazione (7/2/2024); l'infondatezza della domanda attorea perché i vizi lamentati non erano riferibili all'opera da lui prestata;
che, in particolare, il lastrico solare, “soprastante agli immobili dal quale provengono le infiltrazioni”, fosse stato impropriamente destinato dal al transito e alla
Parte_1 sosta veicolare e non solo al transito pedonale, in spregio alla destinazione d'uso prevista dal progetto originario;
la mancata manutenzione del sistema di regimazione delle acque piovane;
che il ,
Parte_1 dopo la consegna dell'opera, aveva autonomamente eseguito altri lavori, ai quali era da ricondurre il lamentato fenomeno infiltrativo;
eccepiva il concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. del
Parte_1 rispetto alla configurazione dei danni verificatisi e la necessità che la responsabilità eventualmente accertata venisse condivisa tra il e i convenuti;
contestava, infine, le risultanze della CTU,
Parte_1 resa in sede di ATP sotto lo specifico profilo dell'attribuzione di responsabilità in relazione alle infiltrazioni riscontrate.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva: di accertare e dichiarare la propria CP_2 carenza di legittimazione passiva e di essere estromesso dal giudizio;
di accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione promossa dal ex art. 1669 c.c.; di respingere ogni istanza e domanda Parte_1 proposta nei propri confronti in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria delle spese.
A sostegno delle proprie difese eccepiva: di non essere legittimato passivo della domanda perché aveva svolto il ruolo di direttori dei lavori in qualità di dipendente del Comune di Genova e non come libero professionista;
l'erroneità delle risultanze della CTU svolta in sede di ATP nella parte in cui l'aveva ritenuto responsabile in solido con l'impresa esecutrice ed il direttore dei lavori senza individuare una sua negligenza o imperizia;
che i materiali utilizzati ed i cicli di lavorazione dell'opera erano conformi al progetto ed al capitolato;
che l'opera era stata positivamente collaudata da una Commissione di collaudo, la quale aveva svolto sei visite di collaudo in corso d'opera, senza riscontrare vizio alcuno;
pagina 5 di 17 che, dato che le infiltrazioni si erano verificate a distanza di sette anni dal collaudo, dovevano essere ricondotte a fattori esterni, difetti di utilizzo ovvero, eventualmente, a difetti esecutivi imputabili alla sola impresa esecutrice;
che la copertura a tetto era stata irresponsabilmente utilizzata dal Parte_1 come parcheggio di autovetture e automezzi;
l'infondatezza delle affermazioni del CTU in sede di ATP in merito alla “non sufficiente realizzazione del risvolto di guaina lungo il perimetro”, nonché al “la completa assenza di giunti di dilatazione sulla porzione del lastrico solare”; l'incongruenza e la sproporzione tra l'importo riconosciuto dal CTU come necessario al ripristino dell'opera (€ 50.000,00)
e l'importo richiesto dal (€ 250.000,00); sosteneva, infine, che i vizi lamentati dal Parte_1 Parte_1 non rientrassero nell'art. 1669 c.c. e che, anche qualora fossero stati ricondotti a detta disposizione, l'esercizio dell'azione di responsabilità era ormai prescritto.
Si costituiva in giudizio il quale domandava: in via pregiudiziale di rito, di Controparte_17 autorizzare la chiamata in causa ex artt. 106 e 269 c.p.c. della Controparte_5 con contestuale richiesta di differimento della prima udienza;
in via preliminare, di accertare e dichiarare la infondatezza e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, stante il decorso del termine decennale di cui all'art. 1669, co. 1, c.c., nonché la decorrenza del termine di decadenza annuale per la denuncia dei vizi di cui all'art. 1669, co. 1, c.c. e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'art. 1669, co. 2, c.c.; di accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità e/o infondatezza della domanda per decadenza prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. e/o per decadenza di parte attrice dall'azione ai sensi dell'art. 14 del contratto di appalto nonché di rigettare, in ogni caso, ogni domanda di parte attrice;
nel merito, di accertare e dichiarare la infondatezza e/o la illegittimità e/o indeterminatezza della domanda attorea;
di accertare e dichiarare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte della e l'insussistenza di Controparte_17 qualsivoglia responsabilità per gli asseriti vizi e/o danni lamentati da parte attrice e, per l'effetto, rigettare, in ogni caso, ogni domanda di parte attrice;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la già obbligata al risarcimento di Controparte_5 Controparte_19 ogni pretesa risarcitoria eventualmente accolta nel presente giudizio, garantendo e manlevando il
Con vittoria delle spese per il presente giudizio e per il giudizio per A.T.P., Controparte_17 iscritto al r.g. n. 5248/2020 presso il Tribunale di Genova.
A sostegno delle proprie istanze e difese il convenuto allegava di aver stipulato con
[...] la polizza n. 3522208251542, a “copertura assicurativa per danni di Controparte_20 esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione” nonché la polizza assicurativa generale n. 3522205951819 avente ad oggetto la “rc imprese edili – polizza di assicurazione r.c. per imprese edili e di costruzione”; il decorso termine decennale di cui all'art. 1669, co. 1, c.c., nonché la decorrenza del termine di decadenza annuale per la denuncia dei vizi di cui all'art. 1669, co. 1, c.c. e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'art. 1669, co. 2, c.c. e in particolare che era decorso il termine decennale, perché i lavori erano stati ultimati il 22/11/2011, e che era decorso del termine di decadenza annuale, perché i vizi erano stati denunciati il 7/10/2019; che l'azione era prescritta perché il termine annuale previsto dal comma 2 dell'art. 1669 c.c., decorreva dalla data di deposito della relazione del CTU nominato in sede di ATP, avvenuta il 21/1/2021, ma la notifica della citazione introduttiva del giudizio risaliva al 12/2/2024; nel merito, l'infondatezza della domanda, perché i lavori erano stati ultimati in data 22/11/2011 e collaudati in data 26/10/2012 mentre la prima denuncia dei vizi risaliva al 2018; di non aver eseguito ulteriori interventi e/o lavorazioni sui luoghi pagina 6 di 17 oggetto di causa;
che il aveva fatto eseguire altre lavorazioni sull'opera, da parte di altre Parte_1 imprese;
la decadenza del da ogni vizio e difetto per l'esecuzione di detti lavori ad opera di Parte_1 altre imprese edili;
la conformità dell'opera eseguita rispetto al progetto e l'infondatezza delle contestazioni in tal senso;
che l'utilizzo della copertura “a parcheggio” adottata dal non era Parte_1 conforme al progetto e che tale uso improprio ne aveva compromesso la stabilità; di aver segnalato l'opportunità di realizzare una copertura sul vano tecnico e l'assenza di qualsivoglia attività di manutenzione sul manto di copertura;
la decadenza del da ogni garanzia perché, a seguito Parte_1 del giudizio ATP, aveva effettuato – senza coinvolgimento delle parti ora convenute – i lavori necessari;
l'erroneità delle risultanze della CTU svolta nel procedimento per ATP sia in relazione all'an che al quantum debeatur, richiamando le controdeduzioni ed osservazioni dell'ing. alla Per_3 menzionata CTU;
contestava la (mancata) quantificazione dei lavori necessari per il rifacimento dell'opera riportata da parte attrice, la domanda di risarcimento per il mancato utilizzo dell'opera, la fondatezza della domanda di condanna in via solidale tra i convenuti perché “sono state individuate le rispettive responsabilità in percentuali”.
Part Con decreto del 3/5/2024 questo Tribunale, vista l'istanza avanzata da GE. DI. e da
[...] di autorizzazione alla chiamata di terzo contenuta nella comparsa di risposta CP rispettivamente depositata, ritenuta l'autorizzabilità della medesima e, conseguenzialmente, la necessità di fissazione di nuova udienza, differiva l'udienza di prima comparizione al 13/11/2024, mandando ciascuno degli istanti per la notifica al terzo chiamato entro il 17/5/2024.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato il quale chiedeva, in via Controparte_3 preliminare, di accertare e dichiarare la decadenza dell'attore dall'azione di garanzia, con ogni consequenziale statuizione anche in punto spese legali, nonché di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato dell'attore; in via principale, di respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed erronee in diritto e, comunque, non provate e per esser, in ogni caso, decaduta l'attrice nei confronti dell'Arch. di rigettare la domanda di malleva dell'Arch. e, in ogni caso, di
CP CP accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'Arch. nonché l'assenza del
CP nesso di causa tra l'operato dell'Arch. ed i danni lamentati da parte attrice, e, conseguentemente,
CP di rigettare tutte le domande - nessuna esclusa – avanzate nei confronti dell'Arch. in quanto
CP infondate e non provate e conseguentemente nei confronti di;
per il caso di accertata Controparte_3 responsabilità in capo all'Arch. l'esistenza di danni risarcibili ed il nesso di causalità tra
CP
l'inadempimento e i lamentati danni, di ricondurre a giusta misura l'indennizzo richiesto dall'attore, nei limiti del giusto e provato, tenuto conto delle concorrenti responsabilità dell'impresa e degli altri professionisti e della stessa attrice nella graduazione delle colpe;
di accertare e dichiarare, in base alle condizioni di polizza, l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata per l'evento per cui è causa;
per il caso in cui venisse dimostrata e accertata, in forza delle previsioni contrattuali di polizza, il diritto dell'Arch. ad ottenere l'indennizzo di polizza, di limitare il risarcimento a quanto previsto dalla CP legge, in applicazione delle specifiche clausole delle condizioni generali, con applicazione delle franchigie e scoperti previste dalla polizza, tenuto conto che l'esposizione della Compagnia non poteva, in alcun caso, essere superiore al massimale.
La terza chiamata allegava, a sostegno delle proprie difese, che i diritti e le azioni del si Parte_1 erano prescritte ai sensi degli artt. 1669 e 1667 c.c.; che l'incarico di progettazione architettonica pagina 7 di 17 all'Arch. risaliva al 20/11/2008 e il termine dei lavori al 22/11/2011 e, pertanto, gli errori CP progettuali lamentati potevano essere stati commessi dal 20/11/2008 fino al 31/3/2010; che la polizza assicurativa stipulata con aveva decorrenza dal 4/5/2019 al 4/5/2021, mentre le opere erano state CP realizzate in un periodo antecedente la data di efficacia della polizza e, pertanto, non rientravano nella garanzia contrattuale;
eccepiva l'inosservanza degli obblighi di denuncia del sinistro da parte di CP previsti dall'art. 4 della polizza, l'inoperatività della polizza anche ai sensi degli artt. 4 e 5 del contratto;
contestava, infine, la quantificazione dei danni operata da parte attrice perché carente di prova.
Si costituiva in giudizio Controparte_4
, la quale domandava in via pregiudiziale di accertare e dichiarare
[...]
l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'attore dalla garanzia per vizi e/o difetti e/o difformità dell'opera e di accertare e dichiarare l'inoperatività del contratto assicurativo sottoscritto con
[...] per i fatti dedotti nel presente giudizio;
nel merito ed in via principale di rigettare le CP domande di parte attrice perché inammissibili e/o infondate e/o non provate, di rigettare tutte le domande spiegate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto e non Controparte_1 provate e nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti di di Controparte_1 accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del contratto assicurativo per i motivi di cui in parte narrativa;
domandava, in via meramente subordinata, nell' ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti di
[...]
e di accoglimento della domanda di garanzia proposta da quest'ultimo, di dare atto che CP essa avrebbe garantito l'assicurato per la sola quota di sua responsabilità, alle Controparte_1 sole condizioni tutte generali e particolari di polizza, nei limiti del massimale, previa deduzione di franchigie e scoperto. Con vittoria di spese e competenze professionali.
La terza chiamata affermava che la polizza n. 313A1868 era inoperativa, ne rappresentava il carattere
“claim made”, cioè valevole solo per le richieste di risarcimento “presentate dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa”, sosteneva che la polizza era scaduta il 3/3/2015 e che la prima richiesta danni era stata ricevuta dall'assicurato Controparte_1 il 24/10/2019, che, pertanto, che era decaduto da ogni azione di manleva
[...] Controparte_1
e/o garanzia nei propri confronti “non avendo denunciato il sinistro nei termini previsti dalle
Condizioni di polizza, con conseguente applicazione delle norme di cui all'art. 1915 c.c.”. Negava la responsabilità di perché i vizi lamentati dall'attore erano “riconducibili Controparte_1 principalmente a problematiche di manutenzione e pulizia, e solo in secondo luogo ad errori di esecuzione, in nessun modo riconducibili a quanto progettato dall'Arch. , il Controparte_1 quale aveva rivestito, nell'esecuzione dell'opera in questione, esclusivamente il ruolo di progettista architettonico e non anche di direttore dei lavori;
affermava il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attrice circa i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
evidenziava che la
CTU resa nella fase di ATP aveva escluso che i lamentati danni fossero stati provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse, nell'espletamento delle attività di direzione lavori, e che, per contro, la polizza garantiva la copertura “dei soli danni causati da rovina totale o parziale delle opere oggetto dell'attività di progettazione e/o direzione dei lavori” e ribadiva l'inoperatività della polizza assicurativa anche per queste ragioni;
contestava, in punto quantum debeatur la domanda proposta dal
,la misura e l'ammontare dei danni asseritamentesubiti, l'esistenza del nesso di causalità Parte_1
pagina 8 di 17 giuridicamente rilevante in materia di responsabilità tra la condotta dei convenuti e le pretese risarcitorie dell'attore, nonché idocumenti posti a fondamento delle medesime;
contestava, infine, il cumulo tra rivalutazione ed interessi legali come richiesto in atto di citazione.
Si costituiva in giudizio la quale domandava, in via Controparte_5 preliminare, di dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'assicurata GE. DI. stante il decorso del termine decennale di cui all'art. 1669, Pt_2 co. 1, c.c., nonché la decorrenza del termine di decadenza annuale per la denuncia dei vizi di cui all'art. 1669, co. 1, c.c. e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'art. 1669, co. 2,
c.c.; chiedeva, nel merito e in via principale, di respingere ogni domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'assicurata perché infondata in fatto e in diritto;
domandava, in via CP7 subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice nei confronti della
GE. di respingere la domanda di manleva e garanzia proposta nei suoi confronti perché CP_21 inammissibile, infondata e/o comunque non provata, stante l'inoperatività delle polizze invocate;
chiedeva, in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare che l'indennizzo eventualmente dovuto in relazione al sinistro per cui è causa per capitale, interessi, rivalutazione e spese fosse limitato alla garanzie di polizza valide e operanti e, comunque, all'importo previsto dalle polizze azionate e dalle condizioni di assicurazione quale massimale per tutti i danneggiati aventi diritto, con l'applicazione delle franchigie, limiti e scoperti tutti ivi previsti e con esclusione del vincolo della solidarietà, con eventuali altri soggetti corresponsabili. Con vittoria delle spese.
La terza chiamata si associava alle difese svolte dall'assicurata nei confronti della parte ricorrente “che dimostrano in maniera chiara come il abbia eseguito tutti i lavori oggetto del Controparte_17 contratto di appalto con il nel pieno rispetto delle clausole contrattuali e delle Parte_1 previsioni progettuali”, contestava il quantum debeatur della domanda proposta dal nei Parte_1 confronti della perché non provato e, comunque, difforme rispetto agli esiti della CTU CP7 licenziata in sede di ATP, la genericità e l'indeterminatezza della domanda di manleva e garanzia formulata da GE.DI perché questa, nel formularla, si era limitata a dedurre di aver sottoscritto le polizze “senza specificare in forza di quale pattuizione sarebbe tenuta a Controparte_5 manlevarla e garantirla dalle altrui pretese”; sosteneva l'inoperatività della polizza C.A.R. n.
3522208251542 perché la stessa non poteva coprire danni o difetti emersi successivamente alla consegna delle opere;
che “in base alla C.T.U. la quasi totalità degli importi addebitati alla GE.DI
(euro 20.325,20) concerne il rifacimento di opere che erano oggetto del contratto di appalto e che sono state eseguite da quindi riguarda ipotesi del tutto estranee alla previsione del contratto CP7 assicurativo.”, ma aveva contratto solo una polizza di R.C.A. verso terzi per eventuali danni CP7 accidentali provocati nell'ambito dei lavori, non anche per la diversa ipotesi di errata esecuzione delle opere appaltate, “non essendo compreso nel rischio assicurativo l'onere di rifare un'opera che risultasse malamente eseguita.”; l'inoperatività della polizza R.C. n. 3522205951819 perché concerneva l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per danni a soggetti terzi, ma non anche quella derivante da inadempimento contrattuale e, in particolare di “inesatta, e asseritamente viziata, esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto”; che “i danni da infiltrazione si sarebbero verificati molti anni dopo la fine dei lavori, e non solo nessuna garanzia di polizza prevede la RCT postuma per tale intervallo, ma al contrario, come sopra indicato, viene espressamente prevista dal contratto l'esclusione della copertura.” pagina 9 di 17 All'udienza del 13/11/2024 il Tribunale, attesa la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia di e di . CP0 Persona_2
La causa veniva istruita con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue.
I vizi lamentati dal devono essere ricondotti nell'alveo della norma di cui all'art. 1669 c.c. Parte_1 per le seguenti ragioni.
1)La norma è applicabile sia alle nuove costruzioni sia alle ristrutturazioni destinate per loro natura a lunga durata (Cass. SSUU, sentenza n. 7756/2017: “In tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino
o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.”). Nel caso di specie, il complesso immobiliare di è costituito da una pluralità di edifici e Parte_1 l'appalto per cui è causa ha avuto ad oggetto la nuova costruzione di un edificio, il “foyer”, e la ristrutturazione integrale di due corpi di fabbrica preesistenti, lo “auditorium” e la “palestra”. Nulla questio quanto all'applicabilità della norma alla nuova costruzione. Quanto alle ristrutturazioni, occorre verificare la tipologia dei lavori dalla quale sono stati interessati i due edifici.
Si legge nella citazione (pag. 2) e nel contratto di appalto agli atti che la ristrutturazione ha riguardato
“interventi di rinforzo strutturale”, “diversa distribuzione degli spazi interni”, “rifacimento degli intonaci di facciata”, “realizzazione ex novo della copertura piana”. Si tratta, all'evidenza di tratti interventi destinati a lunga durata, specie quelli destinati ad incidere sulla struttura del fabbricato (rinforzo strutturale, copertura).
2)Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sula struttura portante dell'opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.), purchè tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa, e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati con interventi di manutenzione ordinaria e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (Cass. sez. 2^, 8 maggio 2007 n. 10533; cfr. anche, tra le altre, le sentenze 28 aprile 2004 n. 8140; 26 maggio 2000 n. 6997; 14 febbraio 2000 n. 1608; 7 gennaio 2000 n. 81; 22 dicembre 1999 n.
14449; 12 maggio 1999 n. 4692). Tra i gravi difetti di costruzione riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., secondo il consolidato e qui condiviso indirizzo della Suprema Corte, rientrano senza dubbio le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze di impermeabilizzazione o delle opere di drenaggio che incidano sulla funzionalità dell'opera (cfr. Cass.
1.8.2003 n. 11740; Cass.
8.1.2000 n. 117). Sempre in punto infiltrazioni, più di recente, si legga quanto statuito da Cass., ordinanza n. 24230/2018: “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca pagina 10 di 17 natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.”. Nel caso di specie non vi è dubbio che il problema infiltrativo verificatosi sia nell'edificio di nuova costruzione che nei due edifici oggetto di ristrutturazione possa essere qualificato come vizio “grave”, ai sensi della giurisprudenza citata. E ciò sia per l'ampiezza del fenomeno che per la possibile incidenza sulla struttura dei fabbricati e il presumibile aggravamento in caso di mancato intervento, come è possibile ricavare dalla CTU.
Quanto alla palestra, le infiltrazioni possono dirsi gravi sia per la loro estensione (si verificano in tre punti: ufficio, parte finale della scala di accesso, plafone del corridoio), sia perché sono determinate da un distacco parziale della guaina, quindi destinate a proseguire e ad aggravarsi ad ogni evento piovoso, sia perchè pericolose per le possibili conseguenze di cui sono foriere, quanto meno nella parte in cui l'acqua è veicolata dai cavidotti elettrici (tant'è che fuoriesce dalle plafoniere) (v. pagg. 46, 47, 48 relazione di CTU). Quanto all'auditorium, la gravità delle infiltrazioni emerge dalle stesse parole del CTU, il quale a pagina 65 della relazione afferma: “(…) sebbene le infiltrazioni non siano all'attualità di elevato apporto d'acqua, esse sono diffuse e destinate ad incrementarsi nel breve tempo. Dunque, le infiltrazioni non sono da sottovalutarsi e da minimizzare, in quanto in breve tempo esse raggiungeranno un incremento severo e oltremodo pregiudizievole per la struttura e la fruibilità dei locali (…)”. Quanto, infine, al foyer, e nello specifico alle infiltrazioni verificatesi nel portale in vetro, alla pagina 67 della relazione il tecnico di ufficio evidenzia che “l'acqua penetra nella profondità della muratura, in un processo erosivo costante e fuoriesce al di sotto del portale di vetro”. Le infiltrazioni riguardano, inoltre, tutta la struttura in vetro e dunque tutta l'ampiezza del portale. Appare evidente, dunque, come anche questa infiltrazione sia destinata ad incidere in modo significativo sull'intero edificio.
Ciò premesso, statuisce l'art. 1669 c.c. che "Quando si tratti di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento l'opera, per vizio del suolo o difetto di costruzione rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa purchè sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia". I convenuti hanno eccepito la decadenza del committente dal termine per azionare la domanda di garanzia e comunque la prescrizione della relativa azione.
Innanzitutto, occorre verificare se i vizi si sono manifestati nel decennio dalla conclusione dei lavori: tale termine rappresenta infatti il presupposto sostanziale di applicabilità della norma. CP ha sul punto osservato che sono decorsi oltre 12 anni dalla consegna dell'opera (avvenuta il 22.11.2011, data di ultimazione dei lavori) e che al più tardi il dies a quo vada determinato nella data del 28.12.2014, quando il certificato di collaudo del 28.10.2012 ha assunto carattere definitivo, ai sensi dell'art. 14 del contratto di appalto, essendo decorsi due anni dalla sua emissione, nel silenzio, protratto per due mesi, dal committente.
Sul punto occorre rilevare che il presupposto nel caso di specie sussiste, poiché i vizi si sono manifestati nel decennio dal compimento dell'opera: l'ultimazione dei lavori – da riconoscersi quale dies a quo (vedi Cass., sentenza n. 8050/1995; conforme: Cass., sentenza n. 178/1999) è pacificamente CP avvenuta nel novembre 2011 e i vizi sono insorti nell'anno 2019 (secondo addirittura nell'anno 2018, vedi infra), tant'è che il li ha denunciati il 7.10.2019, con missiva notificata ai Parte_1 CP convenuti tra la metà di ottobre e la metà di novembre 2019. CP CP_2
pagina 11 di 17 Quanto alle eccepite decadenza e prescrizione per decorso del termine annuale, si legge nella citata denuncia che l'insorgenza delle infiltrazioni risale "agli ultimi mesi". Il afferma dunque la Parte_1 tempestività della denuncia, perché intervenuta entro l'anno dal verificarsi del fenomeno. CP ha eccepito sul punto (pag. 6 comparsa di costituzione) che le infiltrazioni risalgono invero al CP 26.2.2018, quando è stata denunciata a e a la presenza di un'infiltrazione al locale CP auditorium dal dirigente arch. e dal geometra , al quale il vizio, si legge nella CP_22 CP_2 missiva, era stato denunciato dal . Parte_1
Si osserva sul punto che, invero, tale denuncia non proviene – a quanto consta- da soggetti muniti del potere di rappresentanza del e quindi non prova, di per sé sola, che all'epoca parte attrice ne Parte_1 avesse contezza;
in ogni caso, non vi è coincidenza del fenomeno denunciato (una sola infiltrazione nel locale auditorium) con quello oggetto di causa. Anzi, il fatto che il fenomeno infiltrativo, sia pur circoscritto, abbia iniziato a manifestarsi nel 2018 supporta l'affermazione del – non Parte_1 ulteriormente contrastata- relativamente all'insorgenza delle infiltrazioni, come poi denunciate, nei primi mesi dell'anno 2019. La denuncia delle infiltrazioni da parte del appare dunque tempestiva. Parte_1
Quanto all'intervenuta prescrizione, occorre verificare il rispetto del termine annuale, che decorre dalla data della denuncia.
Il committente ne ha interrotto il decorso con il deposito del ricorso per ATP nel giugno 2020. Il relativo procedimento si è concluso con il deposito dell'elaborato peritale il 21.1.2021, data a partire dalla quale il termine di prescrizione ha nuovamente iniziato a decorrere. La successiva interruzione, CP per i convenuti e risale ad una data successiva di oltre un anno, ovvero il dicembre CP dell'anno 2022, quando detti convenuti hanno ricevuto la missiva di messa in mora con riferimento alle risultanze risarcitorie emerse dalla relazione di ATP.
Nei confronti di il termine di prescrizione è stato interrotto addirittura tre anni dopo, con la CP_2 notifica della citazione introduttiva del giudizio nel febbraio 2024. E' quindi decorso più di un anno tra la data del deposito dell'elaborato peritale (21.1.2021) e la notifica CP della richiesta di danni nei confronti di e nel dicembre 2022, e comunque anche tra CP quest'ultima e la notifica della citazione introduttiva del giudizio nel febbraio 2024. E sono decorsi oltre tre anni tra il deposito dell'elaborato peritale (21.1.2021) e la notifica della citazione (febbraio 2024) a . CP_2
La conseguenza è che il termine annuale di prescrizione dell'azione di garanzia è spirato e il diritto del committente risulta pertanto irrimediabilmente prescritto nei confronti di tutti i convenuti.
Il committente, al fine di contrastare le eccezioni di decadenza e prescrizione, ha affermato di aver avuto sicura conoscenza della gravità dei vizi e delle cause dei medesimi solo all'esito del deposito dell'accertamento tecnico preventivo. Effettivamente, è lo stesso CTU in sede di ATP ad affermare "la reale difficoltà di rilevare le cause delle infiltrazioni" (v. pagina 40 relazione di CTU) e ad evidenziare la complessità delle operazioni peritali.
Tuttavia, anche laddove si concludesse per la fondatezza di tale argomentazione e si ritenesse, dunque, che il abbia avuto piena contezza della gravità dei danni e delle cause dei medesimi solo Parte_1 dopo il deposito della relazione di ATP, la conclusione non muterebbe.
Si è già detto, infatti, che dopo il deposito della relazione peritale il committente è rimasto inerte per CP oltre un anno prima di effettuare la denuncia a e a e per oltre tre anni prima di effettuare la CP denuncia a . CP_2
Parte attrice, in via alternativa, ha sostenuto che né il termine di decadenza, né quello di prescrizione hanno iniziato a decorrere, in quanto neppure a seguito del deposito della relazione di ATP è emersa la pagina 12 di 17 vera causa delle infiltrazioni e si è avuta piena conoscenza della loro gravità, avendo il CTU affermato che solo all'esito degli interventi indicati si potrà avere tale conoscenza. In particolare, si legge nella prima memoria di parte attrice (pag. 3, lett. c): "c) Precisato quanto sopra, nella vicenda in esame non è allo stato neppure ora disponibile “una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause”, tantomeno una “piena comprensione del fenomeno”, come invece richiede la Corte Suprema in questi casi. Ed infatti, se si legge la relazione peritale (all. n. 8) depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (R.G. n. 5248/2020), si può agevolmente rilevare quanto segue.
- Con specifico riferimento ai fenomeni infiltrativi a carico della palestra, il CTU incaricato Arch.
precisa che è preliminarmente da deviare il pluviale posto superiormente in prossimità di un Per_1 accertato distacco della guaina impermeabilizzante. Solo in esito a detto preliminare intervento di rimozione del fattore di rischio, si potranno “operare ulteriori indagini atte ad individuare le infiltrazioni per detta posizione, al momento non accertate né accertabili e né riconducibili alle certe infiltrazioni” (pag. 51).
- Ed anche riguardo alle perdite d'acqua a carico del teatro/auditorium, a pag. 52 della citata relazione peritale si legge che “prima d'eseguire qualsiasi intervento successivo, dovranno essere rimosse le infiltrazioni accertate a carico della palestra e valutato l'esito, nel medio periodo, di tale intervento”.
- Anche in sede di conclusioni l'Arch. ribadisce che “la prima operazione da fare è proprio Per_1 quella di eliminare il pregiudizio evidente, quello ampiamente descritto - deviazione del pluviale e contestuale rispristino della risvolta - a causa delle infiltrazioni della palestra (…) PRIMA (evidenziazione apposta dallo stesso CTU) di operare ulteriori interventi (anche quelli sopra e sotto l'auditorium)”.
- Infine, per quanto più direttamente riguarda le infiltrazioni a carico del foyer, nessun accertamento di sorta era all'epoca stato effettuato dal CTU, il quale aveva ritenuto - erroneamente - di non rinvenire nella documentazione allegata al fascicolo gli elaborati progettuali relativi all'intervento realizzato, ragione per cui - si legge testualmente - “gli interventi al portale di vetro esulano dal presente accertamento” (pag. 70).
- Insomma, si ribadisce, nella vicenda in esame non è allo stato disponibile “una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause”, tantomeno una “piena comprensione del fenomeno”, come invece richiede la Corte Suprema in questi casi. Le risultanze della CTU resa in sede di ATP sono aperte, espressamente demandando ad ulteriori indagini da compiere in prosieguo”.
Le argomentazioni di cui sopra sono infondate e vanno respinte.
L'architetto infatti, non afferma quanto riportato dall'attore e in particolare di non aver potuto Per_1 accertare la causa delle infiltrazioni.
Alla pagina 43 della relazione peritale, nella parte iniziale della risposta al quesito relativo alle cause delle infiltrazioni, il CTU, pur dando atto della "reale difficoltà di rilevare le cause delle infiltrazioni", prosegue affermando: "Le attività peritali sono però state svolte secondo il consolidato principio di ricerca ed analisi. (...) maggiori risultati non sono ottenibili se non attivando ulteriori opere di demolizione e messa alla luce delle stratigrafie nascoste. Tuttavia, lo scrivente ritiene di aver raccolto elementi sufficienti per dare risposta allo specifico procedimento di accertamento tecnico preventivo
(...)" (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
Andando poi ad esaminare le singole parti dell'edificio interessate dalle infiltrazioni, il CTU ribadisce quanto sopra e identifica compiutamente le cause delle infiltrazioni.
pagina 13 di 17 Quanto alla palestra, il CTU afferma (pagg. 46-51) che le infiltrazioni sicuramente non sono da ascriversi all'uso carrabile del lastrico solare (come eccepito dai CTP dei convenuti), ma sono causate da un cedimento della guaina dovuto all'acqua condotta da un pluviale tracimante che veicola l'acqua contro la muratura e al contempo dalla non corretta altezza della guaina lungo il confine del terrazzo, ed ascrive dunque la responsabilità delle infiltrazioni per il 75% al committente che ha causato, nel punto, il distacco della guaina, e per il restante 25 % in parte uguale ai convenuti per la non corretta altezza della guaina. Non è dunque vero quanto affermato dagli attori, ovvero che il CTU ha affermato che solo dopo la rimozione del pluviale (che il afferma di aver effettuato dopo la conclusione dell'ATP) Parte_1 sarebbe stato possibile accertare la causa delle infiltrazioni. La causa delle medesime è stata infatti accertata dal CTU in termini di certezza. Ribadisce il CTU sul punto che "ad una ipotetica obiezione che le infiltrazioni, all'interno della palestra, non fossero tutte causate da quanto sopra accertato, deve essere opposto il seguente ragionamento tecnico, che è predominante rispetto ad ogni ulteriore ipotesi: accertato un distacco di guaina (impermeabilizzante) in prossimità delle infiltrazioni (della palestra), la causa è ivi determinata sintanto (che non vi sia) la rimozione del pregiudizio (...) in questo
l'accertamento tecnico trova la propria completezza. Sono dunque da eliminare preliminarmente le cause evidenti ed accertate e poi, all'esito e nell'eventualità del perdurare delle infiltrazioni, proseguire ad operare ulteriori indagini atte ad individuare le infiltrazioni per detta posizione, al momento non accertate ed accertabili nè riconducibili alle certe infiltrazioni".
Il che significa, all'evidenza, non che le cause delle infiltrazioni non sono state accertate, ma che il
CTU le ha ben individuate e solo all'esito della rimozione delle cause si avrà la certezza dell'insussistenza di altre cause o concause, laddove le infiltrazioni, nonostante i ripristini, proseguissero. La certezza matematica circa la bontà delle conclusioni del CTU – che, tuttavia, si ribadisce, sono espresse in termini di certezza- potrà aversi solo all'esito dei lavori di ripristino, a seguito dei quali sarà possibile verificare in modo definitivo e certo la bontà delle conclusioni peritali.
Analogamente a quanto avviene in ogni accertamento peritale.
Quanto all'auditorium, il CTU afferma (pag. 51-66) innanzitutto che non è stato possibile accertare il preciso punto infiltrativo, in secondo luogo esclude la derivazione causale dalle infiltrazioni della palestra e dalla qualità e dal sistema di posa delle guaine, infine afferma che "sussistono invece elementi di pregiudizio che determinano in letteratura tecnica le cause tecniche delle infiltrazioni e dunque, ai fini del presente accertamento, l'insieme di tali elementi di pregiudizio è la causa stessa". Detti "pregiudizi", che rappresentano, dunque, secondo il CTU, la causa certa delle infiltrazioni all'auditorium, sono: il "pregiudizio 1", ovvero il ristagno dell'acqua all'interno del piano di calpestio del locale tecnico, dovuto ai fattori meglio elencati nella relazione peritale;
il "pregiudizio 2", consistente nel "non corretto sistema di diametri liberi nelle sezioni di scarico degli ombrinali nei parapetti d'attico lungo il tratto verso il torrente Secca"; il "pregiudizio 3", che è la completa assenza di giunti di dilatazione sulla porzione del lastrico solare;
il "pregiudizio 4", consistente nella mancanza di manutenzione ordinaria di pulizia degli scarichi. Il CTU a pagina 65 della relazione aggiunge che la prima operazione da realizzarsi è quella di eliminare le infiltrazioni alla palestra, il che, evidenzia il tecnico, "non inficia l'analisi che è stata condotta, ma da un punto di vista fattuale prima di operare ulteriori interventi (anche quelli sopra e sotto l'auditorium), sebbene siano stati correttamente rilevati, deve essere eliminato il pregiudizio di cui sopra".
Ribadisce dunque il CTU che l'intervento alla palestra è il primo, in ordine logico e cronologico (anche per la vicinanza dei due manufatti, si aggiunge), da realizzarsi, ma che ciò non inficia in alcun modo le conclusioni raggiunte in ordine alle cause (certe) delle infiltrazioni relative all'auditorium.
Quanto al foyer il CTU afferma (pagg. 66-70) che le "infiltrazioni provengono per imbibizione diretta, percolamento, dilavamento da infiltrazioni provenienti da fuoriuscita da gronde e l'infiltrarsi
pagina 14 di 17 dell'acqua all'interno dei giunti di lastra di cornicione che mancano, per difetto di manutenzione ordinaria, dei listelli coprigiunto. L'acqua penetra nella profondità della muratura in un processo erosivo disgregativo sostante e fuoriesce al di sotto del portale di vetro (...) altre infiltrazioni sono invece dipendenti dal portale di vetro, dal sistema di fissaggio, dal sistema di sigillatura (...) Ad ogni modo, spiegato il difetto di tenuta secondo proprio parere, dalle indagini condotte e dalla documentazione consultata, si deve osservare che quanto realizzato ed attualmente visibile non corrisponde a quanto all'epoca era stato progettato, né a quanto all'epoca era stato realizzato da Difatti dopo l'intervento di che aveva CP7 CP7 posizionato il portale di vetro di collegamento, venne fatto un intervento di ripristino di intonaco e di coloriture di facciate della “pertinenza lungo secca” dove è evidente un intervento integrativo di fissaggio con una scossalina, nel tentativo di sigillare il bordo di aggancio tra vetro ed edificio storico. L'intervento a parere non è stato corretto nè coerente, non tanto con il progetto originario, la cui realizzazione non è percepibile e sul quale lo scrivente non è nella possibilità di esprimersi, ma per la realizzazione vera e propria della scossalina metallica. Essa è stata posizionata in maniera distorta, favorendo ulteriori infiltrazioni, “tirando” in maniera disomogenea le viti di fissaggio (della scossalina) e creando una sorta di rigonfiamento con difetto di aderenza in corrispondenza delle ridette viti (cfr foto di cui sotto). (...). Inoltre, anche il sistema di aggancio vetro e corpo del foyer manifesta sovrapposizioni di sigillanti e siliconi, ammassi posizionati su strati precedenti e tutto il sistema di fissaggio non può essere ricondotto all'intervento originale in quanto nell'evidenza oggetto di successivi e ripetuti tentativi di sigillatura in quanto mai costituitosi idoneo alla tenuta impermeabile. Tuttavia gli elementi raccolti determinano per lo scrivente, tenuto ad una analisi imparziale, l'impossibilità di individuare l'intervento originale e così attribuirlo al risultato attualmente visibile, pur nelle considerazioni sopraesposte. In conclusione, i segni degli interventi successivi sono tali da non lasciare dubbio sulla nuova situazione creata. All'attualità, comunque, da una parte persiste il difetto di tenuta impermeabile del portale di vetro e dall'altra le infiltrazioni provenienti per mancata manutenzione sono dovute da imbibizione profonda dell'intonaco. La soluzione da adottarsi non potrà che vedere la rimozione degli attuali sistemi di appoggio e scossaline e superfetazioni siliconiche e lo studio progettuale ad hoc di un sistema di immorsamento con guarnizione della lastra vetro, orizzontale, abbandonando altri sistemi che nell'evidenza non raggiungono il grado di efficienza e sufficienza. Gli interventi al portale di vetro, poiché rientranti in un quid progettuale vero e proprio che esula il presente accertamento, non saranno oggetto di stima e computo nella successiva sezione".
In pratica, quanto al foyer, il CTU, lungi dall'affermare di non aver accertato le cause infiltrative, ha invece negato la responsabilità dei convenuti per errata progettazione e per errori esecutivi, e ciò a causa dei numerosi rimaneggiamenti successivi dei manufatti. Appare dunque irrilevante quanto affermato dall'attore laddove sostiene che il CTU non ha saputo rispondere a causa del mancato esame degli elaborati progettuali che il ha depositato e sui quali chiede l'integrazione peritale. Parte_1
Le conclusioni del CTU possono, al più, essere oggetto di contestazione tecnica (nonostante, lo si deve evidenziare, la loro estrema puntualità), ma certo è che individuano con certezza le cause delle infiltrazioni e consentono di respingere quanto eccepito dal . Parte_1
Infine, parte attrice ha evidenziato, al fine di ottenere il rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione, in prima memoria (pagg. 4 e 5, punti d, e, f), che il termine di decadenza/prescrizione non
è decorso quanto meno con riferimento ai nuovi vizi/difetti. Ivi si legge: "d) Fermo quanto sopra, successivamente, la già precaria situazione di cui si è detto si è ulteriormente e notevolmente aggravata (come segnalato con nota del 22.11.2022, all. n. 8 di parte GE.DI). Sia la palestra che il teatro/auditorium sono ora di fatto inutilizzabili.
pagina 15 di 17 e) Per contro, nessun esito ha sortito il tentativo di deviare lo scarico del pluviale che raccoglie le acque piovane del sovrastante fabbricato principale di , al fine di ridurre l'afflusso di acqua Parte_1 sul lastrico da cui provengono le infiltrazioni, indicato quale intervento da effettuare in via preliminare dal CTU. f) È pertanto assolutamente necessario procedere adesso all'effettivo accertamento delle cause delle notevolissime infiltrazioni a carico del complesso immobiliare in questione, mediante nuova CTU. Ed è appena il caso di precisare, per mero scrupolo difensivo, che “allorché in corso di causa vengano accertati nuovi vizi dell'immobile, ulteriori rispetto a quelli già lamentati, trattandosi di vizi accertati solo in corso di causa, non possono essere denunciati anteriormente e non devono essere autonomamente denunciati, posto che, comunque, vengono accertati in corso di causa nel contraddittorio delle parti” (Cass. civ., Sez. II, 10.5.2012, n. 7179).".
Invero, e lo dice la stessa parte attrice, non si ravvisano "nuovi vizi", ma un mero aggravamento di quelli preesistenti, preconizzato peraltro dal CTU in sede di ATP, il quale aveva infatti sollecitato un tempestivo intervento per evitarne il peggioramento. La pronuncia della Suprema Corte citata da parte attrice a sostegno delle sue argomentazioni non appare dunque in termini.
In conclusione, l'azione di garanzia promossa da parte attrice è prescritta.
Le domande riconvenzionali proposte dalle altre parti sono assorbite nella statuizione precedente e non devono essere esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte attrice e in favore di tutti i convenuti costituiti. Parte attrice si dovrà far carico anche delle spese sostenute dai terzi chiamati costituiti, atteso che la loro partecipazione in giudizio non appare frutto di un'iniziativa manifestamente infondata o arbitraria.
L'ordinanza n. 6144/2024 della Cassazione afferma sul punto che, in caso di chiamata del terzo preteso responsabile, le spese di lite devono essere imputate valutando se la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base della prospettazione attorea o se, invece, è stata frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria del convenuto. Questo il principio espresso dalla Suprema Corte: "In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa". Nel caso di specie, i convenuti hanno effettuato chiamate in garanzia nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione al fine di essere manlevati in caso di accoglimento della domanda di condanna avanzata dall'attore nei loro confronti, il che esclude l'arbitrarietà della chiamata. Va poi esclusa la manifesta infondatezza, in quanto tutte le compagnie di assicurazione terze chiamate si sono difese nel merito, affermando la mancanza di copertura assicurativa o per decadenza dalla denuncia o in relazione al periodo assicurato ( e chiamate da e Controparte_4 CP_3 CP CP_5 CP chiamata da . Nessuna di loro ha escluso un collegamento contrattuale con i chiamanti, nè ha proposto eccezioni pregiudiziali o in rito tali da consentire di qualificare la loro chiamata in giudizio come del tutto destituita di fondamento.
La liquidazione viene effettuata nella misura indicata in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile, complessità media) per la fase di studio e pagina 16 di 17 introduttiva e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, nelle quali ultime è stata svolta un'esigua attività processuale.
Vengono posti a carico di parte attrice anche i compensi professionali dei convenuti e dei terzi chiamati relativi alla fase di ATP (liquidati secondo il medesimo criterio in virtù dell'unitarietà del procedimento giudiziale, comprensivo sia della fase di merito che della fase istruttoria che l'ha preceduta). Si legga sul punto quanto statuito da Cass., ordinanza n. 15492/2019: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente ( Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000).”.
Trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione, esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite, con l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza e dovendo pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa.
Va respinta la domanda di delle spese di CTP, poiché non le ha documentate. Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara prescritta l'azione di garanzia promossa e per l'effetto respinge tutte le domande proposte da parte attrice.
Dichiara assorbite tutte le domande proposte dalle altre parti.
Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti e dei terzi chiamati, liquidando in favore di ciascuno di essi la somma di euro 7.202,00 per compensi professionali della presente fase di giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali, ed euro 2.698,00 per compensi professionali della fase di ATP, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione a verbale.
Genova, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1720/2024 tra
(C.F./P.I. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 P.IVA_1
REPETTI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI BORMIOLI e PAOLO BORMIOLI
GEOM. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_2 C.F._2
INGLESE
GRUPPO GE. DI. (C.F. e P.IVA , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Pt_2 P.IVA_2
MORAMARCO
CONVENUTI
e contro
(C.F. e P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
BARBARA POZZOLO
(P.I. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. LUCA DE MATTEIS;
P.IVA_5
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_5 P.IVA_6
MAURIZIO FIORE e FRANCESCO FIORE.
TERZI CHIAMATI
e contro
ING. CP_6 [...]
ING. CP_7 CP_8
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 10 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per (C.F./P.I. l'avv. MATTEO REPETTI Parte_1 P.IVA_1
Per (C.F. ), l' avv. PAOLO BORMIOLI Controparte_1 C.F._1
pagina 1 di 17 Per (C.F. ) l'avv. GIUSEPPE INGLESE, oggi Controparte_9 C.F._2 sostituito dall'avv. MANICA VALENTINA
Per GRUPPO GE. DI. (C.F. e P.IVA l'avv. GIOVANNI MORAMARCO, oggi Pt_2 P.IVA_2 sostituito da Parte_3
[...]
(C.F. e P.IVA l'avv. BARBARA
[...] CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
POZZOLO.
Per Controparte_4
(P.I. ) l'avv. LUCA DE MATTEIS, oggi sostituito dall'avv. MEREU LAURA P.IVA_5
Per (C.F. ) gli avv.ti MAURIZIO FIORE e Controparte_5 P.IVA_6
FRANCESCO FIORE, oggi sostituito dall'avv. PEDRETTI MARCO
Per e per , già contumaci, nessuno compare. Controparte_10 Controparte_11
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli telematici depositati e richiamano tutti i propri atti.
L'avv. POZZOLO precisa come da comparsa di costituzione e da terza memoria.
I procuratori delle parti dichiarano di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modificate dalle parti.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice
dott. Chiara Russo
Minuta redatta dal MOT Nicolò Melis
pagina 2 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720/2024 promossa da:
(C.F./P.I. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO Parte_1 P.IVA_1
REPETTI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._1
GIOVANNI BORMIOLI e PAOLO BORMIOLI
GEOM. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_2 C.F._2
INGLESE
GRUPPO GE. DI. (C.F. e P.IVA , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Pt_2 P.IVA_2
MORAMARCO
CONVENUTI
e contro
(C.F. e P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
BARBARA POZZOLO
(P.I. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. LUCA DE MATTEIS;
P.IVA_5
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_5 P.IVA_6
MAURIZIO FIORE e FRANCESCO FIORE.
TERZI CHIAMATI
e contro
ING. CP_6 [...]
ING. CP_7 CP_8
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
pagina 3 di 17
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 CP [...]
e GRUPPO GE. DI. e domandava di accertare la responsabilità in capo ai convenuti, CP_2 Pt_2 in qualità, rispettivamente, di progettista, direttore dei lavori ed impresa appaltatrice, per i gravi vizi e/o difetti dell'opera ex art. 1669 c.c. e, conseguentemente, domandava di condannare i convenuti - in solido o, in subordine, con imputazione di specifica responsabilità in capo ad ognuno di essi - al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia per quello che riguarda gli oneri relativi al rifacimento delle strutture e delle coperture e/o a quanto comunque ritenuto necessario, secondo le regole dell'arte
(incluse le indispensabili verifiche tecniche preliminari e le spese relative alla complessiva attività di progettazione e di affidamento) che per il mancato utilizzo e/o fruizione degli spazi e dei locali oggetto di infiltrazioni, per il passato e per il tempo necessario per realizzare e completare gli interventi di ripristino, da quantificarsi anche a forfait. Con vittoria delle spese.
A sostegno delle domande l'attore affermava: di essere un Consorzio costituito dai Comuni di Genova,
e per gestire gli edifici facenti parte del parco storico (nel CP2 CP3 Parte_1 prosieguo ); che nel complesso immobiliare erano stati eseguiti corposi interventi di Parte_1 ristrutturazione in forza del permesso di costruire n. 90 del 14/11/2008, della denuncia di inizio attività prot. 12491 dell'11/11/2021, nonché della segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 7618 del
30/7/2024; che era stato incaricato di redigere il progetto dei lavori, mentre CP [...]
ed il GRUPPO GE.DI. erano stati incaricati, rispettivamente, di dirigere ed eseguire i lavori;
CP_2 che il progetto in questione prevedeva la costruzione di un nuovo fabbricato indicato con la lettera A
(Foyer) e la ristrutturazione integrale di due corpi di fabbrica preesistenti individuati dalle lettere B
(Auditorium) e C (Edificio polivalente - Palestra); che, a seguito della conclusione dei lavori, erano emersi dei vizi che riguardavano la realizzazione della nuova copertura dei fabbricati B e C, adibita a parcheggio;
che a partire dall'anno 2019 nei locali sottostanti la citata copertura si presentavano
“diffusissime infiltrazioni d'acqua piovana” che interessavano “anche la struttura metallica del soffitto del teatro / auditorium, oltre che l'impianto elettrico del centro sportivo, con inevitabili implicazioni anche dal punto di vista della stabilità e della sicurezza” nonché evidenti infiltrazioni in facciata in prossimità dell'ingresso dell'auditorium (pt. 4 atto di citazione); di aver incaricato un perito di redigere una relazione sullo stato dei luoghi, dalla quale era emerso che le cause delle infiltrazioni erano da imputare agli errori compiuti sia in sede di progettazione che di realizzazione degli interventi di ristrutturazione realizzati e la necessità e l'urgenza di procedere con il rifacimento dell'intero pacchetto di copertura degli edifici B e C (al di sopra della soletta strutturale) e alla sostituzione della copertura in vetro del vano di collegamento tra i manufatti A e B;
di aver subito un grave danno, anche alla luce del fatto che si sarebbe trovata costretta a “dover riappaltare nuovamente ed integralmente i lavori di completo ripristino della struttura, dovendone sostenere i notevoli esborsi” (pt. 6 atto di citazione); la necessità di ottenere l'accertamento della responsabilità dei convenuti ex art. 1669 c.c., in quanto intervenuti – a vario titolo –nell'ambito dei menzionati lavori di ristrutturazione presso;
Parte_1 rappresentava che nel 2020 veniva introdotto procedimento di ATP iscritto al r.g. n. 5248/2020, pagina 4 di 17 all'esito del quale il consulente tecnico incaricato, arch. Arcangelo accertava le gravi Per_1 responsabilità in capo ai tre soggetti oggi convenuti.
Si costituiva in giudizio il quale preliminarmente formulava istanza di Controparte_1 chiamata in garanzia di , CP0 Persona_2 CP4
e con contestuale differimento dell'udienza ex art. 167 e
[...] Controparte_15
269 c.p.c.; domandava il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili, irricevibili e, comunque, infondate sia in fatto che diritto nonché, per il caso in cui fosse stata riconosciuta una sua responsabilità, la condanna di , CP0 Persona_2
e Controparte_16 Controparte_17 [...]
, al pagamento di quanto dovuto. Con vittoria delle spese. CP_2
Affermava che i vizi lamentati dall'attore dovevano essere ricondotti all'art. 1667 c.c. anziché all'art. 1669 c.c., perché essi non avevano inficiato la funzionalità globale, diminuito il godimento o determinato l'inidoneità dell'opera inidonea a fornire l'utilità cui era destinata;
eccepiva, pertanto, l'intervenuta prescrizione e decadenza sia con riferimento al precedente ATP sia con riferimento al deposito della relazione di CTU nell'ATP; sosteneva: che, anche qualora i vizi lamentati fossero stati ricondotti all'art. 1669 c.c., il diritto dell'attore si sarebbe prescritto perché erano trascorsi più di quattro anni dalla denuncia dei vizi da parte del e dalla relazione tecnica del perito di parte
Parte_1 CP geom. e più di tre anni tra la data del deposito della CTU (20/1/2021) in ATP e la notifica dell'atto di citazione (7/2/2024); l'infondatezza della domanda attorea perché i vizi lamentati non erano riferibili all'opera da lui prestata;
che, in particolare, il lastrico solare, “soprastante agli immobili dal quale provengono le infiltrazioni”, fosse stato impropriamente destinato dal al transito e alla
Parte_1 sosta veicolare e non solo al transito pedonale, in spregio alla destinazione d'uso prevista dal progetto originario;
la mancata manutenzione del sistema di regimazione delle acque piovane;
che il ,
Parte_1 dopo la consegna dell'opera, aveva autonomamente eseguito altri lavori, ai quali era da ricondurre il lamentato fenomeno infiltrativo;
eccepiva il concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. del
Parte_1 rispetto alla configurazione dei danni verificatisi e la necessità che la responsabilità eventualmente accertata venisse condivisa tra il e i convenuti;
contestava, infine, le risultanze della CTU,
Parte_1 resa in sede di ATP sotto lo specifico profilo dell'attribuzione di responsabilità in relazione alle infiltrazioni riscontrate.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva: di accertare e dichiarare la propria CP_2 carenza di legittimazione passiva e di essere estromesso dal giudizio;
di accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione promossa dal ex art. 1669 c.c.; di respingere ogni istanza e domanda Parte_1 proposta nei propri confronti in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria delle spese.
A sostegno delle proprie difese eccepiva: di non essere legittimato passivo della domanda perché aveva svolto il ruolo di direttori dei lavori in qualità di dipendente del Comune di Genova e non come libero professionista;
l'erroneità delle risultanze della CTU svolta in sede di ATP nella parte in cui l'aveva ritenuto responsabile in solido con l'impresa esecutrice ed il direttore dei lavori senza individuare una sua negligenza o imperizia;
che i materiali utilizzati ed i cicli di lavorazione dell'opera erano conformi al progetto ed al capitolato;
che l'opera era stata positivamente collaudata da una Commissione di collaudo, la quale aveva svolto sei visite di collaudo in corso d'opera, senza riscontrare vizio alcuno;
pagina 5 di 17 che, dato che le infiltrazioni si erano verificate a distanza di sette anni dal collaudo, dovevano essere ricondotte a fattori esterni, difetti di utilizzo ovvero, eventualmente, a difetti esecutivi imputabili alla sola impresa esecutrice;
che la copertura a tetto era stata irresponsabilmente utilizzata dal Parte_1 come parcheggio di autovetture e automezzi;
l'infondatezza delle affermazioni del CTU in sede di ATP in merito alla “non sufficiente realizzazione del risvolto di guaina lungo il perimetro”, nonché al “la completa assenza di giunti di dilatazione sulla porzione del lastrico solare”; l'incongruenza e la sproporzione tra l'importo riconosciuto dal CTU come necessario al ripristino dell'opera (€ 50.000,00)
e l'importo richiesto dal (€ 250.000,00); sosteneva, infine, che i vizi lamentati dal Parte_1 Parte_1 non rientrassero nell'art. 1669 c.c. e che, anche qualora fossero stati ricondotti a detta disposizione, l'esercizio dell'azione di responsabilità era ormai prescritto.
Si costituiva in giudizio il quale domandava: in via pregiudiziale di rito, di Controparte_17 autorizzare la chiamata in causa ex artt. 106 e 269 c.p.c. della Controparte_5 con contestuale richiesta di differimento della prima udienza;
in via preliminare, di accertare e dichiarare la infondatezza e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, stante il decorso del termine decennale di cui all'art. 1669, co. 1, c.c., nonché la decorrenza del termine di decadenza annuale per la denuncia dei vizi di cui all'art. 1669, co. 1, c.c. e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'art. 1669, co. 2, c.c.; di accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibilità e/o infondatezza della domanda per decadenza prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. e/o per decadenza di parte attrice dall'azione ai sensi dell'art. 14 del contratto di appalto nonché di rigettare, in ogni caso, ogni domanda di parte attrice;
nel merito, di accertare e dichiarare la infondatezza e/o la illegittimità e/o indeterminatezza della domanda attorea;
di accertare e dichiarare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte della e l'insussistenza di Controparte_17 qualsivoglia responsabilità per gli asseriti vizi e/o danni lamentati da parte attrice e, per l'effetto, rigettare, in ogni caso, ogni domanda di parte attrice;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la già obbligata al risarcimento di Controparte_5 Controparte_19 ogni pretesa risarcitoria eventualmente accolta nel presente giudizio, garantendo e manlevando il
Con vittoria delle spese per il presente giudizio e per il giudizio per A.T.P., Controparte_17 iscritto al r.g. n. 5248/2020 presso il Tribunale di Genova.
A sostegno delle proprie istanze e difese il convenuto allegava di aver stipulato con
[...] la polizza n. 3522208251542, a “copertura assicurativa per danni di Controparte_20 esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione” nonché la polizza assicurativa generale n. 3522205951819 avente ad oggetto la “rc imprese edili – polizza di assicurazione r.c. per imprese edili e di costruzione”; il decorso termine decennale di cui all'art. 1669, co. 1, c.c., nonché la decorrenza del termine di decadenza annuale per la denuncia dei vizi di cui all'art. 1669, co. 1, c.c. e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'art. 1669, co. 2, c.c. e in particolare che era decorso il termine decennale, perché i lavori erano stati ultimati il 22/11/2011, e che era decorso del termine di decadenza annuale, perché i vizi erano stati denunciati il 7/10/2019; che l'azione era prescritta perché il termine annuale previsto dal comma 2 dell'art. 1669 c.c., decorreva dalla data di deposito della relazione del CTU nominato in sede di ATP, avvenuta il 21/1/2021, ma la notifica della citazione introduttiva del giudizio risaliva al 12/2/2024; nel merito, l'infondatezza della domanda, perché i lavori erano stati ultimati in data 22/11/2011 e collaudati in data 26/10/2012 mentre la prima denuncia dei vizi risaliva al 2018; di non aver eseguito ulteriori interventi e/o lavorazioni sui luoghi pagina 6 di 17 oggetto di causa;
che il aveva fatto eseguire altre lavorazioni sull'opera, da parte di altre Parte_1 imprese;
la decadenza del da ogni vizio e difetto per l'esecuzione di detti lavori ad opera di Parte_1 altre imprese edili;
la conformità dell'opera eseguita rispetto al progetto e l'infondatezza delle contestazioni in tal senso;
che l'utilizzo della copertura “a parcheggio” adottata dal non era Parte_1 conforme al progetto e che tale uso improprio ne aveva compromesso la stabilità; di aver segnalato l'opportunità di realizzare una copertura sul vano tecnico e l'assenza di qualsivoglia attività di manutenzione sul manto di copertura;
la decadenza del da ogni garanzia perché, a seguito Parte_1 del giudizio ATP, aveva effettuato – senza coinvolgimento delle parti ora convenute – i lavori necessari;
l'erroneità delle risultanze della CTU svolta nel procedimento per ATP sia in relazione all'an che al quantum debeatur, richiamando le controdeduzioni ed osservazioni dell'ing. alla Per_3 menzionata CTU;
contestava la (mancata) quantificazione dei lavori necessari per il rifacimento dell'opera riportata da parte attrice, la domanda di risarcimento per il mancato utilizzo dell'opera, la fondatezza della domanda di condanna in via solidale tra i convenuti perché “sono state individuate le rispettive responsabilità in percentuali”.
Part Con decreto del 3/5/2024 questo Tribunale, vista l'istanza avanzata da GE. DI. e da
[...] di autorizzazione alla chiamata di terzo contenuta nella comparsa di risposta CP rispettivamente depositata, ritenuta l'autorizzabilità della medesima e, conseguenzialmente, la necessità di fissazione di nuova udienza, differiva l'udienza di prima comparizione al 13/11/2024, mandando ciascuno degli istanti per la notifica al terzo chiamato entro il 17/5/2024.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato il quale chiedeva, in via Controparte_3 preliminare, di accertare e dichiarare la decadenza dell'attore dall'azione di garanzia, con ogni consequenziale statuizione anche in punto spese legali, nonché di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato dell'attore; in via principale, di respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed erronee in diritto e, comunque, non provate e per esser, in ogni caso, decaduta l'attrice nei confronti dell'Arch. di rigettare la domanda di malleva dell'Arch. e, in ogni caso, di
CP CP accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità dell'Arch. nonché l'assenza del
CP nesso di causa tra l'operato dell'Arch. ed i danni lamentati da parte attrice, e, conseguentemente,
CP di rigettare tutte le domande - nessuna esclusa – avanzate nei confronti dell'Arch. in quanto
CP infondate e non provate e conseguentemente nei confronti di;
per il caso di accertata Controparte_3 responsabilità in capo all'Arch. l'esistenza di danni risarcibili ed il nesso di causalità tra
CP
l'inadempimento e i lamentati danni, di ricondurre a giusta misura l'indennizzo richiesto dall'attore, nei limiti del giusto e provato, tenuto conto delle concorrenti responsabilità dell'impresa e degli altri professionisti e della stessa attrice nella graduazione delle colpe;
di accertare e dichiarare, in base alle condizioni di polizza, l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata per l'evento per cui è causa;
per il caso in cui venisse dimostrata e accertata, in forza delle previsioni contrattuali di polizza, il diritto dell'Arch. ad ottenere l'indennizzo di polizza, di limitare il risarcimento a quanto previsto dalla CP legge, in applicazione delle specifiche clausole delle condizioni generali, con applicazione delle franchigie e scoperti previste dalla polizza, tenuto conto che l'esposizione della Compagnia non poteva, in alcun caso, essere superiore al massimale.
La terza chiamata allegava, a sostegno delle proprie difese, che i diritti e le azioni del si Parte_1 erano prescritte ai sensi degli artt. 1669 e 1667 c.c.; che l'incarico di progettazione architettonica pagina 7 di 17 all'Arch. risaliva al 20/11/2008 e il termine dei lavori al 22/11/2011 e, pertanto, gli errori CP progettuali lamentati potevano essere stati commessi dal 20/11/2008 fino al 31/3/2010; che la polizza assicurativa stipulata con aveva decorrenza dal 4/5/2019 al 4/5/2021, mentre le opere erano state CP realizzate in un periodo antecedente la data di efficacia della polizza e, pertanto, non rientravano nella garanzia contrattuale;
eccepiva l'inosservanza degli obblighi di denuncia del sinistro da parte di CP previsti dall'art. 4 della polizza, l'inoperatività della polizza anche ai sensi degli artt. 4 e 5 del contratto;
contestava, infine, la quantificazione dei danni operata da parte attrice perché carente di prova.
Si costituiva in giudizio Controparte_4
, la quale domandava in via pregiudiziale di accertare e dichiarare
[...]
l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'attore dalla garanzia per vizi e/o difetti e/o difformità dell'opera e di accertare e dichiarare l'inoperatività del contratto assicurativo sottoscritto con
[...] per i fatti dedotti nel presente giudizio;
nel merito ed in via principale di rigettare le CP domande di parte attrice perché inammissibili e/o infondate e/o non provate, di rigettare tutte le domande spiegate nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto e non Controparte_1 provate e nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti di di Controparte_1 accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del contratto assicurativo per i motivi di cui in parte narrativa;
domandava, in via meramente subordinata, nell' ipotesi di accoglimento delle domande proposte nei confronti di
[...]
e di accoglimento della domanda di garanzia proposta da quest'ultimo, di dare atto che CP essa avrebbe garantito l'assicurato per la sola quota di sua responsabilità, alle Controparte_1 sole condizioni tutte generali e particolari di polizza, nei limiti del massimale, previa deduzione di franchigie e scoperto. Con vittoria di spese e competenze professionali.
La terza chiamata affermava che la polizza n. 313A1868 era inoperativa, ne rappresentava il carattere
“claim made”, cioè valevole solo per le richieste di risarcimento “presentate dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa”, sosteneva che la polizza era scaduta il 3/3/2015 e che la prima richiesta danni era stata ricevuta dall'assicurato Controparte_1 il 24/10/2019, che, pertanto, che era decaduto da ogni azione di manleva
[...] Controparte_1
e/o garanzia nei propri confronti “non avendo denunciato il sinistro nei termini previsti dalle
Condizioni di polizza, con conseguente applicazione delle norme di cui all'art. 1915 c.c.”. Negava la responsabilità di perché i vizi lamentati dall'attore erano “riconducibili Controparte_1 principalmente a problematiche di manutenzione e pulizia, e solo in secondo luogo ad errori di esecuzione, in nessun modo riconducibili a quanto progettato dall'Arch. , il Controparte_1 quale aveva rivestito, nell'esecuzione dell'opera in questione, esclusivamente il ruolo di progettista architettonico e non anche di direttore dei lavori;
affermava il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attrice circa i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
evidenziava che la
CTU resa nella fase di ATP aveva escluso che i lamentati danni fossero stati provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse, nell'espletamento delle attività di direzione lavori, e che, per contro, la polizza garantiva la copertura “dei soli danni causati da rovina totale o parziale delle opere oggetto dell'attività di progettazione e/o direzione dei lavori” e ribadiva l'inoperatività della polizza assicurativa anche per queste ragioni;
contestava, in punto quantum debeatur la domanda proposta dal
,la misura e l'ammontare dei danni asseritamentesubiti, l'esistenza del nesso di causalità Parte_1
pagina 8 di 17 giuridicamente rilevante in materia di responsabilità tra la condotta dei convenuti e le pretese risarcitorie dell'attore, nonché idocumenti posti a fondamento delle medesime;
contestava, infine, il cumulo tra rivalutazione ed interessi legali come richiesto in atto di citazione.
Si costituiva in giudizio la quale domandava, in via Controparte_5 preliminare, di dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'assicurata GE. DI. stante il decorso del termine decennale di cui all'art. 1669, Pt_2 co. 1, c.c., nonché la decorrenza del termine di decadenza annuale per la denuncia dei vizi di cui all'art. 1669, co. 1, c.c. e la prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'art. 1669, co. 2,
c.c.; chiedeva, nel merito e in via principale, di respingere ogni domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'assicurata perché infondata in fatto e in diritto;
domandava, in via CP7 subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice nei confronti della
GE. di respingere la domanda di manleva e garanzia proposta nei suoi confronti perché CP_21 inammissibile, infondata e/o comunque non provata, stante l'inoperatività delle polizze invocate;
chiedeva, in via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare che l'indennizzo eventualmente dovuto in relazione al sinistro per cui è causa per capitale, interessi, rivalutazione e spese fosse limitato alla garanzie di polizza valide e operanti e, comunque, all'importo previsto dalle polizze azionate e dalle condizioni di assicurazione quale massimale per tutti i danneggiati aventi diritto, con l'applicazione delle franchigie, limiti e scoperti tutti ivi previsti e con esclusione del vincolo della solidarietà, con eventuali altri soggetti corresponsabili. Con vittoria delle spese.
La terza chiamata si associava alle difese svolte dall'assicurata nei confronti della parte ricorrente “che dimostrano in maniera chiara come il abbia eseguito tutti i lavori oggetto del Controparte_17 contratto di appalto con il nel pieno rispetto delle clausole contrattuali e delle Parte_1 previsioni progettuali”, contestava il quantum debeatur della domanda proposta dal nei Parte_1 confronti della perché non provato e, comunque, difforme rispetto agli esiti della CTU CP7 licenziata in sede di ATP, la genericità e l'indeterminatezza della domanda di manleva e garanzia formulata da GE.DI perché questa, nel formularla, si era limitata a dedurre di aver sottoscritto le polizze “senza specificare in forza di quale pattuizione sarebbe tenuta a Controparte_5 manlevarla e garantirla dalle altrui pretese”; sosteneva l'inoperatività della polizza C.A.R. n.
3522208251542 perché la stessa non poteva coprire danni o difetti emersi successivamente alla consegna delle opere;
che “in base alla C.T.U. la quasi totalità degli importi addebitati alla GE.DI
(euro 20.325,20) concerne il rifacimento di opere che erano oggetto del contratto di appalto e che sono state eseguite da quindi riguarda ipotesi del tutto estranee alla previsione del contratto CP7 assicurativo.”, ma aveva contratto solo una polizza di R.C.A. verso terzi per eventuali danni CP7 accidentali provocati nell'ambito dei lavori, non anche per la diversa ipotesi di errata esecuzione delle opere appaltate, “non essendo compreso nel rischio assicurativo l'onere di rifare un'opera che risultasse malamente eseguita.”; l'inoperatività della polizza R.C. n. 3522205951819 perché concerneva l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per danni a soggetti terzi, ma non anche quella derivante da inadempimento contrattuale e, in particolare di “inesatta, e asseritamente viziata, esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto”; che “i danni da infiltrazione si sarebbero verificati molti anni dopo la fine dei lavori, e non solo nessuna garanzia di polizza prevede la RCT postuma per tale intervallo, ma al contrario, come sopra indicato, viene espressamente prevista dal contratto l'esclusione della copertura.” pagina 9 di 17 All'udienza del 13/11/2024 il Tribunale, attesa la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia di e di . CP0 Persona_2
La causa veniva istruita con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue.
I vizi lamentati dal devono essere ricondotti nell'alveo della norma di cui all'art. 1669 c.c. Parte_1 per le seguenti ragioni.
1)La norma è applicabile sia alle nuove costruzioni sia alle ristrutturazioni destinate per loro natura a lunga durata (Cass. SSUU, sentenza n. 7756/2017: “In tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che (rovinino
o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.”). Nel caso di specie, il complesso immobiliare di è costituito da una pluralità di edifici e Parte_1 l'appalto per cui è causa ha avuto ad oggetto la nuova costruzione di un edificio, il “foyer”, e la ristrutturazione integrale di due corpi di fabbrica preesistenti, lo “auditorium” e la “palestra”. Nulla questio quanto all'applicabilità della norma alla nuova costruzione. Quanto alle ristrutturazioni, occorre verificare la tipologia dei lavori dalla quale sono stati interessati i due edifici.
Si legge nella citazione (pag. 2) e nel contratto di appalto agli atti che la ristrutturazione ha riguardato
“interventi di rinforzo strutturale”, “diversa distribuzione degli spazi interni”, “rifacimento degli intonaci di facciata”, “realizzazione ex novo della copertura piana”. Si tratta, all'evidenza di tratti interventi destinati a lunga durata, specie quelli destinati ad incidere sulla struttura del fabbricato (rinforzo strutturale, copertura).
2)Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. costituiscono gravi difetti dell'edificio non solo quelli che incidono in misura sensibile sula struttura portante dell'opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.), purchè tali da compromettere la funzionalità dell'opera stessa, e che, senza richiedere lavori di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati con interventi di manutenzione ordinaria e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (Cass. sez. 2^, 8 maggio 2007 n. 10533; cfr. anche, tra le altre, le sentenze 28 aprile 2004 n. 8140; 26 maggio 2000 n. 6997; 14 febbraio 2000 n. 1608; 7 gennaio 2000 n. 81; 22 dicembre 1999 n.
14449; 12 maggio 1999 n. 4692). Tra i gravi difetti di costruzione riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c., secondo il consolidato e qui condiviso indirizzo della Suprema Corte, rientrano senza dubbio le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze di impermeabilizzazione o delle opere di drenaggio che incidano sulla funzionalità dell'opera (cfr. Cass.
1.8.2003 n. 11740; Cass.
8.1.2000 n. 117). Sempre in punto infiltrazioni, più di recente, si legga quanto statuito da Cass., ordinanza n. 24230/2018: “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca pagina 10 di 17 natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.”. Nel caso di specie non vi è dubbio che il problema infiltrativo verificatosi sia nell'edificio di nuova costruzione che nei due edifici oggetto di ristrutturazione possa essere qualificato come vizio “grave”, ai sensi della giurisprudenza citata. E ciò sia per l'ampiezza del fenomeno che per la possibile incidenza sulla struttura dei fabbricati e il presumibile aggravamento in caso di mancato intervento, come è possibile ricavare dalla CTU.
Quanto alla palestra, le infiltrazioni possono dirsi gravi sia per la loro estensione (si verificano in tre punti: ufficio, parte finale della scala di accesso, plafone del corridoio), sia perché sono determinate da un distacco parziale della guaina, quindi destinate a proseguire e ad aggravarsi ad ogni evento piovoso, sia perchè pericolose per le possibili conseguenze di cui sono foriere, quanto meno nella parte in cui l'acqua è veicolata dai cavidotti elettrici (tant'è che fuoriesce dalle plafoniere) (v. pagg. 46, 47, 48 relazione di CTU). Quanto all'auditorium, la gravità delle infiltrazioni emerge dalle stesse parole del CTU, il quale a pagina 65 della relazione afferma: “(…) sebbene le infiltrazioni non siano all'attualità di elevato apporto d'acqua, esse sono diffuse e destinate ad incrementarsi nel breve tempo. Dunque, le infiltrazioni non sono da sottovalutarsi e da minimizzare, in quanto in breve tempo esse raggiungeranno un incremento severo e oltremodo pregiudizievole per la struttura e la fruibilità dei locali (…)”. Quanto, infine, al foyer, e nello specifico alle infiltrazioni verificatesi nel portale in vetro, alla pagina 67 della relazione il tecnico di ufficio evidenzia che “l'acqua penetra nella profondità della muratura, in un processo erosivo costante e fuoriesce al di sotto del portale di vetro”. Le infiltrazioni riguardano, inoltre, tutta la struttura in vetro e dunque tutta l'ampiezza del portale. Appare evidente, dunque, come anche questa infiltrazione sia destinata ad incidere in modo significativo sull'intero edificio.
Ciò premesso, statuisce l'art. 1669 c.c. che "Quando si tratti di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento l'opera, per vizio del suolo o difetto di costruzione rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa purchè sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia". I convenuti hanno eccepito la decadenza del committente dal termine per azionare la domanda di garanzia e comunque la prescrizione della relativa azione.
Innanzitutto, occorre verificare se i vizi si sono manifestati nel decennio dalla conclusione dei lavori: tale termine rappresenta infatti il presupposto sostanziale di applicabilità della norma. CP ha sul punto osservato che sono decorsi oltre 12 anni dalla consegna dell'opera (avvenuta il 22.11.2011, data di ultimazione dei lavori) e che al più tardi il dies a quo vada determinato nella data del 28.12.2014, quando il certificato di collaudo del 28.10.2012 ha assunto carattere definitivo, ai sensi dell'art. 14 del contratto di appalto, essendo decorsi due anni dalla sua emissione, nel silenzio, protratto per due mesi, dal committente.
Sul punto occorre rilevare che il presupposto nel caso di specie sussiste, poiché i vizi si sono manifestati nel decennio dal compimento dell'opera: l'ultimazione dei lavori – da riconoscersi quale dies a quo (vedi Cass., sentenza n. 8050/1995; conforme: Cass., sentenza n. 178/1999) è pacificamente CP avvenuta nel novembre 2011 e i vizi sono insorti nell'anno 2019 (secondo addirittura nell'anno 2018, vedi infra), tant'è che il li ha denunciati il 7.10.2019, con missiva notificata ai Parte_1 CP convenuti tra la metà di ottobre e la metà di novembre 2019. CP CP_2
pagina 11 di 17 Quanto alle eccepite decadenza e prescrizione per decorso del termine annuale, si legge nella citata denuncia che l'insorgenza delle infiltrazioni risale "agli ultimi mesi". Il afferma dunque la Parte_1 tempestività della denuncia, perché intervenuta entro l'anno dal verificarsi del fenomeno. CP ha eccepito sul punto (pag. 6 comparsa di costituzione) che le infiltrazioni risalgono invero al CP 26.2.2018, quando è stata denunciata a e a la presenza di un'infiltrazione al locale CP auditorium dal dirigente arch. e dal geometra , al quale il vizio, si legge nella CP_22 CP_2 missiva, era stato denunciato dal . Parte_1
Si osserva sul punto che, invero, tale denuncia non proviene – a quanto consta- da soggetti muniti del potere di rappresentanza del e quindi non prova, di per sé sola, che all'epoca parte attrice ne Parte_1 avesse contezza;
in ogni caso, non vi è coincidenza del fenomeno denunciato (una sola infiltrazione nel locale auditorium) con quello oggetto di causa. Anzi, il fatto che il fenomeno infiltrativo, sia pur circoscritto, abbia iniziato a manifestarsi nel 2018 supporta l'affermazione del – non Parte_1 ulteriormente contrastata- relativamente all'insorgenza delle infiltrazioni, come poi denunciate, nei primi mesi dell'anno 2019. La denuncia delle infiltrazioni da parte del appare dunque tempestiva. Parte_1
Quanto all'intervenuta prescrizione, occorre verificare il rispetto del termine annuale, che decorre dalla data della denuncia.
Il committente ne ha interrotto il decorso con il deposito del ricorso per ATP nel giugno 2020. Il relativo procedimento si è concluso con il deposito dell'elaborato peritale il 21.1.2021, data a partire dalla quale il termine di prescrizione ha nuovamente iniziato a decorrere. La successiva interruzione, CP per i convenuti e risale ad una data successiva di oltre un anno, ovvero il dicembre CP dell'anno 2022, quando detti convenuti hanno ricevuto la missiva di messa in mora con riferimento alle risultanze risarcitorie emerse dalla relazione di ATP.
Nei confronti di il termine di prescrizione è stato interrotto addirittura tre anni dopo, con la CP_2 notifica della citazione introduttiva del giudizio nel febbraio 2024. E' quindi decorso più di un anno tra la data del deposito dell'elaborato peritale (21.1.2021) e la notifica CP della richiesta di danni nei confronti di e nel dicembre 2022, e comunque anche tra CP quest'ultima e la notifica della citazione introduttiva del giudizio nel febbraio 2024. E sono decorsi oltre tre anni tra il deposito dell'elaborato peritale (21.1.2021) e la notifica della citazione (febbraio 2024) a . CP_2
La conseguenza è che il termine annuale di prescrizione dell'azione di garanzia è spirato e il diritto del committente risulta pertanto irrimediabilmente prescritto nei confronti di tutti i convenuti.
Il committente, al fine di contrastare le eccezioni di decadenza e prescrizione, ha affermato di aver avuto sicura conoscenza della gravità dei vizi e delle cause dei medesimi solo all'esito del deposito dell'accertamento tecnico preventivo. Effettivamente, è lo stesso CTU in sede di ATP ad affermare "la reale difficoltà di rilevare le cause delle infiltrazioni" (v. pagina 40 relazione di CTU) e ad evidenziare la complessità delle operazioni peritali.
Tuttavia, anche laddove si concludesse per la fondatezza di tale argomentazione e si ritenesse, dunque, che il abbia avuto piena contezza della gravità dei danni e delle cause dei medesimi solo Parte_1 dopo il deposito della relazione di ATP, la conclusione non muterebbe.
Si è già detto, infatti, che dopo il deposito della relazione peritale il committente è rimasto inerte per CP oltre un anno prima di effettuare la denuncia a e a e per oltre tre anni prima di effettuare la CP denuncia a . CP_2
Parte attrice, in via alternativa, ha sostenuto che né il termine di decadenza, né quello di prescrizione hanno iniziato a decorrere, in quanto neppure a seguito del deposito della relazione di ATP è emersa la pagina 12 di 17 vera causa delle infiltrazioni e si è avuta piena conoscenza della loro gravità, avendo il CTU affermato che solo all'esito degli interventi indicati si potrà avere tale conoscenza. In particolare, si legge nella prima memoria di parte attrice (pag. 3, lett. c): "c) Precisato quanto sopra, nella vicenda in esame non è allo stato neppure ora disponibile “una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause”, tantomeno una “piena comprensione del fenomeno”, come invece richiede la Corte Suprema in questi casi. Ed infatti, se si legge la relazione peritale (all. n. 8) depositata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (R.G. n. 5248/2020), si può agevolmente rilevare quanto segue.
- Con specifico riferimento ai fenomeni infiltrativi a carico della palestra, il CTU incaricato Arch.
precisa che è preliminarmente da deviare il pluviale posto superiormente in prossimità di un Per_1 accertato distacco della guaina impermeabilizzante. Solo in esito a detto preliminare intervento di rimozione del fattore di rischio, si potranno “operare ulteriori indagini atte ad individuare le infiltrazioni per detta posizione, al momento non accertate né accertabili e né riconducibili alle certe infiltrazioni” (pag. 51).
- Ed anche riguardo alle perdite d'acqua a carico del teatro/auditorium, a pag. 52 della citata relazione peritale si legge che “prima d'eseguire qualsiasi intervento successivo, dovranno essere rimosse le infiltrazioni accertate a carico della palestra e valutato l'esito, nel medio periodo, di tale intervento”.
- Anche in sede di conclusioni l'Arch. ribadisce che “la prima operazione da fare è proprio Per_1 quella di eliminare il pregiudizio evidente, quello ampiamente descritto - deviazione del pluviale e contestuale rispristino della risvolta - a causa delle infiltrazioni della palestra (…) PRIMA (evidenziazione apposta dallo stesso CTU) di operare ulteriori interventi (anche quelli sopra e sotto l'auditorium)”.
- Infine, per quanto più direttamente riguarda le infiltrazioni a carico del foyer, nessun accertamento di sorta era all'epoca stato effettuato dal CTU, il quale aveva ritenuto - erroneamente - di non rinvenire nella documentazione allegata al fascicolo gli elaborati progettuali relativi all'intervento realizzato, ragione per cui - si legge testualmente - “gli interventi al portale di vetro esulano dal presente accertamento” (pag. 70).
- Insomma, si ribadisce, nella vicenda in esame non è allo stato disponibile “una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause”, tantomeno una “piena comprensione del fenomeno”, come invece richiede la Corte Suprema in questi casi. Le risultanze della CTU resa in sede di ATP sono aperte, espressamente demandando ad ulteriori indagini da compiere in prosieguo”.
Le argomentazioni di cui sopra sono infondate e vanno respinte.
L'architetto infatti, non afferma quanto riportato dall'attore e in particolare di non aver potuto Per_1 accertare la causa delle infiltrazioni.
Alla pagina 43 della relazione peritale, nella parte iniziale della risposta al quesito relativo alle cause delle infiltrazioni, il CTU, pur dando atto della "reale difficoltà di rilevare le cause delle infiltrazioni", prosegue affermando: "Le attività peritali sono però state svolte secondo il consolidato principio di ricerca ed analisi. (...) maggiori risultati non sono ottenibili se non attivando ulteriori opere di demolizione e messa alla luce delle stratigrafie nascoste. Tuttavia, lo scrivente ritiene di aver raccolto elementi sufficienti per dare risposta allo specifico procedimento di accertamento tecnico preventivo
(...)" (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
Andando poi ad esaminare le singole parti dell'edificio interessate dalle infiltrazioni, il CTU ribadisce quanto sopra e identifica compiutamente le cause delle infiltrazioni.
pagina 13 di 17 Quanto alla palestra, il CTU afferma (pagg. 46-51) che le infiltrazioni sicuramente non sono da ascriversi all'uso carrabile del lastrico solare (come eccepito dai CTP dei convenuti), ma sono causate da un cedimento della guaina dovuto all'acqua condotta da un pluviale tracimante che veicola l'acqua contro la muratura e al contempo dalla non corretta altezza della guaina lungo il confine del terrazzo, ed ascrive dunque la responsabilità delle infiltrazioni per il 75% al committente che ha causato, nel punto, il distacco della guaina, e per il restante 25 % in parte uguale ai convenuti per la non corretta altezza della guaina. Non è dunque vero quanto affermato dagli attori, ovvero che il CTU ha affermato che solo dopo la rimozione del pluviale (che il afferma di aver effettuato dopo la conclusione dell'ATP) Parte_1 sarebbe stato possibile accertare la causa delle infiltrazioni. La causa delle medesime è stata infatti accertata dal CTU in termini di certezza. Ribadisce il CTU sul punto che "ad una ipotetica obiezione che le infiltrazioni, all'interno della palestra, non fossero tutte causate da quanto sopra accertato, deve essere opposto il seguente ragionamento tecnico, che è predominante rispetto ad ogni ulteriore ipotesi: accertato un distacco di guaina (impermeabilizzante) in prossimità delle infiltrazioni (della palestra), la causa è ivi determinata sintanto (che non vi sia) la rimozione del pregiudizio (...) in questo
l'accertamento tecnico trova la propria completezza. Sono dunque da eliminare preliminarmente le cause evidenti ed accertate e poi, all'esito e nell'eventualità del perdurare delle infiltrazioni, proseguire ad operare ulteriori indagini atte ad individuare le infiltrazioni per detta posizione, al momento non accertate ed accertabili nè riconducibili alle certe infiltrazioni".
Il che significa, all'evidenza, non che le cause delle infiltrazioni non sono state accertate, ma che il
CTU le ha ben individuate e solo all'esito della rimozione delle cause si avrà la certezza dell'insussistenza di altre cause o concause, laddove le infiltrazioni, nonostante i ripristini, proseguissero. La certezza matematica circa la bontà delle conclusioni del CTU – che, tuttavia, si ribadisce, sono espresse in termini di certezza- potrà aversi solo all'esito dei lavori di ripristino, a seguito dei quali sarà possibile verificare in modo definitivo e certo la bontà delle conclusioni peritali.
Analogamente a quanto avviene in ogni accertamento peritale.
Quanto all'auditorium, il CTU afferma (pag. 51-66) innanzitutto che non è stato possibile accertare il preciso punto infiltrativo, in secondo luogo esclude la derivazione causale dalle infiltrazioni della palestra e dalla qualità e dal sistema di posa delle guaine, infine afferma che "sussistono invece elementi di pregiudizio che determinano in letteratura tecnica le cause tecniche delle infiltrazioni e dunque, ai fini del presente accertamento, l'insieme di tali elementi di pregiudizio è la causa stessa". Detti "pregiudizi", che rappresentano, dunque, secondo il CTU, la causa certa delle infiltrazioni all'auditorium, sono: il "pregiudizio 1", ovvero il ristagno dell'acqua all'interno del piano di calpestio del locale tecnico, dovuto ai fattori meglio elencati nella relazione peritale;
il "pregiudizio 2", consistente nel "non corretto sistema di diametri liberi nelle sezioni di scarico degli ombrinali nei parapetti d'attico lungo il tratto verso il torrente Secca"; il "pregiudizio 3", che è la completa assenza di giunti di dilatazione sulla porzione del lastrico solare;
il "pregiudizio 4", consistente nella mancanza di manutenzione ordinaria di pulizia degli scarichi. Il CTU a pagina 65 della relazione aggiunge che la prima operazione da realizzarsi è quella di eliminare le infiltrazioni alla palestra, il che, evidenzia il tecnico, "non inficia l'analisi che è stata condotta, ma da un punto di vista fattuale prima di operare ulteriori interventi (anche quelli sopra e sotto l'auditorium), sebbene siano stati correttamente rilevati, deve essere eliminato il pregiudizio di cui sopra".
Ribadisce dunque il CTU che l'intervento alla palestra è il primo, in ordine logico e cronologico (anche per la vicinanza dei due manufatti, si aggiunge), da realizzarsi, ma che ciò non inficia in alcun modo le conclusioni raggiunte in ordine alle cause (certe) delle infiltrazioni relative all'auditorium.
Quanto al foyer il CTU afferma (pagg. 66-70) che le "infiltrazioni provengono per imbibizione diretta, percolamento, dilavamento da infiltrazioni provenienti da fuoriuscita da gronde e l'infiltrarsi
pagina 14 di 17 dell'acqua all'interno dei giunti di lastra di cornicione che mancano, per difetto di manutenzione ordinaria, dei listelli coprigiunto. L'acqua penetra nella profondità della muratura in un processo erosivo disgregativo sostante e fuoriesce al di sotto del portale di vetro (...) altre infiltrazioni sono invece dipendenti dal portale di vetro, dal sistema di fissaggio, dal sistema di sigillatura (...) Ad ogni modo, spiegato il difetto di tenuta secondo proprio parere, dalle indagini condotte e dalla documentazione consultata, si deve osservare che quanto realizzato ed attualmente visibile non corrisponde a quanto all'epoca era stato progettato, né a quanto all'epoca era stato realizzato da Difatti dopo l'intervento di che aveva CP7 CP7 posizionato il portale di vetro di collegamento, venne fatto un intervento di ripristino di intonaco e di coloriture di facciate della “pertinenza lungo secca” dove è evidente un intervento integrativo di fissaggio con una scossalina, nel tentativo di sigillare il bordo di aggancio tra vetro ed edificio storico. L'intervento a parere non è stato corretto nè coerente, non tanto con il progetto originario, la cui realizzazione non è percepibile e sul quale lo scrivente non è nella possibilità di esprimersi, ma per la realizzazione vera e propria della scossalina metallica. Essa è stata posizionata in maniera distorta, favorendo ulteriori infiltrazioni, “tirando” in maniera disomogenea le viti di fissaggio (della scossalina) e creando una sorta di rigonfiamento con difetto di aderenza in corrispondenza delle ridette viti (cfr foto di cui sotto). (...). Inoltre, anche il sistema di aggancio vetro e corpo del foyer manifesta sovrapposizioni di sigillanti e siliconi, ammassi posizionati su strati precedenti e tutto il sistema di fissaggio non può essere ricondotto all'intervento originale in quanto nell'evidenza oggetto di successivi e ripetuti tentativi di sigillatura in quanto mai costituitosi idoneo alla tenuta impermeabile. Tuttavia gli elementi raccolti determinano per lo scrivente, tenuto ad una analisi imparziale, l'impossibilità di individuare l'intervento originale e così attribuirlo al risultato attualmente visibile, pur nelle considerazioni sopraesposte. In conclusione, i segni degli interventi successivi sono tali da non lasciare dubbio sulla nuova situazione creata. All'attualità, comunque, da una parte persiste il difetto di tenuta impermeabile del portale di vetro e dall'altra le infiltrazioni provenienti per mancata manutenzione sono dovute da imbibizione profonda dell'intonaco. La soluzione da adottarsi non potrà che vedere la rimozione degli attuali sistemi di appoggio e scossaline e superfetazioni siliconiche e lo studio progettuale ad hoc di un sistema di immorsamento con guarnizione della lastra vetro, orizzontale, abbandonando altri sistemi che nell'evidenza non raggiungono il grado di efficienza e sufficienza. Gli interventi al portale di vetro, poiché rientranti in un quid progettuale vero e proprio che esula il presente accertamento, non saranno oggetto di stima e computo nella successiva sezione".
In pratica, quanto al foyer, il CTU, lungi dall'affermare di non aver accertato le cause infiltrative, ha invece negato la responsabilità dei convenuti per errata progettazione e per errori esecutivi, e ciò a causa dei numerosi rimaneggiamenti successivi dei manufatti. Appare dunque irrilevante quanto affermato dall'attore laddove sostiene che il CTU non ha saputo rispondere a causa del mancato esame degli elaborati progettuali che il ha depositato e sui quali chiede l'integrazione peritale. Parte_1
Le conclusioni del CTU possono, al più, essere oggetto di contestazione tecnica (nonostante, lo si deve evidenziare, la loro estrema puntualità), ma certo è che individuano con certezza le cause delle infiltrazioni e consentono di respingere quanto eccepito dal . Parte_1
Infine, parte attrice ha evidenziato, al fine di ottenere il rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione, in prima memoria (pagg. 4 e 5, punti d, e, f), che il termine di decadenza/prescrizione non
è decorso quanto meno con riferimento ai nuovi vizi/difetti. Ivi si legge: "d) Fermo quanto sopra, successivamente, la già precaria situazione di cui si è detto si è ulteriormente e notevolmente aggravata (come segnalato con nota del 22.11.2022, all. n. 8 di parte GE.DI). Sia la palestra che il teatro/auditorium sono ora di fatto inutilizzabili.
pagina 15 di 17 e) Per contro, nessun esito ha sortito il tentativo di deviare lo scarico del pluviale che raccoglie le acque piovane del sovrastante fabbricato principale di , al fine di ridurre l'afflusso di acqua Parte_1 sul lastrico da cui provengono le infiltrazioni, indicato quale intervento da effettuare in via preliminare dal CTU. f) È pertanto assolutamente necessario procedere adesso all'effettivo accertamento delle cause delle notevolissime infiltrazioni a carico del complesso immobiliare in questione, mediante nuova CTU. Ed è appena il caso di precisare, per mero scrupolo difensivo, che “allorché in corso di causa vengano accertati nuovi vizi dell'immobile, ulteriori rispetto a quelli già lamentati, trattandosi di vizi accertati solo in corso di causa, non possono essere denunciati anteriormente e non devono essere autonomamente denunciati, posto che, comunque, vengono accertati in corso di causa nel contraddittorio delle parti” (Cass. civ., Sez. II, 10.5.2012, n. 7179).".
Invero, e lo dice la stessa parte attrice, non si ravvisano "nuovi vizi", ma un mero aggravamento di quelli preesistenti, preconizzato peraltro dal CTU in sede di ATP, il quale aveva infatti sollecitato un tempestivo intervento per evitarne il peggioramento. La pronuncia della Suprema Corte citata da parte attrice a sostegno delle sue argomentazioni non appare dunque in termini.
In conclusione, l'azione di garanzia promossa da parte attrice è prescritta.
Le domande riconvenzionali proposte dalle altre parti sono assorbite nella statuizione precedente e non devono essere esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico di parte attrice e in favore di tutti i convenuti costituiti. Parte attrice si dovrà far carico anche delle spese sostenute dai terzi chiamati costituiti, atteso che la loro partecipazione in giudizio non appare frutto di un'iniziativa manifestamente infondata o arbitraria.
L'ordinanza n. 6144/2024 della Cassazione afferma sul punto che, in caso di chiamata del terzo preteso responsabile, le spese di lite devono essere imputate valutando se la chiamata in causa si è resa necessaria sulla base della prospettazione attorea o se, invece, è stata frutto di un'iniziativa infondata ed arbitraria del convenuto. Questo il principio espresso dalla Suprema Corte: "In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa". Nel caso di specie, i convenuti hanno effettuato chiamate in garanzia nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione al fine di essere manlevati in caso di accoglimento della domanda di condanna avanzata dall'attore nei loro confronti, il che esclude l'arbitrarietà della chiamata. Va poi esclusa la manifesta infondatezza, in quanto tutte le compagnie di assicurazione terze chiamate si sono difese nel merito, affermando la mancanza di copertura assicurativa o per decadenza dalla denuncia o in relazione al periodo assicurato ( e chiamate da e Controparte_4 CP_3 CP CP_5 CP chiamata da . Nessuna di loro ha escluso un collegamento contrattuale con i chiamanti, nè ha proposto eccezioni pregiudiziali o in rito tali da consentire di qualificare la loro chiamata in giudizio come del tutto destituita di fondamento.
La liquidazione viene effettuata nella misura indicata in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile, complessità media) per la fase di studio e pagina 16 di 17 introduttiva e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, nelle quali ultime è stata svolta un'esigua attività processuale.
Vengono posti a carico di parte attrice anche i compensi professionali dei convenuti e dei terzi chiamati relativi alla fase di ATP (liquidati secondo il medesimo criterio in virtù dell'unitarietà del procedimento giudiziale, comprensivo sia della fase di merito che della fase istruttoria che l'ha preceduta). Si legga sul punto quanto statuito da Cass., ordinanza n. 15492/2019: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente ( Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000).”.
Trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione, esse, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite, con l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza e dovendo pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa.
Va respinta la domanda di delle spese di CTP, poiché non le ha documentate. Parte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara prescritta l'azione di garanzia promossa e per l'effetto respinge tutte le domande proposte da parte attrice.
Dichiara assorbite tutte le domande proposte dalle altre parti.
Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite nei confronti dei convenuti costituiti e dei terzi chiamati, liquidando in favore di ciascuno di essi la somma di euro 7.202,00 per compensi professionali della presente fase di giudizio, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali, ed euro 2.698,00 per compensi professionali della fase di ATP, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione a verbale.
Genova, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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